14.2016.272
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limitato potere d’esame della Camera
15 febbraio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.272
Lugano
15 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Faido
(già __________ della Giudicatura di pace di Giornico) promossa con istanza 29
gennaio 2016 da
CO 1
(rappresentato dal proprio Municipio,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 novembre 2016 presentato da RE 1 e R__________
RE 1 contro la decisione emessa il 31 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 novembre 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Faido, il CO 1 (nel frattempo aggregatosi al Comune di Faido dal
10 aprile 2016) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'025.40 oltre agli
interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2015, di fr. 124.30 e di fr. 50.–,
indicando quali titoli di credito “l’imposta comunale 2013 + interessi 2.5% calcolati dai termini di
scadenza”, rispettivamente gli “interessi aggiornati sino al 30.09.2015” e la “tassa di
diffida (31.05.2015)”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29
gennaio 2016 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Giornico per gli importi posti in esecuzione oltre alle
spese del precetto;
che
nel termine impartitole per presentare le proprie osservazioni, il 5 marzo 2016
la parte convenuta ha trasmesso al Consiglio della
Magistratura, per il tramite del Giudice di pace, un’istanza di ricusa di quest’ultimo;
che
la vertenza è stata trasmessa per competenza al Pretore del Distretto di
Leventina, il quale, con decisione del 19 luglio, ha accolto la domanda di
ricusazione e inviato gli atti al Giudice di pace di Faido affinché istruisse l’istanza
del Comune di Sobrio;
che
nel termine impartitogli per presentare eventuali altre osservazioni oltre a
quelle del 5 marzo 2016, con scritto 16 agosto 2016 RE 1 si è opposto all’istanza
di rigetto;
che
statuendo con decisione del 31 ottobre 2016, il Giudice di
pace di Faido ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1, con la
moglie R__________, è insorto a
questa Camera con un “reclamo / denuncia privata motivata” del 14 novembre 2016 per ottenere “una corretta quanto onesta risposta a tutte le [loro] domande, richieste, petizioni, denunce
ignorate e/o rimaste inevase da parte delle autorità da [essi] adite (…)”, nonché per essere sentiti personalmente
dalla Camera;
che
stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
essendo in concreto la notifica avvenuta a RE 1 il 2 novembre 2016, il termine
di 10 giorni, iniziato a decorrere il 3 novembre, è scaduto sabato 12 novembre,
sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero lunedì 14 novembre 2016, è tempestivo;
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC),
ciò che la Camera verifica d’ufficio;
che
il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare
dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3);
che, pertanto, doglianze generiche
e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che,
come già fatto notare in passato a RE 1 da questa Camera
(v. sentenze della CEF 14.2015.43-49 del 3 aprile 2015 consid. 1.4 e 14.2016.6-7
del 7 marzo 2016 consid. 1.5), il reclamo formulato a nome della moglie __________
è irricevibile, non essendo quest’ultima parte nella procedura avviata soltanto
nei confronti di lui nella sua qualità di unico escusso nell’esecuzione in esame;
che
sulle limitate competenze di questa Camera quale autorità giudiziaria superiore
chiamata a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione,
si rinvia a quanto già ampiamente esposto nei considerandi 1.5 e 1.6 delle
predette sentenze del 3 aprile 2015 e del 7 marzo 2016;
che
parimenti si rinvia ai considerandi 1.6 e 1.7 di quelle sentenze per quanto
concerne l’eccezionalità della citazione delle parti ad un’udienza, posto come
ancora una volta il reclamante non adduce il motivo straordinario per cui dovrebbe
essere sentito da questa Camera;
che
col presente reclamo RE 1 rimprovera in particolare al Giudice di pace di aver
ignorato le sue osservazioni all’istanza, violando in tal modo il suo diritto
Fatti
di essere sentito e favorendo così la controparte;
che
al proposito egli sembra però dimenticare che le domande di giudizio da lui formulate in prima sede
(come la sospensione immediata “di tutte le procedure esecutive in corso”, “l’apertura
di un’inchiesta” e il preteso “obbligo
di denuncia” rivolto alle diverse autorità adite) sono
già state dichiarate irricevibili da questa Camera nelle note due sue sentenze
(consid. 1.5 della prima e 1.6 e 7.2 della seconda);
che,
di conseguenza, il primo giudice ha correttamente ritenuto che quanto esposto
da RE 1 nelle sue osservazioni all’istanza esulasse dal proprio potere d’esame,
ovvero l’unica risposta possibile nell’ambito di una procedura – quella del
rigetto definitivo dell’opposizione – limitata al controllo formale del titolo
prodotto dall’istante (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1; consid. 4 e 2 delle
citate decisioni della Camera);
che,
d’altronde, ancora una volta il reclamante non si confronta con la sentenza
impugnata né spiega perché la conclusione cui è giunto il primo giudice sarebbe
errata, limitandosi a rievocare le sue vicissitudini lavorative, amministrative
e giudiziarie passate, nonché a sollevare le proprie lamentele nei confronti
delle autorità da lui adite e già note a questa Camera;
che
il reclamo si rivela perciò irricevibile;
che ciò nonostante in ogni stadio di causa (quindi
anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1);
che giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate
alle sentenze giudiziarie,
e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive e, trattandosi di decisioni
relative a imposte dirette comunali, “cresciute
in giudicato” (art. 244 cpv. 3 e 275 LT);
che
nella fattispecie – il reclamante non lo contesta – la decisione di conguaglio
del CO 1 che stabilisce l’imposta comunale del 2013 dovuta dall’escusso e da
sua moglie (doc. D accluso all’istanza), è passata in giudicato e costituisce
dunque un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta di fr. 3'025.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1°
ottobre 2015;
che
il rigetto va confermato anche per gli interessi decorsi fino al 30 settembre
2015, iniziati dal 30 aprile 2013 su fr. 642.– e in seguito dal 28
febbraio 2015 su fr. 3'025.40, pari complessivamente a fr. 124.30
(conteggio doc. G);
che
non sussiste invece alcun
titolo per la “tassa di diffida”
di fr. 50.– reclamata con il precetto esecutivo, la diffida del 31 maggio
2015 non essendo stata prodotta (il doc. F è un semplice conteggio allestito
successivamente il 31 ottobre 2016);
che s’impone
pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo su questo punto e
di riformare il giudizio di primo grado nel senso di ammettere l’istanza
limitatamente a fr. 3'025.40 oltre agli interessi del
2.5% dal 1° ottobre 2015 e agli interessi maturati fino al 30 settembre 2015;
che giacché il dispositivo dev’essere
modificato, occorre anche escluderne le spese esecutive di fr. 73.30
richieste con l’istanza, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al
giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.
3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012);
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
mentre non si pone problema
di ripetibili, la controparte non avendo dovuto esprimersi sul reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'199.70
complessivi, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è parzialmente accolto e
di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Faido è rigettata in via definitiva limitatamente
a fr. 3'149.70 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 3'025.40 dal 1°
ottobre 2015.
Considerandi
2.
Il reclamo di R__________ è irricevibile.
3.
Le
spese processuali di fr. 170.– relative al presente giudizio sono poste a
carico del reclamante.
4.
Notificazione a:
– __________;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).