14.2016.33
Opposizione al sequestro. Legittimazione dell’opponente. Nova. Verosimiglianza dell’esistenza e dell’importo del credito. Conteggi e fatture di onorari legali. Prestazione di garanzia
28 settembre 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.33
Lugano
28 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 9 dicembre 2014 da
RE 1, __________, e
RE 2, __________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, __________ (D), e
CO 2, __________ (D)
(patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2016 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 9 febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Gli avvocati RE 1 e RE 2 hanno svolto diversi mandati relativi alla
successione fu E__________ dal momento del suo decesso, avvenuto il 26 ottobre
2012, fino al 2 aprile 2014, momento di revoca dei mandati da parte del cliente
CO 1 (in seguito: CO 1), figlio (adottato) di E__________. Il 23 giugno 2014,
quest’ultimo ha presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, una
memoria difensiva, postulando la reiezione di eventuali future domande di
sequestro sui beni della successione fu E__________ in garanzia delle pretese
per onorari avanzate dallo studio legale e notarile RE 2, contestando
sostanzialmente la fatturazione di tutte le prestazioni legali e criticando le
sovrafatturazioni notarili (inc. __________).
B. Con
istanza 20 ottobre 2014 diretta contro CO 1 e suo figlio CO 2 (in seguito: CO 2)
RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare in virtù dell’art. 271 cpv.
1 n. 4 LEF il sequestro “di
tutti gli averi e di tutte le somme in qualunque valuta, metalli preziosi,
carte valori, titoli, azioni, obbligazioni, crediti, diritti, garanzie bancarie
o effetti cambiari depositati in conti, depositi, libretti, cassette di sicurezza,
per conto della successione fu E__________ e dell’erede generale sig. CO 1 e
del suo procuratore generale signor CO 2, presso la __________, __________, in
specie deposito n. __________ titolare E__________, presso __________, __________,
in specie conto nr. __________ titolare E__________ e presso l’URF per il Comune
di __________ le PPP __________ e __________, fondo base __________ RFD di __________,
compresi in esse i diritti inerenti, non separati, di posteggio”, il tutto fino a concorrenza di fr. 152'000.–
oltre agli interessi e alle spese. Quale titolo del credito, RE 1 e RE 2
hanno indicato le “note d’onorario e spese
relative a diversi mandati in relazione alla defunta signora E__________ e alla
sua successione”. L’istanza è stata respinta dal Pretore con
decisione 21 ottobre 2014 (inc. __________).
C. Il
19 novembre 2014 RE 1 e RE 2 hanno inoltrato una nuova istanza di sequestro,
simile a quella già presentata il mese precedente, ma sostanziandola
ulteriormente e prendendo posizione per quanto riguarda le censure contenute
nella memoria difensiva 23 giugno 2014 di CO 1.
D. Con decreto dello stesso giorno il Pretore ha accolto
parzialmente l’istanza e ordinato i sequestri dei beni indicati dagli
istanti, ma limitatamente a fr. 138'039.– oltre agli interessi del 5% dal
16 ottobre 2014 su fr. 135'775.15, giacché non ha
ammesso l’importo di fr. 13'961.– richiesto a titolo
di spese prevedibili per la procedura di sequestro. I
sequestri sono stati eseguiti il 20 novembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di __________ (verbali n. __________ e __________) e con istanza 9
dicembre 2014 CO 1 e CO 2 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro
al medesimo giudice. All’udienza di
discussione del 24 marzo 2015 la parte debitrice ha confermato la sua
opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e
la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni.
E. Statuendo
con decisione 9 febbraio 2016 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato i
due sequestri, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali
di fr. 350.– e ripetibili di fr. 5'000.– a favore della parte
opponente.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2016 per ottenerne
– previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento, la reiezione
integrale dell’opposizione ai sequestri e la totale conferma degli stessi. Con
decreto 22 febbraio 2016 il presidente della Camera ha dichiarato l’istanza
per effetto sospensivo come irricevibile. Nelle loro osservazioni del 17 marzo
2016, CO 1 e CO 2 hanno concluso, in via principale, per la reiezione del
reclamo e in via subordinata in caso di (parziale) accoglimento del sequestro,
hanno chiesto di far ordine ai sequestranti “di prestare una garanzia bancaria, rispettivamente di
depositare una somma pari [a] un terzo dei valori posti sotto sequestro entro
dieci giorni, pena la revoca del sequestro”.
