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Decisione

14.2016.29

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare. Esigibilità del credito. Validità della disdetta immediata

13 luglio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto stabilito che a seguito

del mancato pagamento degli ammortamenti per gli anni 2011 e 2012, la banca ha

disdetto sia il contratto di erogazione di crediti per un massimo di fr. 35'000'000.–, sia i crediti erogati per il 31 maggio

2013 e a titolo prudenziale ha rinnovato la disdetta il 30 gennaio 2014. Egli ha poi considerato che le modalità di

utilizzo e le condizioni disciplinate nell’accordo sottoscritto a suo tempo

dalle parti erano rimaste invariate anche dopo la conversione, il 17 febbraio

2012, della cartella ipotecaria al portatore in cartella ipotecaria registrale,

sicché secondo le condizioni generali la banca si poteva rifare per l’intero

importo sulla convenuta. A mente del Pretore aggiunto il credito è diventato

esigibile con la notifica della disdetta anticipata, ritenuta valida in quanto

le parti hanno convenzionalmente derogato al termine legale di sei mesi stabilito

dall’art. 847 CC. La documentazione prodotta dalla banca costituisce dunque per

il primo giudice un valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione,

anche per gli accessori secondo lui resi sufficientemente verosimili, giacché

la convenuta non ha opposto alcuna valida eccezione, mentre “le [sue] ulteriori

contestazioni […] andranno – se del caso – considerate nella procedura di merito”.

4. Nel

reclamo l’immobiliare fa valere sostanzialmente due motivi d’impugnazione. Il

primo riguarda il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata (“L’istanza è accolta: l’opposizione […] è rigettata

in via provvisoria”) che non corrisponderebbe a quanto

richiesto dalla banca nell’istanza al petitum n. 1 (“di conseguenza […] viene concesso il rigetto

provvisorio per l’importo di […]”). La reclamante sostiene

che la banca ha chiesto il rigetto dell’opposizione unicamente con riferimento

al credito, senza menzionare il diritto di pegno e che di conseguenza il

Pretore aggiunto, concedendo il rigetto senza nulla specificare, ha violato il

principio “ne eat iudex ultra

petita partium”. In secondo luogo, l’immobiliare

contesta l’esi­­gibilità del credito posto in esecuzione, specificando

anzitutto che al riguardo il primo giudice non si è praticamente espresso,

violando così il suo diritto di essere sentita. L’unica disdetta che fa stato

sarebbe quella del 30 gennaio 2014 e non quella precedente del 1° marzo 2013,

mentre non esisterebbe alcuna pattuizione derogante al termine di sei mesi

stabilito all’art. 847 cpv. 1 CC. Oltre alla questione del termine la

reclamante ritiene che non esistono “giusti motivi” per la disdetta del 2014,

con il seguente ragionamento. Il primo ammortamento di fr. 125'000.– sarebbe stato

dovuto solo alla fine dell’edificazione del centro __________ finanziata dalla

banca e non al 31 dicembre 2011. L’addebito di fr. 125'000.– eseguito dalla

banca il 10 gennaio 2013 sarebbe quindi a suo dire da considerare come ammortamento

per il 2012 e non per il 2011. D’altronde il trasferimento di fr. 16'000'000.– a un altro istituto

bancario non costituirebbe una violazione del contratto quadro e gli interessi

contrattuali sarebbero stati compensati con gli utili che si sarebbero

realizzati con determinate vendite “sfumate”. Per quel che concerne la diminuzione

del valore dell’immobile, la reclamante sottolinea che il valore di mercato del

centro è stato stimato in fr. 98'470'000.– durante l’edificazione e che, terminata la costruzione,

una perizia non è mai stata allestita. Per tutti questi motivi l’immobiliare conclude

per la nullità della disdetta anticipata e quindi per l’inesigibili­­tà del

credito posto in esecuzione.

5. Occorre anzitutto sgombrare il campo dalla

censura di violazione del suo diritto

di essere sentita che la convenuta deduce dall’as­­senza di motivazione nella

sentenza impugnata per quanto riguarda l’esigibilità del credito (reclamo, pag.

5 a metà). Intanto perché essa non ha chiesto nelle sue conclusioni

l’annullamento della sentenza impugnata, ma unicamente la reiezione dell’istan­­za.

