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Decisione

14.2016.287

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta passata in giudicato ed emessa da un altro Cantone. Eccezione di doppia imposizione

23 febbraio 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 settembre

2016 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 21 ottobre 2016. Invitata dal primo giudice con

ordinanza del 24 ottobre 2016 a presentare “le proprie repliche”, la Confederazione

Svizzera è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 23 novembre 2016, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 270.–

e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la Confederazione Svizzera è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2016

per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento

dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice. Nelle

sue osservazioni dell’11 gennaio 2017, la CO 1 ha

(implicitamente) concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta alla Confederazione Svizzera il 24 novembre

2016, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 25 novembre, è scaduto

domenica 4 dicembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale

seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero lunedì 5

dicembre 2016, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso specifico, i documenti 3 e 4 e la decisione del 21 novembre

2016.

del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna (doc. 13), in

quanto presentati per la prima volta col reclamo, vanno pertanto estromessi

dall’incarto.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

sentenza impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istan­za dopo aver

ritenuto che l’escussa aveva “reso

verosimile” la propria opposizione al precetto

esecutivo argomentando che la decisione di tassazione per l’anno 2014 le fosse

stata “imposta” sia dal Canton Ticino che dal Canton Grigioni, eccependo quindi

implicitamente il divieto della doppia imposizione. Preso inoltre atto che l’istante

non aveva replicato alle osservazioni della CO 1 entro il termine impartitole,

il primo giudice ha quindi concluso che la Confederazione Svizzera non avesse

nulla da opporre alle argomentazioni della convenuta.

4.

Nel

reclamo la Confederazione Svizzera sostiene che la decisione di tassazione del

21.

gennaio 2016 relativa all’imposta federale diretta per il 2014 è stata

emessa in ossequio a tutti i requisiti formali richiesti dall’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF, in particolare per quanto concerne la regolare notifica della stessa

alla convenuta e il suo passaggio in giudicato – quindi la sua esecutività – ,

non avendo la CO 1 interposto reclamo entro il termine previsto. Rilevato poi

come la società escussa risultasse avere, alla fine del 2014, la propria sede a

__________ (GR), la reclamante ha escluso la nullità della decisione da lei

emessa, ribadendo quindi la propria competenza territoriale e materiale.

Ricordata infine l’impossibilità, per il giudice del rigetto, di riesaminare

nel merito l’importo tassato e rilevato come l’escussa non abbia sollevato nessuna

delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF, la Confederazione Svizzera ha

pertanto postulato l’accoglimento dell’istanza per gli importi posti in

esecuzione, oltre alle spese esecutive.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ribadisce di aver trasferito la propria

sede sociale a __________ solo alla fine del 2014 e di essere stata allora

senza attività. Per questo motivo, a suo parere, l’autorità grigionese avrebbe

dovuto basare la tassazione d’ufficio su un utile “di gran lunga inferiore”

rispetto a quello accertato, che non sarebbe dovuto essere calcolato sull’arco

di tutto l’anno, bensì solo sul periodo della sua permanenza nel Canton Grigioni.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di

rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché

siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio

in giudicato (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per

le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie

esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3

LIFD).

6.2

Nel

caso specifico, non è contestato che la decisione di tassazione del 21 gennaio 2016 relativa all’imposta

federale diretta per il 2014 prodotta dalla procedente (doc. 1 accluso all’istanza)

è passata in giudicato (come risulta d’altronde dal doc. 2 “Rechts­kraftbescheinigung”). Come tale, essa costituisce con ogni

evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF per l’imposta di fr. 4'250.–.

a) Di

principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di

rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro

passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli

interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella

civile (art. 102 segg. CO). Così per l’imposta federale diretta, prelevata in

un’unica rata (a differenza dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo decorrono

dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30

giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio o

con­guaglio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza

(art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS 642.124]). Il

tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all’inizio di una

procedura d’esecuzione rimanendo però valido sino alla chiusura della stessa

(art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordinan­­za). L’opposizione non può di conseguenza essere

rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo ed eventuali spese di

diffida (giusta l’art. 165 cpv. 1 LIFD) ove l’autorità fiscale istante non

abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta né l’eventuale diffida (sentenza della CEF

14.2016.105

del 30 set­tembre 2016 consid. 5.4/a).

b) Nel caso concreto, con la sua istanza la

Confederazione Svizzera ha prodotto il conteggio provvisorio del 1° marzo 2015,

con acclusa una fattura di fr. 850.– da pagare entro il 31 marzo 2015

(doc. 7 primo foglio), e il conteggio definitivo del 15 febbraio 2016 con un’ulteriore

fattura di fr. 3'400.– da versare entro il 16 marzo 2016 (doc. 7 terzo e

quinto foglio). Tenuto conto del tasso di mora del 3%

stabilito dalla predetta ordinanza per gli anni 2015 e 2016, il rigetto va

accolto anche per gli interessi decorsi fino al 22 giugno 2016 dal 1° aprile

2015.

su fr. 850.– e dal 17 marzo 2016 su fr. 3'400.–, pari

complessivamente a fr. 78.70, nonché per gli interessi correnti dal 20 agosto 2016 su fr. 4'250.–. Va inoltre aggiunta la

tassa di diffida di fr. 30.–, menzionata nel secondo sollecito del 26

luglio 2016 (doc. 4). Non sussiste invece alcun titolo per la “tassa di esecuzione” di fr. 100.– reclamata con il

precetto esecutivo, che pare corrispondere alla tassa di fr. 130.–,

dedotta quella di diffida, indicata sull’estratto conto del 30 settembre 2016

(doc. 6), documento che però non costituisce una decisione debitamente

notificata all’escussa ma un semplice calcolo allegato all’istanza di rigetto

di stessa data. Alla stessa stregua vanno escluse le spese esecutive di fr. 73.30

richieste con l’istanza, sulle

quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere

con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della

CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio

2012).

