14.2016.297
Rigetto definitivo dell’opposizione. Lodo arbitrale internazionale svizzero. Esecutività in caso di appello arbitrale. Divieto nova. Richiamo incarto
27 marzo 2017Italiano29 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.297 14.2016.301
14.2016.298 14.2016.302
14.2016.299 14.2016.303
14.2016.300 14.2016.304
Lugano
27 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze
presentate il 10 marzo 2016 da una parte (inc. __________, __________, __________
e __________) da
CO 1, __________ (I)
CO 2, __________ (I)
(patrocinati dagli __________ PA 2__________
)
e d’altra (__________, __________, __________ e __________) da
CO 3, __________ (I)
(patrocinato dall’__________ PA 3, __________)
per ambedue le parti istanti contro
RE 1, __________ (I)
RE 2, __________ (I)
RE 3, __________ (I) e
RE 4, __________ (I)
(patrocinati tutti dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sugli otto reclami presentati il 21 dicembre 2016 da RE 1, RE
2, RE 3 e RE 4 contro le decisioni emesse il 15 dicembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 3 marzo 2005, nell’ambito di un litigio all’interno della famiglia
allargata PI 5, inerente alla ripartizione tra i suoi membri degli attivi dell’omonimo
gruppo alberghiero e immobiliare fondato da CO 3 e dai defunti fratelli C__________
e A__________ nella zona di __________ (I) e __________ (I), lo stesso CO 3, la
vedova di Aldo (CO 2), e i figli di lei (CO 1 e __________ PI 5, quest’ultimo
dimesso dalla lite per desistenza il 5 giugno 2009) – come parte attrice – e i
quattro figli di C__________ (RE 2, RE 4, RE 3 e RE 1) oltre a __________ –
come parte convenuta – hanno perfezionato un compromesso arbitrale, convenendo
– tra l’altro – di “sottoporre
la loro controversia a due gradi di giurisdizione arbitrale (il primo grado e
il grado d’appello [Tribunale arbitrale d’appello]), dichiarando applicabili gli art. 307 segg. CPC/TI, designando quali
arbitri gli avv. __________, presidente del collegio arbitrale, __________ e __________
e prevedendo
come luogo dell’arbitrato la Pretura di Lugano. Alla procedura arbitrale, da
decidere ex aequo et bono ispirandosi al diritto svizzero, hanno dichiarato applicabili gli art.
176 a 194 LDIP e precisato che la controversia verrà “presentata, istruita e decisa in applicazione del
Codice di Procedura Civile ticinese” con alcune precisazioni e modifiche, stabilendo
infine che il lodo arbitrale “sarà
notificato ai sensi di legge, così da garantire la sua esecutività in Svizzera
e all’estero”. Gli attori hanno presentato la petizione
il 29 luglio 2005.
B. Con
lodo “finale” del 29 gennaio 2016, nel merito il Tribunale arbitrale ha, da un
canto, accertato in quale misura i certificati obbligazionari al portatore
emessi da alcune società per azioni italiane della famiglia PI 5 (__________, __________
SpA e __________) appartengono agli attori, ordinando di conseguenza ai
convenuti di consegnarli o di farli consegnare agli attori, e d’altro canto ha
condannato i convenuti a versare a titolo di risarcimento danni a CO 3 diversi
importi di complessivi fr. 10'043.–, GBP 1'532.– e € 7'309'105.–, oltre
agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze, così come a CO 2 e CO 1 in
solido fr. 7'815.–, GBP 1'192.– e € 5'385'595.–, oltre agli interessi di
mora del 5% da diverse scadenze.
C. Con
otto decreti del 3 febbraio 2016, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha ordinato a favore di CO 3 da una parte e di CO 2 e CO 1 dall’altra il
sequestro di diversi conti e immobili situati a L__________, B__________, Z__________
e __________ intestati ai convenuti, le cui opposizioni sono state respinte dal
Pretore con otto decisioni separate, quattro del 6 aprile
2016 nelle cause promosse nei confronti di CO 3 (inc. SO.____________________ /__________/__________) e le altre quattro del 7 aprile 2016 in quelle dirette contro CO 1 e CO
2 (inc. __________). Nella misura in cui erano ricevibili
gli otto reclami inoltrati dai convenuti sono stati respinta da questa Camera
con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc. 14.2016.85-92).