Inoltre perché il giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola

censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può

limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel

senso dell’art. 238 lett. g CPC) de­v’essere redatta in modo tale che l’interessato

Considerandi

possa capire la portata della decisione e valutare con cognizione di

causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1

con richiami; sentenza della CEF 14.2014.162 del 18 dicembre 2014 consid. 5).

Orbene, nella fattispecie il primo giudice ha spiegato che “il credito risulta esigibile sulla scorta della

disdetta con la quale l’istante ha messo fine al contratto […] la quale appare

valida in quanto le parti hanno convenzionalmente derogato al termine legale di

sei mesi secondo l’art. 847 CC” (sentenza impugnata,

pag. 3 a metà, passo tra l’altro citato dalla stessa reclamante). Si conviene che il Pretore aggiunto non si è esplicitamente espresso

sui “giusti motivi” che autorizzavano la banca a disdire il mutuo con effetto immediato

(nel rispetto del termine imperativo di tre mesi stabilito dal­l’art. 847 nCC).

Risulta tuttavia avere implicitamente considerato che i motivi menzionati nelle

note disdette fossero sufficienti per confermarne la validità. La reclamante l’ha

perfettamente com­preso, tanto da esprimersi diffusamente sulla questione. Ancorché

si ponga ai limiti inferiori imposti dal profilo formale, la decisione

impugnata è sufficiente sotto il profilo dell’art. 29 Cost. (DTF 138 IV 81 consid.

2.

). La censura di violazione del diritto di essere sentito è così destinata a

cadere nel vuoto.

6.

Sempre

sul piano formale, la reclamante censura il dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata, sostenendo che il Pretore aggiunto ha violato il principio “ne eat iudex ultra petita” (art. 58 cpv. 1

CPC) nel concedere il rigetto dell’opposizione in via provvisoria senza

limitarlo al solo credito.

6.1

Ora,

la banca ha chiesto che nell’esecuzione n. __________ le venisse concesso “il rigetto provvisorio per l’importo di CHF 35'000'000.–

più interessi di mora al 5% dal 1.5.2014” (petitum n. 1),

istanza che il Pretore aggiunto ha accolto decretando che “l’opposizione interposta dalla parte convenuta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Bellinzona è rigettata in via provvisoria”. Posto che il precetto

esecutivo verte su fr. 35'000'000.– oltre agli interessi del

5% dal 1° maggio 2014, il

primo giudice ha concesso all’istante esattamente quanto da essa richiesto. Non

sussiste alcuna violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC.

6.2

Certo,

la reclamante sostiene che l’istante avrebbe dovuto chiedere esplicitamente il

rigetto dell’opposizione anche per il diritto di pegno e che siccome essa non l’ha

fatto il giudice avrebbe dovuto limitare il rigetto al credito. A torto però.

a) L’opposizione

a un’esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare essendo presunta diretta

sia contro il credito sia contro l’esi­stenza di un diritto di pegno (art. 85

RFF), anche la domanda del procedente tendente alla reiezione “dell’opposizione”

senza ulteriore precisazione è da reputare riferita sia alla pretesa che al

pegno (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

209). Parimenti, la sentenza in cui il rigetto viene concesso senza specificarne

l’oggetto è presunta riferita sia al credito che al diritto di pegno, riservati

i casi di manifesta inavvertenza (sentenza della CEF 14.2006.3 dell’11

settembre 2006, RtiD 2007 I 840 n. 57c, consid. 3/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 166a ad art. 82 LEF).

b) A

conforto della loro opinione contraria gli autori citati dalla reclamante (Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 153a LEF) non portano

alcuna motivazione. A ben vedere, comunque sia, l’opposizione in realtà è una

sola (art. 153a cpv. 1 LEF), anche se può – ed è reputata – essere

fondata su due motivi distinti. Il giudice del rigetto può solo o accogliere l’istanza,

rigettando l’opposizione, oppure respingerla. Tertio

non datur (in questo senso quando il titolo di rigetto è una

cartella ipotecaria: DTF 134 III 75 consid. 3). Di conseguenza, se il procedente

chiede il rigetto dell’opposizione o se il giudice concede il rigetto senz’altra

precisazione può solo essere presunto che il rigetto verte sia sul credito che

sul pegno. Ne consegue che dal punto di vista formale la sentenza impugnata

resiste alla critica. Nulla osta, pertanto, a passare senza

indugio all’esame del reclamo nel merito.

