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Decisione

14.2016.30

Opposizione al sequestro. Contratto di mandato di gestione patrimoniale e di messa a disposizione di società. Nota di onorario. Contestazione della verosimiglianza del credito

14 giugno 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF

14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

Considerandi

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro

modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al

fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè

né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che le prestazioni fatturate dall’istante

agli opponenti nella “nota

onorari e spese” del 17 aprile 2014, sulla scorta

delle quali essa chiede la conferma del sequestro, non rientrano nei “corrispettivi”

concordati nei contratti di mandato di gestione patrimoniale e di costituzione

(recte: messa a disposizione) e gestione di società panamense conclusi

dalle parti il 4 marzo 2014. Inoltre sia la nota in questione che il “memorandum” redatto

da uno degli organi della società sequestrante lo stesso 17 aprile 2014 hanno

quale oggetto prestazioni che risultano essere “pressoché tutte” antecedenti

alla sottoscrizione dei due contratti. Essendo la nota professionale e il memorandum documenti

allestiti in modo unilaterale dalla sequestrante, non sono secondo il primo

giudice sufficienti perché la pretesa ch’essa vanta raggiunga il grado di

verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF, sicché il magistrato ha accolto l’opposi­­zione

e annullato i sequestri.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 rimprovera al Pretore un’errata applicazione dell’art. 272 LEF

per non aver considerato nel loro insieme i documenti da lei prodotti e le

circostanze di fatto che hanno condotto alla nota di onorario emessa nei

confronti dei debitori, prima di escludere ogni probabilità ch’essa possa

vantare un credito da garantire con il sequestro, eventualmente da verificare e

meglio quantificare nella causa di convalida del sequestro. A detta della

reclamante, il primo giudice non ha motivato le proprie affermazioni, partendo

da “constatazioni parziali” e dal falso presupposto che le prestazioni fatturate sarebbero da

considerare verosimili solo se fondate direttamente sui contratti sottoscritti

dalle parti, senza contemplare altre ipotesi altrettanto sostenibili in base ai

documenti prodotti. Ora, continua l’RE 1, i suddetti contratti rappresentano un

“palese e tangibile indizio” dell’esisten­­za di un rapporto contrattuale di consulenza e di

assistenza sorto per atti concludenti prima della sottoscrizione dei mandati,

culminato nella formalizzazione di quei contratti, ciò che gli opponenti non

contestano. Ne testimoniano anche la fattura e il memorandum, allestito

e sottoscritto da un terzo, seppur suo “ausiliario”, “a meno che si

ritenga maggiormente probabile l’ipotesi che si tratti di un falso”. Ad ogni modo la reclamante pretende di essere risarcita per il lavoro

eseguito fino al momento in cui gli opponenti hanno revocato il mandato di

gestione.

5.

Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del

sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie solo quella relativa all’esistenza

del credito è controversa. La questione centrale da esaminare nella causa in

rassegna è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato

il diritto – e pertanto l’art. 272 cpv. 1 cifra 1 LEF – laddove abbia

considerato che i documenti prodotti dall’RE 1 non sono indizi oggettivi e

concreti atti a dimostrare la fondatezza della pretesa da essa vantata.

5.1

Al

riguardo occorre subito precisare che contrariamente a quanto pare credere la

ricorrente, secondo la giurisprudenza relativa al­l’art. 272 LEF la pretesa

fatta valere dal sequestrante è resa verosimile non quando il giudice non possa

escludere ogni probabilità della sua esistenza, bensì quando egli, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254

cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione

che la pretesa esista, pur non potendo escludere la possibilità della sua

inesistenza (sopra consid. 2.1). Condizione sine qua non è ad ogni modo che il sequestrante abbia prodotto indizi documentali oggettivi

sufficienti a costituire un “inizio di prova” dell’esi­­stenza, dell’importo e

dell’esigibilità della pretesa indicata nel­l’istanza di sequestro (sentenza

della CEF 14.2014.91 del 29 ottobre 2014, consid. 6.3/d).