D. Con
precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ tutti
emessi il 25 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a convalida dei
summenzionati sequestri del 5 febbraio 2016, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1, RE
2, RE 3 e RE 4 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 4'045'050.97 oltre
agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2001, di fr. 1'084'336.30 più
interessi del 5% dal 1° gennaio 2006, di fr. 793'161.64 più interessi del
5% dal 1° luglio 2010 e di fr. 25'443.49 più interessi del 5% dal 15 febbraio
2016, indicando quali titoli di credito il noto lodo arbitrale, il decreto di
sequestro 3 febbraio 2016 della Pretura di Lugano, sezione 5, e i verbali di
sequestro 4 febbraio 2016 degli Uffici d’esecuzione di Zurigo 1 e Bellinzona.
E. Con
precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ tutti
emessi il 25 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a convalida dei
summenzionati sequestri del 5 febbraio 2016, CO 3 ha escusso RE 1, RE 2, RE 3 e
RE 4 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 12'907'097.50 oltre agli
interessi del 5% dal 1° febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il
noto lodo arbitrale e la “sommatoria
del controvalore di EUR 11'696'704.55, GBP 2'610.– e CHF 17'114.95”.
F. Avendo
tutti e quattro gli escussi interposto opposizione ai rispettivi precetti
esecutivi, con istanze del 10 marzo 2016 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 15 dicembre 2016, è comparsa la
sola parte istante, che ha confermato le sue domande.
G. Poiché
Fatti
i quattro escussi hanno interposto opposizione anche ai precetti esecutivi
fatti notificare da CO 3, con istanze del 7, 11 e 12 aprile 2016 quest’ultimo ne ha pure lui chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 12'907'097.50 oltre agli
interessi del 5% dal 1° febbraio 2016 su fr. 8'064'695.45 (anziché sull’intero
capitale). All’udienza di discussione tenutasi il 13
dicembre 2016, è comparso il solo istante, che ha confermato le sue domande.
H. Statuendo con quattro decisioni separate del 15 dicembre 2016, il Pretore
ha accolto le istanze di CO 1 e CO 2
e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalle parti convenute,
ponendo a carico di ognuna di esse le spese processuali di fr. 2'000.– e
un’indennità di fr. 10'000.– a favore degli istanti.
I. Statuendo
con altre quattro decisioni separate dello stesso 15 dicembre 2016, il Pretore
ha accolto le istanze di CO 3 e
rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalle parti convenute
limitatamente a fr. 12'907'097.50 oltre agli interessi
del 5% dal 1° febbraio 2016 su fr. 8'064'695.45, ponendo
a carico di ognuna di esse le spese processuali di fr. 2'000.– e un’ indennità
di fr. 12'000.– a favore degli istanti.
L. Contro
le sentenze appena citate RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa Camera con otto reclami del 21 dicembre
2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione di tutt’e
otto le istanze. L’indomani il presidente della Camera ha congiunto tutte le
procedure di reclamo e accolto le domande di effetto sospensivo presentate con
le impugnazioni.
M. L’11 gennaio 2017, CO 3 ha chiesto alla Camera la revoca immediata dell’effetto
sospensivo e con osservazioni del 13 gennaio 2017 egli ha postulato la
reiezione dei reclami. In risposta a una sua domanda, lo stesso giorno il
presidente della Camera l’ha informato che la decisione sull’ammissibilità dei
documenti acclusi ai reclami sarebbe stata presa con la sentenza di merito,
ferma restando la norma dell’art. 326 CPC, mentre se la Camera avesse dovuto
richiamare incarti relativi a procedure che non sono quelle in cui sono state
emesse le decisioni impugnate sarebbe stata data occasione alle parti di
esprimersi al riguardo. Il 17 gennaio 2017, i reclamanti si sono opposti alla
richiesta di revoca dell’effetto sospensivo, ribadita invece dalla controparte
con scritti del 19 e 24 gennaio. Infine, il 3 febbraio 2017 i reclamanti hanno
prodotto la copia integrale del documento accluso allo scritto 24 gennaio della
parte avversa.
