Lexipedia

Decisione

14.2016.296

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali civili e penali (decisione che respinge un’istanza di dissequestro). Presunzione d’innocenza

15 febbraio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza del 23 agosto 2016 lo Stato del Canton Ticino

ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, prorogato due volte, la par­te convenuta ha chiesto, in

via principale, di sospendere la causa

“in

ragione della presunzione d’innocenza e dell’effetto sospensivo annesso”, e in via subordinata di sospenderla “ex art. 126 CPC”.

C. Statuendo con decisione del 29 novembre 2016, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 280.– e

un’indennità di fr. 100.– a favore dell’i­­stante.

D. Contro

la sentenza appena citata l’__________. RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che ne sia accertata

la nullità o in subordine pronunciato l’annullamento, e che la procedura sia

sospesa in attesa dell’esito del procedimento penale pendente contro di lei. Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 19 dicembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7

dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, essendo stato

prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle ferie

natalizie (art. 56 n. 2 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF

108.

III 49).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace non si è ritenuto legittimato a entrare

nel merito delle decisioni prodotte quali titoli di rigetto definitivo dell’opposizione,

tutte passate in giudicato, e nel respingere la domanda di sospensione della

causa ha invocato la “necessità

di decidere in tempi ragionevoli […] privilegiando, in caso di dubbio, la celerità

rispetto alla decisione”.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole del fatto che il primo giudice non avrebbe statuito sulla

sua domanda di sospensione della causa né proceduto alla ponderazione dei

contrapposti interessi delle parti imposta dall’art. 126 CPC, commettendo così

un gravissimo diniego di giustizia. La reclamante sostiene inoltre che l’esecuzione

di una sentenza penale, se non ha carattere cautelare, è di regola sospesa fino

al giudizio dell’autorità di ultimo grado adita. Essa allega di avere presentato

un’istanza di sospensione del procedimento relativo alle fatture emesse per le

decisioni non definitive inerenti al processo penale avviato ai suoi danni nel

2010.

e considera di avere già ora diritto alla sospensione in virtù della presunzione

d’innocenza, o quanto meno di opporre la compensazione con la pretesa di

risarcimento dei danni materiali, morali e “reputazionali” causatile da

procedimenti penali per reati di cui è già stata scagionata.

5.

Occorre

chiarire anzitutto un punto: ancorché sinteticamente il Giudice di pace ha

motivato il rifiuto di sospendere la causa, invocando il carattere definitivo

delle decisioni prodotte quali titoli di rigetto e l’esigenza di celerità che connota il procedimento ese­cutivo. Ha d’altronde rilevato che in caso di assoluzione totale nel processo

penale l’escussa disporrà di un diritto al rimborso, almeno per alcune delle

cause, ciò che rende inutile una sospensione. Non sussiste quindi alcun diniego

di giustizia formale. Che la reclamante non condivida la motivazione del primo

giudice è un’altra questione, da esaminare con il merito delle sue censure.

6.

Giusta

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le

sentenze civili sono esecutive in particolare se sono passate in giudicato e il

giudice non ne ha sospesa l’esecuzione (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC). I ricorsi

in materia penale non avendo per principio effetto sospensivo automatico (art.

387.

CPC), tranne gli appelli (art. 402 CPP), le decisioni penali sono esecutive

non appena è trascorso il termine di ricorso (cfr. art. 437 cpv. 1 lett. a

CPP e Calame e Perrin

in:

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,

rispettivamente n. 13 ad art. 387 CPC e n. 6 ad art. 437 CPC), finché chi

dirige la procedura di ricorso non ne abbia espressamente sospesa l’esecutività.

Nella

fattispecie, le decisioni prodotte dall’istante, contro le quali l’__________. RE

1.

ha ricorso al Tribunale federale sempre senza successo, risultano quindi tutte

esecutive. Ciò vale anche per la sentenza emanata il 22 luglio 2015 dalla Corte

dei reclami penali (inc. __________). Nelle decisioni incidentali e su ricorsi

interposti contro decisioni incidentali (come quella appena citata), le spese

procedurali possono infatti per legge essere determinate già prima della

sentenza finale (art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP) e poste in esecuzione secondo

la LEF (art. 442 cpv. 1 CPC) non appena sono esecutive.

7.

La

presunzione d’innocenza (art. 10 CPP) cui la ricorrente si richiama per

giustificare la sospensione della causa trova applicazione solo nella procedura

penale. Per tre dei quattro crediti posti in esecuzione, di natura civile, tale

presunzione – che in realtà è piuttosto un’ipotesi, obbligatoria, di lavoro per

le autorità penali (Verniory in: Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 10

CPP) – non ha alcun effetto. Quanto alla decisione della Corte dei reclami

penali, che verteva su una questione incidentale (dissequestro di conti

bancari), la presunzione d’innocenza significa soltanto che l’autorità

giudicante non deve prendere posizione o dare l’impressione di prendere posizione

sulla colpevolezza del prevenuto (Verniory,

op. cit., n. 13 ad art. 10). Non vuol dire invece che gli effetti delle sue

decisioni debbano essere sospesi fino al passaggio in giudicato della decisione

finale, neppure per quanto riguarda le spese processuali, come risulta

esplicitamente dall’art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP già citato (sopra consid.

5). Per quanto attiene all’“istanza

di sospensione del procedimento relativo alle fatture per decisioni incidentali

e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviati ai suoi danni

nel 2010”, la reclamante non l’ha neppure prodotta né

ha dimostrato che abbia effetto sospensivo, ciò che è del resto escluso per le

spese processuali relative alle tre cause civili, come pure per quelle del

processo penale prima di una formale decisione di sospensione o condono dell’autorità

competente (art. 425 CPP). A ragione, quindi, il primo giudice non ha

considerato la procedura di rigetto dell’opposizione sospesa per quel motivo.

8.

In

materia di rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere della procedura, proroghe di

termini e sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere

concesse solo restrittivamente, in casi rarissimi. Ad ogni buon conto, per la

sua stessa natura –

esclusivamente procedurale – la decisione di rigetto dell’oppo­si­­zione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (sentenza della CEF 14.2016 119 del 10

ottobre 2016 con­sid. 4 con rinvii, in particolare a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 63 ad art. 84 LEF). Nel caso specifico,

la reclamante neppure dimostra che le spese poste in esecuzione siano

attualmente oggetto di una procedura suscettibile di sospenderne l’esigibilità

o di revocarle (v. sopra consid. 7). La sem­plice eventualità di un’assoluzione

penale non configura un interesse prevalente a quello dello Stato d’incassare

senza indugio, come previsto dalla legge (art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP), le

spese relative a decisioni passate in giudicato.

9.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

9.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario (DTF 124 III 503 consid. 3/a). Tra i motivi di

estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escutente

deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante)

ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto.

9.2

Nel

caso specifico, il semplice accenno della reclamante a una compensazione dei

crediti posti in esecuzione con la pretesa di risarcimento dei danni materiali,

morali e “reputazionali” causatile da procedimenti penali per reati di cui, a suo

dire, è già stata sca­gionata è ovviamente insufficiente

sotto il profilo dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Ella non produce infatti alcuna prova

a sostegno delle sue allegazioni. Ciò vale a fortiori per le sue pretese

risarcitorie, tuttora inesistenti, in caso di assoluzione o archiviazione. Il reclamo

si rivela così integralmente infondato.

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'030.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).