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Decisione

14.2016.292

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese di una decisione di ammonimento. Identità tra debitore ed escusso. Cambiamento di nome

21 aprile 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti 2 (busta contenente

la decisione di ammonimento) e 3 (licenza di condurre dell’escusso) acclusi al reclamo, così come le

relative allegazioni, siccome il reclamante non li ha fatti valere in prima

sede.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Con

la decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istan­­za dopo aver

respinto la contestazione dell’escusso, secondo cui egli non sarebbe l’autore

dell’infrazione alle regole della circolazione stradale per cui è stata

prelevata la tassa di giustizia posta in esecuzione. Accertato che la sanzione

dell’ammonimento e le relative spese decretate dall’Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione con decisione del 18 marzo 2015 sono effettivamente

dirette nei confronti di “PI 1”, il primo giudice ha però rilevato come l’escusso sia stato

autorizzato con decisione governativa del 30 gennaio 2004 a modificare il

proprio nome da PI 1 in RE 1.

4. Nel

reclamo RE 1 ricorda di avere respinto la decisione di multa recapitatagli dal

postino in quanto indirizzata non a lui bensì a nome di PI 1. Sostenendo di non

averla ricevuta, egli si lamenta di una violazione del suo diritto di essere sentito.

Il reclamante rimprovera inoltre al Giudice di pace di essersi riferito d’ufficio

alla risoluzione governativa del 30 gennaio 2004 malgrado non fosse stata

evocata dalle parti e senza sentire le parti al riguardo né considerare che la

licenza di condurre dell’escusso è stata rilasciata sin dal 5 ottobre 1976 a

nome di RE 1. In mancanza d’identità tra escusso e debitore menzionato sulla

decisione di multa, il reclamante chiede la reiezione dell’istanza di rigetto.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

Considerandi

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie non si disconosce che il nome del destinatario della decisione di

ammonimento del 18 marzo 2015 (“PI 1”) non è identico a quello dell’escusso

menzionato sul precetto esecutivo e sull’istanza di rigetto (“RE 1”). Il

Giudice di pace ha però accertato d’ufficio che l’escusso è stato autorizzato

con decisione governativa del 30 gennaio 2004 a modificare il proprio nome da PI

1.

in RE 1. Il reclamante si duole che tale circostanza sia stata accertata

malgrado non fosse stata evocata dalle parti, ma misconosce che i fatti di

pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere né allegati né

provati (art. 151 CPC; cfr. DTF 130 III 121 consid. 3.4; Sutter-Somm/Schrank

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber­ger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed.

2013, n. 31 ad art. 39 CPC; Hurni in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 31

ad art. 55 CPC; Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 9 ad art. 55 CPC).

5.2

Vero, però, che il giudice deve

in linea di massima dare l’occasio­­ne alle parti di esprimersi sui fatti a lui

notori se gli stessi non sono loro del tutto evidenti (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 6 ad art. 151 CPC). Che nel caso in esame il cambiamento del proprio

nome non sia palese perlomeno al reclamante non può seriamente essere sostenuto,

specie perché egli non lo revoca in dubbio. Ad ogni modo, proprio per il fatto

che il reclamante non contesta l’avvenuto cambiamento del proprio nome la

censura di violazione del suo diritto di essere sentito si palesa abusiva e non

merita tutela.

6.

Come già rilevato (sopra

consid. 1.2), l’allegazione del reclamante secondo cui egli non avrebbe avuto

modo di esprimersi sulla decisione di ammonimento sulla quale è fondato il

rigetto dell’op­­posizione è nuova e dunque irricevibile, come il documento giustificativo

su cui poggia. Sia come sia, lo stesso reclamante ammette di avere ricevuto la

busta contenente la decisione in questione, di cui produce la fotocopia (doc.

2). Ritornandola al mittente senza, a suo dire, aprirla, benché fosse

indirizzata a lui (ancorché con il suo nome pregresso), RE 1 ha rinunciato a

esercitare il proprio diritto di essere sentito e non può più in buona fede

contestare il passaggio in giudicato della decisione di ammonimento. È

parimenti inammissibile (poiché nuovo) e co­munque privo di rilievo il fatto

che la licenza di condurre dell’e­­scusso è registrata sin dal 1976 a nome

di RE 1, non trattandosi di un documento d’identità (v. art. 1 dell’Ordinanza

sui documenti d’identità, RS 143.11). È così segnata la sorte del reclamo.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili siccome la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni

al reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).