14.2016.29
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare. Esigibilità del credito. Validità della disdetta immediata
13 luglio 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.29
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 30 maggio 2014 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2016 presentato dalla società RE
1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione
di un pegno immobiliare emesso il 14 maggio 2014 dall’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona, la CO 1 (in seguito: la banca) ha escusso la società RE 1 (in
seguito: l’immobiliare) per l’incasso di fr. 35'000'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 1° maggio 2014,
indicando quale titolo di credito la “Cartella ipotecaria registrale EREID: __________
di I° rango per CHF 35'000'000.00
gravante in modo collettivo il fondo situato a __________ nr. __________. PPP __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________. Contrat-cadre concernant
les __________ sur gage immobilier del 25.10./9.11.2010 + Confirmation de
crédit 3.1.2011 +
Confirmation de crédit 1.7.2011 + Transfert de propriété à fin de garantie
23.12.2011. Il credito per
cui si chiede l’esecuzione è garantito dal pegno menzionato al punto precedente
(cartella ipotecaria registrale gravante in modo collettivo le PPP di cui al
fondo nr. __________ situato a __________). Si richiede l’esecuzione in via di
realizzazione di tale pegno immobiliare”. Quale
oggetto del pegno immobiliare la banca ha indicato le unità di proprietà per
piani appena menzionate, intestate all’immobiliare, su cui sorge il Centro __________.
B. Avendo
l’immobiliare interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30
maggio 2014 la banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 31 luglio 2014. All’udienza di discussione tenutasi
il 9 settembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, producendo una
replica scritta e nuovi documenti. Nella duplica scritta del 19 settembre 2014
la parte convenuta vi si è nuovamente opposta. Con raccomandata 26 settembre
2014 l’istante ha contestato la (nuova) allegazione della controparte concernente
la compensazione, mentre quest’ultima, con raccomandata del 6 ottobre 2014, ha
affermato di aver già fatto valere la compensazione a più riprese.
C. Statuendo con decisione 5 febbraio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 1'100.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’immobiliare è insorta a questa
Camera con un reclamo del 18 febbraio 2016 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto
sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Il 19 maggio 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 17 marzo
2016, la banca ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 18 febbraio 2016, ultimo giorno utile, contro la sentenza
notificata al patrocinatore dell’immobiliare l’8 febbraio 2016 (attestazione di
tracciamento dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto stabilito che a seguito
del mancato pagamento degli ammortamenti per gli anni 2011 e 2012, la banca ha
disdetto sia il contratto di erogazione di crediti per un massimo di fr. 35'000'000.–, sia i crediti erogati per il 31 maggio
2013 e a titolo prudenziale ha rinnovato la disdetta il 30 gennaio 2014. Egli ha poi considerato che le modalità di
utilizzo e le condizioni disciplinate nell’accordo sottoscritto a suo tempo
dalle parti erano rimaste invariate anche dopo la conversione, il 17 febbraio
2012, della cartella ipotecaria al portatore in cartella ipotecaria registrale,
sicché secondo le condizioni generali la banca si poteva rifare per l’intero
importo sulla convenuta. A mente del Pretore aggiunto il credito è diventato
esigibile con la notifica della disdetta anticipata, ritenuta valida in quanto
le parti hanno convenzionalmente derogato al termine legale di sei mesi stabilito
dall’art. 847 CC. La documentazione prodotta dalla banca costituisce dunque per
il primo giudice un valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione,
anche per gli accessori secondo lui resi sufficientemente verosimili, giacché
la convenuta non ha opposto alcuna valida eccezione, mentre “le [sue] ulteriori
contestazioni […] andranno – se del caso – considerate nella procedura di merito”.
