Lexipedia

Decisione

14.2016.31

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Identità tra l’escusso e il debitore indicato sul riconoscimento di debito. Firma del socio gerente di una Sagl indicata quale semplice recapito

18 maggio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L’estratto dal registro di commercio annesso

al reclamo (doc. C) è di conseguenza inammissibile e non può essere preso in considerazione

dalla Camera.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il riconoscimento di

debito 20 dicembre 2014 prodotto dall’istante costituiva un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4. Nel

reclamo RE 1 contesta che vi sia identità tra il debitore menzionato in quel

riconoscimento di debito – la A__________ Sagl di __________, di cui egli era

all’epoca socio e gerente – e l’escusso indicato sul precetto esecutivo e nell’istanza,

ovvero sé stesso. A suo parere il primo giudice avrebbe quindi dovuto respingere

l’istanza, motivo per cui egli conclude per l’an­­nullamento della sentenza impugnata.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

Considerandi

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie, il riconoscimento di debito accluso all’istanza è intestato a “RE 1 c/o A__________”, ovvero al convenuto ed escusso nella causa in rassegna. Non risulta d’al­­tronde

da quel documento, contrariamente a quanto asserisce il reclamante, ch’egli l’abbia

firmato a nome dell’A__________ Sagl quale suo socio e gerente, anzitutto

perché la ditta – menzionata oltretutto senza l’aggiunta della sua designazione

sociale (“Sagl”), sicché non si può escludere che si tratti invece di una ditta

individuale che si confonde con il titolare RE 1 – viene menzionata solo quale

recapito postale presso (“c/o”) cui raggiungere il destinatario RE 1, e inoltre perché egli ha firmato

il riconoscimento di debito senza specificare di farlo per conto della società

né apporne il timbro. Escusso e debitore sono quindi la stessa persona, motivo

per cui il reclamo non può ch’essere respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). La

domanda dell’CO 1 di porre a carico del reclamante anche le “ripetibili” non

può invece essere accolta, siccome l’attribuzione

di un’indennità d’inconvenienza alla parte non patrocinata da un rappresentante

professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione

sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale

5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella

fattispecie difetta del tutto.

7.

Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 1'442.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).