14.2016.307
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale speciale su prestazioni in capitale. Limitato potere di cognizione del giudice di rigetto
29 marzo 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.307
Lugano
29 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO 147/2016 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 22 novembre
2016 da
Comune di CO 1,
(rappresentato dal proprio Municipio,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 19 dicembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
3 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, il Comune di CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'292.80 oltre agli interessi del 2.5%
dal 30 settembre 2016, di fr. 50.– e di fr. 40.70, indicando quali
titoli di credito la “tassa
imposte speciali 2014”, rispettivamente la “tassa di diffida” e
gli “interessi di mora fino al
29 settembre 2016”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 novembre 2016
il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo delle Isole aggiungendo all’importo preteso le spese esecutive di fr. 73.30.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 dicembre 2016.
C. Statuendo con decisione 19 dicembre 2016, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 35.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2016 dicendosi “obbligato” a
contestarla. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2017, il Comune di CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 28 gennaio 2017 RE 1 ha
prodotto una replica spontanea.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 dicembre 2016, ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2
LEF), contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 dicembre, in concreto il
reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede.
Nel caso specifico, quindi, la ricevibilità del reclamo potrebbe a
prima vista apparire dubbia, giacché con il suo allegato – assai stringato – RE
1.
si limita a ribadire quanto sostenuto nelle osservazioni all’istanza di
rigetto, ossia che la dichiarazione d’imposta non menzionerebbe l’esistenza di
prestazioni in capitale. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice di pace ha
tralasciato di determinarsi sulla censura.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ora,
nel caso in esame parte dei documenti prodotti in sede di reclamo appaiono
nuovi, in particolare la decisione del 12 febbraio 2016 dell’Ufficio
circondariale di tassazione di Locarno relativa all’“imposta cantonale annua 2014 su prestazioni in
capitale provenienti dalla previdenza” (doc. 1),
allegata sia alle osservazioni al reclamo, sia alla replica spontanea dell’escusso.
Sennonché l’incarto trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera appare
invero lacunoso, ove si consideri che alcuni documenti citati tra gli allegati
all’istanza di rigetto – tra cui la predetta decisione – non vi figurano, mentre
altri, come gli scritti 21, 31 marzo e 27 aprile 2016, non sono citati nell’istanza
e verosimilmente formano lo “scambio
di corrispondenza” che l’escusso ha indicato allegare
in calce alle sue osservazioni del 6 dicembre 2016, ma che non si ritrovano
nella sezione “B” dell’incarto. Se ne deve pertanto tenere conto, anche se,
come si vedrà, essi non risultano di rilievo per l’esito del giudizio odierno.
Per contro, tutte le (nuove) allegazioni di fatto contenute nella replica
spontanea di RE 1 come pure l’allegato estratto del conto privato sono
inammissibili.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza – escludendo le
spese esecutive – senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi
genericamente ai “mezzi di
prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso,
senza determinarsi sulle stesse.
4.
In
due righe, nel suo reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non aver
considerato, nella sua decisione, “la mancanza della somma complessiva, e la provenienza del capitale [a lui] sconosciuto”.
5.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo),
il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle
allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia,
la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione
“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.2
Nella fattispecie, il Comune di CO 1 fonda la propria pretesa nei
confronti di RE 1 sulla tassazione comunale del 3 marzo 2016 relativa alle “imposte speciali 2014”,
determinata in fr. 3'292.80 applicando il moltiplicatore comunale (dell’80%)
all’imposta cantonale annua su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
(art. 38 LT), stabilita con decisione del 12 febbraio 2016. A tale decisione sono
seguiti un primo richiamo del 19 aprile 2016, poi la diffida del 14 luglio
2016.
