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Decisione

14.2016.307

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale speciale su prestazioni in capitale. Limitato potere di cognizione del giudice di rigetto

29 marzo 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 novembre 2016

il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo delle Isole aggiungendo all’importo preteso le spese esecutive di fr. 73.30.

Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 dicembre 2016.

C. Statuendo con decisione 19 dicembre 2016, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 35.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2016 dicendosi “obbligato” a

contestarla. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2017, il Comune di CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 28 gennaio 2017 RE 1 ha

prodotto una replica spontanea.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 dicembre 2016, ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2

LEF), contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 dicembre, in concreto il

reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede.

Nel caso specifico, quindi, la ricevibilità del reclamo potrebbe a

prima vista apparire dubbia, giacché con il suo allegato – assai stringato – RE

1.

si limita a ribadire quanto sostenuto nelle osservazioni all’istanza di

rigetto, ossia che la dichiarazione d’imposta non menzionerebbe l’esistenza di

prestazioni in capitale. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice di pace ha

tralasciato di determinarsi sulla censura.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ora,

nel caso in esame parte dei documenti prodotti in sede di reclamo appaiono

nuovi, in particolare la decisione del 12 febbraio 2016 dell’Ufficio

circondariale di tassazione di Locarno relativa all’“imposta cantonale annua 2014 su prestazioni in

capitale provenienti dalla previdenza” (doc. 1),

allegata sia alle osservazioni al reclamo, sia alla replica spontanea dell’escusso.

Sennonché l’in­­carto trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera appare

invero lacunoso, ove si consideri che alcuni documenti citati tra gli allegati

all’istanza di rigetto – tra cui la predetta decisione – non vi figurano, mentre

altri, come gli scritti 21, 31 marzo e 27 aprile 2016, non sono citati nell’istanza

e verosimilmente formano lo “scambio

di corrispondenza” che l’escusso ha indicato allegare

in calce alle sue osservazioni del 6 dicembre 2016, ma che non si ritrovano

nella sezione “B” dell’incarto. Se ne deve pertanto tenere conto, anche se,

come si vedrà, essi non risultano di rilievo per l’esito del giudizio odierno.

Per contro, tutte le (nuove) allegazioni di fatto contenute nella replica

spontanea di RE 1 come pure l’allegato estratto del conto privato sono

inammissibili.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istan­za – escludendo le

spese esecutive – senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi

genericamente ai “mezzi di

prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso,

senza determinarsi sulle stesse.

4.

In

due righe, nel suo reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non aver

considerato, nella sua decisione, “la mancanza della somma complessiva, e la provenienza del capitale [a lui] sconosciuto”.

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo),

il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle

allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia,

la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione

“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.2

Nella fattispecie, il Comune di CO 1 fonda la propria pretesa nei

confronti di RE 1 sulla tassazione comunale del 3 marzo 2016 relativa alle “imposte speciali 2014”,

determinata in fr. 3'292.80 applicando il moltiplicatore comunale (dell’80%)

al­l’imposta cantonale annua su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

(art. 38 LT), stabilita con decisione del 12 febbraio 2016. A tale decisione sono

seguiti un primo richiamo del 19 aprile 2016, poi la diffida del 14 luglio

2016.

Ora, il reclamante non pretende – né ha mai preteso – che la citata

decisione amministrativa non sia passata in giudicato, né risulta d’altronde

ch’egli abbia presentato reclamo al Municipio entro il termine di

30.

giorni indicato sulla stessa e neppure che abbia impugnato la decisione

cantonale del 12 febbraio 2016.

a) Per

vero, dallo scambio di corrispondenza già citato (sopra consid. 1.3) si evince

sì una contestazione di RE 1 al Municipio di CO 1 formulata il 21 marzo 2016,

ma concerne la decisione di

tassazione dell’imposta comunale (ordinaria) 2014 – e non dell’imposta speciale

– emessa il 23 febbraio 2016, siccome egli vi afferma di ritenere “legittima” l’imposta comunale sul reddito di fr. 190.20,

ma “inaccettabile” quella sulla sostanza (di fr. 160.–) poiché

a suo dire “inesistente”.

Certo, nella sua risposta del 31 marzo 2016 l’Ufficio comunale

delle contribuzioni ha comunicato all’escusso che le sue contestazioni andavano

presentate all’ufficio circondariale di tassazione di Locarno facendo valere

che “il Comune non ha nessuna

autorità in merito”, risposta perlomeno imprecisa, giacché

la stessa decisione di tassazione indica che “contro il calcolo dell’imposta comunale il

contribuente può reclamare al Municipio entro 30 giorni”. Vero, però, che oggetto del reclamo (giusta l’art. 299 cpv. 1 LT) può essere solo il calcolo del­l’imposta

comunale, ossia la semplice operazione, prevista dal­l’art. 276 LT, che consiste nell’applicare all’imposta cantonale il moltiplicatore comunale (v. sentenza

della Camera tributaria del Tribunale d’appello 80.2014.300 del 10 dicembre

2014), e non la stessa imposta cantonale, la quale deve

semmai essere contestata con un reclamo contro la decisione di tassazione

cantonale (che l’escusso non ha dimostrato di avere impugnato). Sta comunque di

fatto che siffatta contestazione non fa alcun riferimento alla decisione sull’imposta

speciale in oggetto. Il suo passaggio in giudicato è pertanto pacifico.

b) Nemmeno

la lettera del 27 aprile 2016 con cui l’escusso ha contestato il richiamo di

pagamento al Comune può essere considerata quale reclamo contro la tassa

speciale. Pur non escludendo che la stessa sia stata inoltrata a seguito del

primo richiamo del 19 aprile 2016, essa si riferisce ad ogni modo a importi diversi

da quello stabilito nella “tassa

imposte speciali 2014” in oggetto e appare

manifestamente tardiva.

5.3

Ne

discende che la decisione relativa all’imposta su prestazioni in capitale

emessa il 3 marzo 2016 dal CO 1 giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta da RE 1 per l’importo di fr. 3'292.80 richiesto con il precetto

esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 e 275 LT),

oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 30 settembre 2016 (art. 6

cpv. 1, 9 cpv. 2 e tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la

riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016

[BU 58/2015 575]), agli interessi di fr. 40.70 maturati fino

al 29 settembre 2016, nonché alla tassa di fr. 50.– richiesta con

la diffida del 14 luglio 2016 e prevista dall’art. 21 cpv. 1 del Regolamento

della Legge tributaria (RL 10.2.1.1.1).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso specifico, il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate

eccezioni liberatorie, limitandosi a riproporre le contestazioni e richieste di

spiegazioni in merito alla provenienza del capitale tassato. Orbene, esse sarebbero

semmai dovute essere presentate con reclamo entro 30 giorni dalla notifica

della tassazione speciale cantonale all’Ufficio circondariale di tassazione (o

al Municipio di CO 1 limitatamente al calcolo dell’imposta comunale). Non lo possono

più essere in sede di esecuzione. Essendo la decisione relativa

all’imposta su prestazioni in capitale definitiva, essa non può più essere contestata,

men che meno davanti al giudice del rigetto, che è funzionalmente incompetente

per statuire in ambito fiscale. Un argomento del genere sfugge infatti

con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a

verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e

81.

LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie, senza potersi

invece pronunciare sulla sussistenza materiale del credito come tale (Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81).

Il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il Comune non avendo postulato alcuna richiesta in merito. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'383.50

(pari a fr. 3'292.80 + fr. 40.70 + fr. 50.–), non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).