14.2016.306
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Responsabilità per le spese giudiziarie
10 marzo 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.306
Lugano
10 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 16 ottobre
2016 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2016 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 9 dicembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2016 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 850.–
complessivi;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 ottobre
2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest;
che
nel termine impartito, la parte convenuta ha prodotto la
ricevuta del pagamento di fr. 937.30 all’UE di Lugano il 15 novembre 2016
a saldo del credito posto in esecuzione;
che statuendo con decisione del 9 dicembre 2016, il Giudice di pace ha
stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 85.– a
carico dell’istante, dopo avere rilevato che i danni di mora di fr. 160.55
compresi nella somma pagata dall’escusso non erano stati da lui riconosciuti;
che
contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 22 dicembre 2016 per ottenerne, in via principale, il parziale annullamento e la riforma
nel senso che le spese processuali di fr. 85.– e un’indennità per
ripetibili di fr 120.65 siano poste a carico di CO 1, e i via subordinata il
rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi;
che
entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni
al reclamo;
che
secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo;
che
in ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione
(cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC);
che
in ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al
valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 22 dicembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
dell’RE 1 al più presto il 10 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo tenuto conto delle ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio
2016: art. 56 n. 2 LEF) e della proroga per legge del termine fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49);
che nella decisione
impugnata, il Giudice di pace ha posto le spese processuali a carico dell’istante
ritenendo implicitamente che per parte dell’importo pagato dall’escusso non vi
fosse un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
– sostiene la reclamante – il pagamento del credito posto in esecuzione varrebbe
quale acquiescenza all’istanza sicché CO 1 sarebbe da considerare soccombente e
tenuto a pagare le spese processuali e un’indennità per ripetibili in virtù
dell’art. 106 cpv. 1 CPC;
che
a ben vedere l’escusso non ha formalmente acquiesciuto all’azione, ma pagando
Fatti
il credito posto in esecuzione ha reso l’istanza senza oggetto;
che
in tali circostanze il giudice ripartisce le spese giudiziarie secondo equità
(art. 107 cpv. 1 lett. d CPC);
che
nel caso specifico sia l’avvio della causa sia il suo stralcio sono da addebitare
all’escusso, il cui tardivo pagamento, posteriore all’inoltro dell’istanza, ha
causato spese inutili;
che,
per quanto riguarda la ripartizione delle spese giudiziarie, nulla cambia al
riguardo il fatto che il “danno
di mora secondo l’art. 103/106 CO” di fr. 160.55
non risulti essere stato riconosciuto dall’escusso (ad ogni modo non figura alcun titolo di rigetto per quell’importo nei documenti allegati all’istanza), siccome pagando anche tale somma
egli ha manifestato di non contestarne la legittimità;
che
Considerandi
la decisione impugnata è dunque giuridicamente errata e va riformata nel senso
di porre le spese giudiziarie a carico di CO 1;
che
l’indennità per ripetibili di fr 120.65 chiesta dalla
reclamante rientra nei parametri stabiliti dal Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1), il quale per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso
non ecceda fr. 20'000.–, prevede ripetibili varianti dal 3 al 17.5% del
valore medesimo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar), ovvero, tenuto conto nella
fattispecie di un valore litigioso di fr. 850.–, tra fr. 30.– e fr. 150.–
arrotondati;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 205.65
(fr. 85.– + 120.65), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 85.– è posta a carico di CO 1,
tenuto a rifondare all’RE 1 fr. 120.65 per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a
rifondere all’RE 1 fr. 280.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).