7.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

). Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice

verifica se vi è un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel

precetto esecutivo (Staehelin, op.

cit., n. 166 e 169 ad art. 82).

7.1

Nella

fattispecie la cartella ipotecaria ceduta alla procedente in proprietà a titolo

fiduciario quale garanzia (doc. 12), successivamente trasformata in cartella

ipotecaria registrale (doc. 3, pag. 7 e doc. 13), costituisce, in via di

principio, valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF

per quanto riguarda sia il pegno sia il credito incorporato nella cartella

ipotecaria a concorrenza dell’importo definito all’art. 818 CC (in vigore dal

1° gennaio 2012, anche per le cartelle ipotecarie emesse sotto l’im­­perio del

vecchio diritto: art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC e DTF 140 III 185 consid. 5.1.2).

Nel caso specifico, il capitale della cartella ipotecaria, di fr. 35'000'000.–,

oltre agli interessi di mora al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO),

bastano già a coprire il credito posto in esecuzione (art. 818 cpv. 1 n. 1 e 2

CC).

7.2

Secondo la giurisprudenza incombe

all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito

posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale

5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF

14.2002

/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,

op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di

rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5, e 14.2015.222

del 21 marzo 2016, consid. 6). A

fronte di una cartella ipotecaria cedutagli a titolo fiduciario – come nel caso

specifico – il creditore deve documentare tanto la disdetta del credito che

quella cartella ipotecaria incorpora quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità

– quella del credito che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi

termini di preavviso e di scadenza da ossequiare (Staehelin, op. cit., n. 167 ad art. 82; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung

beim Schuldbrief, in: AJP/PJA 10/1994, 1265, ad XIII/B).

7.3

Stante

l’art. 844 cpv. 1 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2011, salvo convenzione

contraria il credito incorporato in una cartella ipotecaria diventava esigibile

solo dopo essere stato disdetto con un preavviso di sei mesi per il termine

consueto del pagamento degli interessi. Questa norma era tuttavia di natura

Dispositivo

dispositiva, i termini di disdetta potendo essere concordati liberamente dalle

parti (Staehelin in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2a ed. 2003, n. 1 ad art. 844

CC; sentenza della CEF 14.2006.3 dell’11 settembre 2006, consid. 4/b). Il nuovo art. 847 cpv. 1 CC, entrato in vigore

il 1° gennaio 2012, riprende tale regolamentazione, se non che il termine è ora

la fine di un mese. D’altronde l’art.

847 cpv. 2 CC introduce una nuova prescrizione – imperativa – secondo cui una convenzione tra il creditore e il

debitore non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre

mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli

interessi (secondo le pattuizioni relative alla cartella ipotecaria, salvo

novazione: Staehelin in: Basler

Kommentar, Zivilgesetz­buch II, 5ª ed. 2015, n. 6. ad art. 847 CC).

Trattandosi di una norma imperativa, si applica anche ai diritti già costituiti il 1° gennaio 2012 (art. 28 titolo finale CC; Bénédict Foëx, Nouveautés en matière de droits de

gage immobiliers, in: Journée 2011 de droit bancaire et financier, 2012, pagg.

94-95 ad C con rinvii; Staehe­lin, op. cit., n. 9 ad

art. 847).

a) Il

regime della disdetta risulta quindi praticamente identico (se non

eventualmente per il termine) per tutte le cartelle ipotecarie senza riguardo

alla loro data di costituzione, sicché la censura della reclamante sulla data

di costituzione della cartella si avvera senza rilievo concreto, come pure la

questione di sapere se alla cartella documentale costituita prima del 1°

gennaio 2012 e convertita in cartella registrale dopo tale data si applica il

nuovo diritto (così Foëx, op.

cit., pagg. 87 e 95) o il diritto previgente (in tal senso: Denis Piotet, Le droit transitoire de la

révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale”, in: NB

2010, pag. 233).

