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Decisione

14.2016.290

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di compensazione. Carente motivazione del reclamo

2 marzo 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti allegati al reclamo non sono nuovi, trovandosi già tutti agli atti.

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che con la produzione di una copia

conforme all’originale del decreto ingiuntivo emanato dall’Ufficio del Giudice

di pace di __________, dell’at­testato a norma dell’art. 54 CLug e della prova

che il decreto è stato munito di formula esecutiva, l’istante aveva adempiuto tutti i requisiti – da esaminare pregiudizialmente – stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale (CLug). Di conseguenza, il primo giudice ha considerato il

decreto ingiuntivo esecutivo e atto a giustificare il rigetto definitivo

dell’opposizione per fr. 5'082.55 (corrispondenti all'importo di €

4'662.36 stabilito nell'ingiunzione), oltre agli interessi, nonostante l’eccezione di compensazione fatta valere

dall’escussa, poiché fondata su una semplice fattura.

3. Nel reclamo la RE 1 riconosce il debito di

fr. 5'082.55, ma ribadisce l'eccezione di compensazione con un suo

credito di USD 3'500.– nei confronti dell’escutente,

invocando la fattura “__________del 13 maggio 2014, certificata a sua volta da

una fattura della ditta __________ GmbH e “seguita” da un certificato di

origine __________ della camera di commercio __________. Sulla base di tali

documenti, la reclamante chiede di "consentire la compensazione dell'importo" di quella fattura.

4. La

reclamante non contesta che il decreto ingiuntivo (doc. E), munito della

formula esecutiva (doc. F), costituisca in

principio valido titolo di rigetto definitivo per € 4'662.36, pari a fr. 5'082.55 al tasso di cambio dell'1.0901 CHF/€

(inferiore a quello notorio secondo la giurisprudenza dell'1.0941 al 18

settembre 2016, v. www.fxtop.com e DTF 137 III 625 consid. 3), oltre agli interessi di mora del 5% (inferiore a quello

legale dell'8.05% in Italia nelle transazioni commerciali in vigore dal 1°

gennaio 2016 e dell'8% dal 1° luglio 2016 [www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_ it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf], in

virtù del decreto legislativo 231/2002 citato nel ricorso per decreto ingiuntivo,

doc. E pag. 1) dal 14 giugno 2016 (data di conferimento della

formula esecutiva). Non è del resto dubbio che un decreto ingiuntivo italiano

dichiarato esecutivo, in particolare in caso di mancata opposizione o di

mancata attività del convenuto nel senso dell’art. 647 CPCit, sia

una decisione esecutiva giusta gli art. 32 CLug e 80 cpv. 1 LEF (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze della CEF

14.2012.172 consid. 5.1, 14.2013.202 del 5 marzo 2014 consid. 6 e 14.2016.74

consid. 6.3).

5. In virtù dell’art. 81 cpv.

1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

Considerandi

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili

solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con

documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005

consid. 5, con riman­di). A differenza di quanto vale per il

rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione

del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81

cpv. 1 LEF) creando la presunzione

che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa

del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni

giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un

ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona

fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124

III 503 consid. 3/a).

5.1

Nel

caso specifico, la reclamante ripropone l’argomentazione per cui

vanterebbe nei confronti della procedente un credito di USD 3'500.–,

senza però minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza

impugnata, secondo cui la pretesa dell’escus­sa è fondata su una semplice

fattura e non su un documento che vale (almeno) come titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione, e segnatamente un riconoscimento di debito. Carente della necessaria

motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta quindi inammissibile (v.

sopra consid. 1.2).

5.2

Sia ad ogni modo precisato per abbondanza che la conclusione

cui è giunto il primo giudice è corretta. In effetti, l’escussa che invoca

l’estinzione parziale per compensazione del credito posto in esecuzione deve dimostrare con documenti non solo

la causa del­l’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo

esatto per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di

debito sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito

vantato dall’escusso è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid.

4.2

; sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto 2014 consid. 4.1/b). Ora, in

concreto la RE 1 non ha prodotto alcun riconoscimento di debito sottoscritto

dal­l’escutente e neppure alcun altro documento (in particolare una sentenza) atto

a comprovare le proprie asserite contropretese. A prescindere dalla sua

inammissibilità, il reclamo era dunque comunque votato all’insuccesso.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 5'082.55, non raggiunge la soglia di fr.

30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr.

260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono

poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).