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Decisione

14.2016.33

Opposizione al sequestro. Legittimazione dell’opponente. Nova. Verosimiglianza dell’esistenza e dell’importo del credito. Conteggi e fatture di onorari legali. Prestazione di garanzia

28 settembre 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 774 n. 59c consid. 2.1).

Ora,

già in prima sede (opposizione al sequestro, pag. 3 e 4), e ancora davanti a

questa Camera (osservazioni al reclamo, pag. 5 segg.), CO 2 contesta di essere

mandante dei sequestranti e, come semplice legatario, di essere titolare dei

beni sequestrati. Egli non concretizza né giustifica di avere un (altro)

interesse attuale, concreto e personale a opporsi al sequestro, tanto meno ove

si pensi che il vero titolare – suo padre ed erede universale – è intervenuto

in difesa dei propri interessi interponendo personalmente opposizione al

sequestro. In queste circostanze, il Pretore non sarebbe dovuto entrare in

materia sull’opposizione formulata da CO 2, ma avrebbe dovuto dichiararla

irricevibile per carenza d’interes­se degno di protezione dell’opponente (art.

59 cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC). Ricordato che i presupposti processuali devono

essere verificati in ogni stadio della causa fino all’emanazione della sentenza

(DTF 133 III 542 consid. 4.2), anche in sede di ricorso (DTF 116 II 386 consid.

2 e i riferimenti dottrinali menzionati nella già citata sentenza CEF 14.2014.15/16, consid. 6), ancorché per un motivo diverso da

quello invocato dai sequestranti il reclamo va accolto per quanto attiene all’opposizione

interposta da CO 2, nel senso di dichiararla irricevibile. La questione del

rapporto contrattuale tra l’opponente e gli avvocati può così essere lasciata

aperta. Nulla osta pertanto all’entra­­ta nel merito dell’impugnazione

di CO 1 senza ulteriore indugio.

2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1 I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2 Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la fatturazione delle

prestazioni da parte dei sequestranti nell’ambito dei diversi mandati inerenti

alla successione fu E__________ è “piuttosto confusa”. Al riguardo egli ha

citato prima di tutto un’e-mail del dott. B__________, collaboratore dello

studio legale e notarile RE 2, il quale comunica a RE 2 che “le tabelline nel dossier note, etc.

contengono errori, o sono poco chiare e non facilitano la situazione globale …”. In seguito il primo giudice ha constatato che la tabella denominata “RIPARTIZIONE PRESTAZIONI da Elenchi, per

genere” (doc.

OOO), prodotta dalla parte sequestrante come documento riassuntivo e

semplificativo, riporta un saldo di complessivi 349 ore e 20 minuti, “saldo orario in totale dissonanza con la fatturazione

e gli elenchi prestazioni precedentemente prodotti sempre dalla sequestrante”, sottolineando che i sequestranti hanno poi ammesso che tale documento

contiene una svista (non specificata) e che le ore effettivamente prestate agirebbero

tra le 630 e le 650. Riconoscendo che i due avvocati hanno indubbiamente svolto

diversi mandati nell’ambito della successione fu E__________, a mente del

Pretore non si può tuttavia né quantificare in modo esatto il credito generato

dai mandati in questione, né sapere se o in che parte lo stesso è già stato

saldato dagli opponenti, il conteggio essendo troppo “confuso e ingarbugliato”. I

documenti allestiti unilateralmente dalla parte sequestrante, e il fatto che

alcuni sono in contraddizione con altri sfalderebbe “nuovamente la verosimiglianza del credito, in

particolare, come detto, in punto alle sua quantificazione”. Accertando infine che l’allegazione degli avvocati, secondo cui il 1°

aprile 2014 le parti avrebbero raggiunto un accordo che prevedesse di liquidare

lo scoperto con un versamento di fr. 60'000.– e con

uno di fr. 50'000.–, è priva di qualsiasi riscontro oggettivo agli atti,

il Pretore ha ritenuto che i due sequestri dell’Ufficio esecuzione di __________

andavano revocati, senza dover esaminare le altre censure sollevate dagli

opponenti.

