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Decisione

14.2016.273

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Vaglia cambiario. Avallo. Dispensa della presentazione del titolo e del protesto. Solidarietà con l’emittente. Tasso di cambio

6 febbraio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 maggio 2016 la

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 26

settembre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte

convenuta vi si è opposta producendo un riassunto scritto, integrato al verbale

d’udienza. In sede di replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive

e antitetiche posizioni.

C. Statuendo con decisione 2 novembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'000.– senza assegnare

indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2016 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 17 novembre 2016 contro la sentenza notificata alla

patrocinatrice di RE 1 l’8 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Stante

il tipo di procedura esecutiva scelto dall’escutente – ordinario e non

cambiario –, nella decisione impugnata il Pretore ha considerato il vaglia

cambiario emesso il 17 luglio 2015 dalla PI 2 per € 1'100'000.–

all’ordine della CO 1 e sottoscritto per avallo da RE 1, unitamente all’autorizzazione

di messa in circolazione di stessa data e delle disdette dei 16 febbraio e 15

aprile 2016 significate al­l’emittente

e all’avallante, un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione sia nei confronti dell’uno che dell’altro, anche se non è stato levato

protesto. Il primo giudice ha inoltre dedotto dal testo dell’autorizzazione a

mettere in circolazione l’effetto cambiario che l’impegno di RE 1 ha la stessa

portata di quello dell’emittente

e non è un impegno di garanzia solo sussidi­ario, subordinato al rispetto delle

formalità cambiarie. Per

quanto riguarda il tasso di conversione in franchi svizzeri,

in assenza di produzione della domanda d’esecuzione il Pretore ha nondimeno

ritenuto che la data determinante fosse il 10 maggio 2016, ovvero il giorno

prima dell’emissione del precetto esecutivo, sicché il tasso indicato dall’istante,

dell’1.097 €/CHF, era più favorevole di quello notorio pubblicato dalla Banca centrale europea

al 10 mag­gio 2016 (pari a 1.11 €/CHF). Onde l’accoglimento

integrale del­l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 critica anzitutto l’accertamento del Pretore in merito alla data

determinante per la conversione in franchi svizzeri dell’importo posto in

esecuzione, stabilita a suo dire senza prove in base a un ragionamento errato,

essendo notorio lo stato di sovraccarico dell’ufficio d’esecuzione, in particolare

in seguito al cambiamento di sistema informatico e la riorganizzazione dei

servizi amministrativi.

4.1

Il

tasso di conversione in valuta legale svizzera determinante è quello alla data

di presentazione della domanda di esecuzione (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza

della CEF 14.2014.85 del 10 settembre 2014 consid. 6.4/b).

4.2

È

vero che nel caso specifico la data d’invio della domanda d’e­­secuzione non è

nota ed è altrettanto vero che il tempo di trasmissione postale della domanda

non è sempre di un solo giorno e la stesura del precetto esecutivo non avviene sempre

non appena l’ufficio ha ricevuto la domanda (come previsto dall’art. 69 cpv. 1

LEF). Sennonché il tasso di cambio €/CHF fornito dalla Banca centrale europea

sul sito www.fxtop.com, considerato notorio dal Tribunale federale (DTF 135 III

88.

consid. 4.1 in fine), è stato costantemente sopra il tasso di 1.097 indicato

sul precetto esecutivo dal 29 aprile al 10 maggio 2016, tranne il 3 maggio in

cui i due tassi erano uguali. Ora, non vi sono indizi per ritenere che tra la

domanda e l’emissione del precetto esecutivo siano trascorsi più di 12 giorni.

In particolare non risultano di rilievo i pretesi disagi connessi al nuovo

sistema informatico, che è in uso presso l’ufficio d’esecuzione di Lugano già

dal maggio del 2015, né quelli legati alla riorganizzazione dei servizi amministrativi,

che a conoscenza di questa Camera non hanno comportato sensibili ritardi nel

trattamento delle domande d’esecuzione di creditori non istituzionali. L’accertamento

del Pretore non è pertanto manifestamente errato, sicché la sentenza impugnata

merita conferma su questo punto.

5.

Il

reclamante rimprovera inoltre al Pretore di essersi contraddetto laddove, dopo

avere considerato inapplicabile il diritto materiale cambiario nella procedura

di esecuzione ordinaria, è poi entrato nel merito della messa in circolazione

del titolo cambiario prodotto dall’istante. D’altronde, il reclamante fa carico

al primo giudice di non avere esaminato se il vaglia cambiario fosse stato

presentato nei termini di legge previsti agli artt. 1028 segg. CO. Egli

contesta, infine, di rispondere solidalmente con l’PI 2, un’assun­­zione di

debito solidale non potendosi presumere.

