14.2016.287
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta passata in giudicato ed emessa da un altro Cantone. Eccezione di doppia imposizione
23 febbraio 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.287
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno
promossa con istanza 30 settembre 2016 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione cantonale per l’imposta
federale
diretta del Cantone dei Grigioni, Coira)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2016 presentato dalla
Confederazione Svizzera contro la decisione emessa il 23 novembre 2016 dal
Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
22 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Confederazione
Svizzera, rappresentata dall’Amministrazione cantonale per l’imposta federale
diretta del Cantone dei Grigioni, ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 4'250.–
oltre agli interessi del 3% dal 20 agosto 2016, di fr. 78.70, di fr. 30.–
e di fr. 100.–, indicando quali titoli di credito l’imposta sugli utili
della Confederazione 2014, rispettivamente gli interessi di mora fino al 19
agosto 2016, la tassa di diffida e le “tasse di esecuzione”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 settembre
2016 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 21 ottobre 2016. Invitata dal primo giudice con
ordinanza del 24 ottobre 2016 a presentare “le proprie repliche”, la Confederazione
Svizzera è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 23 novembre 2016, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 270.–
e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la Confederazione Svizzera è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2016
per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice. Nelle
sue osservazioni dell’11 gennaio 2017, la CO 1 ha
(implicitamente) concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta alla Confederazione Svizzera il 24 novembre
2016, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 25 novembre, è scaduto
domenica 4 dicembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale
seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero lunedì 5
dicembre 2016, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel caso specifico, i documenti 3 e 4 e la decisione del 21 novembre
2016.
del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna (doc. 13), in
quanto presentati per la prima volta col reclamo, vanno pertanto estromessi
dall’incarto.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
sentenza impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver
ritenuto che l’escussa aveva “reso
verosimile” la propria opposizione al precetto
esecutivo argomentando che la decisione di tassazione per l’anno 2014 le fosse
stata “imposta” sia dal Canton Ticino che dal Canton Grigioni, eccependo quindi
implicitamente il divieto della doppia imposizione. Preso inoltre atto che l’istante
non aveva replicato alle osservazioni della CO 1 entro il termine impartitole,
il primo giudice ha quindi concluso che la Confederazione Svizzera non avesse
nulla da opporre alle argomentazioni della convenuta.
4.
Nel
reclamo la Confederazione Svizzera sostiene che la decisione di tassazione del
21.
gennaio 2016 relativa all’imposta federale diretta per il 2014 è stata
emessa in ossequio a tutti i requisiti formali richiesti dall’art. 80 cpv. 2 n.
2.
LEF, in particolare per quanto concerne la regolare notifica della stessa
alla convenuta e il suo passaggio in giudicato – quindi la sua esecutività – ,
non avendo la CO 1 interposto reclamo entro il termine previsto. Rilevato poi
come la società escussa risultasse avere, alla fine del 2014, la propria sede a
__________ (GR), la reclamante ha escluso la nullità della decisione da lei
emessa, ribadendo quindi la propria competenza territoriale e materiale.
Ricordata infine l’impossibilità, per il giudice del rigetto, di riesaminare
nel merito l’importo tassato e rilevato come l’escussa non abbia sollevato nessuna
delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF, la Confederazione Svizzera ha
pertanto postulato l’accoglimento dell’istanza per gli importi posti in
esecuzione, oltre alle spese esecutive.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ribadisce di aver trasferito la propria
sede sociale a __________ solo alla fine del 2014 e di essere stata allora
senza attività. Per questo motivo, a suo parere, l’autorità grigionese avrebbe
dovuto basare la tassazione d’ufficio su un utile “di gran lunga inferiore”
rispetto a quello accertato, che non sarebbe dovuto essere calcolato sull’arco
di tutto l’anno, bensì solo sul periodo della sua permanenza nel Canton Grigioni.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di
rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché
siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio
in giudicato (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per
le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie
esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3
LIFD).