4. Nel

reclamo, RE 1 e RE 2 fanno sostanzialmente valere che la tabella riassuntiva

per genere di prestazioni (doc. OOO) non rappresenta una ricapitolazione generale

di tutte le dodici fatture “E__________” (da VV1 a VV12), come da loro

erroneamente indicato nell’“esposto per la discussione 24 marzo 2015”, bensì

una ricapitolazione delle sole quattro fatture inerenti alla causa civile “E__________

contro L__________” (VV6, VV4, VV9 e VV8). Tutte le dodici fatture sarebbero

invece state ricapitolate nel “calcolo

del fatturato per le ore legali nelle fatture di cui alle schede da 1 a 12” (doc. TT), motivo

per cui gli opponenti non potevano in buona fede ritenere che la tabella

riassuntiva (doc. OOO) fosse un elenco di tutte le fatture e quindi si trovasse

in contraddizione con il calcolo precedente (doc. TT). Per quanto riguarda l’e-mail

15 gennaio 2014 di B__________, i sequestranti affermano ch’egli è stato

incaricato di verificare le registrazioni nell’interesse del cliente, che “non vi sono registrazioni in doppio”, che nessun errore è

stato ripreso nella fatturazione e che nell’e-mail successiva del 20 gennaio

2014 B__________ ha confermato la correttezza delle note professionali. Da

ultimo, i sequestranti sostengono che l’accordo trovato il 1° aprile 2014, e

quindi la volontà degli opponenti di versare loro complessivi fr. 110'000.–, è stato reso verosimile, poiché esso non è

stato contrastato per più di due mesi e la prima contestazione del 24 giugno

2014 contiene un’ammissione della volontà di versare almeno fr. 60'000.–.

5. Per

quel che concerne il merito del reclamo, gli opponenti sostengono che il nuovo

conteggio (doc. OOO) non sia atto a rendere verosimili le prestazioni indicate

dai reclamanti, poiché è stato steso “in

tutta fretta poco prima di recarsi in Pretura” e in parte anche in

base a semplici ricordi. Oltre a ciò i sequestranti non avrebbero dimostrato

che le prestazioni da loro fornite eccedevano l’importo di fr. 156'611.45

già incassato nell’ambito dei mandati inerenti alla successione E__________. D’altronde,

essi ricordano, anche B__________ era scettico per quanto riguarda la fatturazione

degli avvocati. CO 1 contestano poi il presunto accordo di pagamento,

sottolineando che si tratta di semplici allegazioni di fatto. In subordine,

ossia in caso di (parziale) accoglimento dell’istanza, gli opponenti chiedono

nuovamente che i sequestranti siano obbligati a fornire una garanzia pari al

valore di almeno un terzo dei beni sequestrati.

6. Delle

tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra,

consid. 2), nella fattispecie soltanto una è controversa per quanto riguarda l’opposizione

di CO 1, ovvero quella relativa all’esistenza del credito vantato dai

sequestranti.

6.1 Sulla

scorta delle nuove allegazioni contenute nel reclamo, la cui ammissibilità è

già stata verificata (sopra consid. 1.4), appare verosimile che il documento

denominato “RIPARTIZIONE

PRESTA­ZIONE da Elenchi, per genere” (doc. OOO), che giunge a un dispendio orario

totale di 349h 22', sia basato unicamente sulle quattro fatture inerenti alla

successione fu E__________ (doc. VV4, VV6, VV8 e VV9) e non su tutte le dodici

fatture “E__________” (da VV1 a VV12) fatte valere dagli istanti, che secondo

il loro conteggio riassuntivo (doc. TT) contemplano 612h 28' di lavoro per un

onorario complessivo di fr. 243'444.–. Contrariamente a quanto considerato

dal Pretore sulla base delle allegazioni in parte fuorvianti degli istanti e

comunque incomplete, in questa sede è giocoforza constatare che in realtà non

sussiste contraddizione tra i due documenti (TT e OOO), il primo integrando le

Considerandi

posizioni del secondo oltre a quelle di altre otto fatture. Già su questo punto

il reclamo è fondato.

6.2

Non

resiste neppure alla critica la seconda motivazione della sentenza impugnata,

che il Pretore ha fondato sull’e-mail del 15 gennaio 2014, ritenuta da lui “molto sintomatica”,

in cui il collaboratore dei reclamanti, l’economista dott. __________ F__________,

incaricato da RE 2 di verificare la fatturazione nell’interesse dei clienti, ha

rilevato che “le tabelline nel

dossier note, etc. contengono errori, o sono poco chiare e non facilitano la comprensione

della situazione globale” (doc. NNN). Infatti, in una

successiva e-mail del 20 gennaio 2014 (doc. OO.25), il dott. F__________ ha

confermato a CO 2 che le fatture dello studio legale RE 2 dovrebbero essere

corrette dal profilo formale (esclusione di errori di calcolo, di doppie

fatturazioni, ecc.), mentre determinate tabelle e analisi contengono errori o

sono incomplete. Al riguardo l’economista ha tuttavia aggiunto che tali inesattezze

non influenzano il risultato finale, poiché si tratta di calcoli e stime fatti

a posteriori. Da ultimo egli ha rilevato che pure gli estratti conto, e più

precisamente il risultato, sono corretti anche se parzialmente difficili da seguire.

