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Decisione

14.2016.275

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

21 novembre 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.275

Lugano

21 novembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 13 luglio

2016 da

CO 1

(rappr. dall’RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2016 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 25 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso l’11 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’associazione CO

Considerandi

1.

ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 2'600.–

oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2016, indicando quale titolo di

credito le rette scoperte della figlia dell’e­scussa, __________;

che adito dalla procedente in seguito all’opposizione interposta da RE

1.

al precetto esecutivo, con decisione del 25 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­posizione limitatamente a

fr. 1'800.–, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 250.–

e un’in­dennità di fr. 180.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 14 novembre 2016 chiedendo una proroga del termine di reclamo fino al 15 dicembre 2015

per presentarne le motivazioni;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato solo il 14 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 già il

31.

ottobre (estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in

concreto il reclamo è tardivo e pertanto inammissibile;

che le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste a carico

della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche

presumibilmente difficili in cui ella versa (è oggetto di diverse esecuzioni

recente per importi non indifferenti) inducono a prescindere – eccezionalmente

– da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori

oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).