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Decisione

14.2016.288

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 aprile 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e

sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore –

premettendo che una sen­tenza omologante una convenzione

sugli effetti accessori del divorzio costituisce titolo di rigetto definitivo e

che una transazione giudiziaria può coinvolgere anche rapporti tra una parte e

un terzo, a condizione che quest’ultimo vi acconsenta – ha constatato che la

convenzione 5 ottobre 1996, sottoscritta da CO 1 e PI 1, ha validamente

vincolato la RE 1 di cui l’ex marito era ed è tuttora presidente con firma

individuale. Vi sarebbe inoltre identità tra la debitrice menzionata nella

convenzione e l’escussa, trattandosi in entrambi i casi della RE 1. A mente del

primo giudice, un’eventuale incompatibilità con l’ordine pubblico svizzero (non

data nella fattispecie) avrebbe se mai dovuto essere fatta valere con l’impugnazione

della sentenza di omologazione. Da ultimo, egli ha respinto l’eccezione di

prescrizione, poiché da un canto l’impegno di pagamento assunto dalla società

riguarderebbe la carica di consigliere di amministrazione dell’ex moglie e non

un contributo alimentare nascosto e d’altro canto perché il precetto esecutivo

avrebbe in ogni caso interrotto il termine di prescrizione.

4. Nel

reclamo l’escussa ritiene che il Pretore abbia confuso normative di natura

civilistica con quelle di natura esecutiva. Essa ammette che transazioni

giudiziarie possano sì coinvolgere anche terzi, ma sostiene che il rigetto

definitivo può essere pronunciato solo se nel titolo vi è “identità fra le parti nell’ambito del procedimento

giudiziario”. La RE 1, per carenza di legittimazione

attiva nel procedimento di divorzio che opponeva i soli coniugi, non avrebbe

quindi potuto impugnare la sentenza di omologazione e di conseguenza non vi può

essere identità tra l’escusso e la persona designata come debitore nella

decisione passata in giudicato. A mente della reclamante poteva, se mai, essere

pronunciato il rigetto provvisorio dell’opposizione.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Le istanze di rigetto

definitivo dell’opposizione introdotte dopo il 1° gennaio 2011 sono rette dal

nuovo diritto esecutivo (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza della CEF

14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, siccome

presentata nel 2016 l’istanza va quindi giudicata in funzione del nuovo diritto

esecutivo (e procedurale). La questione di sapere se la convenzione di divorzio

del 5 ottobre 1996, omologata con sentenza del 3 dicembre 1996, rappresenta un

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione va così risolta con riferimento

all’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui le transazioni giudiziali, ove sia­no

esecutive (non è più richiesto il passaggio in giudicato: v. sentenza della CEF 14.2015.108 citata sopra, consid.

6.3), sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (Stae­helin,

op. cit., n. 21 ad art. 80).

5.2 Secondo l’art. 352 cpv. 1 del Codice di procedura civile

ticinese (CPC-TI), in vigore nel 1996, la transazione conclusa tra le parti

davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale

poneva fine alla lite e aveva forza di cosa giudicata. In particolare le

convenzioni sui contributi di mantenimento omologate dal giudice legittimavano

il rigetto definitivo dell’opposizione per le prestazioni e obbligazioni

pattuite dai coniugi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n.

24 ad art. 80 vLEF; sentenza della CEF 14.2010.80 del 19 ottobre 2010 consid. 1). È tuttora il caso, con la differenza

che, dal 1° gennaio 2011, anche le convenzioni omologate da un’autorità

amministra­tiva (come ad esempio un’autorità di protezione) sono

parificate a titoli di rigetto definitivo (Staehelin,

2a ed., n. 24 ad art. 80; sentenza della CEF 14.2014.71 del 30

luglio 2014 consid. 5.1).

5.3 In concreto il titolo

prodotto dall’istante è una convenzione sulle conseguenze accessorie del

divorzio ai sensi dell’art. 158 vCC (in vigore fino al 31 dicembre 1999)

firmata dai coniugi CO 1e PI 1 e omologata e approvata dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza passata in giudicato in conformità

con l’art. 158 n. 5 vCC (doc. A). Non è dubbio quindi che la convenzione

costituisca un titolo di rigetto definitivo per le prestazioni pattuite dai

coniugi.

