14.2016.273
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Vaglia cambiario. Avallo. Dispensa della presentazione del titolo e del protesto. Solidarietà con l’emittente. Tasso di cambio
6 febbraio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.273
Lugano
6 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 25 maggio 2016 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 novembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 2 novembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'032'231.40
oltre agli interessi del 6% dal
30 aprile 2016, indicando quale titolo di credito l’“effetto cambiario di EUR 1'100'000.00 emesso in data
17.07.2015 dalla PI 2 succursale di __________, avallato dal Signor RE 1, scaduto in data
29.04.2016 e rimasto impagato. Tasso di cambio EUR/CHF: 1.0977”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 maggio 2016 la
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 26
settembre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta producendo un riassunto scritto, integrato al verbale
d’udienza. In sede di replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive
e antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione 2 novembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'000.– senza assegnare
indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2016 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 novembre 2016 contro la sentenza notificata alla
patrocinatrice di RE 1 l’8 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Stante
il tipo di procedura esecutiva scelto dall’escutente – ordinario e non
cambiario –, nella decisione impugnata il Pretore ha considerato il vaglia
cambiario emesso il 17 luglio 2015 dalla PI 2 per € 1'100'000.–
all’ordine della CO 1 e sottoscritto per avallo da RE 1, unitamente all’autorizzazione
di messa in circolazione di stessa data e delle disdette dei 16 febbraio e 15
aprile 2016 significate all’emittente
e all’avallante, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia nei confronti dell’uno che dell’altro, anche se non è stato levato
protesto. Il primo giudice ha inoltre dedotto dal testo dell’autorizzazione a
mettere in circolazione l’effetto cambiario che l’impegno di RE 1 ha la stessa
portata di quello dell’emittente
e non è un impegno di garanzia solo sussidiario, subordinato al rispetto delle
formalità cambiarie. Per
quanto riguarda il tasso di conversione in franchi svizzeri,
in assenza di produzione della domanda d’esecuzione il Pretore ha nondimeno
ritenuto che la data determinante fosse il 10 maggio 2016, ovvero il giorno
prima dell’emissione del precetto esecutivo, sicché il tasso indicato dall’istante,
dell’1.097 €/CHF, era più favorevole di quello notorio pubblicato dalla Banca centrale europea
al 10 maggio 2016 (pari a 1.11 €/CHF). Onde l’accoglimento
integrale dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 critica anzitutto l’accertamento del Pretore in merito alla data
determinante per la conversione in franchi svizzeri dell’importo posto in
esecuzione, stabilita a suo dire senza prove in base a un ragionamento errato,
essendo notorio lo stato di sovraccarico dell’ufficio d’esecuzione, in particolare
in seguito al cambiamento di sistema informatico e la riorganizzazione dei
servizi amministrativi.
4.1
Il
tasso di conversione in valuta legale svizzera determinante è quello alla data
di presentazione della domanda di esecuzione (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza
della CEF 14.2014.85 del 10 settembre 2014 consid. 6.4/b).
4.2
È
vero che nel caso specifico la data d’invio della domanda d’esecuzione non è
nota ed è altrettanto vero che il tempo di trasmissione postale della domanda
non è sempre di un solo giorno e la stesura del precetto esecutivo non avviene sempre
non appena l’ufficio ha ricevuto la domanda (come previsto dall’art. 69 cpv. 1
LEF). Sennonché il tasso di cambio €/CHF fornito dalla Banca centrale europea
sul sito www.fxtop.com, considerato notorio dal Tribunale federale (DTF 135 III
88.
consid. 4.1 in fine), è stato costantemente sopra il tasso di 1.097 indicato
sul precetto esecutivo dal 29 aprile al 10 maggio 2016, tranne il 3 maggio in
cui i due tassi erano uguali. Ora, non vi sono indizi per ritenere che tra la
domanda e l’emissione del precetto esecutivo siano trascorsi più di 12 giorni.
In particolare non risultano di rilievo i pretesi disagi connessi al nuovo
sistema informatico, che è in uso presso l’ufficio d’esecuzione di Lugano già
dal maggio del 2015, né quelli legati alla riorganizzazione dei servizi amministrativi,
che a conoscenza di questa Camera non hanno comportato sensibili ritardi nel
trattamento delle domande d’esecuzione di creditori non istituzionali. L’accertamento
del Pretore non è pertanto manifestamente errato, sicché la sentenza impugnata
merita conferma su questo punto.
5.
Il
reclamante rimprovera inoltre al Pretore di essersi contraddetto laddove, dopo
avere considerato inapplicabile il diritto materiale cambiario nella procedura
di esecuzione ordinaria, è poi entrato nel merito della messa in circolazione
del titolo cambiario prodotto dall’istante. D’altronde, il reclamante fa carico
al primo giudice di non avere esaminato se il vaglia cambiario fosse stato
presentato nei termini di legge previsti agli artt. 1028 segg. CO. Egli
contesta, infine, di rispondere solidalmente con l’PI 2, un’assunzione di
debito solidale non potendosi presumere.