4. Nel
reclamo l’immobiliare fa valere sostanzialmente due motivi d’impugnazione. Il
primo riguarda il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata (“L’istanza è accolta: l’opposizione […] è rigettata
in via provvisoria”) che non corrisponderebbe a quanto
richiesto dalla banca nell’istanza al petitum n. 1 (“di conseguenza […] viene concesso il rigetto
provvisorio per l’importo di […]”). La reclamante sostiene
che la banca ha chiesto il rigetto dell’opposizione unicamente con riferimento
al credito, senza menzionare il diritto di pegno e che di conseguenza il
Pretore aggiunto, concedendo il rigetto senza nulla specificare, ha violato il
principio “ne eat iudex ultra
petita partium”. In secondo luogo, l’immobiliare
contesta l’esigibilità del credito posto in esecuzione, specificando
anzitutto che al riguardo il primo giudice non si è praticamente espresso,
violando così il suo diritto di essere sentita. L’unica disdetta che fa stato
sarebbe quella del 30 gennaio 2014 e non quella precedente del 1° marzo 2013,
mentre non esisterebbe alcuna pattuizione derogante al termine di sei mesi
stabilito all’art. 847 cpv. 1 CC. Oltre alla questione del termine la
reclamante ritiene che non esistono “giusti motivi” per la disdetta del 2014,
con il seguente ragionamento. Il primo ammortamento di fr. 125'000.– sarebbe stato
dovuto solo alla fine dell’edificazione del centro __________ finanziata dalla
banca e non al 31 dicembre 2011. L’addebito di fr. 125'000.– eseguito dalla
banca il 10 gennaio 2013 sarebbe quindi a suo dire da considerare come ammortamento
per il 2012 e non per il 2011. D’altronde il trasferimento di fr. 16'000'000.– a un altro istituto
bancario non costituirebbe una violazione del contratto quadro e gli interessi
contrattuali sarebbero stati compensati con gli utili che si sarebbero
realizzati con determinate vendite “sfumate”. Per quel che concerne la diminuzione
del valore dell’immobile, la reclamante sottolinea che il valore di mercato del
centro è stato stimato in fr. 98'470'000.– durante l’edificazione e che, terminata la costruzione,
una perizia non è mai stata allestita. Per tutti questi motivi l’immobiliare conclude
per la nullità della disdetta anticipata e quindi per l’inesigibilità del
credito posto in esecuzione.
5. Occorre anzitutto sgombrare il campo dalla
censura di violazione del suo diritto
di essere sentita che la convenuta deduce dall’assenza di motivazione nella
sentenza impugnata per quanto riguarda l’esigibilità del credito (reclamo, pag.
5 a metà). Intanto perché essa non ha chiesto nelle sue conclusioni
l’annullamento della sentenza impugnata, ma unicamente la reiezione dell’istanza.
Inoltre perché il giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola
censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può
limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel
senso dell’art. 238 lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato
Considerandi
possa capire la portata della decisione e valutare con cognizione di
causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1
con richiami; sentenza della CEF 14.2014.162 del 18 dicembre 2014 consid. 5).
Orbene, nella fattispecie il primo giudice ha spiegato che “il credito risulta esigibile sulla scorta della
disdetta con la quale l’istante ha messo fine al contratto […] la quale appare
valida in quanto le parti hanno convenzionalmente derogato al termine legale di
sei mesi secondo l’art. 847 CC” (sentenza impugnata,
pag. 3 a metà, passo tra l’altro citato dalla stessa reclamante). Si conviene che il Pretore aggiunto non si è esplicitamente espresso
sui “giusti motivi” che autorizzavano la banca a disdire il mutuo con effetto immediato
(nel rispetto del termine imperativo di tre mesi stabilito dall’art. 847 nCC).
Risulta tuttavia avere implicitamente considerato che i motivi menzionati nelle
note disdette fossero sufficienti per confermarne la validità. La reclamante l’ha
perfettamente compreso, tanto da esprimersi diffusamente sulla questione. Ancorché
si ponga ai limiti inferiori imposti dal profilo formale, la decisione
impugnata è sufficiente sotto il profilo dell’art. 29 Cost. (DTF 138 IV 81 consid.
