14.2016.296
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali civili e penali (decisione che respinge un’istanza di dissequestro). Presunzione d’innocenza
15 febbraio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.296
Lugano
15 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promossa con istanza 23 agosto 2016 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2016 presentato dall’__________ RE
1 contro la decisione emessa il 29 novembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso l’__________.
RE 1 per l’incasso di fr. 3'030.–, indicando quali titoli di credito le “tasse di giudizio, spese e oneri come da
decisione 27.04.2015 emanata dalla prima Camera civile del Tribunale di appello,
fattura n. __________ per fr. 500.00. Tasse di giudizio, spese e oneri
come da decisione 25.03.2014 emanata dalla Camera di protezione del Tribunale di appello, fattura
n. __________ per fr. 250.00. Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione 22.07.2015 emanata
dalla Corte dei reclami penali, fattura n. __________ per fr. 2'100.00.
Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 23.06.2014 emanata dalla
Pretura di Lugano Sezione 5, fattura n. __________ per fr. 180.00”.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 23 agosto 2016 lo Stato del Canton Ticino
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, prorogato due volte, la parte convenuta ha chiesto, in
via principale, di sospendere la causa
“in
ragione della presunzione d’innocenza e dell’effetto sospensivo annesso”, e in via subordinata di sospenderla “ex art. 126 CPC”.
C. Statuendo con decisione del 29 novembre 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 280.– e
un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’__________. RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che ne sia accertata
la nullità o in subordine pronunciato l’annullamento, e che la procedura sia
sospesa in attesa dell’esito del procedimento penale pendente contro di lei. Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 dicembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7
dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, essendo stato
prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle ferie
natalizie (art. 56 n. 2 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF
108.
III 49).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace non si è ritenuto legittimato a entrare
nel merito delle decisioni prodotte quali titoli di rigetto definitivo dell’opposizione,
tutte passate in giudicato, e nel respingere la domanda di sospensione della
causa ha invocato la “necessità
di decidere in tempi ragionevoli […] privilegiando, in caso di dubbio, la celerità
rispetto alla decisione”.
4.
Nel
reclamo RE 1 si duole del fatto che il primo giudice non avrebbe statuito sulla
sua domanda di sospensione della causa né proceduto alla ponderazione dei
contrapposti interessi delle parti imposta dall’art. 126 CPC, commettendo così
un gravissimo diniego di giustizia. La reclamante sostiene inoltre che l’esecuzione
di una sentenza penale, se non ha carattere cautelare, è di regola sospesa fino
al giudizio dell’autorità di ultimo grado adita. Essa allega di avere presentato
un’istanza di sospensione del procedimento relativo alle fatture emesse per le
decisioni non definitive inerenti al processo penale avviato ai suoi danni nel
2010.
e considera di avere già ora diritto alla sospensione in virtù della presunzione
d’innocenza, o quanto meno di opporre la compensazione con la pretesa di
risarcimento dei danni materiali, morali e “reputazionali” causatile da
procedimenti penali per reati di cui è già stata scagionata.
5.
Occorre
chiarire anzitutto un punto: ancorché sinteticamente il Giudice di pace ha
motivato il rifiuto di sospendere la causa, invocando il carattere definitivo
delle decisioni prodotte quali titoli di rigetto e l’esigenza di celerità che connota il procedimento esecutivo. Ha d’altronde rilevato che in caso di assoluzione totale nel processo
penale l’escussa disporrà di un diritto al rimborso, almeno per alcune delle
cause, ciò che rende inutile una sospensione. Non sussiste quindi alcun diniego
di giustizia formale. Che la reclamante non condivida la motivazione del primo
giudice è un’altra questione, da esaminare con il merito delle sue censure.
6.
Giusta
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le
sentenze civili sono esecutive in particolare se sono passate in giudicato e il
giudice non ne ha sospesa l’esecuzione (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC). I ricorsi
in materia penale non avendo per principio effetto sospensivo automatico (art.
387.
