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Decisione

14.2016.308

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi paritetici AVS/AI/IPG. Pagamento parziale dell’importo posto in esecuzione (tranne gli interessi correnti) sul conto dell’Ufficio d’esecuzione

6 febbraio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

42 cpv. 1 dell’Ordinanza sul­l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(OAVS, RS 831.101) e la relativa prassi dell’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) citata dalla reclamante (al punto 6.2);

che

al 12 dicembre 2016, oltre agli importi estinti con il pagamento

dell’escusso, risultavano scoperti gli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS) maturati sui contributi reclamati di fr. 1'537.60

dal 19 febbraio 2016, ovvero per 297 giorni (secondo la convenzione commerciale

per cui i mesi interi sono calcolati come 30 giorni, ripresa all’art. 42 cpv. 3

OAVS), pari a fr. 63.45;

che

il reclamo va così accolto limitatamente a tale somma, ciò che rende senza

oggetto la domanda di effetto sospensivo;

che

il rigetto dell’opposizione non va invece esteso alle spese esecutive, sulle

Considerandi

quali non spetta al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all’ufficio d’esecuzione

con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della

CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio

2012);

che

la tassa del presente

giudizio andrebbe posta a carico delle parti secondo la

reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma siccome la necessità di riformare

la sentenza impugnata non può essere ritenuta causata da una di esse, per

motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia relativa

al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la reclamante non

avendo formulata alcuna domanda al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 63.45.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).