14.2016.283
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7 marzo 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.283
Lugano
7 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 24 giugno 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 17 novembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 novembre 2013 RE 1 ha sottoscritto una
dichiarazione in cui ammetteva – tra le altre cose – di avere, nella sua attività
di gestore patrimoniale, “danneggiato
il patrimonio di diverse persone”, riconoscendosi
espressamente debitore nei confronti di CO 1 per € 814'371.–. Sulla base di tale riconoscimento di debito, con un primo
precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2014, CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 1'002'409.–, oltre agli interessi del 5% dal 26
novembre 2013. La procedente ha poi avviato il 9 gennaio 2015 dinanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano la procedura di rigetto dell’opposizione interposta dal
convenuto.
B. Il
28 maggio e il 1° giugno 2015 le parti hanno firmato un accordo in cui,
premessa l’esistenza della procedura di rigetto pendente e l’intesa raggiunta
per “liquidare definitivamente
ogni e qualsiasi reciproca pretesa, presente, passata e futura in relazione ad
ogni e qualsiasi rapporto venuto in essere tra le parti”, hanno stabilito che: “1.
Il signor RE 1 s’impegna a versare alla signora CO 1, a saldo di ogni e
qualsiasi pretesa nei suoi confronti, l’importo omnicomprensivo di CHF 450'000.–;
2. L’importo di cui al punto 1 sarà saldato nelle seguenti modalità: CHF 400'000.–
entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo; CHF 50'000.–
entro 1 (un) anno dalla sottoscrizione del presente accordo”. Esse hanno altresì precisato che l’importo di fr. 450'000.–
richiesto dalla creditrice sarebbe stato versato “con effetto liberatorio” per
il debitore. Al punto 8, le parti hanno infine previsto che: “Stante tutto quanto precede, le parti si danno
atto di non vantare più alcuna prestazione l’una nei confronti dell’altra,
ritenendosi tutte definitivamente, integralmente e reciprocamente tacitate,
rinunciando a intraprendere ogni e qualsiasi altra iniziativa di natura
giudiziaria e/o esecutiva”.
C. Preso
atto di tale accordo, con decreto del 1° giugno 2015 il Pretore ha stralciato
la causa di rigetto dell’opposizione, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.–
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Con
ulteriore precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 giugno 2016 sempre dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 897'007.90
oltre agli interessi del 5% dal 26 novembre 2013, indicando quale titolo di
credito il “riconoscimento di
debito 26.11.2013, precedenti spese d’esecuzione e tassa di giustizia”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 giugno 2016
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, specificando che l’importo richiesto di complessivi fr. 897'007.90
era composto di fr. 895'094.90 quale controvalore dei € 814'371.– riconosciuti dal debitore, di fr. 1'000.–
per le spese di giustizia della procedura di stralcio e di fr. 913.– quali
spese d’esecuzione per il primo precetto esecutivo. All’udienza di discussione tenutasi il 7
novembre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
vi si è opposta – producendo le proprie osservazioni integrate al verbale d’udienza
– chiedendo in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento
parziale della stessa limitatamente a fr. 450'000.–. In sede di replica e
duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.
F. Statuendo con decisione del 17 novembre 2016, il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per fr. 895'094.90 oltre agli interessi
del 5% dal 23 novembre 2013 e in via definitiva per fr. 500.– più
interessi dal 1° giugno 2015, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.–
e un’indennità di fr. 6'000.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2016 per ottenerne
– previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale l’annullamento
e la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento parziale della
medesima limitatamente a fr. 450'000.–. Con decreto del 12 dicembre 2016
il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale,
decidendo che l’esecuzione poteva proseguire limitatamente a fr. 450'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2015 su fr. 400'000.– e dal 1°
giugno 2016 su fr. 50'000.–. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2017, CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 24 gennaio
2017 RE 1 ha prodotto una replica spontanea, cui è seguita la duplica del 27
gennaio della controparte.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 novembre,
in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo. È
invece dubbio che inoltrando la replica spontanea per il tramite del suo
patrocinatore solo il 24 gennaio 2017 il reclamante abbia agito con
sollecitudine (DTF 138 III 255 in fondo, 137 I 197 consid. 2.3.1, 135 II 384 consid.
1.3, 133 I 98), giacché le osservazioni dell’istante gli sono state notificate
già l’11 gennaio 2017. Dieci giorni dopo la notifica di un atto o la fissazione
di un termine, infatti, il tribunale può considerare come acquisita la rinuncia
della parte a presentare una replica spontanea (sentenza del Tribunale federale
5A_155/2013 del 17 aprile 2013 consid. 1.4, RSPC 2013, 460 seg.). Non tenere
conto della replica spontanea tardiva è però discutibile quando al momento
della sua ricezione la sentenza non è ancora stata emessa (v. la sentenza 5A_155/2013
già citata, consid. 1.5, relativa però al caso di una parte non patrocinata).
Il quesito può ad ogni modo essere lasciato indeciso nella fattispecie poiché, come si vedrà, le allegazioni contenute nella replica non sono di rilievo
per l’esito della vertenza.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la dichiarazione del 26
novembre 2016 (recte: 2013) con cui RE 1 si è dichiarato debitore nei
confronti di CO 1 per € 814'371.– costituisce un chiaro riconoscimento di
debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Egli ha poi escluso che tale
documento fosse stato superato dal successivo accordo sottoscritto dalle parti
il 1° giugno 2015 durante la precedente procedura di rigetto, poiché dallo
stesso appare “evidente che le parti si
sarebbero ritenute definitivamente, integralmente e reciprocamente tacitate
unicamente in caso di ossequio degli accordi presi nei punti precedenti”,
accordi che RE 1 non ha rispettato. Ricordato come ai sensi dell’art. 116 cpv.
