14.2016.288
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19 aprile 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.288
Lugano
19 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo e
subordinatamente provvisorio dell’opposizione) della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 settembre 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 6 dicembre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 25 novembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 3 dicembre 1996 il Pretore di Mendrisio-Nord ha sciolto
per divorzio il matrimonio concluso tra CO 1 ePI 1, omologando la relativa
convenzione stipulata da quest’ultimi il 5 ottobre 1996. La clausola n. 3 ivi
contenuta aveva il seguente tenore: “La RE 1, di cui il signor PI 1 è presidente del Consiglio di amministrazione,
verserà alla signora CO 1 – sul conto no. __________ presso la Banca __________
– l’importo di Fr. 3'500.– mensili a titolo di onorario per il mandato di
consigliere di amministrazione della società stessa – fintanto che la stessa occuperà
tale carica – sempre entro il 5 di ogni mese. Tale contributo verrà a decadere
nel caso in cui la signora CO 1 passasse a nuove nozze o a comprovata convivenza”.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 210'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto 2011, indicando quale titolo di credito
l’“indennità come da
convenzione del 05 ottobre 1996 (periodo agosto 2011/agosto 2016)”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 settembre
2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (subordinatamente provvisorio)
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 25 ottobre 2016. Con replica 28
ottobre 2016 e con duplica 17 novembre 2016 le parti sono rimaste sulle rispettive
e antitetiche posizioni.
D. Statuendo con decisione 25 novembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 6 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2017,
limitate al tema della decorrenza degli interessi di mora come richiesta da
questa Camera, CO 1 ha chiesto, in via principale, di dichiarare irricevibile
la censura della reclamante relativa al tema in questione, e in via subordinata
di riconoscere gli interessi di mora del 5% in forma scalare su fr. 3'500.–
a contare dal 5 agosto 2011 e dal 5 di ogni mese seguente su di un importo
maggiorato mensilmente in ragione di fr. 3'500.–.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 dicembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 28 novembre, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica
d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e
sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore –
premettendo che una sentenza omologante una convenzione
sugli effetti accessori del divorzio costituisce titolo di rigetto definitivo e
che una transazione giudiziaria può coinvolgere anche rapporti tra una parte e
un terzo, a condizione che quest’ultimo vi acconsenta – ha constatato che la
convenzione 5 ottobre 1996, sottoscritta da CO 1 e PI 1, ha validamente
vincolato la RE 1 di cui l’ex marito era ed è tuttora presidente con firma
individuale. Vi sarebbe inoltre identità tra la debitrice menzionata nella
convenzione e l’escussa, trattandosi in entrambi i casi della RE 1. A mente del
primo giudice, un’eventuale incompatibilità con l’ordine pubblico svizzero (non
data nella fattispecie) avrebbe se mai dovuto essere fatta valere con l’impugnazione
della sentenza di omologazione. Da ultimo, egli ha respinto l’eccezione di
prescrizione, poiché da un canto l’impegno di pagamento assunto dalla società
riguarderebbe la carica di consigliere di amministrazione dell’ex moglie e non
un contributo alimentare nascosto e d’altro canto perché il precetto esecutivo
avrebbe in ogni caso interrotto il termine di prescrizione.
4. Nel
reclamo l’escussa ritiene che il Pretore abbia confuso normative di natura
civilistica con quelle di natura esecutiva. Essa ammette che transazioni
giudiziarie possano sì coinvolgere anche terzi, ma sostiene che il rigetto
definitivo può essere pronunciato solo se nel titolo vi è “identità fra le parti nell’ambito del procedimento
giudiziario”. La RE 1, per carenza di legittimazione
attiva nel procedimento di divorzio che opponeva i soli coniugi, non avrebbe
quindi potuto impugnare la sentenza di omologazione e di conseguenza non vi può
essere identità tra l’escusso e la persona designata come debitore nella
decisione passata in giudicato. A mente della reclamante poteva, se mai, essere
pronunciato il rigetto provvisorio dell’opposizione.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Le istanze di rigetto
definitivo dell’opposizione introdotte dopo il 1° gennaio 2011 sono rette dal
nuovo diritto esecutivo (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza della CEF
14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, siccome
presentata nel 2016 l’istanza va quindi giudicata in funzione del nuovo diritto
esecutivo (e procedurale). La questione di sapere se la convenzione di divorzio
del 5 ottobre 1996, omologata con sentenza del 3 dicembre 1996, rappresenta un
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione va così risolta con riferimento
all’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui le transazioni giudiziali, ove siano
esecutive (non è più richiesto il passaggio in giudicato: v. sentenza della CEF 14.2015.108 citata sopra, consid.