N. Nelle loro osservazioni del 17 gennaio 2017, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione dei reclami. Con replica spontanea recante
la data del 17 gennaio 2017, ma pervenuta alla Camera solo il 30 gennaio, e
duplica spontanea del 2 febbraio 2017 le parti si sono riconfermate nelle
proprie e antitetiche posizioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
il 21 dicembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1, RE
2, RE 3 e RE 4 il 19 dicembre, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata
del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico non possono quindi essere presi in considerazione i documenti
acclusi agli allegati delle parti che non siano già stati prodotti in prima
sede, e neppure i documenti contenuti negli incarti (di opposizione al
sequestro) richiamati dagli istanti davanti al Pretore: non risulta infatti
dall’incarto pretorile, e segnatamente dal verbale d’udienza, che il richiamo –
del resto di dubbia ricevibilità a fronte dell’esigenza, in presenza di una documento
voluminoso, di specificarne la o le parti rilevanti per la causa (art. 180 cpv.
2.
CPC) – sia stato ammesso dal primo giudice, che non ne fa menzione nelle sue decisioni, né confermato
dagli istanti all’udienza. La mera citazione del considerando 4.2.3 della sentenza del 6 aprile 2016 (inc. __________) nelle decisioni
relative alle istanze di CO 3 (a pag. 2 in fondo) non dimostrano che il Pretore
ha richiamato l’intero incarto, dal momento ch’egli si limita a rinviare al
doc. E prodotto dall’istante. E un eventuale accordo tra le parti in sede di reclamo
(comunque chiaramente escluso per quanto concerne CO 3) non può derogare al
chiaro divieto in questione, che ammette solo eccezioni stabilite da speciali
disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Lo stesso dicasi per il richiamo
degli incarti 14.2016.85-88 di questa Camera.
1.4
Il
divieto dell’art. 326 cpv. 1 CPC riguarda però solo le allegazioni di fatto
nuove e non le allegazioni o argomentazioni giuridiche (Freiburghaus/Afheldt
in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 326 CPC), che sono ammissibili senza limiti, anche per la parte che non è
comparsa in prima sede (il legislatore non avendole precluso il rimedio del
reclamo). Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene
CO 3 nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2017 (a pag. 3), la mancata
comparizione dei convenuti in prima sede non preclude loro la facoltà di
contestare l’allegazione – di natura giuridica – secondo cui il lodo arbitrale
ha carattere immediatamente esecutivo, né comporta l’adesione alle tesi
(giuridiche) dell’istante. D’altronde, il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio,
in ogni sede, se il titolo su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i
requisiti – anche fattuali – posti dalla legge per poterle riconoscere carattere
esecutivo (sotto consid. 5 e sentenza della CEF
14.2012.102
del 22 agosto 2012, RtiD 2013 I 831 n. 52c consid.
3.
).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il lodo arbitrale, poiché
comunicato alle parti, è parificabile a una decisione giudiziaria esecutiva e
passata in giudicato in virtù dell’art. 387 CPC e costituisce pertanto un
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, sicché ha accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo i quattro convenuti sostengono che il lodo arbitrale ha carattere
internazionale, visto il domicilio delle parti, sicché la sua esecutività è
disciplinata dalla LDIP e non dall’art. 387 CPC. A loro mente, la decisione
impugnata è quindi giuridicamente errata e va riformata nel senso della
reiezione dell’istanza, mancando agli atti l’attestazione di esecutività
prescritta dall’art. 193 cpv. 2 LDIP. Essi censurano d’altronde la mancata
produzione del compromesso arbitrale, con cui le parti hanno stabilito di sottoporre
la controversia a un doppio grado di giurisdizione arbitrale accettando la
possibilità di un appello disciplinato dagli art. 307 segg. del Codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI). Ora, affermano i reclamanti, l’appello
sospendeva di regola l’esecuzione del giudizio (art. 310 CPC/TI) ed è noto
alle parti, al Pretore e a questa Camera che i convenuti hanno interposto
ricorso contro il lodo arbitrale. Essi contestano poi l’argomentazione adottata
dal Pretore nelle decisioni in materia di opposizione al sequestro per negare l’effetto
sospensivo di quell’appello. Infine, i reclamanti rimproverano alla controparte
di non avere comprovato i tassi di cambio utilizzati per convertire in franchi
svizzeri gli importi in Euro e in sterline.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Per
l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Per quanto riguarda l’esecutività dei lodi arbitrali, occorre distinguere da
una parte i lodi stranieri – ovvero lodi pronunciati da tribunali arbitrali
con sede all’estero –, la cui esecuzione è
disciplinata dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 (RS 0.277.12)
concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere
(art. 194 LDIP; sentenza della CEF 14.2012.102 citata sopra al consid. 1.4,
consid. 3.2/a), e dall’altra i lodi svizzeri, ossia emessi da tribunali
con sede in Svizzera, i quali a loro volta si suddividono in lodi interni, così
designati quando tutte le parti hanno il domicilio o la sede in Svizzera, e
lodi internazionali, relativi a cause in cui almeno una parte è domiciliata o
incorporata all’estero. L’esecuzione dei lodi interni svizzeri è retta dal CPC
(art. 353), mentre quella dei lodi svizzeri internazionali soggiace alla LDIP
(art. 176). Ove sia esecutivo secondo la normativa applicabile, il lodo
costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (DTF 130 III 128
consid. 2; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 17 e 94 ad art. 80 LEF; Vock in:
SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 14 e 16 ad art. 80 LEF).
