14.2016.30
Opposizione al sequestro. Contratto di mandato di gestione patrimoniale e di messa a disposizione di società. Nota di onorario. Contestazione della verosimiglianza del credito
14 giugno 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.30
Lugano
14 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 22 agosto 2014 da
CO 1, (FI)
CO 2, (FI)
(patrocinati dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1 __________
(patrocinata dall’avv. PA 1,
giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2016 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 2 febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 7 agosto 2014 diretta contro CO
1 e CO 2, la RE 1 (in seguito: RE 1) ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro presso la Banca __________, __________
di “tutti i beni, crediti, titoli e valori di ogni tipo detenuti su conti,
depositi, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma,
dei quali i signori CO 1 e CO 2, __________ (__________) sono titolari o aventi
diritto economico, sia a titolo individuale che a titolo congiunto”, il
tutto sino alla concorrenza di fr. 140'645.–, oltre agli interessi del 5%
dal 18 aprile 2014. Quale titolo del credito RE 1 ha
indicato: “contratto di mandato di gestione
patrimoniale 4.3.2014 / mandato di messa a disposizione, gestione di società o
altra struttura 4.3.2014 / nota onorari e spese 17.4.2014”. Quale
causa del sequestro, l’istante ha invece indicato il domicilio dei debitori all’estero
(art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 7 agosto 2014, eseguito l’indomani
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano (verbali n. __________ e n. __________), con istanza 22 agosto
2014 CO 1 e CO 2 hanno presentato opposizione al decreto
di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di discussione del 2 giugno 2015 gli opponenti hanno confermato
la loro opposizione con un allegato scritto accluso al verbale, mentre la
controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto
di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
C. Statuendo con decisione 2 febbraio 2016
il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato i sequestriRE 1 le spese processuali di fr. 400.– e ripetibili di fr. 1'500.–
a favore degli opponenti.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2016 per ottenerne l’annullamento, la
reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Nelle loro
osservazioni del 22 aprile 2016, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione
del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta il 4 febbraio 2016, il termine di 10
giorni è scaduto domenica 14 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a
lunedì 15 febbraio 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno del termine, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
Considerandi
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro
modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al
fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè
né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che le prestazioni fatturate dall’istante
agli opponenti nella “nota
onorari e spese” del 17 aprile 2014, sulla scorta
delle quali essa chiede la conferma del sequestro, non rientrano nei “corrispettivi”
concordati nei contratti di mandato di gestione patrimoniale e di costituzione
(recte: messa a disposizione) e gestione di società panamense conclusi
dalle parti il 4 marzo 2014. Inoltre sia la nota in questione che il “memorandum” redatto
da uno degli organi della società sequestrante lo stesso 17 aprile 2014 hanno
quale oggetto prestazioni che risultano essere “pressoché tutte” antecedenti
alla sottoscrizione dei due contratti. Essendo la nota professionale e il memorandum documenti
allestiti in modo unilaterale dalla sequestrante, non sono secondo il primo
giudice sufficienti perché la pretesa ch’essa vanta raggiunga il grado di
verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF, sicché il magistrato ha accolto l’opposizione
e annullato i sequestri.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 rimprovera al Pretore un’errata applicazione dell’art. 272 LEF
per non aver considerato nel loro insieme i documenti da lei prodotti e le
circostanze di fatto che hanno condotto alla nota di onorario emessa nei
confronti dei debitori, prima di escludere ogni probabilità ch’essa possa
vantare un credito da garantire con il sequestro, eventualmente da verificare e
meglio quantificare nella causa di convalida del sequestro. A detta della
reclamante, il primo giudice non ha motivato le proprie affermazioni, partendo
da “constatazioni parziali” e dal falso presupposto che le prestazioni fatturate sarebbero da
considerare verosimili solo se fondate direttamente sui contratti sottoscritti
dalle parti, senza contemplare altre ipotesi altrettanto sostenibili in base ai
documenti prodotti. Ora, continua l’RE 1, i suddetti contratti rappresentano un
“palese e tangibile indizio” dell’esistenza di un rapporto contrattuale di consulenza e di
assistenza sorto per atti concludenti prima della sottoscrizione dei mandati,
culminato nella formalizzazione di quei contratti, ciò che gli opponenti non
contestano. Ne testimoniano anche la fattura e il memorandum, allestito
e sottoscritto da un terzo, seppur suo “ausiliario”, “a meno che si
ritenga maggiormente probabile l’ipotesi che si tratti di un falso”. Ad ogni modo la reclamante pretende di essere risarcita per il lavoro
eseguito fino al momento in cui gli opponenti hanno revocato il mandato di
gestione.
5.
Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del
sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie solo quella relativa all’esistenza
del credito è controversa. La questione centrale da esaminare nella causa in
rassegna è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato
il diritto – e pertanto l’art. 272 cpv. 1 cifra 1 LEF – laddove abbia
considerato che i documenti prodotti dall’RE 1 non sono indizi oggettivi e
concreti atti a dimostrare la fondatezza della pretesa da essa vantata.
5.1
Al
riguardo occorre subito precisare che contrariamente a quanto pare credere la
ricorrente, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 272 LEF la pretesa
fatta valere dal sequestrante è resa verosimile non quando il giudice non possa
escludere ogni probabilità della sua esistenza, bensì quando egli, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254
cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione
che la pretesa esista, pur non potendo escludere la possibilità della sua
inesistenza (sopra consid. 2.1). Condizione sine qua non è ad ogni modo che il sequestrante abbia prodotto indizi documentali oggettivi
sufficienti a costituire un “inizio di prova” dell’esistenza, dell’importo e
dell’esigibilità della pretesa indicata nell’istanza di sequestro (sentenza
della CEF 14.2014.91 del 29 ottobre 2014, consid. 6.3/d).
5.2
Nel
caso specifico, l’RE 1 ha indicato nell’istanza di sequestro come suo credito
una nota di onorario e spese per fr. 140'645.– da lei emessa il 17 aprile
2014.
a carico di CO 1 e CO 2, “in via tra loro solidale”
(doc. F), relativa a prestazioni di consulenza e assistenza fornite dal marzo
del 2013 allo stesso 17 aprile 2014, “sublimato parzialmente” nella sottoscrizione,
il 4 marzo 2014, di un mandato di gestione patrimoniale (doc. C) e di un
contratto di messa a disposizione e gestione di società
panamense (doc. D), cui i clienti hanno poi rinunciato. In
sede di opposizione al sequestro, gli opponenti hanno rilevato che le
prestazioni elencate nella fattura sono in gran parte anteriori ai contratti di
mandato e non sono comunque riconducibili agli stessi. D’altronde, essi hanno
sottolineato, non vi è alcuna “evidenza” di altri accordi contrattuali relativi alle prestazioni fatturate e l’istante
non ha fatto valere le pretese previste dal contratto di
messa a disposizione e gestione di società panamense (verbale dell’udienza 2
giugno 2015, act. VIII pag. 2-4, n. 6- 8, 13 e 19).
5.3
Orbene,
una semplice fattura non avallata dal debitore di regola non è considerata un
indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che elenca
(sentenza della CEF 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag.
298, consid. 1/a). La reclamante sostiene però che la fattura del 17 aprile 2014 (doc. F) debba essere presa in considerazione unitamente
ai contratti di mandato (doc. C e D), la cui sottoscrizione da parte degli
opponenti renderebbe in qualche modo verosimile il lavoro precedente da lei
svolto per la preparazione di quei contratti. Sennonché i documenti in
questione non accennano al pregresso mandato di consulenza e assistenza su cui
la sequestrante fonda le proprie pretese. Il contratto di gestione patrimoniale
prevede, anzi, una remunerazione per i servizi di “gestione e consulenza” pari
all’1.5% per anno del patrimonio gestito esistente all’inizio del periodo,
che decorre dalla firma del contratto, avvenuta il 4 marzo 2014 (doc. C punto
5.1
e 6.2), senza alcun riferimento a commissioni per servizi anteriori. Mentre
il contratto di messa a disposizione e gestione della società panamense stabilisce
una remunerazione forfettaria di € 2'000.– per tale messa a disposizione e di €
1'000.– quale “compenso annuale fisso di mantenimento
e amministrazione della società” (doc. D, punti 12.1 e 12.3).
Onorari per consulenza non sono previsti (v. punto 12.2). In altre parole i
citati mandati non rendono verosimile l’esistenza di un mandato pregresso né il
carattere oneroso degli atti preparatori. O perlomeno non si può ritenere che l’accertamento
del Pretore in merito alla non pertinenza delle prestazioni enumerate nella
fattura con i contratti firmati dalle parti sia manifestamente errato nel senso
dell’art. 320 lett. b CPC.
5.4
La
reclamante sostiene che sia i contatti e gli incontri con i clienti sia l’attività
prodigata da lei non sono contestati dalla controparte (reclamo, pag. 6 ad 4).
Non è quanto risulta dagli atti (v. verbale dell’udienza 2 giugno
2015, act. VIII pag. 2, n. 7). Soprattutto, gli opponenti contestano l’esistenza
di un mandato (pregresso) relativo alle prestazioni elencate nella fattura
(verbale n. 8-11). Ebbene la pattuizione di una remunerazione nei contratti
firmati dagli opponenti senz’alcun riferimento a prestazioni preparative anteriori
lascia effettivamente pensare che le stesse sono comprese nella remunerazione
pattuita dalle parti o perlomeno che sono state effettuate dalla sequestrante
nel proprio interesse in vista di aggiudicarsi il mandato di gestione
patrimoniale. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.
