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Decisione

14.2016.272

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limitato potere d’esame della Camera

15 febbraio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di essere sentito e favorendo così la controparte;

che

al proposito egli sembra però dimenticare che le domande di giudizio da lui formulate in prima sede

(come la sospensione immediata “di tutte le procedure esecutive in corso”, “l’apertura

di un’in­­chiesta” e il preteso “obbligo

di denuncia” rivolto alle diverse autorità adite) sono

già state dichiarate irricevibili da questa Camera nelle note due sue sentenze

(consid. 1.5 della prima e 1.6 e 7.2 della seconda);

che,

di conseguenza, il primo giudice ha correttamente ritenuto che quanto esposto

da RE 1 nelle sue osservazioni al­l’istanza esulasse dal proprio potere d’esame,

ovvero l’unica risposta possibile nell’ambito di una procedura – quella del

rigetto definitivo dell’opposizione – limitata al controllo formale del titolo

prodotto dall’istante (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1; consid. 4 e 2 delle

citate decisioni della Camera);

che,

d’altronde, ancora una volta il reclamante non si confronta con la sentenza

impugnata né spiega perché la conclusione cui è giunto il primo giudice sarebbe

errata, limitandosi a rievocare le sue vicissitudini lavorative, amministrative

e giudiziarie passate, nonché a sollevare le proprie lamentele nei confronti

delle autorità da lui adite e già note a questa Camera;

che

il reclamo si rivela perciò irricevibile;

che ciò nonostante in ogni stadio di causa (quindi

anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.

2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1);

che giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate

alle sentenze giudiziarie,

e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le de­cisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive e, trattandosi di decisioni

relative a imposte dirette comunali, “cresciute

in giudicato” (art. 244 cpv. 3 e 275 LT);

che

nella fattispecie – il reclamante non lo contesta – la decisione di conguaglio

del CO 1 che stabilisce l’imposta comunale del 2013 dovuta dall’escusso e da

sua moglie (doc. D accluso all’istanza), è passata in giudicato e costituisce

dunque un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta di fr. 3'025.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1°

ottobre 2015;

che

il rigetto va confermato anche per gli interessi decorsi fino al 30 settembre

2015, iniziati dal 30 aprile 2013 su fr. 642.– e in seguito dal 28

febbraio 2015 su fr. 3'025.40, pari complessivamente a fr. 124.30

(conteggio doc. G);

che

non sussiste invece alcun

titolo per la “tassa di diffida”

di fr. 50.– reclamata con il precetto esecutivo, la diffida del 31 maggio

2015 non essendo stata prodotta (il doc. F è un semplice conteggio allestito

successivamente il 31 ottobre 2016);

che s’impone

pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il re­clamo su questo punto e

di riformare il giudizio di primo grado nel senso di ammettere l’istanza

limitatamente a fr. 3'025.40 oltre agli interessi del

2.5% dal 1° ottobre 2015 e agli interessi maturati fino al 30 settembre 2015;

che giacché il dispositivo dev’essere

modificato, occorre anche escluderne le spese esecutive di fr. 73.30

richieste con l’istanza, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al

giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.

3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012);

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

mentre non si pone problema

di ripetibili, la controparte non avendo dovuto esprimersi sul reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'199.70

complessivi, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è parzialmente accolto e

di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Faido è rigettata in via definitiva limitatamente

a fr. 3'149.70 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 3'025.40 dal 1°

ottobre 2015.

Considerandi

2.

Il reclamo di R__________ è irricevibile.

3.

Le

spese processuali di fr. 170.– relative al presente giudizio sono poste a

carico del reclamante.

4.

Notificazione a:

– __________;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).