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Decisione

14.2016.269

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia

29 novembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 21 settembre 2016 nessuna parte è comparsa.

C. Statuendo

con decisione 9 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento d’RE 1 a

far tempo dal 10 novembre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC)

alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 10 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il medesimo

giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti di avere, prima della sua apertura, estinto il suo debito compresi

gli interessi e le spese (art. 172 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il 14 ottobre 2016, ossia prima della pronuncia del

(secondo) fallimento, nel contesto di un precedente procedimento fallimentare

annullato dalla Camera con senten­za del 26 ottobre 2016 (inc. 14.2016.226) il

reclamante ha pagato fr. 1'473.60 all’Ufficio di esecuzione di Lugano a

saldo del­l’esecuzione che ha portato al secondo fallimento (doc. D accluso al

reclamo). Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di

pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Anche il secondo fallimento d’RE

1.

va pertanto annullato senza che sia necessario verificarne la solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF a contrario).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, posteriore al termine di 20

giorni impartito con la comminazione di fallimento, ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 9 novembre 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti d’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico d’RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico d’RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico d’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).