5.5
Secondo
la reclamante, “considerate le
circostanze oggettive e la consuetudine in ambito professionale non è certo
improbabile che la sequestrante, soprattutto nel caso in cui come nella fattispecie
non ci sia stato il previsto proseguimento della collaborazione a causa di ripensamento
dei mandanti, possa pretende di essere retribuita per il lavoro fin lì eseguito
su richiesta degli stessi” (reclamo ad 4 in basso).
Ancora una volta il fatto che l’esistenza della pretesa vantata dal
sequestrante non sia improbabile non è sufficiente a giustificare il sequestro,
occorre anzitutto che tale esistenza sia confermata da indizi oggettivi e concreti
(sopra consid. 5.1). A sostegno dell’allegazione (nuova) circa una presunta
consuetudine professionale, l’RE 1 non fornisce però alcun
elemento concreto. Né essa indica indizi a favore di una “pretesa di risarcimento” (reclamo pag. 6 in basso), che oltretutto pare porsi in contraddizione
con la tesi sostenuta in prima istanza, per cui la sua pretesa scaturirebbe da
un rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza sorto per atti
concludenti. Senza contare che la collaborazione tra le parti è in fin dei
conti sfociata concretamente nella firma dei due contratti di mandato. È semmai
su questi atti giuridici che la sequestrante avrebbe potuto giustificare una pretesa
nei confronti degli opponenti. Ma non l’ha fatto. E non
spetta né al giudice del sequestro né a questa Camera spulciare tra le diverse
attività elencate nella nota di onorario al fine di estrapolare quelle che
potrebbero eventualmente essere connesse a quanto pattuito contrattualmente
dalle parti.
5.6
A
ulteriore sostegno della sua tesi, la reclamante ha prodotto in prima sede un memorandum redatto da un suo organo, __________
(allora suo direttore), in cui vengono elencate in ordine cronologico le
prestazioni da lui effettuate in seno alla società nello svolgimento del
preteso mandato (doc. H). Essa critica il fatto che il Pretore non abbia
riconosciuto alcuna valenza a tale documento, allestito e sottoscritto da una
terza persona, seppur suo “ausiliario” (reclamo pag. 4 in basso).
a) Al
proposito giova ricordare che oltre alle fatture anche gli altri elementi
allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante, dai suoi organi o da persone
ausiliarie non costituiscono di principio elementi validi su cui fondare un
giudizio di verosimiglianza (sentenza della CEF già citata 14.2014.91, consid.
6.
/a, che rinvia alle sentenze citate sopra). In particolare le dichiarazioni
di organi della persona giuridica parte al procedimento non rivestono un valore
probatorio superiore a semplici allegazioni di parte (art. 159 CPC; sentenza
della CEF 14.2014.72 dell’8 settembre 2014 consid. 7.2/a). A differenza
di quanto afferma la reclamante (pag. 6 ad 5) poco importa quindi se l’ipotesi
che la fattura o il memorandum siano falsi appaia più o meno verosimile dell’ipotesi contraria. Non
trattandosi di prove documentali, men che meno dotate di una particolare
credibilità per il destinatario nel senso dell’art. 110 CP (cfr. sentenza
della CEF 14.2014.125 del 1° dicembre 2014 consid. 6.2/b),
parlare di falso non ha senso per la questione della verosimiglianza.
b) D’altronde
la sequestrante non ha prodotto alcun indizio concreto in merito alla pretesa
consulenza fornita ai clienti né sull’esistenza e sulle modalità del mandato
ch’essi le avrebbero conferito per atti concludenti, come ad esempio una
dichiarazione scritta del conoscente comune che ha messo in contatto le parti o
i pareri consegnati loro (fermo restando che i contratti firmati nel 2014
appaiono essere atti standard e non il frutto di un’analisi approfondita della
situazione personale dei clienti). In assenza d’indizi confermativi, il rifiuto
del Pretore di attribuire al memorandum
ogni valenza probante non appare manifestamente errato.
5.7
In
definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica per
quanto riguarda sia l’apprezzamento dei (pochi) documenti prodotti dalla
sequestrante sia l’applicazione del diritto, non potendo essere seriamente
rimproverato al Pretore di avere fondato il proprio giudizio su una falsa nozione
di verosimiglianza. Il reclamo non
può quindi ch’essere respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 140'645.–, supera
agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà in
solido ad CO 1 e ad CO 2 fr. 2'900.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).