5.2

Nel

caso specifico, l’RE 1 ha indicato nell’istanza di sequestro come suo credito

una nota di onorario e spese per fr. 140'645.– da lei emessa il 17 aprile

2014.

a carico di CO 1 e CO 2, “in via tra loro solidale”

(doc. F), relativa a prestazioni di consulenza e assistenza fornite dal marzo

del 2013 allo stesso 17 aprile 2014, “sublimato parzialmente” nella sottoscrizione,

il 4 marzo 2014, di un mandato di gestione patrimoniale (doc. C) e di un

contratto di messa a disposizione e gestione di società

panamense (doc. D), cui i clienti hanno poi rinunciato. In

sede di opposizione al sequestro, gli opponenti hanno rilevato che le

prestazioni elencate nella fattura sono in gran parte anteriori ai contratti di

mandato e non sono comunque riconducibili agli stessi. D’altronde, essi hanno

sottolineato, non vi è alcuna “evidenza” di altri accordi contrattuali relativi alle prestazioni fatturate e l’istante

non ha fatto valere le pretese previste dal contratto di

messa a disposizione e gestione di società panamense (verbale dell’udienza 2

giugno 2015, act. VIII pag. 2-4, n. 6- 8, 13 e 19).

5.3

Orbene,

una semplice fattura non avallata dal debitore di regola non è considerata un

indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che elenca

(sentenza della CEF 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag.

298, consid. 1/a). La reclamante sostiene però che la fattura del 17 aprile 2014 (doc. F) debba essere presa in considerazione unitamente

ai contratti di mandato (doc. C e D), la cui sottoscrizione da parte degli

opponenti renderebbe in qualche modo verosimile il lavoro precedente da lei

svolto per la preparazione di quei contratti. Sennonché i documenti in

questione non accennano al pregresso mandato di consulenza e assistenza su cui

la sequestrante fonda le proprie pretese. Il contratto di gestione patrimoniale

prevede, anzi, una remunerazione per i servizi di “gestione e consulenza” pari

all’1.5% per anno del patrimonio gestito esistente all’inizio del periodo,

che decorre dalla firma del contratto, avvenuta il 4 marzo 2014 (doc. C punto

5.1

e 6.2), senza alcun riferimento a commissioni per servizi anteriori. Mentre

il contratto di messa a disposizione e gestione della società panamense stabilisce

una remunerazione forfettaria di € 2'000.– per tale messa a disposizione e di €

1'000.– quale “compenso annuale fisso di mantenimento

e amministrazione della società” (doc. D, punti 12.1 e 12.3).

Onorari per consulenza non sono previsti (v. punto 12.2). In altre parole i

citati mandati non rendono verosimile l’esistenza di un mandato pregresso né il

carattere oneroso degli atti preparatori. O perlomeno non si può ritenere che l’accertamento

del Pretore in merito alla non pertinenza delle prestazioni enumerate nella

fattura con i contratti firmati dalle parti sia manifestamente errato nel senso

dell’art. 320 lett. b CPC.

5.4

La

reclamante sostiene che sia i contatti e gli incontri con i clienti sia l’attività

prodigata da lei non sono contestati dalla controparte (reclamo, pag. 6 ad 4).

Non è quanto risulta dagli atti (v. verbale dell’udienza 2 giugno

2015, act. VIII pag. 2, n. 7). Soprattutto, gli opponenti contestano l’esistenza

di un mandato (pregresso) relativo alle prestazioni elencate nella fattura

(verbale n. 8-11). Ebbene la pattuizione di una remunerazione nei contratti

firmati dagli opponenti senz’alcun riferimento a prestazioni preparative anteriori

lascia effettivamente pensare che le stesse sono comprese nella remunerazione

pattuita dalle parti o perlomeno che sono state effettuate dalla sequestrante

nel proprio interesse in vista di aggiudicarsi il mandato di gestione

patrimoniale. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.

5.5

Secondo

la reclamante, “considerate le

circostanze oggettive e la consuetudine in ambito professionale non è certo

improbabile che la sequestrante, soprattutto nel caso in cui come nella fattispecie

non ci sia stato il previsto proseguimento della collaborazione a causa di ripensamento

dei mandanti, possa pretende di essere retribuita per il lavoro fin lì eseguito

su richiesta degli stessi” (reclamo ad 4 in basso).