2.
). La censura di violazione del diritto di essere sentito è così destinata a
cadere nel vuoto.
6.
Sempre
sul piano formale, la reclamante censura il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata, sostenendo che il Pretore aggiunto ha violato il principio “ne eat iudex ultra petita” (art. 58 cpv. 1
CPC) nel concedere il rigetto dell’opposizione in via provvisoria senza
limitarlo al solo credito.
6.1
Ora,
la banca ha chiesto che nell’esecuzione n. __________ le venisse concesso “il rigetto provvisorio per l’importo di CHF 35'000'000.–
più interessi di mora al 5% dal 1.5.2014” (petitum n. 1),
istanza che il Pretore aggiunto ha accolto decretando che “l’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona è rigettata in via provvisoria”. Posto che il precetto
esecutivo verte su fr. 35'000'000.– oltre agli interessi del
5% dal 1° maggio 2014, il
primo giudice ha concesso all’istante esattamente quanto da essa richiesto. Non
sussiste alcuna violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC.
6.2
Certo,
la reclamante sostiene che l’istante avrebbe dovuto chiedere esplicitamente il
rigetto dell’opposizione anche per il diritto di pegno e che siccome essa non l’ha
fatto il giudice avrebbe dovuto limitare il rigetto al credito. A torto però.
a) L’opposizione
a un’esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare essendo presunta diretta
sia contro il credito sia contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85
RFF), anche la domanda del procedente tendente alla reiezione “dell’opposizione”
senza ulteriore precisazione è da reputare riferita sia alla pretesa che al
pegno (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
209). Parimenti, la sentenza in cui il rigetto viene concesso senza specificarne
l’oggetto è presunta riferita sia al credito che al diritto di pegno, riservati
i casi di manifesta inavvertenza (sentenza della CEF 14.2006.3 dell’11
settembre 2006, RtiD 2007 I 840 n. 57c, consid. 3/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 166a ad art. 82 LEF).
b) A
conforto della loro opinione contraria gli autori citati dalla reclamante (Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 153a LEF) non portano
alcuna motivazione. A ben vedere, comunque sia, l’opposizione in realtà è una
sola (art. 153a cpv. 1 LEF), anche se può – ed è reputata – essere
fondata su due motivi distinti. Il giudice del rigetto può solo o accogliere l’istanza,
rigettando l’opposizione, oppure respingerla. Tertio
non datur (in questo senso quando il titolo di rigetto è una
cartella ipotecaria: DTF 134 III 75 consid. 3). Di conseguenza, se il procedente
chiede il rigetto dell’opposizione o se il giudice concede il rigetto senz’altra
precisazione può solo essere presunto che il rigetto verte sia sul credito che
sul pegno. Ne consegue che dal punto di vista formale la sentenza impugnata
resiste alla critica. Nulla osta, pertanto, a passare senza
indugio all’esame del reclamo nel merito.
7.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1
). Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice
verifica se vi è un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel
precetto esecutivo (Staehelin, op.
cit., n. 166 e 169 ad art. 82).
7.1
Nella
fattispecie la cartella ipotecaria ceduta alla procedente in proprietà a titolo
fiduciario quale garanzia (doc. 12), successivamente trasformata in cartella
ipotecaria registrale (doc. 3, pag. 7 e doc. 13), costituisce, in via di
principio, valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF
per quanto riguarda sia il pegno sia il credito incorporato nella cartella
ipotecaria a concorrenza dell’importo definito all’art. 818 CC (in vigore dal
1° gennaio 2012, anche per le cartelle ipotecarie emesse sotto l’imperio del
vecchio diritto: art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC e DTF 140 III 185 consid. 5.1.2).