1 CO l’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non
è presunta, il Pretore ha concluso che la dichiarazione del 2013 è tuttora in
essere. Per contro, egli non ha intravvisto alcun titolo per le “spese d’esecuzione”
di fr. 913.– relative alla prima procedura d’incasso richieste dall’istante,
mentre ha rigettato in via definitiva l’importo della tassa di giustizia
stabilito nella decisione di stralcio e posto per metà a carico dell’escusso.
4. Nel reclamo RE 1 ribadisce la validità
dell’accordo sottoscritto il 1° giugno 2015, con cui si è
impegnato a corrispondere fr. 450'000.– a CO 1, la quale, dal canto suo,
ha rinunciato espressamente a esigere la somma indicata nella dichiarazione del
26 novembre 2013. A detta del reclamante, il Pretore avrebbe pertanto dovuto
considerare estinto per novazione il
titolo posto alla base della presente esecuzione anziché considerare in modo
arbitrario che il successivo accordo sarebbe stato valido
unicamente in caso di avvenuto pagamento. Non risulterebbe
da nessuna parte che in caso di mancato adempimento dello stesso il precedente
riconoscimento di debito tornerebbe in essere. A mente del reclamante, l’accordo
del 2015 è dunque l’unico valido riconoscimento di debito, sicché l’istanza di
rigetto andava respinta o quantomeno accolta limitatamente a fr. 450'000.–.
RE 1 contesta infine il rigetto definitivo per la metà delle spese processuali
riferite alla decisione di stralcio del 1° giugno 2015, facendo valere che al
punto 7 del loro accordo le parti hanno stabilito che tali spese restavano a
carico della parte che le aveva anticipate.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2 Nel
caso concreto, la dichiarazione sottoscritta da RE 1 il 26 novembre 2013 (doc.
C), con cui egli si è espressamente riconosciuto debitore di € 814'371.–
nei confronti di CO 1, costituisce di principio un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per tale importo
convertito in fr. 895'094.90 dall’istante senza essere contraddetto, oltre
agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 26 novembre 2013, ossia
dal giorno della sottoscrizione del riconoscimento di debito (art. 75 CO).
5.3 Come
correttamente ritenuto dal Pretore, la decisione di stralcio del 1° giugno 2015
(doc. F) vale quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv.
1 LEF) per fr. 500.–, ovvero per la metà delle spese di giustizia ivi
stabilite in fr. 1'000.–, anticipate da CO 1 e poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, giacché il reclamante non pretende di avere
impugnato tale decisione né di averne fatto sospendere l’esecutività. Essa
vincola così il giudice del rigetto e la Camera, a prescindere dall’accordo
concluso dalle parti al riguardo.
5.4 La questione decisiva da risolvere in questa sede è però quella di
sapere se il riconoscimento di debito del 26 novembre 2013 prodotto dall’istante
ha mantenuto la qualità di titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo
posto in esecuzione o se lo stesso è stato estinto per
novazione – come ritiene il reclamante – dall’accordo sottoscritto dalle parti il 28 maggio e il
1° giugno 2015 (doc. E). Quale motivo d’estinzione successiva del
credito posto in esecuzione, tale quesito va esaminato come eccezione nel senso
dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
6. A tenore della norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel
caso concreto, il reclamante ribadisce in questa sede che il debito da lui
riconosciuto nella dichiarazione sottoscritta nel novembre 2013 si è nel
frattempo estinto con la conclusione del successivo accordo del 2015, motivo
per cui, in assenza di un valido titolo di rigetto, l’istanza andava respinta.
Per il Pretore, invece, non avendo RE 1 ossequiato i termini di pagamento stabiliti
dall’accordo, quest’ultimo non ha estinto il precedente credito vantato dall’istante
oggetto dell’esecuzione in esame. La controversia va pertanto risolta
determinando il verosimile senso dell’accordo in questione.
6.2 Ora,
con esso RE 1 si è impegnato a versare a CO 1 fr. 450'000.– “a saldo” di ogni e qualsiasi pretesa nei
confronti di lui (doc. E ad 1), ciò che significa che quelle pretese, tra cui rientra
quella riconosciuta nel 2013, non si sarebbero estinte prima del pagamento dei fr. 450'000.–.
Il concetto è del resto ribadito al punto 3, laddove si precisa che l’effetto
liberatorio dell’accordo a favore di RE 1 si produrrà con il versamento della
somma pattuita (e non già con la conclusione dell’accordo). Non essendo contestato
ch’egli non ha versato le due rate entro le scadenze convenute, l’ultima il 1°
giugno 2016, non appare verosimile che il credito riconosciuto nel 2013 si sia
nel frattempo estinto, neppure per novazione: essa non è infatti presunta (art.
116 cpv. 1 CO) e il reclamante non indica da quali elementi dell’accordo (o di
altri documenti) si potrebbe desumere la volontà delle parti di sostituire
con effetto immediato (e non solo con il versamento dei fr. 450'000.–) la pretesa riconosciuta in precedenza con quella nuova. La decisione
impugnata resiste quindi agevolmente alla critica.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 895'594.90 complessivi, supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà
a CO 1 fr. 7'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).