Ora, il reclamante non pretende – né ha mai preteso – che la citata
decisione amministrativa non sia passata in giudicato, né risulta d’altronde
ch’egli abbia presentato reclamo al Municipio entro il termine di
30.
giorni indicato sulla stessa e neppure che abbia impugnato la decisione
cantonale del 12 febbraio 2016.
a) Per
vero, dallo scambio di corrispondenza già citato (sopra consid. 1.3) si evince
sì una contestazione di RE 1 al Municipio di CO 1 formulata il 21 marzo 2016,
ma concerne la decisione di
tassazione dell’imposta comunale (ordinaria) 2014 – e non dell’imposta speciale
– emessa il 23 febbraio 2016, siccome egli vi afferma di ritenere “legittima” l’imposta comunale sul reddito di fr. 190.20,
ma “inaccettabile” quella sulla sostanza (di fr. 160.–) poiché
a suo dire “inesistente”.
Certo, nella sua risposta del 31 marzo 2016 l’Ufficio comunale
delle contribuzioni ha comunicato all’escusso che le sue contestazioni andavano
presentate all’ufficio circondariale di tassazione di Locarno facendo valere
che “il Comune non ha nessuna
autorità in merito”, risposta perlomeno imprecisa, giacché
la stessa decisione di tassazione indica che “contro il calcolo dell’imposta comunale il
contribuente può reclamare al Municipio entro 30 giorni”. Vero, però, che oggetto del reclamo (giusta l’art. 299 cpv. 1 LT) può essere solo il calcolo dell’imposta
comunale, ossia la semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste nell’applicare all’imposta cantonale il moltiplicatore comunale (v. sentenza
della Camera tributaria del Tribunale d’appello 80.2014.300 del 10 dicembre
2014), e non la stessa imposta cantonale, la quale deve
semmai essere contestata con un reclamo contro la decisione di tassazione
cantonale (che l’escusso non ha dimostrato di avere impugnato). Sta comunque di
fatto che siffatta contestazione non fa alcun riferimento alla decisione sull’imposta
speciale in oggetto. Il suo passaggio in giudicato è pertanto pacifico.
b) Nemmeno
la lettera del 27 aprile 2016 con cui l’escusso ha contestato il richiamo di
pagamento al Comune può essere considerata quale reclamo contro la tassa
speciale. Pur non escludendo che la stessa sia stata inoltrata a seguito del
primo richiamo del 19 aprile 2016, essa si riferisce ad ogni modo a importi diversi
da quello stabilito nella “tassa
imposte speciali 2014” in oggetto e appare
manifestamente tardiva.
5.3
Ne
discende che la decisione relativa all’imposta su prestazioni in capitale
emessa il 3 marzo 2016 dal CO 1 giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da RE 1 per l’importo di fr. 3'292.80 richiesto con il precetto
esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 e 275 LT),
oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 30 settembre 2016 (art. 6
cpv. 1, 9 cpv. 2 e tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la
riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016
[BU 58/2015 575]), agli interessi di fr. 40.70 maturati fino
al 29 settembre 2016, nonché alla tassa di fr. 50.– richiesta con
la diffida del 14 luglio 2016 e prevista dall’art. 21 cpv. 1 del Regolamento
della Legge tributaria (RL 10.2.1.1.1).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel
caso specifico, il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate
eccezioni liberatorie, limitandosi a riproporre le contestazioni e richieste di
spiegazioni in merito alla provenienza del capitale tassato. Orbene, esse sarebbero
semmai dovute essere presentate con reclamo entro 30 giorni dalla notifica
della tassazione speciale cantonale all’Ufficio circondariale di tassazione (o
al Municipio di CO 1 limitatamente al calcolo dell’imposta comunale). Non lo possono
più essere in sede di esecuzione. Essendo la decisione relativa
all’imposta su prestazioni in capitale definitiva, essa non può più essere contestata,
men che meno davanti al giudice del rigetto, che è funzionalmente incompetente
per statuire in ambito fiscale. Un argomento del genere sfugge infatti
con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a
verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e
81.
LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie, senza potersi
invece pronunciare sulla sussistenza materiale del credito come tale (Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81).
Il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il Comune non avendo postulato alcuna richiesta in merito. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'383.50
(pari a fr. 3'292.80 + fr. 40.70 + fr. 50.–), non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).