14.2016.275
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo
21 novembre 2016Italiano4 min
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Incarto n.
Fatti
14.2016.275
Lugano
21 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 13 luglio
2016 da
CO 1
(rappr. dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 novembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 25 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso l’11 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’associazione CO
Considerandi
1.
ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'600.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2016, indicando quale titolo di
credito le rette scoperte della figlia dell’escussa, __________;
che adito dalla procedente in seguito all’opposizione interposta da RE
1.
al precetto esecutivo, con decisione del 25 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a
fr. 1'800.–, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 180.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 14 novembre 2016 chiedendo una proroga del termine di reclamo fino al 15 dicembre 2015
per presentarne le motivazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato solo il 14 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 già il
31.
ottobre (estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in
concreto il reclamo è tardivo e pertanto inammissibile;
che le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste a carico
della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche
presumibilmente difficili in cui ella versa (è oggetto di diverse esecuzioni
recente per importi non indifferenti) inducono a prescindere – eccezionalmente
– da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori
oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).