14.2016.292
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese di una decisione di ammonimento. Identità tra debitore ed escusso. Cambiamento di nome
21 aprile 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.292
Lugano
21 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promossa con istanza del 17 ottobre 2016 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° dicembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 marzo 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 100.–, indicando quale
titolo di credito la “decisione 18/03/2015 n. __________ dip. delle istituzioni uff.giuridico della circolazione < Tassa
di giudizio”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 ottobre
2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Ovest . Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 29 novembre 2016.
C. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità di fr. 100.– a
favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2016 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della
Camera ha respinto la domande di effetto sospensivo formulata con il reclamo. Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 12 dicembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 dicembre, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico sono quindi irricevibili
Fatti
i documenti 2 (busta contenente
la decisione di ammonimento) e 3 (licenza di condurre dell’escusso) acclusi al reclamo, così come le
relative allegazioni, siccome il reclamante non li ha fatti valere in prima
sede.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Con
la decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver
respinto la contestazione dell’escusso, secondo cui egli non sarebbe l’autore
dell’infrazione alle regole della circolazione stradale per cui è stata
prelevata la tassa di giustizia posta in esecuzione. Accertato che la sanzione
dell’ammonimento e le relative spese decretate dall’Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione con decisione del 18 marzo 2015 sono effettivamente
dirette nei confronti di “PI 1”, il primo giudice ha però rilevato come l’escusso sia stato
autorizzato con decisione governativa del 30 gennaio 2004 a modificare il
proprio nome da PI 1 in RE 1.
4. Nel
reclamo RE 1 ricorda di avere respinto la decisione di multa recapitatagli dal
postino in quanto indirizzata non a lui bensì a nome di PI 1. Sostenendo di non
averla ricevuta, egli si lamenta di una violazione del suo diritto di essere sentito.
Il reclamante rimprovera inoltre al Giudice di pace di essersi riferito d’ufficio
alla risoluzione governativa del 30 gennaio 2004 malgrado non fosse stata
evocata dalle parti e senza sentire le parti al riguardo né considerare che la
licenza di condurre dell’escusso è stata rilasciata sin dal 5 ottobre 1976 a
nome di RE 1. In mancanza d’identità tra escusso e debitore menzionato sulla
decisione di multa, il reclamante chiede la reiezione dell’istanza di rigetto.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
Considerandi
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie non si disconosce che il nome del destinatario della decisione di
ammonimento del 18 marzo 2015 (“PI 1”) non è identico a quello dell’escusso
menzionato sul precetto esecutivo e sull’istanza di rigetto (“RE 1”). Il
Giudice di pace ha però accertato d’ufficio che l’escusso è stato autorizzato
con decisione governativa del 30 gennaio 2004 a modificare il proprio nome da PI
1.
in RE 1. Il reclamante si duole che tale circostanza sia stata accertata
malgrado non fosse stata evocata dalle parti, ma misconosce che i fatti di
pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere né allegati né
provati (art. 151 CPC; cfr. DTF 130 III 121 consid. 3.4; Sutter-Somm/Schrank
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed.
2013, n. 31 ad art. 39 CPC; Hurni in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 31
ad art. 55 CPC; Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 9 ad art. 55 CPC).
5.2
Vero, però, che il giudice deve
in linea di massima dare l’occasione alle parti di esprimersi sui fatti a lui
notori se gli stessi non sono loro del tutto evidenti (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 6 ad art. 151 CPC). Che nel caso in esame il cambiamento del proprio
nome non sia palese perlomeno al reclamante non può seriamente essere sostenuto,
specie perché egli non lo revoca in dubbio. Ad ogni modo, proprio per il fatto
che il reclamante non contesta l’avvenuto cambiamento del proprio nome la
censura di violazione del suo diritto di essere sentito si palesa abusiva e non
merita tutela.
6.
Come già rilevato (sopra
consid. 1.2), l’allegazione del reclamante secondo cui egli non avrebbe avuto
modo di esprimersi sulla decisione di ammonimento sulla quale è fondato il
rigetto dell’opposizione è nuova e dunque irricevibile, come il documento giustificativo
su cui poggia. Sia come sia, lo stesso reclamante ammette di avere ricevuto la
busta contenente la decisione in questione, di cui produce la fotocopia (doc.
2). Ritornandola al mittente senza, a suo dire, aprirla, benché fosse
indirizzata a lui (ancorché con il suo nome pregresso), RE 1 ha rinunciato a
esercitare il proprio diritto di essere sentito e non può più in buona fede
contestare il passaggio in giudicato della decisione di ammonimento. È
parimenti inammissibile (poiché nuovo) e comunque privo di rilievo il fatto
che la licenza di condurre dell’escusso è registrata sin dal 1976 a nome
di RE 1, non trattandosi di un documento d’identità (v. art. 1 dell’Ordinanza
sui documenti d’identità, RS 143.11). È così segnata la sorte del reclamo.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili siccome la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni
al reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).