6.3), sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (Staehelin,
op. cit., n. 21 ad art. 80).
5.2 Secondo l’art. 352 cpv. 1 del Codice di procedura civile
ticinese (CPC-TI), in vigore nel 1996, la transazione conclusa tra le parti
davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale
poneva fine alla lite e aveva forza di cosa giudicata. In particolare le
convenzioni sui contributi di mantenimento omologate dal giudice legittimavano
il rigetto definitivo dell’opposizione per le prestazioni e obbligazioni
pattuite dai coniugi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n.
24 ad art. 80 vLEF; sentenza della CEF 14.2010.80 del 19 ottobre 2010 consid. 1). È tuttora il caso, con la differenza
che, dal 1° gennaio 2011, anche le convenzioni omologate da un’autorità
amministrativa (come ad esempio un’autorità di protezione) sono
parificate a titoli di rigetto definitivo (Staehelin,
2a ed., n. 24 ad art. 80; sentenza della CEF 14.2014.71 del 30
luglio 2014 consid. 5.1).
5.3 In concreto il titolo
prodotto dall’istante è una convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio ai sensi dell’art. 158 vCC (in vigore fino al 31 dicembre 1999)
firmata dai coniugi CO 1e PI 1 e omologata e approvata dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza passata in giudicato in conformità
con l’art. 158 n. 5 vCC (doc. A). Non è dubbio quindi che la convenzione
costituisca un titolo di rigetto definitivo per le prestazioni pattuite dai
coniugi.
5.4 Il
problema, tuttavia, è di sapere se essa vincola anche la RE 1 nei
confronti della moglie quanto al versamento dell’onorario di fr. 3'500.–
mensili, ma soprattutto se la decisione di omologazione si estende a tale
debito e costituisce quindi anche per lo stesso un titolo di rigetto
definitivo.
a) Che
la convenzione vincoli la società è fuori di dubbio perché essa si è impegnata
Considerandi
per il tramite di “PI 1 [che] è presidente del Consiglio di
amministrazione” (doc. A, clausola n. 3), con diritto
di firma individuale dalla sua fondazione (doc. B). La convenzione, debitamente
firmata dal marito anche a nome della società, costituisce così perlomeno un
titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1 LEF), come del resto ammesso
dalla stessa reclamante (reclamo, pag. 4 ad 2 i.f.).
b) La transazione può anche vertere su pretese o vantaggi che
non sono oggetto della lite, se serve alla
sua composizione (Max Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., 1979, pag. 393 ad § 44 n.
1/a; cfr. pure oggi art. 201 cpv. 1 CPC, 2° periodo). Può in particolare
essere il caso se, come nella fattispecie in esame, un terzo assume un impegno
a favore di una parte per favorire il raggiungimento di un accordo. La
transazione, ovviamente, vincola il terzo solo se vi ha partecipato, accettando
che i suoi effetti si sarebbero estesi a lui (cfr. DTF 89 II 434
seg., consid. 4, cui rinvia la DTF 105 II 273, consid. 3/a; sentenza 11 settembre
1989.
della II CCA in re Pasa c/ Trevisan SA citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato,
2000, n. 5 ad art. 352 CPC-TI; Guldener,
op. cit., pag. 394 ad § 44 n. 3). Tale
condizione è manifestamente data nel caso specifico siccome la convenzione è
firmata anche dalla RE 1 per il tramite del presidente del suo consiglio d’amministrazione.
