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Decisione

14.2016.297

Rigetto definitivo dell’opposizione. Lodo arbitrale internazionale svizzero. Esecutività in caso di appello arbitrale. Divieto nova. Richiamo incarto

27 marzo 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i quattro escussi hanno interposto opposizione anche ai precetti esecutivi

fatti notificare da CO 3, con istanze del 7, 11 e 12 aprile 2016 quest’ultimo ne ha pure lui chie­sto il

rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 12'907'097.50 oltre agli

interessi del 5% dal 1° febbraio 2016 su fr. 8'064'695.45 (anziché sull’intero

capitale). All’udienza di discussione tenutasi il 13

dicembre 2016, è comparso il solo istante, che ha confermato le sue domande.

H. Statuendo con quattro decisioni separate del 15 dicembre 2016, il Pretore

ha accolto le istanze di CO 1 e CO 2

e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalle parti convenute,

ponendo a carico di ognuna di esse le spese processuali di fr. 2'000.– e

un’indennità di fr. 10'000.– a favore degli istanti.

I. Statuendo

con altre quattro decisioni separate dello stesso 15 dicembre 2016, il Pretore

ha accolto le istanze di CO 3 e

rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalle parti convenute

limitatamente a fr. 12'907'097.50 oltre agli interessi

del 5% dal 1° febbraio 2016 su fr. 8'064'695.45, ponendo

a carico di ognuna di esse le spese processuali di fr. 2'000.– e un’ indennità

di fr. 12'000.– a favore degli istanti.

L. Contro

le sentenze appena citate RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa Camera con otto reclami del 21 dicembre

2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione di tutt’e

otto le istanze. L’indomani il presidente della Camera ha congiunto tutte le

procedure di reclamo e accolto le domande di effetto sospensivo presentate con

le impugnazioni.

M. L’11 gennaio 2017, CO 3 ha chiesto alla Camera la revoca immediata dell’effetto

sospensivo e con osservazioni del 13 gennaio 2017 egli ha postulato la

reiezione dei reclami. In risposta a una sua domanda, lo stesso giorno il

presidente della Camera l’ha informato che la decisione sull’ammissibilità dei

documenti acclusi ai reclami sarebbe stata presa con la sentenza di merito,

ferma restando la norma dell’art. 326 CPC, mentre se la Camera avesse dovuto

richiamare incarti relativi a procedure che non sono quelle in cui sono state

emesse le decisioni impugnate sarebbe stata data occasione alle parti di

esprimersi al riguardo. Il 17 gennaio 2017, i reclamanti si sono opposti alla

richiesta di revoca dell’effetto sospensivo, ribadita invece dalla controparte

con scritti del 19 e 24 gennaio. Infine, il 3 febbraio 2017 i reclamanti hanno

prodotto la copia integrale del documento accluso allo scritto 24 gennaio della

parte avversa.

N. Nelle loro osservazioni del 17 gennaio 2017, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione dei reclami. Con replica spontanea recante

la data del 17 gennaio 2017, ma pervenuta alla Camera solo il 30 gennaio, e

duplica spontanea del 2 febbraio 2017 le parti si sono riconfermate nelle

proprie e antitetiche posizioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati

il 21 dicembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1, RE

2, RE 3 e RE 4 il 19 dicembre, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata

del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico non possono quindi essere presi in considerazione i documenti

acclusi agli allegati delle parti che non siano già stati prodotti in prima

sede, e neppure i documenti contenuti negli incarti (di opposizione al

sequestro) richiamati dagli istanti davanti al Pretore: non risulta infatti

dall’incarto pretorile, e segnatamente dal verbale d’udienza, che il richiamo –

del resto di dubbia ricevibilità a fronte dell’esigenza, in presenza di una documento

voluminoso, di specificarne la o le parti rilevanti per la causa (art. 180 cpv.

2.