b) Nella fattispecie, con contratto quadro del 9 novembre 2010 (“Con­trat-cadre concernant les __________ sur

gage immobilier”), la banca ha

erogato a favore dell’immobiliare un credito per un importo massimo di fr. 35'000'000.–

garantito da pegno immobiliare. Secondo l’accordo

il limite di credito poteva essere disdetto da ciascuna delle parti per scritto

in ogni tempo e con effetto immediato, mentre per le utilizzazioni di credito

di durata indeterminata era prevista una disdetta ordinaria scritta con termini

differenziati a dipendenza del tipo di credito e per le utilizzazioni di

credito in corso di durata fissa o indeterminata una disdetta anticipata immediata

da significare per scritto in ogni tempo per giusti motivi, e in particolare in

presenza di una delle cinque circostanze elencate nel­l’accordo (doc. 7, pagg.

5 e 6). Il medesimo giorno le parti hanno sottoscritto un contratto di

trasferimento di proprietà a scopo di garanzia (“transfert de propriété à fin de

garantie”) avente per oggetto

quattordici cartelle ipotecarie per un valore di fr. 35'000'000.– complessivi (doc. 8). Tali cartelle sono poi

state sostituite da una cartella ipotecaria unica, costituita il 30 novembre

2011 (doc. 3, pag. 7 e doc. 11) e ceduta alla banca il 23 dicembre 2011

con un nuovo contratto di “transfert

de propriété à fin de garantie”.

Alla cifra 6 di tale contratto le parti hanno stabilito che la banca può far valere

e realizzare i crediti incorporati nella cartella ipotecaria alle stesse condizioni

previste per il credito garantito, in particolare per quel che concerne i

termini e le date di disdetta. Il 17 febbraio 2012 la cartella ipotecaria in

questione è stata trasformata in cartella registrale secondo l’art. 33b

titolo finale CC senza tuttavia alcuna modifica delle condizioni stabilite dal

contratto del 23 dicembre 2011 (doc. 3, pag. 7, e doc. 13).

c) Contrariamente

a quanto allega la reclamante, non era così necessaria una nuova pattuizione

sui termini di disdetta. Ne consegue che la banca poteva esigere il rimborso

dei crediti effettivamente utilizzati dall’immobiliare in ogni tempo, dopo il

31 dicembre 2011 con il preavviso minimo di tre mesi imperativamente prescritto

dall’art. 847 cpv. 2 CC (sopra consid. 7.3) a condizione di dimostrare l’esistenza

di un giusto motivo.

d) Ora,

con raccomandata 1° marzo 2013 la banca ha disdetto il contratto quadro e tutte

le utilizzazioni di credito per il 31 maggio 2013, invocando la clausola di

disdetta anticipata e la violazione di alcuni obblighi contrattuali da parte

della cliente (mancati primi due ammortamenti e ritiro di valori depositati

presso la banca) (doc. 22, pag. 2, n. 3). Con scritto 25 marzo 2013 l’immobiliare

ha contestato la disdetta (doc. 24) e con raccomandata 30 gennaio 2014 la banca

ha confermato la validità della propria disdetta inviata il 1° marzo 2013,

aggiungendo che “a

titolo prudenziale, per la denegata e contestata ipotesi in cui la disdetta del

1° marzo 2013 dovesse risultare nulla, con la presente la banca disdice tutte

le “utilisations de crédit” ed il Contrat-cadre con effetto immediato. Inoltre,

con la presente la banca disdice con effetto al 30 aprile 2014 (art. 847 CC) la

cartella ipotecaria CHF 35'000'000, gravante in primo rango 1, le PPP

Bellinzona 1187/6050 – 6086/102/0, che è stata consegnata alla banca mediante

“Transfert de propriété à fin de garantie” del 23.12.2011” (doc. 31).

e) A

ben vedere, però, la prima disdetta si riferisce solo al contratto quadro e

alle utilizzazioni di credito e non alla cartella ipotecaria, la quale non

poteva di conseguenza essere considerata esigibile al 31 maggio 2013 (v.

sentenza della CEF 14.2015.222 del 21 marzo 2016 consid. 6.2 con i rinvii). Non

è invece contestato che la seconda disdetta, oltre a ribadire “a titolo prudenziale” lo scioglimento del contratto

quadro e delle utilizzazioni di credito, viene data esplicitamente anche per la

cartella ipotecaria con effetto al 30 aprile 2014 (doc. 31 pag. 2, 4°

paragrafo), ovvero nel rispetto del termine minimo di tre mesi dell’art. 847

cpv. 2 CC. Sotto riserva dell’esistenza di un giusto motivo che autorizzasse la

banca a derogare al termine di durata fissa pattuito al 31 dicembre 2015 (doc.

