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Decisione

14.2016.280

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato su allegazioni e documenti nuovi. Assenza di documenti legittimanti il rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione

15 febbraio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, il 6 settembre 2016 RE 1 ha

erroneamente trasmesso alla Pretura del Distretto di Blenio una “domanda di proseguire l’esecuzione”, motivo per cui il primo giudice con scritto del 13 settembre 2016 ha

provveduto a trasmettergli il formulario ufficiale per l’istanza di rigetto da

compilare entro il termine di 15 giorni. Il 19 settembre 2016 RE 1 ha quindi

chiesto il rigetto definitivo al Pretore, confermando gli importi pretesi col

precetto e aggiungendo alla sua pretesa gli interessi del 4% dal “maggio 2016” su fr. 6'000.–

e dal “giugno 2016” su fr. 300.–, nonché le spese “di pulizia ecc” di fr. 420.–

e le ripetibili. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 20

ottobre 2016.

C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2016, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 80.– senza

assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2016 per ottenere

che l’escussa paghi “il dovuto

con tutte le spese, interessi e ripetibili” e ch’egli

possa “utilizzare il [suo] magazzino senza nessun problema”. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25

novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 novembre, in concreto

il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa

della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso concreto, col reclamo RE 1 non

tenta di confutare la motivazione della sentenza impugnata, indicando i

documenti da lui prodotti in prima sede da cui si potrebbe dedurre l’esistenza

di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione – ovvero una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato nel senso dell’art. 80

LEF che condanni la convenuta a pagare la somma posta in esecuzione – o di un

titolo di rigetto provvisorio, vale a dire un riconoscimento scritto del debito

posto in esecuzione firmato dalla convenuta (art. 82 cpv. 1 LEF). Egli

si limita unicamente a dichiarare d’impugnare il giudizio di primo grado e ad

allegare al reclamo ulteriore documentazione su cui fonda poi la

propria motivazione, riferendosi in particolare alla “Convenzione” del 15 marzo

2014.

(doc. 1) – ch’egli definisce un

“riconoscimento di debito di

affitto” –, al verbale di udienza nella procedura di

conciliazione nel frattempo avviata davanti al Giudice di pace per un’altra pretesa

vantata nei confronti dell’escussa (doc.

6), all’email del 6 aprile 2016

trasmessa all’avv. A__________ da C__________ __________ (doc. 4), nonché a una dichiarazione scritta del 23 novembre 2016 di

quest’ultimo (doc. 3). E siccome l’intera sua

argomentazione poggia proprio su quelle nuove allegazioni e su quei nuovi

documenti, il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza

irricevibile (sopra consid. 1.2).

1.4

Merita

quindi conferma la decisione impugnata, in cui il Pretore ha correttamente stabilito che in assenza di una

decisione o di un riconoscimento di debito sottoscritto da CO 1 nel senso appena

indicato, la documentazione prodotta in prima sede da RE 1 non può assurgere a

titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. A scanso di

equivoci, occorre del resto ricordare che la procedura di

rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è

di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La

sua decisione non pregiudica quindi le ragioni delle parti nel merito, su cui

né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere. In altre

parole, a RE 1 rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura

creditoria ordinaria (art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza delle sue pretese

e di produrre le prove che non hanno potuto essere esaminate in questa sede, in

modo da ottenere un titolo che gli permetta poi di far rigettare in via

definitiva l’opposizione interposta da CO 1.

1.5

Anche

la richiesta del reclamante di poter di nuovo utilizzare il suo magazzino

rientra nella competenza del giudice civile ordinario e risulta così

inammissibile in questa sede.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 6'300.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la

controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).