14.2016.289
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato su allegazioni e documenti nuovi. Assenza di documenti legittimanti il rigetto provvisorio dell’opposizione
27 febbraio 2017Italiano6 min
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Incarto n.
14.2016.289
Lugano
27 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 17 ottobre
2016 da
RE 1
(rappr. dalla RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2016 presentato dal RE 1 contro
la decisione emessa il 24 novembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
4 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il RE 1 ha escusso CO 1
per l’incasso di fr. 3'299.77 oltre agli interessi del 5% dal 28 febbraio
2014, indicando quale titolo di credito il saldo per le spese condominiali dal
2012 al 2015.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 ottobre 2016 il
RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo
di Paradiso. Nel termine impartitole per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 24 novembre 2016, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 110.–
senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera
con un reclamo del 7 dicembre 2016 per
ottenerne l’annullamento e che “venga
accettata l’iscrizione dell’esecuzione n. __________ in via definitiva”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 7 dicembre 2016 contro la sentenza notificata al RE 1 il 29 novembre (così
come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________),
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso concreto, col reclamo il RE 1 non tenta di confutare la motivazione della
sentenza impugnata, indicando i documenti da lui prodotti in prima sede da cui
si potrebbe dedurre l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio, ossia di
un riconoscimento scritto del debito posto in esecuzione firmato dal convenuto
(art. 82 cpv. 1 LEF). Anzi, l’istante stesso ammette che non vi è alcun riconoscimento
di debito sui conteggi relativi alle spese condominiali da lui prodotte in
prima sede, ma pretende l’annullamento del giudizio impugnato allegando al
reclamo ulteriore documentazione su cui fonda poi la propria motivazione, con
particolare riferimento alle assemblee dei condomini a cui CO 1 non ha mai
presenziato né ha mai contestato le risoluzioni prese in occasione delle
stesse. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su quelle nuove allegazioni e su quei nuovi documenti, il reclamo si
rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.
1.4
Sia come sia, i documenti prodotti dal reclamante non costituiscono un titolo di rigetto né
provvisorio – non sono firmati da CO 1 nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF – né definitivo – non sono decisioni esecutive a norma dell’art.
80.
LEF. Ora, l’unica competenza del giudice del rigetto è di verificare l’esistenza
di un titolo di rigetto e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1
). Né il giudice di prime cure né la Camera sono invece competenti a decidere
sul merito del credito posto in esecuzione. Al procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità, promuovendo
una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza
delle sue pretese e di produrre le prove che non sono potute essere esaminate
in questa sede, in modo da eventualmente ottenere un titolo che gli permetta
poi di far rigettare in via definitiva l’opposizione interposta da CO 1.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'299.77,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).