14.2016.308
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi paritetici AVS/AI/IPG. Pagamento parziale dell’importo posto in esecuzione (tranne gli interessi correnti) sul conto dell’Ufficio d’esecuzione
6 febbraio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.308
Lugano
6 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promossa con istanza 15 novembre 2016 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 29 dicembre 2016 presentato dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 16 dicembre
2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2016
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'537.60, oltre agli
interessi del 5% dal 19 febbraio 2016, e di fr. 153.85, indicando quali
titoli di credito “i
contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014” e la “fattura
revisione del 18.02.2016”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15
novembre 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che
nel termine impartito per presentare eventuali osservazioni, il 12 dicembre 2016 CO 1 ha comunicato di avere saldato l’esecuzione,
producendo una ricevuta postale attestante il versamento quello stesso giorno
di fr. 1'764.75 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano;
che statuendo con decisione del 16 dicembre 2016, il Giudice di pace ha
stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico del convenuto le spese
processuali di fr. 85.– e un’indennità di fr. 70.– a favore della parte
istante;
che
contro la sentenza appena citata la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 29 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, e in via principale il rigetto
definitivo dell’opposizione a concorrenza di fr. 64.70 oltre alle spese
esecutive, mentre in via subordinata ha postulato il rinvio degli atti al primo
giudice “affinché proceda nei
propri incombenti”;
che
debitamente invitato a esprimersi sul reclamo il convenuto è rimasto silente;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 29 dicembre 2016 contro la sentenza notificata alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al più presto lunedì 19 gennaio, in
concreto il reclamo è tempestivo;
che
– contesta la reclamante – la somma di fr. 1'764.75 versata dall’escusso
abbia estinto integralmente il credito posto in esecuzione, rimanendo a suo
dire scoperti fr. 64.70 per interessi di mora dal 19 febbraio 2016 al
giorno in cui l’acconto è stato accreditato sul suo conto, il 21 dicembre 2016,
e si duole di non essere stata sentita al riguardo dal Giudice di pace;
che,
effettivamente, i fr. 1'764.75 bonificati dall’escusso coprono solo i
contributi paritetici di fr. 1'537.60, gli interessi maturati fino al 18
febbraio 2016 di fr. 153.85 e le spese del precetto esecutivo di fr. 73.30
(v. doc. B accluso al reclamo), ma non gli interessi correnti del 5% sull’importo
dei contributi decorsi dal 19 febbraio 2016;
che
il carattere parziale del pagamento è del resto confermato dal motivo indicato
sulla conferma del giro dei fr. 1'755.95 dal conto dell’Ufficio d’esecuzione
a quello dell’istante, ovvero “Acconto
sull’esecuzione __________ 15.12.2016, CO 1” (doc. E);
che
quest’ultimo documento è da considerarsi ammissibile in questa sede malgrado il
divieto dell’art. 326 cpv. 1 CPC, poiché il Giudice di pace non ha dato l’occasione
all’istante di esprimersi sul documento prodotto dall’escusso con le proprie
osservazioni all’istanza, né di conseguenza di produrre, già in prima sede, la conferma
in questione, la quale per ovvi motivi temporali non avrebbe potuto essere allegata
già all’istanza (v. sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, RtiD
2016 II 656 n. 47c consid. 6.1);
che
ciò posto si può prescindere dall’annullare la decisione impugnata, l’ovvia
violazione del diritto di essere sentita dell’istante potendosi considerare
sanata dalla possibilità, sfruttata dalla stessa, di esprimersi compiutamente
in sede di reclamo e di produrre il documento citato in precedenza;
ch’essendo
stata concessa al convenuto la facoltà di esprimersi sul reclamo, la causa
risulta matura per il giudizio, sicché la Camera può statuire essa stessa senza
rinviarla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; per un caso del tutto
analogo a quello in esame, v. la sentenza della CEF 14.2014.221 del 23 febbraio
2015 consid. 4.2);
che,
tornando al merito del reclamo, il versamento effettuato da CO 1 sul conto dell’Ufficio
d’esecuzione è da considerare avvenuto alla data del versamento allo sportello
della posta, ovvero il 12 dicembre 2016 (data del timbro
postale sulla ricevuta prodotta con le osservazioni all’istanza);
che,
in effetti, ove il creditore abbia manifestato la propria disponibilità a
ricevere il pagamento del debito sul proprio conto postale, secondo il
principio dell’affidamento il versamento dell’importo dovuto allo sportello
della posta ha effetto estintivo immediato e non solo, come i bonifici mediante
vaglia postale od ordine di pagamento, al momento in cui la somma è accreditata
sul conto del creditore (DTF 124 III 117
consid. 2/a, 119 II 234 consid. 2);
che
ciò vale anche per i pagamenti fatti sul conto dell’ufficio d’esecuzione (sentenza
della CEF 14.2016.134 del 26 luglio 2016 consid. 2.2 con un rinvio a Emmel in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF);
che
l’art. 12 LEF, così come la giurisprudenza appena citata, prevalgono come lex
specialis specifica ai pagamenti d’importi posti in esecuzione rispetto all’art.
Fatti
42 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS, RS 831.101) e la relativa prassi dell’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) citata dalla reclamante (al punto 6.2);
che
al 12 dicembre 2016, oltre agli importi estinti con il pagamento
dell’escusso, risultavano scoperti gli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS) maturati sui contributi reclamati di fr. 1'537.60
dal 19 febbraio 2016, ovvero per 297 giorni (secondo la convenzione commerciale
per cui i mesi interi sono calcolati come 30 giorni, ripresa all’art. 42 cpv. 3
OAVS), pari a fr. 63.45;
che
il reclamo va così accolto limitatamente a tale somma, ciò che rende senza
oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che
il rigetto dell’opposizione non va invece esteso alle spese esecutive, sulle
Considerandi
quali non spetta al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all’ufficio d’esecuzione
con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della
CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio
2012);
che
la tassa del presente
giudizio andrebbe posta a carico delle parti secondo la
reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma siccome la necessità di riformare
la sentenza impugnata non può essere ritenuta causata da una di esse, per
motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia relativa
al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la reclamante non
avendo formulata alcuna domanda al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 63.45.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).