CPC) – sia stato ammesso dal primo giudice, che non ne fa menzione nelle sue decisioni, né confermato

dagli istanti all’udienza. La mera citazione del considerando 4.2.3 della sentenza del 6 aprile 2016 (inc. __________) nelle decisioni

relative alle istanze di CO 3 (a pag. 2 in fondo) non dimostrano che il Pretore

ha richiamato l’intero incarto, dal momento ch’egli si limita a rinviare al

doc. E prodotto dal­l’istante. E un eventuale accordo tra le parti in sede di reclamo

(comunque chiaramente escluso per quanto concerne CO 3) non può derogare al

chiaro divieto in questione, che ammette solo eccezioni stabilite da speciali

disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Lo stesso dicasi per il richiamo

degli incarti 14.2016.85-88 di questa Camera.

1.4

Il

divieto dell’art. 326 cpv. 1 CPC riguarda però solo le allegazioni di fatto

nuove e non le allegazioni o argomentazioni giuridiche (Freiburghaus/Afheldt

in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber­ger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 326 CPC), che sono ammissibili senza limiti, anche per la parte che non è

comparsa in prima sede (il legislatore non avendole precluso il rimedio del

reclamo). Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene

CO 3 nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2017 (a pag. 3), la mancata

comparizione dei convenuti in prima sede non preclude loro la facoltà di

contestare l’allegazione – di natura giuridica – secondo cui il lodo arbitrale

ha carattere immediatamente esecutivo, né comporta l’adesione alle tesi

(giuridiche) dell’istante. D’altronde, il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio,

in ogni sede, se il titolo su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i

requisiti – anche fattuali – posti dalla legge per poterle riconoscere carattere

esecutivo (sotto consid. 5 e sentenza della CEF

14.2012.102

del 22 agosto 2012, RtiD 2013 I 831 n. 52c consid.

3.

).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il lodo arbitrale, poiché

comunicato alle parti, è parificabile a una decisione giudiziaria esecutiva e

passata in giudicato in virtù dell’art. 387 CPC e costituisce pertanto un

titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione, sicché ha accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo i quattro convenuti sostengono che il lodo arbitrale ha carattere

internazionale, visto il domicilio delle parti, sicché la sua esecutività è

disciplinata dalla LDIP e non dall’art. 387 CPC. A loro mente, la decisione

impugnata è quindi giuridicamente errata e va riformata nel senso della

reiezione dell’istanza, mancando agli atti l’attestazione di esecutività

prescritta dall’art. 193 cpv. 2 LDIP. Essi censurano d’altronde la mancata

produzione del compromesso arbitrale, con cui le parti hanno stabilito di sottoporre

la controversia a un doppio grado di giurisdizione arbitrale accettando la

possibilità di un appello disciplinato dagli art. 307 segg. del Codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI). Ora, affermano i reclamanti, l’appello

sospendeva di regola l’esecu­­zione del giudizio (art. 310 CPC/TI) ed è noto

alle parti, al Pretore e a questa Camera che i convenuti hanno interposto

ricorso contro il lodo arbitrale. Essi contestano poi l’argomentazione adottata

dal Pretore nelle decisioni in materia di opposizione al sequestro per negare l’effetto

sospensivo di quell’appello. Infine, i reclamanti rimproverano alla controparte

di non avere comprovato i tassi di cambio utilizzati per convertire in franchi

svizzeri gli importi in Euro e in sterline.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Per

l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

Per quanto riguarda l’esecutività dei lodi arbitrali, occorre distinguere da

una parte i lodi stranieri – ov­vero lodi pronunciati da tribunali arbitrali

con sede all’estero –, la cui esecuzione è

disciplinata dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 (RS 0.277.12)

concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere

(art. 194 LDIP; sentenza della CEF 14.2012.102 citata sopra al consid. 1.4,

consid. 3.2/a), e dall’altra i lodi svizzeri, ossia emessi da tribunali

con sede in Svizzera, i quali a loro volta si suddividono in lodi interni, così

designati quando tutte le parti hanno il domicilio o la sede in Svizzera, e

lodi internazionali, relativi a cause in cui almeno una parte è domiciliata o

incorporata all’estero. L’esecuzione dei lodi interni svizzeri è retta dal CPC

(art. 353), mentre quella dei lodi svizzeri internazionali soggiace alla LDIP

(art. 176). Ove sia esecutivo secondo la normativa applicabile, il lodo

costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (DTF 130 III 128

consid. 2; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 17 e 94 ad art. 80 LEF; Vock in:

SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 14 e 16 ad art. 80 LEF).