Ancora una volta il fatto che l’esistenza della pretesa vantata dal

sequestrante non sia improbabile non è sufficiente a giustificare il sequestro,

occorre anzitutto che tale esistenza sia confermata da indizi oggettivi e concreti

(sopra consid. 5.1). A sostegno dell’allegazione (nuova) circa una presunta

consuetudine professionale, l’RE 1 non fornisce però alcun

elemento concreto. Né essa indica indizi a favore di una “pretesa di risarcimento” (reclamo pag. 6 in basso), che oltretutto pare porsi in contraddizione

con la tesi sostenuta in prima istanza, per cui la sua pretesa scaturirebbe da

un rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza sorto per atti

concludenti. Senza contare che la collaborazione tra le parti è in fin dei

conti sfociata concretamente nella firma dei due contratti di mandato. È semmai

su questi atti giuridici che la sequestrante avrebbe potuto giustificare una pretesa

nei confronti degli opponenti. Ma non l’ha fatto. E non

spetta né al giudice del sequestro né a questa Camera spulciare tra le diverse

attività elencate nella nota di onorario al fine di estrapolare quelle che

potrebbero eventualmente essere connesse a quanto pattuito contrattualmente

dalle parti.

5.6

A

ulteriore sostegno della sua tesi, la reclamante ha prodotto in prima sede un memorandum redatto da un suo organo, __________

(allora suo direttore), in cui vengono elencate in ordine cronologico le

prestazioni da lui effettuate in seno alla società nello svolgimento del

preteso mandato (doc. H). Essa critica il fatto che il Pretore non abbia

riconosciuto alcuna valenza a tale documento, allestito e sottoscritto da una

terza persona, seppur suo “ausiliario” (reclamo pag. 4 in basso).

a) Al

proposito giova ricordare che oltre alle fatture anche gli altri elementi

allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante, dai suoi organi o da persone

ausiliarie non costituiscono di principio elementi validi su cui fondare un

giudizio di verosimiglianza (sentenza della CEF già citata 14.2014.91, consid.

6.

/a, che rinvia alle sentenze citate sopra). In particolare le dichiarazioni

di organi della persona giuridica parte al procedimento non rivestono un valore

probatorio superiore a semplici allegazioni di parte (art. 159 CPC; sentenza

della CEF 14.2014.72 dell’8 settembre 2014 consid. 7.2/a). A differenza

di quanto afferma la reclamante (pag. 6 ad 5) poco importa quindi se l’ipotesi

che la fattura o il memorandum siano falsi appaia più o meno verosimile dell’ipotesi contraria. Non

trattandosi di prove documentali, men che meno dotate di una particolare

credibilità per il destinatario nel senso dell’art. 110 CP (cfr. sentenza

della CEF 14.2014.125 del 1° dicembre 2014 consid. 6.2/b),

parlare di falso non ha senso per la questione della verosimiglianza.

b) D’altronde

la sequestrante non ha prodotto alcun indizio concreto in merito alla pretesa

consulenza fornita ai clienti né sull’esi­­stenza e sulle modalità del mandato

ch’essi le avrebbero conferito per atti concludenti, come ad esempio una

dichiarazione scritta del conoscente comune che ha messo in contatto le parti o

i pareri consegnati loro (fermo restando che i contratti firmati nel 2014

appaiono essere atti standard e non il frutto di un’analisi approfondita della

situazione personale dei clienti). In assenza d’indizi confermativi, il rifiuto

del Pretore di attribuire al memorandum

ogni valenza probante non appare manifestamente errato.

5.7

In

definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica per

quanto riguarda sia l’apprezzamento dei (pochi) documenti prodotti dalla

sequestrante sia l’applicazione del diritto, non potendo essere seriamente

rimproverato al Pretore di avere fondato il proprio giudizio su una falsa nozione

di verosimiglianza. Il reclamo non

può quindi ch’essere respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 140'645.–, supera

agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà in

solido ad CO 1 e ad CO 2 fr. 2'900.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).