G. Con
scritto 14 giugno 2016 i reclamanti hanno trasmesso a questa Camera copia della
richiesta di cancellazione delle annotazioni a registro fondiario inerenti alle
due proprietà per piani sequestrate, inviata all’Ufficio esecuzioni di __________,
tenuto conto del “fruttuoso
sequestro di altri averi bancari più liquidi”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 febbraio 2016 contro la sentenza notificata al
patrocinatore di RE 1 e RE 2 il 10 febbraio 2016, in concreto il reclamo è
tempestivo.
1.2 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo
non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica.
1.3 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
1.4 Nel
reclamo, i sequestranti affermano che il documento prodotto all’udienza del 24
marzo 2015 relativo alla ripartizione delle loro prestazioni “per genere” di
attività (doc. OOO) si riferisce solo a quattro fatture e non a tutte quelle
fatte valere con l’istanza di sequestro. Al riguardo, essi spiegano che l’allestimento
del documento è terminato nel tardo pomeriggio del giorno precedente l’udienza
di discussione, durante la quale la patrocinatrice, interrogata dal Pretore
sulla differenza tra il totale delle ore rivendicate (tra 630 e 650) e quello
delle ore esposte nel nuovo documento OOO (349 ore e 20 minuti), ha risposto “quanto aveva inteso dal senior dello studio
nell’attraversare la Via __________ e la Via __________ per avvicinarsi alla
Pretura: cioè che per una svista (di cui non conosceva i particolari) la
tabella non era stata completata ma che era, per la parte fatta, esatta e
fedefacente, e che comunque il numero totale delle ore complessive per i diversi
mandati rimaneva quello della tabella __________ tra 630 e 650 ore” (reclamo, pag. 5, n. 4/d/dci). Scusandosi con il Pretore per la mancata
“chiarezza/prontezza”, i sequestranti ritengono tuttavia che a un attento esame del nuovo
documento (OOO), egli avrebbe dovuto rendersi conto che si riferiva solo alle
quattro note indicate, evitando così un accertamento manifestamente errato dei
fatti con conseguente applicazione errata del diritto.
a) Ora,
ci si potrebbe chiedere se le spiegazioni dei reclamanti non siano allegazioni
di fatto nuove che la loro patrocinatrice non è stata in grado di formulare in
sede d’udienza (v. verbale pag. 31 in fondo) oppure semplici argomentazioni. Ma
fossero anche allegazioni di fatti nuove, esse risulterebbero comunque ammissibili.
Giusta l’art. 278 cpv. 3 LEF, 2° periodo, infatti, “davanti all’autorità giudiziaria superiore possono
essere fatti valere nuovi fatti” (in tedesco: “Vor der Rechtsmittelinstanz
können neue Tatsachen geltend gemacht werden”), mentre il testo in francese
attribuisce tale facoltà esplicitamente a (tutte) le parti (“Les parties peuvent alléguer des faits
nouveaux”). Un’interpretazione letterale della norma
conduce quindi a riconoscere a tutte le parti, compreso il creditore, il
diritto di far valere fatti (e prove) nuovi con il reclamo contro la decisione
sull’opposizione al sequestro, ciò che risulta del resto conforme al principio
di parità delle armi (in tal senso: Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art.