9 e 10) – sui cui si tornerà nel prossimo considerando –, la seconda disdetta

rende esigibile la pretesa di rimborso dei crediti effettivamente erogati e fa decorrere

gli interessi di mora dal 1° maggio 2014 come richiesto dalla banca nell’istanza.

7.4 Secondo

il contratto quadro, le cui disposizioni valgono anche per la

disdetta della cartella ipotecaria (sopra consid. 7.3/b), le utilizzazioni di

credito, come ricordato di durata fissa fino al 31 dicembre 2015, potevano

essere disdette anticipatamente solo in presenza di determinati presupposti,

segnatamente in caso di mancato rispetto di disposizioni o condizioni previste

dal contratto quadro (come per esempio le “conditions complémentaires”,

secondo cui l’immobiliare doveva depositare, entro il 30 novembre 2010, un importo minimo di fr. 16'000'000.– presso la banca), di ritardo di almeno 30 giorni nell’esecuzione

di uno o più pagamenti esigibili (interessi, costi o ammortamenti) e di

diminuzione del valore stimato dell’immobile gravato dal pegno in maniera

considerevole o di una garanzia insufficiente (doc. 12, pag. 6 e 8).

a) Nella

(seconda) raccomandata del 30 gennaio 2014 la creditrice ha motivato la disdetta

immediata del contratto quadro, di tutte le utilizzazioni di credito e della

cartella ipotecaria invocando una considerevole riduzione, addirittura

qualificata come dolosa, del valore del pegno, il mancato pagamento d’interessi

e ammortamenti e l’esplicita dichiarazione della debitrice di non voler rispettare

il contratto di prestito (doc. 31 pag. 2 in mezzo). Per quel che

concerne il secondo (giusto) motivo, la reclamante fa valere che,

contrariamente a quanto indicato nel contratto quadro (doc. 7, pag. 4 “amortissement”), la banca le aveva

confermato, con scritto 25 ottobre 2010 (doc. 17), che il primo ammortamento sarebbe stato dovuto solo alla fine dell’edificazione

del Centro __________, poi avvenuta nel marzo del 2012, e non già al 31

dicembre 2011 (cfr. doc. 22 pag. 1 in fondo) (reclamo, pag. 7, n. 11/a).

b) Si

dà atto alla reclamante che lo stesso giorno, il 25 ottobre 2010, la banca ha

firmato il contratto quadro – che prevede ammortamenti annuali di fr. 125'000.– da versare ogni anno entro il 31 dicembre, la prima volta il

31 dicembre 2011 – e uno scritto con cui precisava che il primo ammortamento sarebbe

stato dovuto solo alla fine dei lavori di costruzione (doc. 17). Non si può

quindi escludere che l’immobiliare abbia poi sottoscritto il contratto quadro

il 9 novembre 2010 ritenendo in buona fede di dover versare il primo ammortamento

solo alla fine dell’edificazione del Centro come offertole dalla banca nello

scritto separato. Il prelievo di fr. 125'000.– effettuato dalla banca sul

conto dell’im­­mobiliare il 10 gennaio 2013 (doc. 20) potrebbe così essere considerato

come pagamento del primo ammortamento scaduto il 31 dicembre 2012, ossia alla

prima scadenza contrattuale dopo la fine dell’edificazione del Centro (doc.

