14.2016.280
Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato su allegazioni e documenti nuovi. Assenza di documenti legittimanti il rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione
15 febbraio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.280
Lugano
15 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Blenio promossa con istanza 6 settembre 2016 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 15 novembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 18 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'000.– e di fr. 300.–, indicando
quali titoli di credito l’“affitto
pattuito con convenzione – testimoni” (di fr. 2'100.–
da aprile 2015 e di fr. 3'900.– da aprile 2016), rispettivamente quello
relativo al “mese di maggio
2016”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, il 6 settembre 2016 RE 1 ha
erroneamente trasmesso alla Pretura del Distretto di Blenio una “domanda di proseguire l’esecuzione”, motivo per cui il primo giudice con scritto del 13 settembre 2016 ha
provveduto a trasmettergli il formulario ufficiale per l’istanza di rigetto da
compilare entro il termine di 15 giorni. Il 19 settembre 2016 RE 1 ha quindi
chiesto il rigetto definitivo al Pretore, confermando gli importi pretesi col
precetto e aggiungendo alla sua pretesa gli interessi del 4% dal “maggio 2016” su fr. 6'000.–
e dal “giugno 2016” su fr. 300.–, nonché le spese “di pulizia ecc” di fr. 420.–
e le ripetibili. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20
ottobre 2016.
C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2016, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 80.– senza
assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2016 per ottenere
che l’escussa paghi “il dovuto
con tutte le spese, interessi e ripetibili” e ch’egli
possa “utilizzare il [suo] magazzino senza nessun problema”. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25
novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 novembre, in concreto
il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa
della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel caso concreto, col reclamo RE 1 non
tenta di confutare la motivazione della sentenza impugnata, indicando i
documenti da lui prodotti in prima sede da cui si potrebbe dedurre l’esistenza
di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione – ovvero una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato nel senso dell’art. 80
LEF che condanni la convenuta a pagare la somma posta in esecuzione – o di un
titolo di rigetto provvisorio, vale a dire un riconoscimento scritto del debito
posto in esecuzione firmato dalla convenuta (art. 82 cpv. 1 LEF). Egli
si limita unicamente a dichiarare d’impugnare il giudizio di primo grado e ad
allegare al reclamo ulteriore documentazione su cui fonda poi la
propria motivazione, riferendosi in particolare alla “Convenzione” del 15 marzo
2014.
(doc. 1) – ch’egli definisce un
“riconoscimento di debito di
affitto” –, al verbale di udienza nella procedura di
conciliazione nel frattempo avviata davanti al Giudice di pace per un’altra pretesa
vantata nei confronti dell’escussa (doc.
6), all’email del 6 aprile 2016
trasmessa all’avv. A__________ da C__________ __________ (doc. 4), nonché a una dichiarazione scritta del 23 novembre 2016 di
quest’ultimo (doc. 3). E siccome l’intera sua
argomentazione poggia proprio su quelle nuove allegazioni e su quei nuovi
documenti, il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza
irricevibile (sopra consid. 1.2).
1.4
Merita
quindi conferma la decisione impugnata, in cui il Pretore ha correttamente stabilito che in assenza di una
decisione o di un riconoscimento di debito sottoscritto da CO 1 nel senso appena
indicato, la documentazione prodotta in prima sede da RE 1 non può assurgere a
titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. A scanso di
equivoci, occorre del resto ricordare che la procedura di
rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è
di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La
sua decisione non pregiudica quindi le ragioni delle parti nel merito, su cui
né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere. In altre
parole, a RE 1 rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura
creditoria ordinaria (art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza delle sue pretese
e di produrre le prove che non hanno potuto essere esaminate in questa sede, in
modo da ottenere un titolo che gli permetta poi di far rigettare in via
definitiva l’opposizione interposta da CO 1.
1.5
Anche
la richiesta del reclamante di poter di nuovo utilizzare il suo magazzino
rientra nella competenza del giudice civile ordinario e risulta così
inammissibile in questa sede.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 6'300.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la
controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).