5.2
Nella
fattispecie, come rettamente rilevato dai reclamanti, il lodo arbitrale
invocato dagli istanti è di tipo internazionale svizzero, siccome le parti sono
tutte domiciliate all’estero (in Italia), mentre la sede del tribunale
arbitrale si trova in Svizzera (a Lugano). La sua esecutività è quindi
disciplinata dalla LDIP (e non dall’art. 387 CPC né dalla Convenzione di New
York).
5.3
Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio,
in ogni stadio di causa, se il titolo su cui si fonda l’esecuzione
ossequia tutti i requisiti posti dalla legge per poterle riconoscere carattere
esecutivo (sopra consid. 6; sentenza della CEF già citata 14.2012.102 consid.
3.
; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung,
2000, pagg. 112-113; Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84). Spetta al procedente dimostrare l’esistenza
dei requisiti. Sta invece all’escusso allegare e dimostrare che l’esecutività
del titolo, ove sia comprovata, è stata poi sospesa dall’autorità superiore nei
casi in cui il rimedio di diritto disponibile non ha effetto sospensivo
automatico (cfr. sentenza della CEF
14.2011.96
del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 5, con rinvio a Staehelin, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 80).
a) L’esecutività
di un lodo arbitrale svizzero va dimostrata in linea di massima mediante la
produzione di un’attestazione nel senso dell’art. 386 cpv. 3 CPC per i lodi
interni e dell’art. 193 cpv. 2 LDIP per i lodi internazionali. L’attestazione
ha però valenza solo dichiarativa e facoltativa, il creditore potendo
dimostrare il carattere esecutivo del lodo in altro modo (DTF 107 Ia 320; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 80; Vock, op. cit., n. 15 ad art. 80). Essa
vincola tuttavia il giudice del rigetto ove sia stata rilasciata al termine di
una procedura contraddittoria in cui la parte soccombente ha avuto la possibilità
di contestare il carattere esecutivo del lodo (cfr. DTF 130 III 129 consid.
2.
; 117 III 59-60 consid. 4/a; Staehelin,
op. cit., n. 17-18 ad art. 80). Se invece, come spesso capita in
pratica, l’attestazione è stata rilasciata senza che la controparte sia stata
sentita, essa costituisce soltanto un mezzo di prova, col valore di una semplice presunzione di fatto, che non vincola
il giudice del rigetto dell’opposizione (cfr. Staehelin, op. cit., n. 56 ad art. 80), cui spetta allora l’esclusiva
competenza di statuire sul carattere esecutivo del titolo presentato dal
creditore (già citata sentenza della CEF 14.2011.96 consid. 5.2).
b) Nel
caso in rassegna, non è contestato che gli istanti non hanno prodotto alcun’attestazione
di esecutività nel senso dell’art. 193 cpv. 2 LDIP. Rimane però da verificare
se essi hanno eventualmente dimostrato l’esecutività del lodo arbitrale in
questione in altro modo.
