14.2016.270
Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura (“bolletta”) per l’incasso della tassa raccolta rifiuti
23 febbraio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.270
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 24 ottobre
2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 novembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 novembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso l’8 settembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di
Locarno, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 140.40 oltre agli
interessi del 2.5% dal 1° settembre 2016, di 2) fr. 30.– e di 3) fr. 3.80, indicando quali titoli di credito: “1. Tassa raccolta rifiuti frazione __________ 2015 +
interessi del 2.5%, fattura 3672/2015 del 15.06.2015, 2. Diffida del
28.06.2016, 3. Interessi di ritardo fino al 31.08.2016”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 ottobre 2016
il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 4 novembre 2016.
C. Statuendo con decisione 8 novembre 2016, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità
di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 novembre 2016 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 20
febbraio 2016, l’istante ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 novembre 2016 contro la sentenza emessa l’8 novembre 2016 e notificata
ad RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2
Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio.
Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare
dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF
138.
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere
generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni
esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito
del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di
primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea
di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di
pace rileva che il 23 maggio 2011 il legislativo comunale
ha adottato il regolamento comunale sulla tassa raccolta rifiuti, ratificato
dalla Sezione enti locali il 14 ottobre 2011 e che in base all’art. 18 cpv. 2
di detto regolamento “le
fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario”. Per il primo giudice la decisione amministrativa prodotta e passata
in giudicato è parificata per legge a sentenza esecutiva e pertanto legittima
il rigetto dell’opposizione.
4.
Nel
reclamo RE 1 solleva delle perplessità sulla legittimità dell’agire del procedente,
che a suo dire scaricherebbe al locatore la responsabilità dell’incasso della
tassa raccolta rifiuti presso l’inquilino. Egli chiede di sollecitare le
autorità comunali a fatturarla direttamente ai beneficiari del servizio, ovvero
agli inquilini.
5.
Con
questa sua argomentazione, il reclamante non si confronta con la motivazione
del Giudice di pace. Egli reitera sostanzialmente le affermazioni di prima
sede, limitandosi a censurare la legittimità dell’operato del Comune che
preleva la tassa di raccolta dei rifiuti dal proprietario dell’immobile, senza
però spiegare perché i motivi della decisione sarebbero erronei.
Non sufficientemente motivato, il ricorso è irricevibile (sopra consid. 1.2).
6.
Ciò nonostante, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
reclamo), il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III
447.
consid. 4.1.1).
6.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive.
6.2
Nella fattispecie, a
conforto della propria domanda il CO 1 ha prodotto una “bolletta” con polizza di versamento, che è stata verosimilmente
emessa il 26 ottobre 2016 (data fino alla quale sono stati presi in
considerazione eventuali pagamenti) ed elenca i diversi importi rivendicati dal
Comune (“fattura” di fr. 140.40 del 15 giugno 2015, tassa di diffida di fr. 30.–
del 28 giugno 2016 e interessi di ritardo di fr. 3.80 fino al 31 agosto
2016).
a) Ora, una
semplice fattura ("bolletta"), come pure un conteggio o un estratto
conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere
parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono designati come tali
nell’atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 304 i.f.; sentenze della
CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004 e 14.2015.117 del 19 ottobre 2015 consid.
6.
, RtiD 2016 I 724 n. 44c; RJN 2013, 612). In mancanza di un titolo di rigetto
definitivo – ossia della decisione di tassazione comprensiva dei rimedi
giuridici – il Giudice di pace non era giuridicamente autorizzato ad accogliere
l’istanza. La sentenza impugnata va quindi riformata nel senso della reiezione
dell’istanza.
b) Ciò posto, rimane sempre la facoltà per l’escutente
di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa
esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa,
segnatamente la decisione di tassazione (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016
II 651 n. 42c).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamante non avendo in entrambe le sedi formulato né
motivato alcuna richiesta al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 174.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 60.–, anticipata dalla parte istante, è posta a
suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).