5.2

Nella

fattispecie, come rettamente rilevato dai reclamanti, il lodo arbitrale

invocato dagli istanti è di tipo internazionale svizzero, siccome le parti sono

tutte domiciliate all’estero (in Italia), mentre la sede del tribunale

arbitrale si trova in Svizzera (a Lugano). La sua esecutività è quindi

disciplinata dalla LDIP (e non dall’art. 387 CPC né dalla Convenzione di New

York).

5.3

Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio,

in ogni stadio di cau­sa, se il titolo su cui si fonda l’esecuzione

ossequia tutti i requisiti posti dalla legge per poterle riconoscere carattere

esecutivo (sopra consid. 6; sentenza della CEF già citata 14.2012.102 consid.

3.

; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung,

2000, pagg. 112-113; Staehelin,

op. cit., n. 50 ad art. 84). Spetta al procedente dimostrare l’esistenza

dei requisiti. Sta invece all’escusso allegare e dimostrare che l’esecutività

del titolo, ove sia comprovata, è stata poi sospesa dall’autorità superiore nei

casi in cui il rimedio di diritto disponibile non ha effetto sospensivo

automatico (cfr. sentenza della CEF

14.2011.96

del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 5, con rinvio a Staehelin, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 80).

a) L’esecutività

di un lodo arbitrale svizzero va dimostrata in linea di massima mediante la

produzione di un’attestazione nel senso dell’art. 386 cpv. 3 CPC per i lodi

interni e dell’art. 193 cpv. 2 LDIP per i lodi internazionali. L’attestazione

ha però valenza solo dichiarativa e facoltativa, il creditore potendo

dimostrare il carattere esecutivo del lodo in altro modo (DTF 107 Ia 320; Staehe­lin, op. cit., n. 17 ad art. 80; Vock, op. cit., n. 15 ad art. 80). Essa

vincola tuttavia il giudice del rigetto ove sia stata rilasciata al termine di

una procedura contraddittoria in cui la parte soccombente ha avuto la possibilità

di contestare il carattere esecutivo del lodo (cfr. DTF 130 III 129 consid.

2.

; 117 III 59-60 consid. 4/a; Staehelin,

op. cit., n. 17-18 ad art. 80). Se invece, come spesso capita in

pratica, l’attestazione è stata rilasciata senza che la controparte sia stata

sentita, essa costituisce soltanto un mezzo di prova, col valore di una semplice presunzione di fatto, che non vincola

il giudice del rigetto dell’opposizione (cfr. Stae­helin, op. cit., n. 56 ad art. 80), cui spetta allora l’esclusiva

competenza di statuire sul carattere esecutivo del titolo presentato dal

creditore (già citata sentenza della CEF 14.2011.96 consid. 5.2).

b) Nel

caso in rassegna, non è contestato che gli istanti non hanno prodotto alcun’attestazione

di esecutività nel senso dell’art. 193 cpv. 2 LDIP. Rimane però da verificare

se essi hanno eventual­mente dimostrato l’esecutività del lodo arbitrale in

questione in altro modo.

5.4

Il

Pretore ha considerato quel presupposto adempiuto richiaman­do l’art. 387 CPC, secondo

cui una volta comunicato alle parti, il lodo arbitrale ha gli stessi effetti di

una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato. Conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (sentenza

14.2011.96

summenzionata, con­sid. 4.3 e 5.2), egli ha ritenuto che la

semplice prova della notifica del lodo bastasse per parificarlo a un titolo di

rigetto definitivo. Sennonché il ragionamento vale per i lodi svizzeri interni,

ma non per quelli internazionali, come il lodo in esame, cui si applica la LDIP

e non il CPC (sopra consid. 5.1).

a) Vero

è che secondo l’art. 190 cpv. 1 LDIP anche il lodo internazionale è in linea di

massima definitivo non appena è stato notificato, salvo, però, qualora le parti

abbiano pattuito la facoltà di ricorrere a un tribunale arbitrale superiore (Pfisterer in: Basler Kommentar,

Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 5 ad art. 190 LDIP; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011,

n. 1 ad art. 190 LDIP; Heini in: Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2a ed. 2004, n. 3 ad art. 190 LDIP; Berger/Kellerhals, Internationale und

interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 2006, n. 1496), perlomeno se il

ricorso ha effetto sospensivo automatico o se tale effetto viene concesso dall’autorità

di ricorso arbitrale. Del resto, la dottrina ritiene che, quando il compromesso arbitrale prevede un rimedio giuridico di tipo arbitrale

contro il lodo interno, anche l’art. 387 CPC si applica allora solo alla

decisione del tribunale arbitrale superiore (Stacher

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. III, 2014, n. 4 ad art. 387 CPC;

Girs­berger in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 9 ad art. 387 CPC; Dasser in: Schweizerische ZPO,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 387 CPC) e l’attestazione

di esecutività può essere rilasciata unicamente dopo l’esaurimento delle vie

arbitrali di ricorso (v. Gränicher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 11-12 ad art.

387.

CPC). Ne consegue che, in siffatta ipotesi, la sola prova

della notifica del lodo della prima istanza arbitrale non basta a dimostrarne l’esecutività.

E ciò vale sia per i lodi svizzeri internazionali che per i lodi interni,

motivo per cui la giurisprudenza della Camera ricordata sopra dev’essere

relativizzata.

b) Nel

caso in rassegna il Pretore non poteva ignorare l’esistenza di una via di

ricorso arbitrale, cui gli stessi istanti CO 1 e CO 2 hanno alluso nelle loro

istanze (pag. 6 ad 5) e cui egli si è riferito nelle sentenze del 15 dicembre

2016.

relative alle istanze di CO 3 (a pag. 2 in fondo), rinviando in merito all’esecutività

del lodo alla motivazione contenuta nelle decisioni emanate il 6 aprile 2016

nelle cause di opposizione al sequestro, prodotte dallo stesso istante come

doc. E. Rammentato l’obbligo di esame d’ufficio del titolo, in queste

circostanze il Pretore non poteva accontentarsi della prova della notifica del

lodo alle parti per ammetterne l’esecutività. Anche sotto questo profilo i

reclami appaiono fondati.

5.5

Nelle loro osservazioni al reclamo CO 1 e CO 2 rilevano che la Camera

ha confermato le sentenze pretorili con cui sono state respinte le opposizioni

ai sequestri da loro ottenuti, sottolineando come il Pretore abbia accertato in

tale contesto che il lodo arbitrale in questione è esecutivo in Svizzera. CO 3

si è determinato nello stesso senso. Essi misconoscono, tuttavia, che in tali

frangenti il Pretore non ha statuito sull’exequatur del lodo nel merito

con una decisione provvista di regiudicata, ma si è limitato a esaminare la

questione in via pregiudiziale in una procedura – quella di opposizione al

sequestro – d’indole sommaria (art. 251 lett. a CPC). Non era quin­di

giuridicamente vincolato in sede di rigetto dell’opposizione ai considerandi

dei suoi precedenti giudizi, e la Camera lo è ancora meno, poiché ha respinto i

reclami interposti contro le sentenze in discussione senza esaminare la

questione del carattere esecutivo del lodo. Ha infatti ritenuto data la causa

di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, dispensandosi così di verificare se

fosse realizzata anche la causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 6, e cioè se il lodo costituisce

una decisione esecutiva secondo la norma appena citata (sentenza

14.2016

-92 del 26 ottobre 2016 consid. 6.1). Il rinvio alle sentenze di reiezione delle opposizioni ai sequestri,

in altre parole, non basta a dimostrare che il lodo è esecutivo.

5.6

Gli

istanti fanno ancora valere che il carattere esecutivo del lodo risulterebbe

dal punto 11 del compromesso arbitrale del 3 marzo 2005 come pure dal

Dispositivo

dispositivo n. 1§ dello stesso lodo arbitrale. Orbene, il compromesso arbitrale

non è stato prodotto in prima sede né il richiamo degli incarti di sequestro

può considerarsi accolto dal Pretore (sopra consid. 1.3). Non se ne può quindi

de­durre alcunché oltre a quanto indirettamente accertato dal primo giudice (v.

sotto consid. 5.8). Quanto al dispositivo n. 1§ dello stesso lodo arbitrale, riguarda

il decreto cautelare e non la decisione nel merito. Non è, cioè, di rilievo per

risolvere la questione litigiosa.