5.4 Il

problema, tuttavia, è di sapere se essa vincola anche la RE 1 nei

confronti della moglie quanto al versamento dell’o­­norario di fr. 3'500.–

mensili, ma soprattutto se la decisione di omologazione si estende a tale

debito e costituisce quindi anche per lo stesso un titolo di rigetto

definitivo.

a) Che

la convenzione vincoli la società è fuori di dubbio perché essa si è impegnata

Considerandi

per il tramite di “PI 1 [che] è presidente del Consiglio di

amministrazione” (doc. A, clausola n. 3), con diritto

di firma individuale dalla sua fondazione (doc. B). La convenzione, debitamente

firmata dal marito anche a nome della società, costituisce così perlomeno un

titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1 LEF), come del resto ammesso

dalla stessa reclamante (reclamo, pag. 4 ad 2 i.f.).

b) La transazione può anche vertere su pretese o vantaggi che

non sono oggetto della lite, se serve alla

sua composizione (Max Gul­dener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., 1979, pag. 393 ad § 44 n.

1/a; cfr. pure oggi art. 201 cpv. 1 CPC, 2° periodo). Può in particolare

essere il caso se, come nella fattispecie in esame, un terzo assume un impegno

a favore di una parte per favorire il raggiungimento di un accordo. La

transazione, ovviamente, vincola il terzo solo se vi ha partecipato, accettando

che i suoi effetti si sarebbero estesi a lui (cfr. DTF 89 II 434

seg., consid. 4, cui rinvia la DTF 105 II 273, consid. 3/a; sentenza 11 settembre

1989.

della II CCA in re Pasa c/ Trevisan SA citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato,

2000, n. 5 ad art. 352 CPC-TI; Guldener,

op. cit., pag. 394 ad § 44 n. 3). Tale

condizione è manifestamente data nel caso specifico siccome la convenzione è

firmata anche dalla RE 1 per il tramite del presidente del suo consiglio d’amministrazione.

c) Certo, la

parificazione tra sentenza e transazione giudiziale non è assoluta (DTF 124 II

8, consid. 3/b e 3/c), ma vale almeno per quanto riguarda l’effetto esecutivo

(DTF 114 Ib 78 consid. 1), il quale può essere sospeso solo mediante una

decisione giudiziaria (Staehelin,

1a ed., n. 25 ad art. 80). Sia come sia, l’omologa­­zione

giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del

divorzio (art. 158 n. 5 vCC; 140 vCC dal 1° gennaio 2000 e 279 CPC dal

1° gennaio 2011) rende le disposizioni contrattuali

esecutive e definitive senz’alcuna differenza giuridica con gli altri dispositivi della decisione di divorzio (DTF 105 II 169

consid. 1; DTF 119 II 300 consid. 3; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,

Ergänzungsband II/1/1/2, 1991, n. 172 ad art. 158 vCC; Pi­chonnaz in: Commentaire romand,

Code des obligations I, 1a ed. 2010, n. 38 ad art. 140 vCC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 27 ad

art. 279 CPC), sicché

acquisiscono la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n.

1384). Va d’altronde da sé che gli effetti del­l’omologazione si

estendono a tutte le disposizioni convenzionali, anche a quelle che eventualmente

coinvolgono terzi (in tal senso: ZbJV 1942, 285, citata in: Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, 1980, § 104 n. 33 pag. 253, in merito all’obbligo

assunto da un fideiussore per l’adempimento delle prestazioni del marito),

poiché la transazione costituisce un’unità che non va smembrata, fatta salva la

facoltà per il giudice del divorzio – non realizzata in concreto – di rifiutare

l’omologazione di una convenzione contraria a disposizioni generali di diritto

privato o pubblico, inadeguata, poco chiara, incompleta o lesiva degli

interessi dei figli (Bühler/Spühler, op. cit., n. 180-201 ad

art. 158 vCC).

d) La reclamante sostiene che il rigetto definitivo può essere pronunciato solo se nel

titolo vi è “identità fra le

parti nell’ambito del procedimento giudiziario”. In

realtà, la giurisprudenza esige solo che vi sia identità tra, da una parte,

escutente ed escusso indicati sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e dall’altra

creditore e debitore designati nel titolo (sopra consid. 5). Nel caso in esame,

come rettamente accertato dal Pretore, non v’è dubbio che escutente (CO 1) ed

escussa (RE 1) corrispondono rispettivamente alla creditrice (la moglie) e alla

debitrice (la società) menzionate nella clausola n. 3 della convenzione (sopra,

consid. A).

e) Prima del 2011, una convenzione sugli effetti del divorzio poteva

essere impugnata in Ticino con un appello contro la decisione di divorzio (previsto esplicitamente dal 4 febbraio 2000

dall’art. 423b CPC-TI; RtiD 2009 II 642 n. 14c consid. 3). A

differenza di una normale transazione (v. Rep. 1992 pag. 203; RtiD 2010

I 683 n. 8c, consid. 2), la convenzione sugli effetti

del divorzio passata in giudicato poteva poi essere oggetto di una domanda di

revisione per vizi nella sua conclusione (art. 148 cpv. 2 vCC entrato in vigore

il 1° gennaio 2000) – nel Ticino una domanda di restituzione in intero (art.