5.1
Nella
procedura esecutiva ordinaria – non cambiaria (art. 177 segg. LEF) – un vaglia
cambiario valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito
dell’emittente, anche se non è stato presentato al pagamento (giusta gli art.
1028.
segg. CO per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO) né levato protesto
(giusta gli art. 1033 segg. CO), poiché in caso di mancato pagamento il
portatore dispone di un’azione diretta (art. 1018 cpv. 2 CO) contro l’emittente,
che in virtù dell’art. 1099 cpv. 1 CO è obbligato nello stesso modo dell’accettante
di una cambiale (DTF 91 II 110 consid. 2). Lo stesso vale nei confronti dell’avallante
di un debitore principale (in particolare dell’emittente), ritenuto che
quello è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato
dato (art. 1022 cpv. 1 CO per rinvio dell’art.
1098.
cpv. 3 CO; DTF 124 III 120 consid. 3/a; sentenze della CEF 14.2007.58 del
18.
dicembre 2007 consid. 4 con riferimenti; 14.2005.43 del 23 febbraio 2006,
RtiD 2006 II 765 n. 70c consid. 5; Netzle in: Basler
Kommentar, Wertpapierrecht 2012, n. 2 ad art. 1022 CO; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 152 ad art. 82 LEF e in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht 2012, n. 2
ad art. 1099 CO).
a) Nel
caso specifico il vaglia cambiario di € 1'110'000.– emesso il 17 luglio 2015
all’ordine della CO 1 per il 29 aprile 2016 (doc. C) costituisce pertanto, nei
confronti di RE 1 che l’ha firmato per avallo, un valido titolo di rigetto dell’opposizione
per quell’importo, ridotto a fr. 1'032'231.40 in sede esecutiva (doc. G), oltre agli interessi di mora del 6% (art. 1018
cpv. 2 e 1045 cpv. 1 n. 2, per il rinvio dell’art. 1099 cpv. 1 CO) dal
30.
aprile 2016, ossia dal giorno successivo alla scadenza indicata sul titolo.
b) Poiché
l’avallo è reputato dato a favore dell’emittente (art. 1098 cpv. 3 CO) – in
concreto l’PI 2 – a ragione il Pretore non ha esaminato se la CO 1 aveva tempestivamente
presentato il vaglia all’incasso e levato proteso, giacché essa dispone di un’azione
diretta contro l’emittente e il suo avallante (v. sopra consid. 5.1). Neppure il riferimento a Staehelin (op. cit., n. 155 ad art. 82 LEF) giova poi
alla tesi del reclamante, perché nel passo citato l’autore tratta dell’esecuzione
fondata sul credito causale – e non sul credito
cambiario come nel caso in esame – nell’ipotesi in cui l’effetto
cambiario è prescritto (art. 1069 segg. e 1098 cpv. 1 CO), da non confondere
con l’ipotesi diversa dalla perenzione per mancata presentazione del vaglia
alla scadenza o mancato protesto (art. 1050 e 1098 cpv. 1 CO), o è formalmente
carente (art. 991 e 1096 CO): ora né l’una né l’altra eventualità ricorrono
nella fattispecie.
c) L’avallante
risponde verso il beneficiario indipendentemente dal debitore principale e
solidalmente con gli eventuali altri obbligati: il creditore può pertanto agire
anche solo nei suoi confronti (art. 1044 CO
per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO; DTF 96 III 39 consid. 1; sentenze
della CEF 14.2016.129 del 29 novembre 2016 consid. 5 e 14.2007.58 già citata consid. 4; Netzle, op.
cit., n. 1 ad art. 1022). La contestazione del reclamante riferita al
carattere solidale del proprio impegno cade di conseguenza nel vuoto.
5.2
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in
modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87
seg. ad art. 82 LEF).
a) Nel
caso specifico, il reclamante critica ingiustamente il Pretore per avere
considerato inapplicabile il diritto materiale cambiario nella procedura di
esecuzione ordinaria. In realtà, il primo giudice ha ritenuto che le eccezioni
di diritto materiale cambiario sollevate dal convenuto erano infondate, non
inammissibili. E già si è detto che la censura relativa all’assenza di
presentazione del titolo all’incasso e di protesto è stata giustamente
respinta.
b) In
merito alla pretesa necessità per l’istante di avviare un’esecuzione in prima
battuta contro l’PI 2, basta ricordare che l’avallante dell’emittente
risponde per legge solidalmente con lui (art. 1044, per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO), sicché il portatore può a sua scelta scegliere se escutere l’uno, l’altro
o tutti e due (art. 144 cpv. 1 CO) finché il debito non sia interamente estinto
(art. 144 cpv. 2 CO). Su questo punto come sugli altri il reclamo manca di
consistenza e va pertanto respinto.
6.
Con
la pronuncia del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'032'231.40, supera ampiamente
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).