14.2016.285
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Saldo dovuto
21 dicembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.285
Lugano
21 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 luglio 2016
da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1,)
giudicando sul reclamo del 30 novembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 21 novembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 2 giugno 2015 CO 1 in qualità di venditore (“Seller”) e RE 1 in
qualità di compratore (“Buyer”) hanno sottoscritto
un contratto di compravendita (“Purchase/Sales Agreement”) – redatto in lingua
inglese – inerente a un aeromobile modello “__________” al prezzo di € 200'000.–,
pagabile in quattro rate
(una di € 140'000.– entro il 5 giugno 2015 e tre di € 20'000.–
ognuna, pagabili entro il 5 dei mesi di luglio, agosto e settembre 2015). In
data imprecisata, il compratore ha confermato di aver ricevuto una borsa contenente
le chiavi originali dell’aeromobile in questione, così come vari accessori e
documenti a esso relativi. Con e-mail 12 agosto 2015 il venditore ha reso
attento RE 1 che era in mora dal 5 luglio 2015 per € 1'378.– e dal 5 agosto
2015 per € 20'000.–, e con e-mail 11 settembre 2015 gli ha segnalato anche il
ritardo del pagamento dell’ultima rata di € 20'000.– dovuta dal 5 settembre
2015. Ne è seguito uno scambio fitto di messaggi via “whatsapp” tra
agosto 2015 e maggio 2016.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 49'057.–
oltre agli interessi del 5% dal 7 settembre 2015, indicando quale titolo di
credito il “SALDO COMPRA __________”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 luglio 2016 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21
novembre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre nessuno è
comparso per la parte convenuta.
D. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–. Non sono state
assegnate ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2016 per ottenerne – previa concessione dell’effetto sospensivo – l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 novembre,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante
agisce per ottenere il pagamento del saldo del prezzo di
compravendita di € 200'000.– pattuito nel contratto del 1° giugno
2015, dedotti gli acconti già versati, e che la documentazione agli atti
costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene anzitutto che né dal contratto di compravendita, né dalla
ricevuta di consegna – entrambi firmati dal debitore – si può riconoscere “la volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile ed esigibile”. Non sarebbe inoltre
possibile dedurre dalla corrispondenza agli atti (né dai messaggi, né dalle
e-mail) un riconoscimento di debito, in assenza di alcun impegno suo concreto,
se non quello di proporre, in futuro, una soluzione. Oltre a ciò, gli importi indicati
dall’istante nelle e-mail 12 agosto e 11 settembre 2015 sarebbero diversi tra
di loro.
5.
Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore
costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del
prezzo di vendita, purché sia esigibile al momento della notifica del precetto
esecutivo, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta
oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti
(sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2,
e 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
5.1
Nella
fattispecie RE 1 non contesta di avere firmato di proprio pugno il contratto di
compravendita né di essere entrato in possesso dell’aeromobile venduto, ciò che
risulta del resto della ricevuta da lui sottoscritta (doc. B) e dalla
successiva corrispondenza (segnatamente il doc. F). Egli si limita a sostenere,
senza motivazione, che da tale contratto non si potrebbe desumere la sua
volontà di pagare una somma determinata ed esigibile al venditore. L’argomento
è pretestuoso. Dall’atto in questione risulta in modo chiarissimo che il
reclamante si è impegnato a pagare a CO 1 € 200'000.– per l’acquisto del suo aeromobile, pagabili in quattro rate i cui importi e scadenze sono dettagliatamente
specificati (sopra ad A e doc. A punto 8). Dato che l’ultima rata è scaduta, il
5.
settembre 2015, prima dell’avvio dell’esecuzione nel giugno del 2016, secondo
la giurisprudenza ricordata (sopra consid. 5) il
contratto di compravendita costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per l’intero prezzo di vendita, ridotto dall’escutente a fr. 49'057.– tenuto conto degli acconti già versati, oltre agli
interessi del 5% (art. 104 cpv.
1.
CO) dal 7 settembre 2015, data indicata dall’escutente successiva all’ultima scadenza contrattuale. Il reclamante non si spinge infatti
fino al punto di contestare che il credito posto in esecuzione verta sul saldo
del prezzo di compravendita dell’aereo, ciò che del resto si evince in modo
limpido dalla causale menzionata sul precetto esecutivo (doc. S e sopra ad B).
5.2
RE
1, invero, sembra voler equivocare sull’importo
posto in esecuzione, ch’egli non avrebbe riconosciuto, e che non corrisponde
alle somme di € 21'380.– e € 41'378.– menzionate nelle email rispettivamente
del 12 agosto e dell’11 settembre 2015. Sennonché spettava semmai a lui rendere
verosimile di avere pagato più degli acconti che l’escutente ha dedotto dal
prezzo totale di € 200'000.– (art. 82 cpv. 2 LEF). Non l’ha fatto e non lo
potrebbe nemmeno più fare in questa sede (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, dal
confronto delle due email citate risulta in modo chiaro che la prima (doc. C) riguardava le due rate
scadute il 5 luglio (saldo di € 1'378.–) e il 5 agosto 2015 (€ 20'000.–), e la seconda (doc. D) prendeva in considerazione anche l’ultima rata
di € 20'000.– scaduta il 5 settembre 2015. Nella sua risposta, del resto, il reclamante
non ha sollevato contestazioni di sorta, limitandosi a chiedere al creditore di
chiamarlo al rientro dall’estero “per
definire il tutto” (doc. D). Al limite del temerario, il reclamo va
pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di concessione
dell’effetto sospensivo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96.
CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 49'057.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).