5.4
Il
Pretore ha considerato quel presupposto adempiuto richiamando l’art. 387 CPC, secondo
cui una volta comunicato alle parti, il lodo arbitrale ha gli stessi effetti di
una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato. Conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (sentenza
14.2011.96
summenzionata, consid. 4.3 e 5.2), egli ha ritenuto che la
semplice prova della notifica del lodo bastasse per parificarlo a un titolo di
rigetto definitivo. Sennonché il ragionamento vale per i lodi svizzeri interni,
ma non per quelli internazionali, come il lodo in esame, cui si applica la LDIP
e non il CPC (sopra consid. 5.1).
a) Vero
è che secondo l’art. 190 cpv. 1 LDIP anche il lodo internazionale è in linea di
massima definitivo non appena è stato notificato, salvo, però, qualora le parti
abbiano pattuito la facoltà di ricorrere a un tribunale arbitrale superiore (Pfisterer in: Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 5 ad art. 190 LDIP; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011,
n. 1 ad art. 190 LDIP; Heini in: Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2a ed. 2004, n. 3 ad art. 190 LDIP; Berger/Kellerhals, Internationale und
interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 2006, n. 1496), perlomeno se il
ricorso ha effetto sospensivo automatico o se tale effetto viene concesso dall’autorità
di ricorso arbitrale. Del resto, la dottrina ritiene che, quando il compromesso arbitrale prevede un rimedio giuridico di tipo arbitrale
contro il lodo interno, anche l’art. 387 CPC si applica allora solo alla
decisione del tribunale arbitrale superiore (Stacher
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. III, 2014, n. 4 ad art. 387 CPC;
Girsberger in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 9 ad art. 387 CPC; Dasser in: Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 387 CPC) e l’attestazione
di esecutività può essere rilasciata unicamente dopo l’esaurimento delle vie
arbitrali di ricorso (v. Gränicher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 11-12 ad art.
387.
CPC). Ne consegue che, in siffatta ipotesi, la sola prova
della notifica del lodo della prima istanza arbitrale non basta a dimostrarne l’esecutività.
E ciò vale sia per i lodi svizzeri internazionali che per i lodi interni,
motivo per cui la giurisprudenza della Camera ricordata sopra dev’essere
relativizzata.
b) Nel
caso in rassegna il Pretore non poteva ignorare l’esistenza di una via di
ricorso arbitrale, cui gli stessi istanti CO 1 e CO 2 hanno alluso nelle loro
istanze (pag. 6 ad 5) e cui egli si è riferito nelle sentenze del 15 dicembre
2016.
relative alle istanze di CO 3 (a pag. 2 in fondo), rinviando in merito all’esecutività
del lodo alla motivazione contenuta nelle decisioni emanate il 6 aprile 2016
nelle cause di opposizione al sequestro, prodotte dallo stesso istante come
doc. E. Rammentato l’obbligo di esame d’ufficio del titolo, in queste
circostanze il Pretore non poteva accontentarsi della prova della notifica del
lodo alle parti per ammetterne l’esecutività. Anche sotto questo profilo i
reclami appaiono fondati.
5.5
Nelle loro osservazioni al reclamo CO 1 e CO 2 rilevano che la Camera
ha confermato le sentenze pretorili con cui sono state respinte le opposizioni
ai sequestri da loro ottenuti, sottolineando come il Pretore abbia accertato in
tale contesto che il lodo arbitrale in questione è esecutivo in Svizzera. CO 3
si è determinato nello stesso senso. Essi misconoscono, tuttavia, che in tali
frangenti il Pretore non ha statuito sull’exequatur del lodo nel merito
con una decisione provvista di regiudicata, ma si è limitato a esaminare la
questione in via pregiudiziale in una procedura – quella di opposizione al
sequestro – d’indole sommaria (art. 251 lett. a CPC). Non era quindi
giuridicamente vincolato in sede di rigetto dell’opposizione ai considerandi
dei suoi precedenti giudizi, e la Camera lo è ancora meno, poiché ha respinto i
reclami interposti contro le sentenze in discussione senza esaminare la
questione del carattere esecutivo del lodo. Ha infatti ritenuto data la causa
di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, dispensandosi così di verificare se
fosse realizzata anche la causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 6, e cioè se il lodo costituisce
una decisione esecutiva secondo la norma appena citata (sentenza
14.2016
-92 del 26 ottobre 2016 consid. 6.1). Il rinvio alle sentenze di reiezione delle opposizioni ai sequestri,
in altre parole, non basta a dimostrare che il lodo è esecutivo.
