Lexipedia

Decisione

14.2016.289

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato su allegazioni e documenti nuovi. Assenza di documenti legittimanti il rigetto provvisorio dell’opposizione

27 febbraio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 ottobre 2016 il

RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo

di Paradiso. Nel termine impartitole per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione 24 novembre 2016, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 110.–

senza assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera

con un reclamo del 7 dicembre 2016 per

ottenerne l’annullamento e che “venga

accettata l’iscrizione dell’esecuzione n. __________ in via definitiva”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 7 dicembre 2016 contro la sentenza notificata al RE 1 il 29 novembre (così

come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________),

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso concreto, col reclamo il RE 1 non tenta di confutare la motivazione della

sentenza impugnata, indicando i documenti da lui prodotti in prima sede da cui

si potrebbe dedurre l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio, ossia di

un riconoscimento scritto del debito posto in esecuzione firmato dal convenuto

(art. 82 cpv. 1 LEF). Anzi, l’istante stesso ammette che non vi è alcun riconoscimento

di debito sui conteggi relativi alle spese condominiali da lui prodotte in

prima sede, ma pretende l’annullamento del giudizio impugnato allegando al

reclamo ulteriore documentazione su cui fonda poi la propria motivazione, con

particolare riferimento alle assemblee dei condomini a cui CO 1 non ha mai

presenziato né ha mai contestato le risoluzioni prese in occasione delle

stesse. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su quelle nuove allegazioni e su quei nuovi documenti, il reclamo si

rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

1.4

Sia come sia, i documenti prodotti dal reclamante non costituiscono un titolo di rigetto né

provvisorio – non sono firmati da CO 1 nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF – né definitivo – non sono decisioni esecutive a norma dell’art.

80.

LEF. Ora, l’uni­­ca competenza del giudice del rigetto è di verificare l’esistenza

di un titolo di rigetto e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1

). Né il giudice di prime cure né la Camera sono invece competenti a decidere

sul merito del credito posto in esecuzione. Al procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità, promuovendo

una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza

delle sue pretese e di produrre le prove che non sono potute essere esaminate

in questa sede, in modo da eventualmente ottenere un titolo che gli permetta

poi di far rigettare in via definitiva l’opposizione interposta da CO 1.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'299.77,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).