5.7 Certo,

come evidenziano tutti gli istanti, lo stesso tribunale arbitrale ha precisato,

trattando del mantenimento dei provvedimenti cautelari, che una volta

comunicato alle parti il lodo ha sempre carattere esecutivo e “cresce” in

regiudicata formale, motivo per cui esso è stato notificato immediatamente alle

società che detengono obbligazioni rivendicate dagli attori, affinché le

restituissero loro (doc. C pag. 57). A parte il fatto che l’arbitro non è com­petente

per decidere sulla sospensione degli effetti del proprio lodo in caso di

ricorso (v. in

merito ai lodi interni impugnati dinanzi a un’autorità statale: Stacher, op.

cit., n. 61 ad art. 387; Girsberger,

op. cit., n. 27 ad art. 387), e quindi neppure a statuire sulle conseguenze di

un tale ricorso, nel caso specifico il tribunale arbitrale ha esaminato la

questione in via solo pregiudiziale (nell’ottica della decisione di prorogare

gli effetti dei suoi provvedimenti cautelari) senza peraltro giungere a una conclusione

motivata e sicura – si è limitato a considerare che l’appello arbitrale

previsto dalle parti è “piuttosto un rimedio

straordinario” – e senza procedere a un’interpretazione

del compromesso arbitrale, necessaria in casi del genere (v. Stacher, op. cit.,

n. 6 ad art. 387), giacché

la procedura di ricorso arbitrale è definita dalle parti (Mràs in: Basler Kommentar,

ZPO, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 391 CPC; Marugg/Keller Jupitz in: Berner Kommentar, Schweize­rische

ZPO, vol. III, 2014, n. 1 e 9 ad art. 391 CPC; Gränicher,

op. cit., n. 7 e 10a ad art. 391). Neppure la motivazione dello stesso

lodo, in definitiva, permette di considerarlo senza dubbi esecutivo sin dalla

sua notificazione.

5.8 Infine,

entrambe le parti istanti si oppongono ai reclami richiamando la motivazione

con cui il Pretore aveva ritenuto esecutivo il lodo in sede di opposizione al

sequestro.

a) A

rigore di diritto si tratta però di un’allegazione che non è stata

esplicitamente formulata in prima istanza, da considerare dunque inammissibile

in questa sede. Se non fosse che nelle sentenze impugnate riferite alle istanze

di CO 3 il Pretore ha rinviato per abbondanza a tale motivazione (contenuta nel

consid. 4.2.3), incentrata sul punto 11 del compromesso arbitrale, a tenore del

quale “il lodo arbitrale sarà

notificato ai sensi di legge, così da garantirne la sua esecutività in Svizzera

e all’estero”, da cui ha desunto che il lodo arbitrale

di prima istanza è esecutivo sin dalla sua notificazione alle parti.

b) I

reclamanti obiettano che secondo la dottrina prevalente, la prima e la seconda

istanza arbitrale formano un’unità procedurale, che sfocia in un unico lodo,

quello di secondo grado, ove la procedura di ricorso sia stata attivata. D’altronde,

a mente loro, le parti non hanno esplicitamente derogato alla regola per cui l’ap­­pello

arbitrale ha effetto sospensivo. Il paragrafo 11 del compromesso arbitrale si

applica al lodo di prima istanza solo se la procedura di appello arbitrale non

è attivata, mentre in questa seconda ipotesi la pronuncia del tribunale

arbitrale superiore rimpiazza il lodo di primo grado.

c) La

questione dell’esecutività del lodo è di natura giuridica e può quindi essere

discussa dalle parti – e segnatamente dai reclamanti –, ancorché sulla base dei

soli fatti accertati in prima sede (sopra consid. 1.4), sicché unicamente

quanto è oggetto del considerando 4.2.3 summenzionato entra in considerazione

in questa sede. Orbene, la clausola per cui “il lodo arbitrale sarà notificato ai sensi di legge,

così da garantirne [l’]esecutività in Svizzera e all’estero” non dà indicazioni sugli effetti di un eventuale appello arbitrale – lo stesso Pretore e gli

istanti sottolineano come la clau­sola s’inserisca nelle

norme relative alla prima istanza – e comunque non statuisce esplicitamente che

il lodo di primo grado sarebbe esecutivo nonostante la presentazione di un

appello. Non appare quindi indiscutibile la volontà delle parti di derogare al principio

in virtù del quale, secondo la dottrina citata in precedenza (sopra consid.