278 LEF; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,
2001, pagg. 105 ad 1 e 107 ad 3; implicitamente: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 81 ad
art. 278 LEF). Anche l’Obergericht zurighese pare implicitamente ammettere che per il
creditore esista tale possibilità, poiché, contrapponendo la procedura di
reclamo contro l’ammissione dell’opposizione al sequestro alla procedura di
reclamo contro la decisione di reiezione della domanda di sequestro, esclude
soltanto nella seconda il diritto del creditore di far valere fatti (e prove)
nuovi, rilevando che in tale ipotesi la mancata concessione del
sequestro ha conseguenze meno incisive per il creditore che la sua revoca
nella procedura di opposizione al sequestro, perché egli può riproporre la
domanda di sequestro in ogni momento con un’esposizione diversa dei fatti
senza perdere l’effetto di sorpresa (sentenza n. PS110148 del 5 ottobre 2011,
consid. 3). Il dubbio evocato dalla Camera, invero in una motivazione sussidiaria,
in una sentenza della CEF del 24 novembre 2014 (inc. 14.2014.17 consid. 1.4/c),
può pertanto ritenersi sciolto: nella procedura di reclamo contro l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro il creditore è legittimato a invocare fatti e
mezzi di prova nuovi.
b) Nel caso specifico le nuove spiegazioni
dei reclamanti sono quindi ammissibili, sebbene si riferiscano a fatti
anteriori alla decisione impugnata (detti “pseudonova”), giacché secondo la giurisprudenza di
questa Camera sono ricevibili tutti i fatti nuovi senza distinzione (sopra consid. 1.3/b; recentemente anche: Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs-
& Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 1544). Del negligente ritardo a chiarire la portata della nuova tabella (doc.
OOO) si terrà conto nella ripartizione delle spese processuali (sotto, consid. 8).
1.5 Giusta
l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione
o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, fra cui rientra
segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’istante. L’esigenza
di un interesse vale pure per l’opposizione al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF
precisando che l’opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”, così come per il reclamo contro la decisione su
opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF
con rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del
sequestro, la legittimazione a interporre opposizione e ad impugnare la
decisione su opposizione deve in linea di massima essergli riconosciuta (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
9a ed. 2013, n. 65 ad § 51; Reiser,
op. cit., n. 21 e 44 ad art. 278), tranne quando egli sostiene che i
beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile un interesse
proprio a opporsi al sequestro (v. tra tante: sentenze della CEF 14.2014.15/16
del 24 novembre 2014 consid. 6; 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011
Fatti
I 774 n. 59c consid. 2.1).
Ora,
già in prima sede (opposizione al sequestro, pag. 3 e 4), e ancora davanti a
questa Camera (osservazioni al reclamo, pag. 5 segg.), CO 2 contesta di essere
mandante dei sequestranti e, come semplice legatario, di essere titolare dei
beni sequestrati. Egli non concretizza né giustifica di avere un (altro)
interesse attuale, concreto e personale a opporsi al sequestro, tanto meno ove
si pensi che il vero titolare – suo padre ed erede universale – è intervenuto
in difesa dei propri interessi interponendo personalmente opposizione al
sequestro. In queste circostanze, il Pretore non sarebbe dovuto entrare in
materia sull’opposizione formulata da CO 2, ma avrebbe dovuto dichiararla
irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione dell’opponente (art.
59 cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC). Ricordato che i presupposti processuali devono
essere verificati in ogni stadio della causa fino all’emanazione della sentenza
(DTF 133 III 542 consid. 4.2), anche in sede di ricorso (DTF 116 II 386 consid.
2 e i riferimenti dottrinali menzionati nella già citata sentenza CEF 14.2014.15/16, consid. 6), ancorché per un motivo diverso da
quello invocato dai sequestranti il reclamo va accolto per quanto attiene all’opposizione
interposta da CO 2, nel senso di dichiararla irricevibile. La questione del
rapporto contrattuale tra l’opponente e gli avvocati può così essere lasciata
aperta. Nulla osta pertanto all’entrata nel merito dell’impugnazione
di CO 1 senza ulteriore indugio.