6.2
Nel
caso specifico, non è contestato che la decisione di tassazione del 21 gennaio 2016 relativa all’imposta
federale diretta per il 2014 prodotta dalla procedente (doc. 1 accluso all’istanza)
è passata in giudicato (come risulta d’altronde dal doc. 2 “Rechtskraftbescheinigung”). Come tale, essa costituisce con ogni
evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF per l’imposta di fr. 4'250.–.
a) Di
principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di
rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro
passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli
interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella
civile (art. 102 segg. CO). Così per l’imposta federale diretta, prelevata in
un’unica rata (a differenza dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo decorrono
dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30
giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio o
conguaglio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza
(art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS 642.124]). Il
tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all’inizio di una
procedura d’esecuzione rimanendo però valido sino alla chiusura della stessa
(art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza). L’opposizione non può di conseguenza essere
rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo ed eventuali spese di
diffida (giusta l’art. 165 cpv. 1 LIFD) ove l’autorità fiscale istante non
abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta né l’eventuale diffida (sentenza della CEF
14.2016.105
del 30 settembre 2016 consid. 5.4/a).
b) Nel caso concreto, con la sua istanza la
Confederazione Svizzera ha prodotto il conteggio provvisorio del 1° marzo 2015,
con acclusa una fattura di fr. 850.– da pagare entro il 31 marzo 2015
(doc. 7 primo foglio), e il conteggio definitivo del 15 febbraio 2016 con un’ulteriore
fattura di fr. 3'400.– da versare entro il 16 marzo 2016 (doc. 7 terzo e
quinto foglio). Tenuto conto del tasso di mora del 3%
stabilito dalla predetta ordinanza per gli anni 2015 e 2016, il rigetto va
accolto anche per gli interessi decorsi fino al 22 giugno 2016 dal 1° aprile
2015.
su fr. 850.– e dal 17 marzo 2016 su fr. 3'400.–, pari
complessivamente a fr. 78.70, nonché per gli interessi correnti dal 20 agosto 2016 su fr. 4'250.–. Va inoltre aggiunta la
tassa di diffida di fr. 30.–, menzionata nel secondo sollecito del 26
luglio 2016 (doc. 4). Non sussiste invece alcun titolo per la “tassa di esecuzione” di fr. 100.– reclamata con il
precetto esecutivo, che pare corrispondere alla tassa di fr. 130.–,
dedotta quella di diffida, indicata sull’estratto conto del 30 settembre 2016
(doc. 6), documento che però non costituisce una decisione debitamente
notificata all’escussa ma un semplice calcolo allegato all’istanza di rigetto
di stessa data. Alla stessa stregua vanno escluse le spese esecutive di fr. 73.30
richieste con l’istanza, sulle
quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere
con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della
CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio
2012).
6.3
Riassumendo quanto sopra
esposto, la documentazione prodotta dalla Confederazione Svizzera costituisce
pertanto di principio un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF per fr. 4'250.– oltre agli interessi correnti del 3%
dal 20 agosto 2016, agli interessi di fr. 78.70 maturati fino al 19 agosto
2016.
e alla tassa di diffida di fr. 30.–.
7.
Per
il Giudice di pace, tuttavia, la CO 1 avrebbe “reso verosimile” la sua
opposizione sollevando l’argomento relativo al divieto della doppia imposizione, l’una stabilita
dal Canton Ticino e l’altra dall’autorità grigionese. L’escussa
a sua volta ribadisce davanti a questa Camera di aver trasferito la propria
ragione sociale nel Canton Grigioni solo nell’ottobre 2014 e di dovere l’imposta
in questione al massimo per il periodo della sua
permanenza nel Canton Grigioni.
