14.2016.269
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia
29 novembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.269
Lugano
29 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 16 giugno 2016 da
CO 1
(rappr. dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 9 novembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 16 giugno 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento d’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'077.70 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 21 settembre 2016 nessuna parte è comparsa.
C. Statuendo
con decisione 9 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento d’RE 1 a
far tempo dal 10 novembre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC)
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 10 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il medesimo
giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti di avere, prima della sua apertura, estinto il suo debito compresi
gli interessi e le spese (art. 172 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 14 ottobre 2016, ossia prima della pronuncia del
(secondo) fallimento, nel contesto di un precedente procedimento fallimentare
annullato dalla Camera con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc. 14.2016.226) il
reclamante ha pagato fr. 1'473.60 all’Ufficio di esecuzione di Lugano a
saldo dell’esecuzione che ha portato al secondo fallimento (doc. D accluso al
reclamo). Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di
pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Anche il secondo fallimento d’RE
1.
va pertanto annullato senza che sia necessario verificarne la solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF a contrario).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, posteriore al termine di 20
giorni impartito con la comminazione di fallimento, ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 9 novembre 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti d’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico d’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico d’RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico d’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).