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la fatturazione delle
prestazioni da parte dei sequestranti nell’ambito dei diversi mandati inerenti
alla successione fu E__________ è “piuttosto confusa”. Al riguardo egli ha
citato prima di tutto un’e-mail del dott. B__________, collaboratore dello
studio legale e notarile RE 2, il quale comunica a RE 2 che “le tabelline nel dossier note, etc.
contengono errori, o sono poco chiare e non facilitano la situazione globale …”. In seguito il primo giudice ha constatato che la tabella denominata “RIPARTIZIONE PRESTAZIONI da Elenchi, per
genere” (doc.
OOO), prodotta dalla parte sequestrante come documento riassuntivo e
semplificativo, riporta un saldo di complessivi 349 ore e 20 minuti, “saldo orario in totale dissonanza con la fatturazione
e gli elenchi prestazioni precedentemente prodotti sempre dalla sequestrante”, sottolineando che i sequestranti hanno poi ammesso che tale documento
contiene una svista (non specificata) e che le ore effettivamente prestate agirebbero
tra le 630 e le 650. Riconoscendo che i due avvocati hanno indubbiamente svolto
diversi mandati nell’ambito della successione fu E__________, a mente del
Pretore non si può tuttavia né quantificare in modo esatto il credito generato
dai mandati in questione, né sapere se o in che parte lo stesso è già stato
saldato dagli opponenti, il conteggio essendo troppo “confuso e ingarbugliato”. I
documenti allestiti unilateralmente dalla parte sequestrante, e il fatto che
alcuni sono in contraddizione con altri sfalderebbe “nuovamente la verosimiglianza del credito, in
particolare, come detto, in punto alle sua quantificazione”. Accertando infine che l’allegazione degli avvocati, secondo cui il 1°
aprile 2014 le parti avrebbero raggiunto un accordo che prevedesse di liquidare
lo scoperto con un versamento di fr. 60'000.– e con
uno di fr. 50'000.–, è priva di qualsiasi riscontro oggettivo agli atti,
il Pretore ha ritenuto che i due sequestri dell’Ufficio esecuzione di __________
andavano revocati, senza dover esaminare le altre censure sollevate dagli
opponenti.
4. Nel
reclamo, RE 1 e RE 2 fanno sostanzialmente valere che la tabella riassuntiva
per genere di prestazioni (doc. OOO) non rappresenta una ricapitolazione generale
di tutte le dodici fatture “E__________” (da VV1 a VV12), come da loro
erroneamente indicato nell’“esposto per la discussione 24 marzo 2015”, bensì
una ricapitolazione delle sole quattro fatture inerenti alla causa civile “E__________
contro L__________” (VV6, VV4, VV9 e VV8). Tutte le dodici fatture sarebbero
invece state ricapitolate nel “calcolo
del fatturato per le ore legali nelle fatture di cui alle schede da 1 a 12” (doc. TT), motivo
per cui gli opponenti non potevano in buona fede ritenere che la tabella
riassuntiva (doc. OOO) fosse un elenco di tutte le fatture e quindi si trovasse
in contraddizione con il calcolo precedente (doc. TT). Per quanto riguarda l’e-mail
15 gennaio 2014 di B__________, i sequestranti affermano ch’egli è stato
incaricato di verificare le registrazioni nell’interesse del cliente, che “non vi sono registrazioni in doppio”, che nessun errore è
stato ripreso nella fatturazione e che nell’e-mail successiva del 20 gennaio
2014 B__________ ha confermato la correttezza delle note professionali. Da
ultimo, i sequestranti sostengono che l’accordo trovato il 1° aprile 2014, e
quindi la volontà degli opponenti di versare loro complessivi fr. 110'000.–, è stato reso verosimile, poiché esso non è
stato contrastato per più di due mesi e la prima contestazione del 24 giugno
2014 contiene un’ammissione della volontà di versare almeno fr. 60'000.–.
