Lexipedia

Decisione

14.2016.270

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura (“bolletta”) per l’incasso della tassa raccolta rifiuti

23 febbraio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 ottobre 2016

il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 4 novembre 2016.

C. Statuendo con decisione 8 novembre 2016, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità

di fr. 30.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo dell’11 novembre 2016 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 20

febbraio 2016, l’istante ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’11 novembre 2016 contro la sentenza emessa l’8 novembre 2016 e notificata

ad RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo.

1.2

Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio.

Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare

dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i

documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF

138.

III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere

generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni

esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito

del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di

primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea

di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di

pace rileva che il 23 mag­gio 2011 il legislativo comunale

ha adottato il regolamento comunale sulla tassa raccolta rifiuti, ratificato

dalla Sezione enti locali il 14 ottobre 2011 e che in base all’art. 18 cpv. 2

di detto regolamento “le

fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario”. Per il primo giudice la decisione amministrativa prodotta e passata

in giudicato è parificata per legge a sentenza esecutiva e pertanto legittima

il rigetto dell’opposizione.

4.

Nel

reclamo RE 1 solleva delle perplessità sulla legittimità dell’agire del procedente,

che a suo dire scaricherebbe al locatore la responsabilità dell’incasso della

tassa raccolta rifiuti presso l’inquilino. Egli chiede di sollecitare le

autorità comunali a fatturarla direttamente ai beneficiari del servizio, ovvero

agli inquilini.

5.

Con

questa sua argomentazione, il reclamante non si confronta con la motivazione

del Giudice di pace. Egli reitera sostanzialmente le affermazioni di prima

sede, limitandosi a censurare la legittimità dell’operato del Comune che

preleva la tassa di raccolta dei rifiuti dal proprietario dell’immobile, senza

però spiegare perché i motivi della decisione sarebbero erronei.

Non sufficientemente motivato, il ricorso è irricevibile (sopra consid. 1.2).

6.

Ciò nonostante, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

reclamo), il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.

2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’op­posizione (DTF 139 III

447.

consid. 4.1.1).

6.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive.

6.2

Nella fattispecie, a

conforto della propria domanda il CO 1 ha prodotto una “bolletta” con polizza di versamento, che è stata verosimilmente

emessa il 26 ottobre 2016 (data fino alla quale sono stati presi in

considerazione eventuali pagamenti) ed elenca i diversi importi rivendicati dal

Comune (“fattura” di fr. 140.40 del 15 giugno 2015, tassa di diffida di fr. 30.–

del 28 giugno 2016 e interessi di ritardo di fr. 3.80 fino al 31 agosto

2016).

a) Ora, una

semplice fattura ("bolletta"), come pure un conteggio o un estratto

conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere

parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono designati come tali

nell’atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 304 i.f.; sentenze della

CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004 e 14.2015.117 del 19 ottobre 2015 consid.

6.

, RtiD 2016 I 724 n. 44c; RJN 2013, 612). In mancanza di un titolo di rigetto

definitivo – ossia della decisione di tassazione comprensiva dei rimedi

giuridici – il Giudice di pace non era giuridicamente autorizzato ad accogliere

l’istanza. La sentenza impugnata va quindi riformata nel senso della reiezione

dell’istanza.

b) Ciò posto, rimane sempre la facoltà per l’escutente

di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa

esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa,

segnatamente la decisione di tassazione (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016

II 651 n. 42c).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamante non avendo in entrambe le sedi formulato né

motivato alcuna richiesta al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 174.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 60.–, anticipata dalla parte istante, è posta a

suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).