Nel caso specifico, il capitale della cartella ipotecaria, di fr. 35'000'000.–,
oltre agli interessi di mora al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO),
bastano già a coprire il credito posto in esecuzione (art. 818 cpv. 1 n. 1 e 2
CC).
7.2
Secondo la giurisprudenza incombe
all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito
posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale
5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF
14.2002
/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,
op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di
rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5, e 14.2015.222
del 21 marzo 2016, consid. 6). A
fronte di una cartella ipotecaria cedutagli a titolo fiduciario – come nel caso
specifico – il creditore deve documentare tanto la disdetta del credito che
quella cartella ipotecaria incorpora quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità
– quella del credito che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi
termini di preavviso e di scadenza da ossequiare (Staehelin, op. cit., n. 167 ad art. 82; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung
beim Schuldbrief, in: AJP/PJA 10/1994, 1265, ad XIII/B).
7.3
Stante
l’art. 844 cpv. 1 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2011, salvo convenzione
contraria il credito incorporato in una cartella ipotecaria diventava esigibile
solo dopo essere stato disdetto con un preavviso di sei mesi per il termine
consueto del pagamento degli interessi. Questa norma era tuttavia di natura
Dispositivo
dispositiva, i termini di disdetta potendo essere concordati liberamente dalle
parti (Staehelin in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2a ed. 2003, n. 1 ad art. 844
CC; sentenza della CEF 14.2006.3 dell’11 settembre 2006, consid. 4/b). Il nuovo art. 847 cpv. 1 CC, entrato in vigore
il 1° gennaio 2012, riprende tale regolamentazione, se non che il termine è ora
la fine di un mese. D’altronde l’art.
847 cpv. 2 CC introduce una nuova prescrizione – imperativa – secondo cui una convenzione tra il creditore e il
debitore non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre
mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli
interessi (secondo le pattuizioni relative alla cartella ipotecaria, salvo
novazione: Staehelin in: Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ª ed. 2015, n. 6. ad art. 847 CC).
Trattandosi di una norma imperativa, si applica anche ai diritti già costituiti il 1° gennaio 2012 (art. 28 titolo finale CC; Bénédict Foëx, Nouveautés en matière de droits de
gage immobiliers, in: Journée 2011 de droit bancaire et financier, 2012, pagg.
94-95 ad C con rinvii; Staehelin, op. cit., n. 9 ad
art. 847).
a) Il
regime della disdetta risulta quindi praticamente identico (se non
eventualmente per il termine) per tutte le cartelle ipotecarie senza riguardo
alla loro data di costituzione, sicché la censura della reclamante sulla data
di costituzione della cartella si avvera senza rilievo concreto, come pure la
questione di sapere se alla cartella documentale costituita prima del 1°
gennaio 2012 e convertita in cartella registrale dopo tale data si applica il
nuovo diritto (così Foëx, op.
cit., pagg. 87 e 95) o il diritto previgente (in tal senso: Denis Piotet, Le droit transitoire de la
révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale”, in: NB
2010, pag. 233).
b) Nella fattispecie, con contratto quadro del 9 novembre 2010 (“Contrat-cadre concernant les __________ sur
gage immobilier”), la banca ha
erogato a favore dell’immobiliare un credito per un importo massimo di fr. 35'000'000.–
garantito da pegno immobiliare. Secondo l’accordo
il limite di credito poteva essere disdetto da ciascuna delle parti per scritto
in ogni tempo e con effetto immediato, mentre per le utilizzazioni di credito
di durata indeterminata era prevista una disdetta ordinaria scritta con termini
differenziati a dipendenza del tipo di credito e per le utilizzazioni di
credito in corso di durata fissa o indeterminata una disdetta anticipata immediata
da significare per scritto in ogni tempo per giusti motivi, e in particolare in
presenza di una delle cinque circostanze elencate nell’accordo (doc. 7, pagg.
