Lexipedia

Decisione

14.2016.305

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestati di carenza di beni. Carente motivazione

17 marzo 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e

sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC).

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, il reclamante ribadisce di non aver ottenuto

chiarimenti sugli importi “fantomatici” indicati nel precetto esecutivo n. __________, nonostante la sua

raccomandata inviata al Dipartimento sanità e socialità il 25 novembre 2016,

sottolineando di nuovo che sono passati 20 anni dall’emissione degli attestati

di carenza di beni. Rimprovera al Pretore di aver emanato la sentenza impugnata

pur sapendo ch’egli era in attesa di chiarimenti. Argomentando in tal modo, RE

1 non si confronta però minimamente con la motivazione della sentenza

impugnata, secondo cui i due attestati di carenza di beni prodotti dall’istante

costituiscono valido riconoscimento

di debito giusta l’art. 149 cpv. 2 LEF, le allegazioni dell’escusso

essendo rimaste allo stadio di puro parlato e non potendo così infirmare la

validità dei titoli in questione. Carente della necessaria

motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta quindi inammissibile

(sopra, consid. 1.2).

Considerandi

2.

Ad

ogni modo va detto per abbondanza che la conclusione cui è giunto il Pretore è

corretta. Gli attestati di carenza di beni in questione sono effettivamente per

legge (art. 149 cpv. 2 LEF) validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione

per gli importi – tutt’al­­tro che fantomatici – chiaramente indicati sugli

stessi attestati insieme alla causale (crediti per alimenti arretrati dovuti

dall’escus­­so ai figli per i periodi specificati [v. sopra ad A] e

giudizialmente accertati, ma versati a titolo di “Pubblica Assistenza” dal Cantone,

il quale è così subentrato per surrogazione legale nei diritti dei figli contro

il padre). Il fatto poi che risalgono l’uno al 1995 e l’altro al 1996 non ne

compromette la validità, perché i crediti accertati in attestati di carenza di

beni rilasciati prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della

modifica della LEF del 16 dicembre 1994 non si prescrivevano prima del 1°

gennaio 2017 (art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali di tale modificazione) e

nel caso concreto la prescrizione è stata in precedenza interrotta con l’avvio

dell’esecuzione in esame (art. 135 n. 2 CO), avvenuta prima del 6 ottobre 2016

(data dell’emissione del precetto esecutivo, v. doc. A), ciò che ha dato inizio

a un nuovo termine di prescrizione di vent’anni (art. 137 cpv. 1 CO; FF 1991 III 121 e DTF 114 III 262 consid. a). A prescindere

dalla sua inammissibilità, il reclamo era dunque comunque votato all’insuccesso.

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 15'827.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).