Da questa comunicazione si desume quindi la sostanziale correttezza formale dei

conteggi agli atti. L’accertamento del Pretore, che ha omesso di considerare la

(successiva) e-mail del 20 gennaio 2014, si rivela dunque manifestamente errato

nel senso dell’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.3/b).

6.3

Cadute

le due motivazioni principali della sentenza impugnata, occorre verificare se

la pretesa vantata dai reclamanti sia verosimile, in particolare per quanto

riguarda il conteggio delle ore, qualificato dal Pretore come “confuso e ingarbugliato” e fondato “praticamente

solo su documenti allestiti unilateralmente dalla parte istante”.

a) Orbene,

nel fondarsi sulle dichiarazioni del dott. F__________ per

ritenere inverosimile la pretesa dei sequestranti sia il Pretore sia gli

opponenti hanno prestato una certa affidabilità alle verifiche effettuate dall’economista,

sicché la sua conferma di sostanziale correttezza formale dei conteggi

contenuta nell’e-mail del 20 gennaio 2014 (doc. OO.25) può considerarsi un

elemento oggettivo e concreto a conferma dell’esistenza del credito in

questione, non da ultimo perché egli relativizza la sua precedente

comunicazione del 15 gennaio 2014 (doc. NNN) posta a fondamento della decisione impugnata, come quella ancora

anteriore del 5 novembre 2013 (doc. 4) citata dagli opponenti nelle osservazioni

al reclamo (pagg. 9-10). Tanto più che questi ultimi in quell’allegato non

hanno speso una parola sull’email del 20 gennaio 2014, ma si sono limitati ad

affermare che le prestazioni di un legale devono essere in ragionevole rapporto

col contendere, rinviando alle argomentazioni esposte nell’opposizione al sequestro.

Misconoscono però che le esigenze di motivazione poste per il reclamo valgono

per analogia per la risposta, di modo che ricordare genericamente eccezioni

sollevate in prima sede non è sufficiente per contrastare quanto reso verosimile

dal reclamante (sentenza della CEF 14.2014.257 del 13 aprile

2015, consid. 6.3, riassunta in RtiD 2015 II 917 n. 64c).

Non

si disconosce invero che il dott. F__________ non si è

espresso sull’opportunità delle prestazioni fatturate dai reclamanti. Si tratta

però di una questione che dovrà se del caso essere analizzata nella procedura

giudiziaria di merito a convalida del sequestro, ma non nel quadro della

procedura sommaria di opposizione al sequestro, perlomeno non nei casi in cui,

come in concreto, l’inopportunità delle prestazioni legali non è manifesta,

specie perché gli opponenti non hanno sovvertito l’allegazione

dei reclamanti secondo cui la tabella OOO si riferisce soltanto alle

prestazioni fornite per il processo civile, ciò che dimostra che la loro

pretesa concerne anche altri mandati, né si sono determinati sulla puntuale

presa di posizione dei reclamanti circa le altre contestazioni da essi sollevate

in prima sede (reclamo, pag. 3 ad 2/b).

b) Per

quanto attiene all’ammontare delle pretese vantate dai sequestranti, si evince dal riassunto (senza divisione) dell’estratto conto allestito il 6

febbraio 2014 un saldo di fr. 111'184.40 a favore dei sequestranti che

tiene conto di prestazioni loro per fr. 267'795.85 e acconti versati dai

clienti per fr. 156'611.45 (doc. E.5). Saldo poi salito a fr. 156'632.45

al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 1), dopo l’emissione delle

seguenti fatture:

1) n.

2014-071 di fr. 16'715.70 (del 1° aprile 2014) per “testamenti,

successione e D__________” senza sequestro dal 16 dicembre 2013 al 1°

aprile 2014 (doc. E.1 sul retro e VV.9),

2) n.

2014-101 di fr. 2'458.– (del 29 aprile 2014) per le imposte di E__________

dal 1° agosto 2013 al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 2 sul retro e VV.11),

3) n.

2014-102 di fr. 22'187.10 (del 25 aprile 2014) per “successione/D__________,

testamenti e successione in generale” dal 2 al 25 aprile 2014 (doc. E.2,

pag. 2) e infine

4) n.

2014-103 di fr. 4'087.25 (del 29 aprile 2014) per prestazioni inerenti al

sequestro dal 28 marzo al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 1 sul retro, e VV.10).

