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Decisione

14.2016.285

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Saldo dovuto

21 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 49'057.–

oltre agli interessi del 5% dal 7 settembre 2015, indicando quale titolo di

credito il “SALDO COMPRA __________”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 luglio 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21

novembre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre nessuno è

comparso per la parte convenuta.

D. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–. Non sono state

assegnate ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2016 per ottenerne – previa concessione dell’effetto sospensivo – l’annulla­­mento

e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 novembre,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante

agisce per ottenere il pagamento del saldo del prezzo di

compravendita di € 200'000.– pattuito nel contratto del 1° giugno

2015, dedotti gli acconti già versati, e che la documentazione agli atti

costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi del­l’art. 82 LEF.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene anzitutto che né dal contratto di compravendita, né dalla

ricevuta di consegna – entrambi firmati dal debitore – si può riconoscere “la volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile ed esigibile”. Non sarebbe inoltre

possibile dedurre dalla corrispondenza agli atti (né dai messaggi, né dalle

e-mail) un riconoscimento di debito, in assenza di alcun impegno suo concreto,

se non quello di proporre, in futuro, una soluzione. Oltre a ciò, gli importi indicati

dall’istante nelle e-mail 12 agosto e 11 settembre 2015 sarebbero diversi tra

di loro.

5.

Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore

costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del

prezzo di vendita, purché sia esigibile al momento della notifica del precetto

esecutivo, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta

oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti

(sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2,

e 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

5.1

Nella

fattispecie RE 1 non contesta di avere firmato di proprio pugno il contratto di

compravendita né di essere entrato in possesso dell’aeromobile venduto, ciò che

risulta del resto della ricevuta da lui sottoscritta (doc. B) e dalla

successiva corrispondenza (segnatamente il doc. F). Egli si limita a sostenere,

senza motivazione, che da tale contratto non si potrebbe desumere la sua

volontà di pagare una somma determinata ed esigibile al venditore. L’argomento

è pretestuoso. Dall’atto in questione risulta in modo chiarissimo che il

reclamante si è impegnato a pagare a CO 1 € 200'000.– per l’acquisto del suo aeromobile, pagabili in quattro rate i cui importi e scadenze sono dettagliatamente

specificati (sopra ad A e doc. A punto 8). Dato che l’ultima rata è scaduta, il

5.

settembre 2015, prima dell’avvio dell’esecuzione nel giugno del 2016, secondo

la giurisprudenza ricordata (sopra consid. 5) il

contratto di compravendita costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per l’in­­tero prezzo di vendita, ridotto dall’escutente a fr. 49'057.– tenuto conto degli acconti già versati, oltre agli

interessi del 5% (art. 104 cpv.

1.

CO) dal 7 settembre 2015, data indicata dall’escutente suc­cessiva all’ultima scadenza contrattuale. Il reclamante non si spinge infatti

fino al punto di contestare che il credito posto in esecuzione verta sul saldo

del prezzo di compravendita del­l’aereo, ciò che del resto si evince in modo

limpido dalla causale menzionata sul precetto esecutivo (doc. S e sopra ad B).

5.2

RE

1, invero, sembra voler equivocare sull’importo

posto in esecuzione, ch’egli non avrebbe riconosciuto, e che non corrisponde

alle somme di € 21'380.– e € 41'378.– menzionate nelle email rispettivamente

del 12 agosto e dell’11 settembre 2015. Sennonché spettava semmai a lui rendere

verosimile di avere pagato più degli acconti che l’escutente ha dedotto dal

prezzo totale di € 200'000.– (art. 82 cpv. 2 LEF). Non l’ha fatto e non lo

potrebbe nemmeno più fare in questa sede (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, dal

confronto delle due email citate risulta in modo chiaro che la prima (doc. C) riguardava le due rate

scadute il 5 luglio (saldo di € 1'378.–) e il 5 agosto 2015 (€ 20'000.–), e la seconda (doc. D) prendeva in considerazione anche l’ultima rata

di € 20'000.– scaduta il 5 settembre 2015. Nella sua risposta, del resto, il reclamante

non ha sollevato contestazioni di sorta, limitandosi a chiedere al creditore di

chiamarlo al rientro dall’estero “per

definire il tutto” (doc. D). Al limite del temerario, il reclamo va

pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di concessione

dell’effetto sospensivo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.

96.

CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 49'057.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).