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Decisione

14.2016.27

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia

25 febbraio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 2 dicembre 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 1° febbraio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 a far tempo dal 2 febbraio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2016

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Il 5 febbraio 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’e­­stinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3

febbraio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno precedente, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il debito è stato estinto (art. 172

cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il 23 febbraio 2016 la CO 1 ha confermato per scritto che il

pagamento dell’intero scoperto posto in esecuzione era intervenuto prima delle

ore 10:00 del 2 febbraio 2016, ovvero prima della pronuncia del fallimento (ciò

che risultava chiaro solo per i due acconti versati tramite la __________ [doc.

B e C acclusi al reclamo] ma non per quello eseguito dalla Posta [doc. D]).

Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare

il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto

annullato senza che sia necessario verificare la sua solvibilità (cfr. art.

174.

cpv. 2 LEF).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 1° febbraio 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).