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Decisione

14.2016.277

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia

28 novembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine assegnato dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni e

nessuna parte ha chiesto l’indizione di un’u­­dienza.

C. Statuendo

con decisione 15 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 16 novembre 2016 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 19 novembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

21 novembre 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Quello stesso giorno il reclamante ha comunicato

di avere depositato presso l’ufficio fr. 156'000.–, ciò che ha confermato

il suo patrocinatore il 24 novembre 2016, allegando il relativo giustificativo

e precisando che il suo cliente disponeva di ulteriori fr. 100'000.– da

potersi depositare presso l’ufficio. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 quello

stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo sono i

complementi 21 e 24 novembre 2016.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso specifico il 14 novembre 2016, ossia

prima della pronuncia del fallimento, il reclamante ha pagato fr. 673.55

sul conto postale dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona a saldo

dell’esecuzione che ha portato al fallimento, compresi gli interessi fino al

pagamento, le spese esecutive e la tassa di giustizia di fr. 80.–.

Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare

il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.

La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 15 novembre 2016 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei

confronti di RE 1 è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).