6.3

Riassumendo quanto sopra

esposto, la documentazione prodotta dalla Confederazione Svizzera costituisce

pertanto di principio un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF per fr. 4'250.– oltre agli interessi correnti del 3%

dal 20 agosto 2016, agli interessi di fr. 78.70 maturati fino al 19 agosto

2016.

e alla tassa di diffida di fr. 30.–.

7.

Per

il Giudice di pace, tuttavia, la CO 1 avrebbe “reso verosimile” la sua

opposizione sollevando l’argomento relativo al divieto della doppia imposizione, l’una stabilita

dal Canton Ticino e l’altra dall’autorità grigionese. L’escussa

a sua volta ribadisce davanti a questa Camera di aver trasferito la propria

ragione sociale nel Canton Grigioni solo nell’ottobre 2014 e di dovere l’imposta

in questione al massimo per il periodo della sua

permanenza nel Canton Grigioni.

7.1

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

7.2

Ora, a prescindere dal fatto che il diritto di riscuotere l’imposta

federale appartiene al Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva

della persona giuridica contribuente alla fine del periodo fiscale (art. 105

cpv. 3 LIFD) e che secondo il registro di commercio la CO 1 risulta aver

trasferito la propria sede in Ticino solo il 10 febbraio 2016, le sue eccezioni

sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del

rigetto, il quale deve limitarsi a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un

titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione,

di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF),

nulla di più (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2,

RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima]). Infatti, contrariamente a quanto ritenuto

dal Giudice di pace, soltanto il pagamento effettivo del credito

posto in esecuzione (o un altro motivo d’estinzione, di prescrizione o di

dilazione) ostacola il rigetto definitivo dell’opposizione, per tacere del

fatto che l’art. 81 LEF impone la piena prova dei fatti estintivi o sospensivi

e non la semplice verosimiglianza, che l’art. 82 cpv. 2 LEF ritiene invece

sufficiente per impedire il rigetto provvisorio.

7.3

Del

resto, con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF, l’eccezione di violazione del divieto di doppia imposizione, prevista

dall’art. 6 lett. c del Concordato intercantonale del 28 ottobre 1971 sull’assistenza

giudiziaria reciproca per l’esecuzione di pretese di diritto pubblico

(formalmente ancora in vigore: Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 755b),

non è più proponibile nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione in

virtù della preminen­za del diritto federale giusta l’art. 49 Cost. (Staehelin, op. cit., n. 144 ad art. 80). Pertanto, il divieto di doppia imposizione e la contestazione dell’importo

dell’imposta avrebbero dovuti semmai essere fatti valere davanti alla

competente autorità di tassazione grigionese entro il termine di 30 giorni

dalla notifica della decisione di tassazione del 21 gennaio 2016, come peraltro

indicato sul retro della stessa (doc. 1). Non essendo ciò stato il caso

– la stessa CO 1 si limita ad affermare di aver impugnato la tassazione

ticinese – la suddetta decisione è

passata in giudicato e vincola questa Camera, ovvero limitatamente agli importi

già riconosciuti (sopra, consid. 6.3).

7.4

A

scanso di equivoci, l’accennata violazione del divieto di doppia imposizione

non pare così manifesta né agevolmente riconoscibile da ritenere la decisione

grigionese nulla anche in sede di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 129 I

363.

consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenze della CEF 14.2014.194 del 22

ottobre 2014 consid. 6.2, 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4; Locher, Kommentar

zum Bundesgesetz über di direkte Bundessteuer, vol. II, 2015, n. 2 ad art. 108

LIFD; Jud in: Basler Kommentar,

DBG, 3a ed. 2017, n. 16 ad art. 108 LIFD). Quali motivi di

nullità entrano del resto in considerazione soprattutto l’incompetenza

funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura

manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle

parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non

ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi

riferimenti). Circostanze che non si verificano nella fattispecie in esame.

8.

La sentenza impugnata risulta pertanto

giuridicamente errata lad­dove considera che le eccezioni

sollevate dalla convenuta rientrano tra quelle che il giudice del rigetto può

esaminare in virtù dell’art. 81 LEF. Essa va quindi riformata nel senso dell’accogli­­mento

parziale dell’istanza.

9.

In

entrambe le sedi le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza

pressoché totale della CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

possono invece essere accolte le richieste di ripetibili formulate dalla

reclamante in ambedue le sedi, poiché non essendo rappresentata

professionalmente in giudizio essa avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto

a un’indennità d’inconvenienza nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v.

sentenza della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). Ad

ogni modo è dubbio che un ente di diritto pubblico sia legittimato a chiedere una

siffatta indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid.

6).

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'458.70

complessivi (pari a fr. 4'250.–

+ fr. 78.70 + fr. 30.– + fr. 100.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata

sono così riformati:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente

a fr. 4'358.70 oltre agli interessi del 3% su fr. 4'250.– dal 20 agosto

2016.

2. La

tassa di giustizia fr. 270.– è posta a carico della CO 1. Non si assegnano

indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si

assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).