5.1

Nella

procedura esecutiva ordinaria – non cambiaria (art. 177 segg. LEF) – un vaglia

cambiario valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito

dell’emittente, anche se non è stato presentato al pagamento (giusta gli art.

1028.

segg. CO per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO) né levato protesto

(giusta gli art. 1033 segg. CO), poiché in caso di mancato pagamento il

portatore dispone di un’azione diretta (art. 1018 cpv. 2 CO) contro l’emittente,

che in virtù dell’art. 1099 cpv. 1 CO è obbligato nello stesso modo dell’accettante

di una cambiale (DTF 91 II 110 consid. 2). Lo stesso vale nei confronti dell’avallante

di un debitore principale (in particolare dell’emittente), ritenuto che

quello è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato

dato (art. 1022 cpv. 1 CO per rinvio dell’art.

1098.

cpv. 3 CO; DTF 124 III 120 consid. 3/a; sentenze della CEF 14.2007.58 del

18.

dicembre 2007 consid. 4 con riferimenti; 14.2005.43 del 23 febbraio 2006,

RtiD 2006 II 765 n. 70c consid. 5; Netzle in: Basler

Kommentar, Wertpapierrecht 2012, n. 2 ad art. 1022 CO; Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 152 ad art. 82 LEF e in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht 2012, n. 2

ad art. 1099 CO).

a) Nel

caso specifico il vaglia cambiario di € 1'110'000.– emesso il 17 luglio 2015

all’ordine della CO 1 per il 29 aprile 2016 (doc. C) costituisce pertanto, nei

confronti di RE 1 che l’ha firmato per avallo, un valido titolo di rigetto dell’opposizione

per quell’importo, ridotto a fr. 1'032'231.40 in sede esecutiva (doc. G), oltre agli interessi di mora del 6% (art. 1018

cpv. 2 e 1045 cpv. 1 n. 2, per il rinvio dell’art. 1099 cpv. 1 CO) dal

30.

aprile 2016, ossia dal giorno successivo alla scadenza indicata sul titolo.

b) Poiché

l’avallo è reputato dato a favore dell’emittente (art. 1098 cpv. 3 CO) – in

concreto l’PI 2 – a ragione il Pretore non ha esa­minato se la CO 1 aveva tempestivamente

presentato il vaglia al­l’incasso e levato proteso, giacché essa dispone di un’azione

diretta contro l’emittente e il suo avallante (v. sopra consid. 5.1). Neppure il riferimento a Staehelin (op. cit., n. 155 ad art. 82 LEF) giova poi

alla tesi del reclamante, perché nel passo citato l’auto­­re tratta dell’esecuzione

fondata sul credito causale – e non sul credito

cambiario come nel caso in esame – nell’ipotesi in cui l’ef­­fetto

cambiario è prescritto (art. 1069 segg. e 1098 cpv. 1 CO), da non confondere

con l’ipotesi diversa dalla perenzione per mancata presentazione del vaglia

alla scadenza o mancato protesto (art. 1050 e 1098 cpv. 1 CO), o è formalmente

carente (art. 991 e 1096 CO): ora né l’una né l’altra eventualità ricorrono

nella fattispecie.

c) L’avallante

risponde verso il beneficiario indipendentemente dal debitore principale e

solidalmente con gli eventuali altri obbligati: il creditore può pertanto agire

anche solo nei suoi confronti (art. 1044 CO

per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO; DTF 96 III 39 con­sid. 1; sentenze

della CEF 14.2016.129 del 29 novembre 2016 consid. 5 e 14.2007.58 già citata consid. 4; Netzle, op.

cit., n. 1 ad art. 1022). La contestazione del reclamante riferita al

carattere solidale del proprio impegno cade di conseguenza nel vuoto.

5.2

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in

modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

op. cit., n. 87

seg. ad art. 82 LEF).

a) Nel

caso specifico, il reclamante critica ingiustamente il Pretore per avere

considerato inapplicabile il diritto materiale cambiario nella procedura di

esecuzione ordinaria. In realtà, il primo giudice ha ritenuto che le eccezioni

di diritto materiale cambiario sollevate dal convenuto erano infondate, non

inammissibili. E già si è detto che la censura relativa all’assenza di

presentazione del titolo all’incasso e di protesto è stata giustamente

respinta.

b) In

merito alla pretesa necessità per l’istante di avviare un’esecu­­zione in prima

battuta contro l’PI 2, basta ricordare che l’avallan­­te dell’emittente

risponde per legge solidalmente con lui (art. 1044, per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO), sicché il portatore può a sua scelta scegliere se escutere l’uno, l’altro

o tutti e due (art. 144 cpv. 1 CO) finché il debito non sia interamente estinto

(art. 144 cpv. 2 CO). Su questo punto come sugli altri il reclamo manca di

consistenza e va pertanto respinto.

6.

Con

la pronuncia del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'032'231.40, supera ampiamente

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).