5 e 6). Il medesimo giorno le parti hanno sottoscritto un contratto di
trasferimento di proprietà a scopo di garanzia (“transfert de propriété à fin de
garantie”) avente per oggetto
quattordici cartelle ipotecarie per un valore di fr. 35'000'000.– complessivi (doc. 8). Tali cartelle sono poi
state sostituite da una cartella ipotecaria unica, costituita il 30 novembre
2011 (doc. 3, pag. 7 e doc. 11) e ceduta alla banca il 23 dicembre 2011
con un nuovo contratto di “transfert
de propriété à fin de garantie”.
Alla cifra 6 di tale contratto le parti hanno stabilito che la banca può far valere
e realizzare i crediti incorporati nella cartella ipotecaria alle stesse condizioni
previste per il credito garantito, in particolare per quel che concerne i
termini e le date di disdetta. Il 17 febbraio 2012 la cartella ipotecaria in
questione è stata trasformata in cartella registrale secondo l’art. 33b
titolo finale CC senza tuttavia alcuna modifica delle condizioni stabilite dal
contratto del 23 dicembre 2011 (doc. 3, pag. 7, e doc. 13).
c) Contrariamente
a quanto allega la reclamante, non era così necessaria una nuova pattuizione
sui termini di disdetta. Ne consegue che la banca poteva esigere il rimborso
dei crediti effettivamente utilizzati dall’immobiliare in ogni tempo, dopo il
31 dicembre 2011 con il preavviso minimo di tre mesi imperativamente prescritto
dall’art. 847 cpv. 2 CC (sopra consid. 7.3) a condizione di dimostrare l’esistenza
di un giusto motivo.
d) Ora,
con raccomandata 1° marzo 2013 la banca ha disdetto il contratto quadro e tutte
le utilizzazioni di credito per il 31 maggio 2013, invocando la clausola di
disdetta anticipata e la violazione di alcuni obblighi contrattuali da parte
della cliente (mancati primi due ammortamenti e ritiro di valori depositati
presso la banca) (doc. 22, pag. 2, n. 3). Con scritto 25 marzo 2013 l’immobiliare
ha contestato la disdetta (doc. 24) e con raccomandata 30 gennaio 2014 la banca
ha confermato la validità della propria disdetta inviata il 1° marzo 2013,
aggiungendo che “a
titolo prudenziale, per la denegata e contestata ipotesi in cui la disdetta del
1° marzo 2013 dovesse risultare nulla, con la presente la banca disdice tutte
le “utilisations de crédit” ed il Contrat-cadre con effetto immediato. Inoltre,
con la presente la banca disdice con effetto al 30 aprile 2014 (art. 847 CC) la
cartella ipotecaria CHF 35'000'000, gravante in primo rango 1, le PPP
Bellinzona 1187/6050 – 6086/102/0, che è stata consegnata alla banca mediante
“Transfert de propriété à fin de garantie” del 23.12.2011” (doc. 31).
e) A
ben vedere, però, la prima disdetta si riferisce solo al contratto quadro e
alle utilizzazioni di credito e non alla cartella ipotecaria, la quale non
poteva di conseguenza essere considerata esigibile al 31 maggio 2013 (v.
sentenza della CEF 14.2015.222 del 21 marzo 2016 consid. 6.2 con i rinvii). Non
è invece contestato che la seconda disdetta, oltre a ribadire “a titolo prudenziale” lo scioglimento del contratto
quadro e delle utilizzazioni di credito, viene data esplicitamente anche per la
cartella ipotecaria con effetto al 30 aprile 2014 (doc. 31 pag. 2, 4°
paragrafo), ovvero nel rispetto del termine minimo di tre mesi dell’art. 847
cpv. 2 CC. Sotto riserva dell’esistenza di un giusto motivo che autorizzasse la
banca a derogare al termine di durata fissa pattuito al 31 dicembre 2015 (doc.