CPC), tranne gli appelli (art. 402 CPP), le decisioni penali sono esecutive
non appena è trascorso il termine di ricorso (cfr. art. 437 cpv. 1 lett. a
CPP e Calame e Perrin
in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,
rispettivamente n. 13 ad art. 387 CPC e n. 6 ad art. 437 CPC), finché chi
dirige la procedura di ricorso non ne abbia espressamente sospesa l’esecutività.
Nella
fattispecie, le decisioni prodotte dall’istante, contro le quali l’__________. RE
1.
ha ricorso al Tribunale federale sempre senza successo, risultano quindi tutte
esecutive. Ciò vale anche per la sentenza emanata il 22 luglio 2015 dalla Corte
dei reclami penali (inc. __________). Nelle decisioni incidentali e su ricorsi
interposti contro decisioni incidentali (come quella appena citata), le spese
procedurali possono infatti per legge essere determinate già prima della
sentenza finale (art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP) e poste in esecuzione secondo
la LEF (art. 442 cpv. 1 CPC) non appena sono esecutive.
7.
La
presunzione d’innocenza (art. 10 CPP) cui la ricorrente si richiama per
giustificare la sospensione della causa trova applicazione solo nella procedura
penale. Per tre dei quattro crediti posti in esecuzione, di natura civile, tale
presunzione – che in realtà è piuttosto un’ipotesi, obbligatoria, di lavoro per
le autorità penali (Verniory in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 10
CPP) – non ha alcun effetto. Quanto alla decisione della Corte dei reclami
penali, che verteva su una questione incidentale (dissequestro di conti
bancari), la presunzione d’innocenza significa soltanto che l’autorità
giudicante non deve prendere posizione o dare l’impressione di prendere posizione
sulla colpevolezza del prevenuto (Verniory,
op. cit., n. 13 ad art. 10). Non vuol dire invece che gli effetti delle sue
decisioni debbano essere sospesi fino al passaggio in giudicato della decisione
finale, neppure per quanto riguarda le spese processuali, come risulta
esplicitamente dall’art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP già citato (sopra consid.
5). Per quanto attiene all’“istanza
di sospensione del procedimento relativo alle fatture per decisioni incidentali
e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviati ai suoi danni
nel 2010”, la reclamante non l’ha neppure prodotta né
ha dimostrato che abbia effetto sospensivo, ciò che è del resto escluso per le
spese processuali relative alle tre cause civili, come pure per quelle del
processo penale prima di una formale decisione di sospensione o condono dell’autorità
competente (art. 425 CPP). A ragione, quindi, il primo giudice non ha
considerato la procedura di rigetto dell’opposizione sospesa per quel motivo.
8.
In
materia di rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere della procedura, proroghe di
termini e sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere
concesse solo restrittivamente, in casi rarissimi. Ad ogni buon conto, per la
sua stessa natura –
esclusivamente procedurale – la decisione di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (sentenza della CEF 14.2016 119 del 10
ottobre 2016 consid. 4 con rinvii, in particolare a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 63 ad art. 84 LEF). Nel caso specifico,
la reclamante neppure dimostra che le spese poste in esecuzione siano
attualmente oggetto di una procedura suscettibile di sospenderne l’esigibilità
o di revocarle (v. sopra consid. 7). La semplice eventualità di un’assoluzione
penale non configura un interesse prevalente a quello dello Stato d’incassare
senza indugio, come previsto dalla legge (art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP), le
spese relative a decisioni passate in giudicato.
9.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
9.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario (DTF 124 III 503 consid. 3/a). Tra i motivi di
estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escutente
deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante)
ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto.
9.2
Nel
caso specifico, il semplice accenno della reclamante a una compensazione dei
crediti posti in esecuzione con la pretesa di risarcimento dei danni materiali,
morali e “reputazionali” causatile da procedimenti penali per reati di cui, a suo
dire, è già stata scagionata è ovviamente insufficiente
sotto il profilo dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Ella non produce infatti alcuna prova
a sostegno delle sue allegazioni. Ciò vale a fortiori per le sue pretese
risarcitorie, tuttora inesistenti, in caso di assoluzione o archiviazione. Il reclamo
si rivela così integralmente infondato.
10.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo
non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'030.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio
sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).