14.2016.290
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di compensazione. Carente motivazione del reclamo
2 marzo 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.290
Lugano
2 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.646 (rigetto definitivo dell'opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 ottobre
2016 dalla
CO 1
(patrocinata dallo)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 2 dicembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 settembre
2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la società italiana CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'082.55 oltre agli interessi del 5% dal
14 giugno 2016, indicando quale titolo di credito il “decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il
14.06.2016”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18
ottobre 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è parzialmente opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 10 novembre 2016, proponendo di versare il saldo
derivante dalla compensazione del debito con un suo credito di USD 3'500.–
verso l’escutente, fondato su una fattura del 13 maggio 2014. Con replica 21 novembre 2016 l’istante ha confermato integralmente la
sua domanda mentre con duplica 29 novembre 2016 la parte convenuta ha ribadito
la propria posizione.
C. Statuendo con decisione 2 dicembre 2016, il Pretore ha accolto
l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un'indennità di fr. 360.–
a favore dell'istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 7 dicembre 2016 per ottenere l’accettazione della fattura 13 maggio 2014 per USD 3'500.– e la sua compensazione con il debito
verso l’escutente. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 dicembre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5
dicembre 2016 in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III
417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Fatti
I documenti allegati al reclamo non sono nuovi, trovandosi già tutti agli atti.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che con la produzione di una copia
conforme all’originale del decreto ingiuntivo emanato dall’Ufficio del Giudice
di pace di __________, dell’attestato a norma dell’art. 54 CLug e della prova
che il decreto è stato munito di formula esecutiva, l’istante aveva adempiuto tutti i requisiti – da esaminare pregiudizialmente – stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (CLug). Di conseguenza, il primo giudice ha considerato il
decreto ingiuntivo esecutivo e atto a giustificare il rigetto definitivo
dell’opposizione per fr. 5'082.55 (corrispondenti all'importo di €
4'662.36 stabilito nell'ingiunzione), oltre agli interessi, nonostante l’eccezione di compensazione fatta valere
dall’escussa, poiché fondata su una semplice fattura.
3. Nel reclamo la RE 1 riconosce il debito di
fr. 5'082.55, ma ribadisce l'eccezione di compensazione con un suo
credito di USD 3'500.– nei confronti dell’escutente,
invocando la fattura “__________del 13 maggio 2014, certificata a sua volta da
una fattura della ditta __________ GmbH e “seguita” da un certificato di
origine __________ della camera di commercio __________. Sulla base di tali
documenti, la reclamante chiede di "consentire la compensazione dell'importo" di quella fattura.
4. La
reclamante non contesta che il decreto ingiuntivo (doc. E), munito della
formula esecutiva (doc. F), costituisca in
principio valido titolo di rigetto definitivo per € 4'662.36, pari a fr. 5'082.55 al tasso di cambio dell'1.0901 CHF/€
(inferiore a quello notorio secondo la giurisprudenza dell'1.0941 al 18
settembre 2016, v. www.fxtop.com e DTF 137 III 625 consid. 3), oltre agli interessi di mora del 5% (inferiore a quello
legale dell'8.05% in Italia nelle transazioni commerciali in vigore dal 1°
gennaio 2016 e dell'8% dal 1° luglio 2016 [www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_ it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf], in
virtù del decreto legislativo 231/2002 citato nel ricorso per decreto ingiuntivo,
doc. E pag. 1) dal 14 giugno 2016 (data di conferimento della
formula esecutiva). Non è del resto dubbio che un decreto ingiuntivo italiano
dichiarato esecutivo, in particolare in caso di mancata opposizione o di
mancata attività del convenuto nel senso dell’art. 647 CPCit, sia
una decisione esecutiva giusta gli art. 32 CLug e 80 cpv. 1 LEF (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze della CEF
14.2012.172 consid. 5.1, 14.2013.202 del 5 marzo 2014 consid. 6 e 14.2016.74
consid. 6.3).
5. In virtù dell’art. 81 cpv.
1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che
Considerandi
dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili
solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con
documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005
consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il
rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione
del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81
cpv. 1 LEF) creando la presunzione
che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa
del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni
giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un
ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona
fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124
III 503 consid. 3/a).
5.1
Nel
caso specifico, la reclamante ripropone l’argomentazione per cui
vanterebbe nei confronti della procedente un credito di USD 3'500.–,
senza però minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza
impugnata, secondo cui la pretesa dell’escussa è fondata su una semplice
fattura e non su un documento che vale (almeno) come titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione, e segnatamente un riconoscimento di debito. Carente della necessaria
motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta quindi inammissibile (v.
sopra consid. 1.2).
5.2
Sia ad ogni modo precisato per abbondanza che la conclusione
cui è giunto il primo giudice è corretta. In effetti, l’escussa che invoca
l’estinzione parziale per compensazione del credito posto in esecuzione deve dimostrare con documenti non solo
la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo
esatto per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di
debito sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito
vantato dall’escusso è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid.
4.2
; sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto 2014 consid. 4.1/b). Ora, in
concreto la RE 1 non ha prodotto alcun riconoscimento di debito sottoscritto
dall’escutente e neppure alcun altro documento (in particolare una sentenza) atto
a comprovare le proprie asserite contropretese. A prescindere dalla sua
inammissibilità, il reclamo era dunque comunque votato all’insuccesso.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 5'082.55, non raggiunge la soglia di fr.
30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr.
260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono
poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).