346.

lett. f e 423c CPC-TI). Sia l’appello che la domanda di revisione

potevano essere proposti non solo dalle parti (ossia dai coniugi) ma pure da

terzi purché dovessero ritenersi danneggiati, ovvero lesi nei loro interessi

giuridicamente protetti (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art.

307.

per quanto riguarda l’appello; Kunz

in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (cu­ratori), ZPO-Rechtsmittel Berufung

und Beschwerde, 2013, n. 74 ad art. 308 segg. CPC con rinvii riguardo alla

situazione attuale). Ne discende che la reclamante, contrariamente a quanto

sostiene, avrebbe potuto impugnare la sentenza di

omologazione o quantomeno chiederne la revisione. Il Pretore ha quindi considerato

a ragione che la convenzione omologata costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo nei confronti anche della reclamante.

6.

La

RE 1 fa inoltre valere nel reclamo che la convenzione relativa agli effetti del

divorzio non sarebbe dovuta essere omologata perché sarebbe inadeguata e

contraria all’ordine pubblico svizzero, nella misura in cui fa assumere a un

terzo – essa medesima – contributi di mantenimento, dovuti dal marito, celati

co­me indennità di consigliere di amministrazione, in ogni momento revocabili.

6.1

Al

riguardo, il Pretore ha constatato che la decisione di omologazione non è mai

stata impugnata e che in ogni caso, le motivazioni della reclamante non la

rendono incompatibile con l’ordine pubblico. Egli ha inoltre aggiunto che la tesi

dell’escussa non risulta comprovata e che “anzi stride con il chiaro vincolo dell’impegno di

pagamento alla carica di consigliere d’amministrazione di CO 1 (doc. A: “…

fintanto che la stessa occuperà tale carica …”)”.

6.2

Nel

reclamo, la RE 1 non spiega perché la motivazione del primo giudice

sarebbe erronea. Non occorre pertanto entrare nel merito della censura (sopra

consid. 1.2). Sta di fatto, ad ogni modo, che le parti erano libere di

estendere la convenzione ad aspetti economici esulanti dallo stretto quadro

della relazione coniugale (sopra consid. 5.4/b), che la reclamante si è impegnata

a versare alla moglie le indennità poste in esecuzione e che la decisione di

omologazione non è stata impugnata. La RE 1, del resto, non cita quale norma

imperativa sarebbe stata disattesa. È infine doppiamente irricevibile l’allegazione

secondo cui la convenzione sarebbe inadeguata: da una parte perché è nuova

(sopra consid. 1.2) e dall’altra perché la reclamante non subisce alcun pregiudizio

dal carattere in ogni momento revocabile delle indennità di

consigliere di amministrazione. Se ne sarebbe potuta dolere semmai la moglie.

7.

Da

ultimo, la RE 1 fa valere che gli interessi potevano decorrere

solo dall’interpello avvenuto insieme alla domanda d’e­­secuzione, e non dal 5

agosto 2011. Anche se è nuova l’allega­­zione va esaminata d’ufficio perché

concerne la questione dell’i­­dentità tra il credito posto in esecuzione e

quello accertato nel titolo di rigetto (sopra consid. 5). Ora, il punto 3 della

convenzione (doc. A) prevede che l’indennità di fr. 3'500.– mensili sia

versata “sempre entro il 5 di

ogni mese”. Trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n.

3.

CO), non era necessaria interpellazione alcuna. Il rigetto va quindi limitato,

per quanto attiene agli interessi di mora arretrati, del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), a quelli

maturati su fr. 3'500.– da ogni singola scadenza

mensile, la prima al 5 agosto 2011, fino al 4 agosto 2016 (fine del periodo di

60.

mesi per cui l’istante fa valere la sua pretesa), pari a complessivi fr. 26'687.50,

cui si aggiungono gli interessi correnti, sempre del 5%, dal 5 agosto 2016 su fr. 210'000.–

(ricordato il divieto dell’anatocismo: art. 105 cpv. 3 CO). Il reclamo va di

conseguenza accolto limitatamente a tale correzione e l’opposizione rigettata

in via definitiva per fr. 236'687.50 (fr. 210'000.– + fr. 26'687.50)

oltre agli interessi del 5% su fr. 210'000.– dal 5 agosto 2016.

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza parziale

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 210'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e

di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 236'687.50 oltre

agli interessi del 5% su fr. 210'000.– dal 5 agosto 2016.

2. Le

spese processuali di complessivi di fr. 600.– sono poste a carico dell’istante

in ragione di 1/10

e per i restanti 9/10 a carico della

convenuta, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 480.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9/10 e per il restante 1/10 a carico di CO 1, a cui la RE

1 rifonderà fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).