9 e 10) – sui cui si tornerà nel prossimo considerando –, la seconda disdetta
rende esigibile la pretesa di rimborso dei crediti effettivamente erogati e fa decorrere
gli interessi di mora dal 1° maggio 2014 come richiesto dalla banca nell’istanza.
7.4 Secondo
il contratto quadro, le cui disposizioni valgono anche per la
disdetta della cartella ipotecaria (sopra consid. 7.3/b), le utilizzazioni di
credito, come ricordato di durata fissa fino al 31 dicembre 2015, potevano
essere disdette anticipatamente solo in presenza di determinati presupposti,
segnatamente in caso di mancato rispetto di disposizioni o condizioni previste
dal contratto quadro (come per esempio le “conditions complémentaires”,
secondo cui l’immobiliare doveva depositare, entro il 30 novembre 2010, un importo minimo di fr. 16'000'000.– presso la banca), di ritardo di almeno 30 giorni nell’esecuzione
di uno o più pagamenti esigibili (interessi, costi o ammortamenti) e di
diminuzione del valore stimato dell’immobile gravato dal pegno in maniera
considerevole o di una garanzia insufficiente (doc. 12, pag. 6 e 8).
a) Nella
(seconda) raccomandata del 30 gennaio 2014 la creditrice ha motivato la disdetta
immediata del contratto quadro, di tutte le utilizzazioni di credito e della
cartella ipotecaria invocando una considerevole riduzione, addirittura
qualificata come dolosa, del valore del pegno, il mancato pagamento d’interessi
e ammortamenti e l’esplicita dichiarazione della debitrice di non voler rispettare
il contratto di prestito (doc. 31 pag. 2 in mezzo). Per quel che
concerne il secondo (giusto) motivo, la reclamante fa valere che,
contrariamente a quanto indicato nel contratto quadro (doc. 7, pag. 4 “amortissement”), la banca le aveva
confermato, con scritto 25 ottobre 2010 (doc. 17), che il primo ammortamento sarebbe stato dovuto solo alla fine dell’edificazione
del Centro __________, poi avvenuta nel marzo del 2012, e non già al 31
dicembre 2011 (cfr. doc. 22 pag. 1 in fondo) (reclamo, pag. 7, n. 11/a).
b) Si
dà atto alla reclamante che lo stesso giorno, il 25 ottobre 2010, la banca ha
firmato il contratto quadro – che prevede ammortamenti annuali di fr. 125'000.– da versare ogni anno entro il 31 dicembre, la prima volta il
31 dicembre 2011 – e uno scritto con cui precisava che il primo ammortamento sarebbe
stato dovuto solo alla fine dei lavori di costruzione (doc. 17). Non si può
quindi escludere che l’immobiliare abbia poi sottoscritto il contratto quadro
il 9 novembre 2010 ritenendo in buona fede di dover versare il primo ammortamento
solo alla fine dell’edificazione del Centro come offertole dalla banca nello
scritto separato. Il prelievo di fr. 125'000.– effettuato dalla banca sul
conto dell’immobiliare il 10 gennaio 2013 (doc. 20) potrebbe così essere considerato
come pagamento del primo ammortamento scaduto il 31 dicembre 2012, ossia alla
prima scadenza contrattuale dopo la fine dell’edificazione del Centro (doc.
14). Comunque sia, la questione non è di rilievo per l’esito del giudizio odierno.
