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Decisione

14.2016.306

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Responsabilità per le spese giudiziarie

10 marzo 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il credito posto in esecuzione ha reso l’i­stanza senza oggetto;

che

in tali circostanze il giudice ripartisce le spese giudiziarie secondo equità

(art. 107 cpv. 1 lett. d CPC);

che

nel caso specifico sia l’avvio della causa sia il suo stralcio sono da addebitare

all’escusso, il cui tardivo pagamento, posteriore all’inoltro dell’istanza, ha

causato spese inutili;

che,

per quanto riguarda la ripartizione delle spese giudiziarie, nulla cambia al

riguardo il fatto che il “danno

di mora secondo l’art. 103/106 CO” di fr. 160.55

non risulti essere stato riconosciuto dal­l’escusso (ad ogni modo non figura alcun titolo di rigetto per quel­l’importo nei documenti allegati all’istanza), siccome pagando anche tale somma

egli ha manifestato di non contestarne la legittimità;

che

Considerandi

la decisione impugnata è dunque giuridicamente errata e va riformata nel senso

di porre le spese giudiziarie a carico di CO 1;

che

l’indennità per ripetibili di fr 120.65 chiesta dalla

reclamante rientra nei parametri stabiliti dal Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1), il quale per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso

non ecceda fr. 20'000.–, prevede ripetibili varianti dal 3 al 17.5% del

valore medesimo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar), ovvero, tenuto conto nella

fattispecie di un valore litigioso di fr. 850.–, tra fr. 30.– e fr. 150.–

arrotondati;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 205.65

(fr. 85.– + 120.65), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 85.– è posta a carico di CO 1,

tenuto a rifondare all’RE 1 fr. 120.65 per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a

rifondere all’RE 1 fr. 280.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).