14.2016.27
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia
25 febbraio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.27
Lugano
25 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.4799 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 ottobre 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 1° febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 30 ottobre 2015 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'238.65 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 2 dicembre 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 1° febbraio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 a far tempo dal 2 febbraio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2016
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Il 5 febbraio 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3
febbraio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno precedente, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il debito è stato estinto (art. 172
cpv. 1 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 23 febbraio 2016 la CO 1 ha confermato per scritto che il
pagamento dell’intero scoperto posto in esecuzione era intervenuto prima delle
ore 10:00 del 2 febbraio 2016, ovvero prima della pronuncia del fallimento (ciò
che risultava chiaro solo per i due acconti versati tramite la __________ [doc.
B e C acclusi al reclamo] ma non per quello eseguito dalla Posta [doc. D]).
Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare
il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto
annullato senza che sia necessario verificare la sua solvibilità (cfr. art.
174.
cpv. 2 LEF).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 1° febbraio 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).