5.4/a), solo il lodo dell’autorità arbitrale di ultima istanza diventa

esecutivo con la sua notifica alle parti nel senso degli art. 190 cpv. 1

LDIP o 387 CPC. Anche sotto questo punto di vista non si può dire

che gli istanti abbiano comprovato il carattere esecutivo del lodo del 29 gennaio

2016. Non essendo univoca l’interpretazione della clausola, e in mancanza di un’at­­testazione

di esecutività vincolante, le istanze andavano respinte, fermo restando che il

carattere formale della procedura di rigetto (sopra consid. 2) non preclude

agli istanti la possibilità di presentare una nuova istanza corredata da una

valida attestazione d’esecutività o da altri mezzi di prova idonei a dimostrare

l’esecutività del lodo arbitrale (cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5).

6. Stante

ciò che precede, le domande di revoca dell’effetto sospensivo concesso ai

reclami diventano senza oggetto.

7. In entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili seguono la soc­combenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime vanno fissate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per

il rinvio dell’art. 96 CPC.

Si giustifica, per quanto

attiene alle ripetibili di seconda sede, di riferirsi al limite medio-basso

della tariffa per valori

litigiosi di complessivi fr. 5'947'992.40 nelle cause inoltrate da CO 1 e CO 2, e di fr. 12'907'097.50

in quelle avviate da CO 3, e al­l’effettivo lavoro svolto dal

patrocinatore dei reclamanti, risoltosi nella redazione per ognuno di essi di otto

reclami, i cui contenuti sono praticamente identici, oltre a due brevi repliche.

8. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso milionario di

tutte le cause, raggiunge sen­z’altro la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 contro CO 1 e CO 2 (inc.

14.2016.297) è accolto.

1.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste

a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.–

per ripetibili.

1.2 Le

spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.–

per ripetibili.

2. Il reclamo di RE 2 contro CO 1 e CO 2 (inc.

14.2016.298) è accolto.

2.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste

a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.–

per ripetibili.

2.2 Le

spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.–

per ripetibili.

3. Il reclamo di RE 3 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.299) è

accolto.

3.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste

a loro carico in solido. Essi rifonderanno alla convenuta, sem­pre in solido, fr. 10'000.–

per ripetibili.

3.2 Le

spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifonderle, sempre in solido, fr. 4'000.–

per ripetibili.

4. Il reclamo di RE 4

contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.300) è accolto.

4.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste

a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.–

per ripetibili.

4.2 Le

spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.–

per ripetibili.

5. Il reclamo di RE 1

contro CO 3 (inc. 14.2016.301) è accolto.

5.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste

a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.

5.2 Le

spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifondere ad RE 1 fr. 6'000.– per ripetibili.

6. Il reclamo di RE 4

contro PI 4 (inc. 14.2016.302) è accolto.

6.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste

a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.

6.2 Le

spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifondere a RE 4 fr. 6'000.– per ripetibili.

7. Il reclamo di RE 2

contro CO 3 (inc. 14.2016.303) è accolto.

7.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste

a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.

7.2 Le

spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a carico di PI 4, tenuto a rifondere ad RE 2 fr. 6'000.– per ripetibili.

8. Il reclamo di RE 3

contro CO 3 (inc. 14.2016.304) è

accolto.

8.1 Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante sono poste a

suo carico. Egli rifonderà alla convenuta fr. 12'000.– per ripetibili.

8.2 Le

spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate

dalla reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifonderle fr. 6'000.– per

ripetibili.

9. Notificazione a:

–;

–;

– ,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).