14). Comunque sia, la questione non è di rilievo per l’esito del giudizio odierno.

c) Anzitutto,

la reclamante non dimostra di avere pagato l’ammor­­tamento scaduto il 31

dicembre 2013 e ammette di non avere versato gli interessi contrattuali (al 31

marzo 2014 il suo debito nei confronti della banca era di fr. 723'073.70

tra ammortamenti e interessi: doc. 20), allegando di averli compensati con gli

utili che sarebbero stati realizzati con la vendita di alcune unità di

comproprietà per piani nel 2012, sfumate poiché la banca si è rifiutata di

svincolarle dalla cartella ipotecaria, pretendendo di rice­vere l’intero prezzo

d’acquisto anziché il terzo così come pattuito (reclamo pag. 8 ad d). Sennonché

la reclamante non ha provato che la banca fosse contrattualmente tenuta a svincolare

i fondi in questione. La clausola del contratto quadro che obbliga l’immobi­­liare

a depositare presso la banca il terzo del prodotto della vendita degli

appartamenti (doc. 7 pag. 8 alla voce “Conditions complémentaires”)

è un obbligo che vincola solo la prima senza porre alcun dovere di svincolo a

carico della seconda. E per legge il creditore può essere obbligato a svincolare

una particella unicamente in caso di alienazione di una parte di un valore

inferiore al ventesimo dietro il rimborso di una parte proporzionata del credito,

salvo che il rimanente del fondo gli offra una garanzia sufficiente (art. 811

CC), mentre il fondo rimane gravato dal pegno in caso di alienazione totale

(art. 832 cpv. 1 CC), salvo che il debitore estingua interamente il suo debito (cfr. art.

853 e 854 CC). Nel caso concreto, la reclamante non ha provato di avere offerto

di pagare alla banca la parte del suo debito ipotecario coperta dal pegno

gravante i fondi da vendere né di avere accettato l’of­­ferta della banca di

condizionare lo svincolo delle unità vendute al pagamento dell’intero prezzo di

vendita (doc. 15). La compen­sazione non essendo valida, l’immobiliare

risultava dunque effettivamente inadempiente al momento in cui le è stata

notificata la disdetta del 30 gennaio 2014. Già per questo motivo

la sentenza impugnata merita conferma.

d) Per

abbondanza sia aggiunto che l’immobiliare ha violato anche un’altra

condizione prevista dal contratto quadro trasferendo ad altro istituto il

deposito di fr. 16'000'000.– previsto alla voce “Con­ditions complémentaires”

di detto contratto (doc. 7 pag. 8). Ovviamente questa clausola non può avere

quale ragionevole senso che l’immobiliare fosse autorizzata a ritirare o

trasferire il deposito in ogni tempo a suo esclusivo giudizio. Che il deposito

non fosse una garanzia (“un

collaterale”, reclamo pag. 8 ad c) non significa che

non fosse una condizione, di tipo commerciale, che la reclamante si era

impegnata ad adempiere (“Les

conditions complémentaires suivantes doivent être remplies”, doc. 7 pag. 8). La sua violazione risulta

così comprovata, ciò che giustificava anche la disdetta immediata dei crediti.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste

ultime vanno fissate in virtù del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’uffi­­cio e di assistenza giudiziaria

e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1)

per il rinvio dell’art. 96

CPC. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui

valore litigioso ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede

ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo. Dandosi in

concreto un valore litigioso di fr. 35'000'000.–, le ripetibili possono

essere fissate in sede di reclamo tra un minimo di fr. 42'000.– e un massimo

di fr. 294'000.–. Sennonché l’onere lavorativo dei patrocinatori si è

esaurito nella redazione di una risposta di 17 pagine, per cui, data la

complessità media della causa e la sua natura sommaria, il presumibile

impegno oggettivamente richiesto loro non appare eccedere 30 ore.

Volendo riconoscere il minimo della tariffa l’ora di lavoro verrebbe remunerata

fr. 1'400.–, ovvero cinque volte l’onorario a tempo stabilito dal

regolamento (art. 12). Ciò pare manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni

riconoscibili in concreto e giustifica una deroga nel senso dell’art. 13 cpv. 1

RTar. Ritenuto che nel caso di specie, pur considerato l’elevato valore litigioso,

la remunerazione oraria dei patrocinatori della banca non dovrebbe superare il

doppio di quella prevista dalla legge, una partecipazione all’onorario e alle

spese di fr. 15'000.– complessivi (compresa l’IVA, art. 14 cpv. 1 RTar) risulta

adeguata a tutte le circostanze del caso.

9. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 35'000'000.–,

raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa

rifonderà alla CO 1 fr. 15'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).