5.6
Gli
istanti fanno ancora valere che il carattere esecutivo del lodo risulterebbe
dal punto 11 del compromesso arbitrale del 3 marzo 2005 come pure dal
Dispositivo
dispositivo n. 1§ dello stesso lodo arbitrale. Orbene, il compromesso arbitrale
non è stato prodotto in prima sede né il richiamo degli incarti di sequestro
può considerarsi accolto dal Pretore (sopra consid. 1.3). Non se ne può quindi
dedurre alcunché oltre a quanto indirettamente accertato dal primo giudice (v.
sotto consid. 5.8). Quanto al dispositivo n. 1§ dello stesso lodo arbitrale, riguarda
il decreto cautelare e non la decisione nel merito. Non è, cioè, di rilievo per
risolvere la questione litigiosa.
5.7 Certo,
come evidenziano tutti gli istanti, lo stesso tribunale arbitrale ha precisato,
trattando del mantenimento dei provvedimenti cautelari, che una volta
comunicato alle parti il lodo ha sempre carattere esecutivo e “cresce” in
regiudicata formale, motivo per cui esso è stato notificato immediatamente alle
società che detengono obbligazioni rivendicate dagli attori, affinché le
restituissero loro (doc. C pag. 57). A parte il fatto che l’arbitro non è competente
per decidere sulla sospensione degli effetti del proprio lodo in caso di
ricorso (v. in
merito ai lodi interni impugnati dinanzi a un’autorità statale: Stacher, op.
cit., n. 61 ad art. 387; Girsberger,
op. cit., n. 27 ad art. 387), e quindi neppure a statuire sulle conseguenze di
un tale ricorso, nel caso specifico il tribunale arbitrale ha esaminato la
questione in via solo pregiudiziale (nell’ottica della decisione di prorogare
gli effetti dei suoi provvedimenti cautelari) senza peraltro giungere a una conclusione
motivata e sicura – si è limitato a considerare che l’appello arbitrale
previsto dalle parti è “piuttosto un rimedio
straordinario” – e senza procedere a un’interpretazione
del compromesso arbitrale, necessaria in casi del genere (v. Stacher, op. cit.,
n. 6 ad art. 387), giacché
la procedura di ricorso arbitrale è definita dalle parti (Mràs in: Basler Kommentar,
ZPO, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 391 CPC; Marugg/Keller Jupitz in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. III, 2014, n. 1 e 9 ad art. 391 CPC; Gränicher,
op. cit., n. 7 e 10a ad art. 391). Neppure la motivazione dello stesso
lodo, in definitiva, permette di considerarlo senza dubbi esecutivo sin dalla
sua notificazione.
5.8 Infine,
entrambe le parti istanti si oppongono ai reclami richiamando la motivazione
con cui il Pretore aveva ritenuto esecutivo il lodo in sede di opposizione al
sequestro.
a) A
rigore di diritto si tratta però di un’allegazione che non è stata
esplicitamente formulata in prima istanza, da considerare dunque inammissibile
in questa sede. Se non fosse che nelle sentenze impugnate riferite alle istanze
di CO 3 il Pretore ha rinviato per abbondanza a tale motivazione (contenuta nel
consid. 4.2.3), incentrata sul punto 11 del compromesso arbitrale, a tenore del
quale “il lodo arbitrale sarà
notificato ai sensi di legge, così da garantirne la sua esecutività in Svizzera
e all’estero”, da cui ha desunto che il lodo arbitrale
di prima istanza è esecutivo sin dalla sua notificazione alle parti.
b) I
reclamanti obiettano che secondo la dottrina prevalente, la prima e la seconda
istanza arbitrale formano un’unità procedurale, che sfocia in un unico lodo,
quello di secondo grado, ove la procedura di ricorso sia stata attivata. D’altronde,
a mente loro, le parti non hanno esplicitamente derogato alla regola per cui l’appello
arbitrale ha effetto sospensivo. Il paragrafo 11 del compromesso arbitrale si
applica al lodo di prima istanza solo se la procedura di appello arbitrale non
è attivata, mentre in questa seconda ipotesi la pronuncia del tribunale
arbitrale superiore rimpiazza il lodo di primo grado.