c) Certo, la
parificazione tra sentenza e transazione giudiziale non è assoluta (DTF 124 II
8, consid. 3/b e 3/c), ma vale almeno per quanto riguarda l’effetto esecutivo
(DTF 114 Ib 78 consid. 1), il quale può essere sospeso solo mediante una
decisione giudiziaria (Staehelin,
1a ed., n. 25 ad art. 80). Sia come sia, l’omologazione
giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del
divorzio (art. 158 n. 5 vCC; 140 vCC dal 1° gennaio 2000 e 279 CPC dal
1° gennaio 2011) rende le disposizioni contrattuali
esecutive e definitive senz’alcuna differenza giuridica con gli altri dispositivi della decisione di divorzio (DTF 105 II 169
consid. 1; DTF 119 II 300 consid. 3; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,
Ergänzungsband II/1/1/2, 1991, n. 172 ad art. 158 vCC; Pichonnaz in: Commentaire romand,
Code des obligations I, 1a ed. 2010, n. 38 ad art. 140 vCC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 27 ad
art. 279 CPC), sicché
acquisiscono la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n.
1384). Va d’altronde da sé che gli effetti dell’omologazione si
estendono a tutte le disposizioni convenzionali, anche a quelle che eventualmente
coinvolgono terzi (in tal senso: ZbJV 1942, 285, citata in: Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, 1980, § 104 n. 33 pag. 253, in merito all’obbligo
assunto da un fideiussore per l’adempimento delle prestazioni del marito),
poiché la transazione costituisce un’unità che non va smembrata, fatta salva la
facoltà per il giudice del divorzio – non realizzata in concreto – di rifiutare
l’omologazione di una convenzione contraria a disposizioni generali di diritto
privato o pubblico, inadeguata, poco chiara, incompleta o lesiva degli
interessi dei figli (Bühler/Spühler, op. cit., n. 180-201 ad
art. 158 vCC).
d) La reclamante sostiene che il rigetto definitivo può essere pronunciato solo se nel
titolo vi è “identità fra le
parti nell’ambito del procedimento giudiziario”. In
realtà, la giurisprudenza esige solo che vi sia identità tra, da una parte,
escutente ed escusso indicati sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e dall’altra
creditore e debitore designati nel titolo (sopra consid. 5). Nel caso in esame,
come rettamente accertato dal Pretore, non v’è dubbio che escutente (CO 1) ed
escussa (RE 1) corrispondono rispettivamente alla creditrice (la moglie) e alla
debitrice (la società) menzionate nella clausola n. 3 della convenzione (sopra,
consid. A).
e) Prima del 2011, una convenzione sugli effetti del divorzio poteva
essere impugnata in Ticino con un appello contro la decisione di divorzio (previsto esplicitamente dal 4 febbraio 2000
dall’art. 423b CPC-TI; RtiD 2009 II 642 n. 14c consid. 3). A
differenza di una normale transazione (v. Rep. 1992 pag. 203; RtiD 2010
I 683 n. 8c, consid. 2), la convenzione sugli effetti
del divorzio passata in giudicato poteva poi essere oggetto di una domanda di
revisione per vizi nella sua conclusione (art. 148 cpv. 2 vCC entrato in vigore
il 1° gennaio 2000) – nel Ticino una domanda di restituzione in intero (art.
346.
lett. f e 423c CPC-TI). Sia l’appello che la domanda di revisione
potevano essere proposti non solo dalle parti (ossia dai coniugi) ma pure da
terzi purché dovessero ritenersi danneggiati, ovvero lesi nei loro interessi
giuridicamente protetti (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art.
307.
per quanto riguarda l’appello; Kunz
in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung
und Beschwerde, 2013, n. 74 ad art. 308 segg. CPC con rinvii riguardo alla
situazione attuale). Ne discende che la reclamante, contrariamente a quanto
sostiene, avrebbe potuto impugnare la sentenza di
omologazione o quantomeno chiederne la revisione. Il Pretore ha quindi considerato
a ragione che la convenzione omologata costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo nei confronti anche della reclamante.