La

fattura n. 2014-102 essendo stata sostituita con una nuova di fr. 2'514.20

il 5 maggio 2014 (doc. E.3 e VV.12), l’estratto conto 25 aprile 2014 è stato

aggiornato il 15 ottobre 2014, mediante la sottrazione di fr. 22'187.10 e l’addizione

di fr. 2'514.20, per giungere a un saldo finale di fr. 136'959.55

(doc. E.4), che corrisponde sostanzialmente ai fr. 138'039.– per cui il

Pretore, con decisione 19 novembre 2014, ha decretato i due sequestri prima di

annullarli con la sentenza qui impugnata. I conteggi agli atti giustificano

così la conferma del sequestro per fr. 136'959.55, saldo che tiene già conto

dei complessivi fr. 156'611.45 versati dagli opponenti fino all’8 novembre

2013.

(doc. E.5 voce “HABEN” e osservazioni al reclamo, pag. 9). Appare invece

fondata l’opposi­­zione per quanto riguarda la richiesta di fr. 13'961.– supplementari

a titolo di prevedibili spese processuali contenuta nell’istanza di sequestro,

giacché gli istanti non hanno motivato il reclamo su questo punto della sentenza

impugnata (pag. 3 in alto). In queste circostanze, i conteggi presentati dai

sequestranti non possono dirsi confusi, anche se non di semplice lettura, sicché

il reclamo va accolto limitatamente a fr. 136'959.55, senza che sia necessario

esaminare se gli opponenti hanno riconosciuto di dovere fr. 60'000.– o fr. 110'000.–

in occasione della riunione del 1° aprile 2014.

7.

Per

l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia.

7.1

Il creditore può essere costretto d’ufficio a prestare

garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove

il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a uno

stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso dal

provvedimento, in particolare quando la

verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 con­sid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza

del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al giudice

del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto

delle particolarità della fattispecie.

Tra

i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo a un

sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la

durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del

processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così

come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti

contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei

propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano

invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in

quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al

richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF

126.

III 100, consid. 5c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o

il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del

tutto se essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di

causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010,

consid. 2.3.2).

7.2

Nella

fattispecie gli opponenti chiedono che i sequestranti siano obbligati a fornire

una garanzia pari ad almeno un terzo dei beni sequestrati, affermando che il

blocco di tutti gli averi non consentono alla massa d’investirli o di vendere

gli immobili. Tale richiesta è diventata senza oggetto per quel che riguarda le

due proprietà per piani, avendo i sequestranti già fatto cancellare le relative

annotazioni a registro fondiario con richiesta del 14 giugno 2016 (sopra ad G).

Relativamente ai due conti bancari sequestrati, i richiedenti non specificano

né l’esistenza, né l’entità dei danni che a mente loro arrecherebbero i due

sequestri in questione. Gli opponenti non spendono una parola sulla differenza

tra il reddito dei beni sequestrati e quello che sarebbe potuto essere ottenuto

se essi avessero potuto gestirli liberamente, né la rendono verosimile con

indizi oggettivi e concreti. Di conseguenza, la richiesta di cauzione va

respinta.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ma in

virtù dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC si tiene conto nella ripartizione del

fatto che con le tardive allegazioni relative alla tabella prodotta quale doc.

OOO (sopra, consid. 1.4) i reclamanti hanno contribuito all’errata valutazione

del Pretore, e pertanto all’avvio della procedura di reclamo. Non può infatti seriamente

essere rimproverato al primo giudice di non essersi accorto del carattere

parziale del documento quando la stessa patrocinatrice dei reclamanti non è

stata in grado di spiegarlo in udienza.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 152'000.–,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza (opposizione al sequestro) di CO 1 CO 2 è respinta e di

conseguenza i sequestri n. __________ sono mantenuti limitatamente a fr. 136'959.55 oltre agli interessi del 5% su fr. 135'775.15.

2. L’istanza

(opposizione al sequestro) di CO 2 è irricevibile.

3. Le

spese processuali di fr. 350.–, già anticipate dagli istanti, sono poste a

loro carico, in solido, per fr. 315.– e a carico di RE 1 e RE 2, in

solido, per i rimanenti fr. 35.–. La parte opponente rifonderà alla parte

sequestrante fr. 4'000.– per ripetibili ridotte sempre con vincolo di

solidarietà sia attiva che passiva.

2. La richiesta di prestazione di

garanzia degli opponenti è respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico delle parti, in

solido, metà ciascuno, compensate le ripetibili.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).