c) La
questione dell’esecutività del lodo è di natura giuridica e può quindi essere
discussa dalle parti – e segnatamente dai reclamanti –, ancorché sulla base dei
soli fatti accertati in prima sede (sopra consid. 1.4), sicché unicamente
quanto è oggetto del considerando 4.2.3 summenzionato entra in considerazione
in questa sede. Orbene, la clausola per cui “il lodo arbitrale sarà notificato ai sensi di legge,
così da garantirne [l’]esecutività in Svizzera e all’estero” non dà indicazioni sugli effetti di un eventuale appello arbitrale – lo stesso Pretore e gli
istanti sottolineano come la clausola s’inserisca nelle
norme relative alla prima istanza – e comunque non statuisce esplicitamente che
il lodo di primo grado sarebbe esecutivo nonostante la presentazione di un
appello. Non appare quindi indiscutibile la volontà delle parti di derogare al principio
in virtù del quale, secondo la dottrina citata in precedenza (sopra consid.
5.4/a), solo il lodo dell’autorità arbitrale di ultima istanza diventa
esecutivo con la sua notifica alle parti nel senso degli art. 190 cpv. 1
LDIP o 387 CPC. Anche sotto questo punto di vista non si può dire
che gli istanti abbiano comprovato il carattere esecutivo del lodo del 29 gennaio
2016. Non essendo univoca l’interpretazione della clausola, e in mancanza di un’attestazione
di esecutività vincolante, le istanze andavano respinte, fermo restando che il
carattere formale della procedura di rigetto (sopra consid. 2) non preclude
agli istanti la possibilità di presentare una nuova istanza corredata da una
valida attestazione d’esecutività o da altri mezzi di prova idonei a dimostrare
l’esecutività del lodo arbitrale (cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5).
6. Stante
ciò che precede, le domande di revoca dell’effetto sospensivo concesso ai
reclami diventano senza oggetto.
7. In entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime vanno fissate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per
il rinvio dell’art. 96 CPC.
Si giustifica, per quanto
attiene alle ripetibili di seconda sede, di riferirsi al limite medio-basso
della tariffa per valori
litigiosi di complessivi fr. 5'947'992.40 nelle cause inoltrate da CO 1 e CO 2, e di fr. 12'907'097.50
in quelle avviate da CO 3, e all’effettivo lavoro svolto dal
patrocinatore dei reclamanti, risoltosi nella redazione per ognuno di essi di otto
reclami, i cui contenuti sono praticamente identici, oltre a due brevi repliche.
8. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso milionario di
tutte le cause, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 contro CO 1 e CO 2 (inc.
14.2016.297) è accolto.
1.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste
a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.–
per ripetibili.
1.2 Le
spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.–
per ripetibili.
2. Il reclamo di RE 2 contro CO 1 e CO 2 (inc.
14.2016.298) è accolto.
2.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste
a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.–
per ripetibili.
2.2 Le
spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.–
per ripetibili.
3. Il reclamo di RE 3 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.299) è
accolto.
3.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste
a loro carico in solido. Essi rifonderanno alla convenuta, sempre in solido, fr. 10'000.–
per ripetibili.
3.2 Le
spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifonderle, sempre in solido, fr. 4'000.–
per ripetibili.
4. Il reclamo di RE 4
contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.300) è accolto.
4.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste
a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.–
per ripetibili.
4.2 Le
spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.–
per ripetibili.
5. Il reclamo di RE 1
contro CO 3 (inc. 14.2016.301) è accolto.
5.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste
a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.
5.2 Le
spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifondere ad RE 1 fr. 6'000.– per ripetibili.
6. Il reclamo di RE 4
contro PI 4 (inc. 14.2016.302) è accolto.
6.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste
a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.
6.2 Le
spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifondere a RE 4 fr. 6'000.– per ripetibili.
7. Il reclamo di RE 2
contro CO 3 (inc. 14.2016.303) è accolto.
7.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste
a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.
7.2 Le
spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a carico di PI 4, tenuto a rifondere ad RE 2 fr. 6'000.– per ripetibili.
8. Il reclamo di RE 3
contro CO 3 (inc. 14.2016.304) è
accolto.
8.1 Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante sono poste a
suo carico. Egli rifonderà alla convenuta fr. 12'000.– per ripetibili.
8.2 Le
spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate
dalla reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifonderle fr. 6'000.– per
ripetibili.
9. Notificazione a:
–;
–;
– ,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).