6.
La
RE 1 fa inoltre valere nel reclamo che la convenzione relativa agli effetti del
divorzio non sarebbe dovuta essere omologata perché sarebbe inadeguata e
contraria all’ordine pubblico svizzero, nella misura in cui fa assumere a un
terzo – essa medesima – contributi di mantenimento, dovuti dal marito, celati
come indennità di consigliere di amministrazione, in ogni momento revocabili.
6.1
Al
riguardo, il Pretore ha constatato che la decisione di omologazione non è mai
stata impugnata e che in ogni caso, le motivazioni della reclamante non la
rendono incompatibile con l’ordine pubblico. Egli ha inoltre aggiunto che la tesi
dell’escussa non risulta comprovata e che “anzi stride con il chiaro vincolo dell’impegno di
pagamento alla carica di consigliere d’amministrazione di CO 1 (doc. A: “…
fintanto che la stessa occuperà tale carica …”)”.
6.2
Nel
reclamo, la RE 1 non spiega perché la motivazione del primo giudice
sarebbe erronea. Non occorre pertanto entrare nel merito della censura (sopra
consid. 1.2). Sta di fatto, ad ogni modo, che le parti erano libere di
estendere la convenzione ad aspetti economici esulanti dallo stretto quadro
della relazione coniugale (sopra consid. 5.4/b), che la reclamante si è impegnata
a versare alla moglie le indennità poste in esecuzione e che la decisione di
omologazione non è stata impugnata. La RE 1, del resto, non cita quale norma
imperativa sarebbe stata disattesa. È infine doppiamente irricevibile l’allegazione
secondo cui la convenzione sarebbe inadeguata: da una parte perché è nuova
(sopra consid. 1.2) e dall’altra perché la reclamante non subisce alcun pregiudizio
dal carattere in ogni momento revocabile delle indennità di
consigliere di amministrazione. Se ne sarebbe potuta dolere semmai la moglie.
7.
Da
ultimo, la RE 1 fa valere che gli interessi potevano decorrere
solo dall’interpello avvenuto insieme alla domanda d’esecuzione, e non dal 5
agosto 2011. Anche se è nuova l’allegazione va esaminata d’ufficio perché
concerne la questione dell’identità tra il credito posto in esecuzione e
quello accertato nel titolo di rigetto (sopra consid. 5). Ora, il punto 3 della
convenzione (doc. A) prevede che l’indennità di fr. 3'500.– mensili sia
versata “sempre entro il 5 di
ogni mese”. Trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n.
3.
CO), non era necessaria interpellazione alcuna. Il rigetto va quindi limitato,
per quanto attiene agli interessi di mora arretrati, del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), a quelli
maturati su fr. 3'500.– da ogni singola scadenza
mensile, la prima al 5 agosto 2011, fino al 4 agosto 2016 (fine del periodo di
60.
mesi per cui l’istante fa valere la sua pretesa), pari a complessivi fr. 26'687.50,
cui si aggiungono gli interessi correnti, sempre del 5%, dal 5 agosto 2016 su fr. 210'000.–
(ricordato il divieto dell’anatocismo: art. 105 cpv. 3 CO). Il reclamo va di
conseguenza accolto limitatamente a tale correzione e l’opposizione rigettata
in via definitiva per fr. 236'687.50 (fr. 210'000.– + fr. 26'687.50)
oltre agli interessi del 5% su fr. 210'000.– dal 5 agosto 2016.
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza parziale
reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 210'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 236'687.50 oltre
agli interessi del 5% su fr. 210'000.– dal 5 agosto 2016.
2. Le
spese processuali di complessivi di fr. 600.– sono poste a carico dell’istante
in ragione di 1/10
e per i restanti 9/10 a carico della
convenuta, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 480.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9/10 e per il restante 1/10 a carico di CO 1, a cui la RE
1 rifonderà fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).