7.1
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
7.2
Ora, a prescindere dal fatto che il diritto di riscuotere l’imposta
federale appartiene al Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva
della persona giuridica contribuente alla fine del periodo fiscale (art. 105
cpv. 3 LIFD) e che secondo il registro di commercio la CO 1 risulta aver
trasferito la propria sede in Ticino solo il 10 febbraio 2016, le sue eccezioni
sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del
rigetto, il quale deve limitarsi a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un
titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione,
di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF),
nulla di più (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2,
RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima]). Infatti, contrariamente a quanto ritenuto
dal Giudice di pace, soltanto il pagamento effettivo del credito
posto in esecuzione (o un altro motivo d’estinzione, di prescrizione o di
dilazione) ostacola il rigetto definitivo dell’opposizione, per tacere del
fatto che l’art. 81 LEF impone la piena prova dei fatti estintivi o sospensivi
e non la semplice verosimiglianza, che l’art. 82 cpv. 2 LEF ritiene invece
sufficiente per impedire il rigetto provvisorio.
7.3
Del
resto, con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo art. 80 cpv. 2 n.
2.
LEF, l’eccezione di violazione del divieto di doppia imposizione, prevista
dall’art. 6 lett. c del Concordato intercantonale del 28 ottobre 1971 sull’assistenza
giudiziaria reciproca per l’esecuzione di pretese di diritto pubblico
(formalmente ancora in vigore: Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 755b),
non è più proponibile nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione in
virtù della preminenza del diritto federale giusta l’art. 49 Cost. (Staehelin, op. cit., n. 144 ad art. 80). Pertanto, il divieto di doppia imposizione e la contestazione dell’importo
dell’imposta avrebbero dovuti semmai essere fatti valere davanti alla
competente autorità di tassazione grigionese entro il termine di 30 giorni
dalla notifica della decisione di tassazione del 21 gennaio 2016, come peraltro
indicato sul retro della stessa (doc. 1). Non essendo ciò stato il caso
– la stessa CO 1 si limita ad affermare di aver impugnato la tassazione
ticinese – la suddetta decisione è
passata in giudicato e vincola questa Camera, ovvero limitatamente agli importi
già riconosciuti (sopra, consid. 6.3).
7.4
A
scanso di equivoci, l’accennata violazione del divieto di doppia imposizione
non pare così manifesta né agevolmente riconoscibile da ritenere la decisione
grigionese nulla anche in sede di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 129 I
363.
consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenze della CEF 14.2014.194 del 22
ottobre 2014 consid. 6.2, 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4; Locher, Kommentar
zum Bundesgesetz über di direkte Bundessteuer, vol. II, 2015, n. 2 ad art. 108
LIFD; Jud in: Basler Kommentar,
DBG, 3a ed. 2017, n. 16 ad art. 108 LIFD). Quali motivi di
nullità entrano del resto in considerazione soprattutto l’incompetenza
funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura
manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle
parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non
ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi
riferimenti). Circostanze che non si verificano nella fattispecie in esame.
8.
La sentenza impugnata risulta pertanto
giuridicamente errata laddove considera che le eccezioni
sollevate dalla convenuta rientrano tra quelle che il giudice del rigetto può
esaminare in virtù dell’art. 81 LEF. Essa va quindi riformata nel senso dell’accoglimento
parziale dell’istanza.
9.
In
entrambe le sedi le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), seguono la soccombenza
pressoché totale della CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
possono invece essere accolte le richieste di ripetibili formulate dalla
reclamante in ambedue le sedi, poiché non essendo rappresentata
professionalmente in giudizio essa avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto
a un’indennità d’inconvenienza nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v.
sentenza della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). Ad
ogni modo è dubbio che un ente di diritto pubblico sia legittimato a chiedere una
siffatta indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid.
6).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'458.70
complessivi (pari a fr. 4'250.–
+ fr. 78.70 + fr. 30.– + fr. 100.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata
sono così riformati:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente
a fr. 4'358.70 oltre agli interessi del 3% su fr. 4'250.– dal 20 agosto
2016.
2. La
tassa di giustizia fr. 270.– è posta a carico della CO 1. Non si assegnano
indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si
assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).