c) Anzitutto,
la reclamante non dimostra di avere pagato l’ammortamento scaduto il 31
dicembre 2013 e ammette di non avere versato gli interessi contrattuali (al 31
marzo 2014 il suo debito nei confronti della banca era di fr. 723'073.70
tra ammortamenti e interessi: doc. 20), allegando di averli compensati con gli
utili che sarebbero stati realizzati con la vendita di alcune unità di
comproprietà per piani nel 2012, sfumate poiché la banca si è rifiutata di
svincolarle dalla cartella ipotecaria, pretendendo di ricevere l’intero prezzo
d’acquisto anziché il terzo così come pattuito (reclamo pag. 8 ad d). Sennonché
la reclamante non ha provato che la banca fosse contrattualmente tenuta a svincolare
i fondi in questione. La clausola del contratto quadro che obbliga l’immobiliare
a depositare presso la banca il terzo del prodotto della vendita degli
appartamenti (doc. 7 pag. 8 alla voce “Conditions complémentaires”)
è un obbligo che vincola solo la prima senza porre alcun dovere di svincolo a
carico della seconda. E per legge il creditore può essere obbligato a svincolare
una particella unicamente in caso di alienazione di una parte di un valore
inferiore al ventesimo dietro il rimborso di una parte proporzionata del credito,
salvo che il rimanente del fondo gli offra una garanzia sufficiente (art. 811
CC), mentre il fondo rimane gravato dal pegno in caso di alienazione totale
(art. 832 cpv. 1 CC), salvo che il debitore estingua interamente il suo debito (cfr. art.
853 e 854 CC). Nel caso concreto, la reclamante non ha provato di avere offerto
di pagare alla banca la parte del suo debito ipotecario coperta dal pegno
gravante i fondi da vendere né di avere accettato l’offerta della banca di
condizionare lo svincolo delle unità vendute al pagamento dell’intero prezzo di
vendita (doc. 15). La compensazione non essendo valida, l’immobiliare
risultava dunque effettivamente inadempiente al momento in cui le è stata
notificata la disdetta del 30 gennaio 2014. Già per questo motivo
la sentenza impugnata merita conferma.
d) Per
abbondanza sia aggiunto che l’immobiliare ha violato anche un’altra
condizione prevista dal contratto quadro trasferendo ad altro istituto il
deposito di fr. 16'000'000.– previsto alla voce “Conditions complémentaires”
di detto contratto (doc. 7 pag. 8). Ovviamente questa clausola non può avere
quale ragionevole senso che l’immobiliare fosse autorizzata a ritirare o
trasferire il deposito in ogni tempo a suo esclusivo giudizio. Che il deposito
non fosse una garanzia (“un
collaterale”, reclamo pag. 8 ad c) non significa che
non fosse una condizione, di tipo commerciale, che la reclamante si era
impegnata ad adempiere (“Les
conditions complémentaires suivantes doivent être remplies”, doc. 7 pag. 8). La sua violazione risulta
così comprovata, ciò che giustificava anche la disdetta immediata dei crediti.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste
ultime vanno fissate in virtù del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1)
per il rinvio dell’art. 96
CPC. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui
valore litigioso ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede
ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo. Dandosi in
concreto un valore litigioso di fr. 35'000'000.–, le ripetibili possono
essere fissate in sede di reclamo tra un minimo di fr. 42'000.– e un massimo
di fr. 294'000.–. Sennonché l’onere lavorativo dei patrocinatori si è
esaurito nella redazione di una risposta di 17 pagine, per cui, data la
complessità media della causa e la sua natura sommaria, il presumibile
impegno oggettivamente richiesto loro non appare eccedere 30 ore.
Volendo riconoscere il minimo della tariffa l’ora di lavoro verrebbe remunerata
fr. 1'400.–, ovvero cinque volte l’onorario a tempo stabilito dal
regolamento (art. 12). Ciò pare manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni
riconoscibili in concreto e giustifica una deroga nel senso dell’art. 13 cpv. 1
RTar. Ritenuto che nel caso di specie, pur considerato l’elevato valore litigioso,
la remunerazione oraria dei patrocinatori della banca non dovrebbe superare il
doppio di quella prevista dalla legge, una partecipazione all’onorario e alle
spese di fr. 15'000.– complessivi (compresa l’IVA, art. 14 cpv. 1 RTar) risulta
adeguata a tutte le circostanze del caso.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 35'000'000.–,
raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa
rifonderà alla CO 1 fr. 15'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).