14.2016.31
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Identità tra l’escusso e il debitore indicato sul riconoscimento di debito. Firma del socio gerente di una Sagl indicata quale semplice recapito
18 maggio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.31
Lugano
18 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n.__________ (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna
promossa con istanza 2 dicembre 2015 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 2 febbraio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 21 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Mendrisio, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'442.80
oltre agli interessi del 5%
dal 21 maggio 2015, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito
del 20.12.2014 / 3 fatture del 14.08.2014 al 14.08.2014”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 dicembre 2015 l’CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta non si
è espressa sull’istanza.
C. Statuendo con decisione 2 febbraio 2016, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità
di fr. 25.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2016 per ottenerne
l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 1° marzo 2016, l’CO 1 ha chiesto di dichiarare il reclamo inammissibile.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il lunedì 15 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 4
febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo, l’ultimo giorno del termine
cadendo di domenica (v. art. 142 cpv. 3 CPC).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L’estratto dal registro di commercio annesso
al reclamo (doc. C) è di conseguenza inammissibile e non può essere preso in considerazione
dalla Camera.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il riconoscimento di
debito 20 dicembre 2014 prodotto dall’istante costituiva un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4. Nel
reclamo RE 1 contesta che vi sia identità tra il debitore menzionato in quel
riconoscimento di debito – la A__________ Sagl di __________, di cui egli era
all’epoca socio e gerente – e l’escusso indicato sul precetto esecutivo e nell’istanza,
ovvero sé stesso. A suo parere il primo giudice avrebbe quindi dovuto respingere
l’istanza, motivo per cui egli conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
Considerandi
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie, il riconoscimento di debito accluso all’istanza è intestato a “RE 1 c/o A__________”, ovvero al convenuto ed escusso nella causa in rassegna. Non risulta d’altronde
da quel documento, contrariamente a quanto asserisce il reclamante, ch’egli l’abbia
firmato a nome dell’A__________ Sagl quale suo socio e gerente, anzitutto
perché la ditta – menzionata oltretutto senza l’aggiunta della sua designazione
sociale (“Sagl”), sicché non si può escludere che si tratti invece di una ditta
individuale che si confonde con il titolare RE 1 – viene menzionata solo quale
recapito postale presso (“c/o”) cui raggiungere il destinatario RE 1, e inoltre perché egli ha firmato
il riconoscimento di debito senza specificare di farlo per conto della società
né apporne il timbro. Escusso e debitore sono quindi la stessa persona, motivo
per cui il reclamo non può ch’essere respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). La
domanda dell’CO 1 di porre a carico del reclamante anche le “ripetibili” non
può invece essere accolta, siccome l’attribuzione
di un’indennità d’inconvenienza alla parte non patrocinata da un rappresentante
professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione
sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale
5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella
fattispecie difetta del tutto.
7.
Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'442.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).