5. Per
quel che concerne il merito del reclamo, gli opponenti sostengono che il nuovo
conteggio (doc. OOO) non sia atto a rendere verosimili le prestazioni indicate
dai reclamanti, poiché è stato steso “in
tutta fretta poco prima di recarsi in Pretura” e in parte anche in
base a semplici ricordi. Oltre a ciò i sequestranti non avrebbero dimostrato
che le prestazioni da loro fornite eccedevano l’importo di fr. 156'611.45
già incassato nell’ambito dei mandati inerenti alla successione E__________. D’altronde,
essi ricordano, anche B__________ era scettico per quanto riguarda la fatturazione
degli avvocati. CO 1 contestano poi il presunto accordo di pagamento,
sottolineando che si tratta di semplici allegazioni di fatto. In subordine,
ossia in caso di (parziale) accoglimento dell’istanza, gli opponenti chiedono
nuovamente che i sequestranti siano obbligati a fornire una garanzia pari al
valore di almeno un terzo dei beni sequestrati.
6. Delle
tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra,
consid. 2), nella fattispecie soltanto una è controversa per quanto riguarda l’opposizione
di CO 1, ovvero quella relativa all’esistenza del credito vantato dai
sequestranti.
6.1 Sulla
scorta delle nuove allegazioni contenute nel reclamo, la cui ammissibilità è
già stata verificata (sopra consid. 1.4), appare verosimile che il documento
denominato “RIPARTIZIONE
PRESTAZIONE da Elenchi, per genere” (doc. OOO), che giunge a un dispendio orario
totale di 349h 22', sia basato unicamente sulle quattro fatture inerenti alla
successione fu E__________ (doc. VV4, VV6, VV8 e VV9) e non su tutte le dodici
fatture “E__________” (da VV1 a VV12) fatte valere dagli istanti, che secondo
il loro conteggio riassuntivo (doc. TT) contemplano 612h 28' di lavoro per un
onorario complessivo di fr. 243'444.–. Contrariamente a quanto considerato
dal Pretore sulla base delle allegazioni in parte fuorvianti degli istanti e
comunque incomplete, in questa sede è giocoforza constatare che in realtà non
sussiste contraddizione tra i due documenti (TT e OOO), il primo integrando le
Considerandi
posizioni del secondo oltre a quelle di altre otto fatture. Già su questo punto
il reclamo è fondato.
6.2
Non
resiste neppure alla critica la seconda motivazione della sentenza impugnata,
che il Pretore ha fondato sull’e-mail del 15 gennaio 2014, ritenuta da lui “molto sintomatica”,
in cui il collaboratore dei reclamanti, l’economista dott. __________ F__________,
incaricato da RE 2 di verificare la fatturazione nell’interesse dei clienti, ha
rilevato che “le tabelline nel
dossier note, etc. contengono errori, o sono poco chiare e non facilitano la comprensione
della situazione globale” (doc. NNN). Infatti, in una
successiva e-mail del 20 gennaio 2014 (doc. OO.25), il dott. F__________ ha
confermato a CO 2 che le fatture dello studio legale RE 2 dovrebbero essere
corrette dal profilo formale (esclusione di errori di calcolo, di doppie
fatturazioni, ecc.), mentre determinate tabelle e analisi contengono errori o
sono incomplete. Al riguardo l’economista ha tuttavia aggiunto che tali inesattezze
non influenzano il risultato finale, poiché si tratta di calcoli e stime fatti
a posteriori. Da ultimo egli ha rilevato che pure gli estratti conto, e più
precisamente il risultato, sono corretti anche se parzialmente difficili da seguire.
Da questa comunicazione si desume quindi la sostanziale correttezza formale dei
conteggi agli atti. L’accertamento del Pretore, che ha omesso di considerare la
(successiva) e-mail del 20 gennaio 2014, si rivela dunque manifestamente errato
nel senso dell’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.3/b).
6.3
Cadute
le due motivazioni principali della sentenza impugnata, occorre verificare se
la pretesa vantata dai reclamanti sia verosimile, in particolare per quanto
riguarda il conteggio delle ore, qualificato dal Pretore come “confuso e ingarbugliato” e fondato “praticamente
solo su documenti allestiti unilateralmente dalla parte istante”.
a) Orbene,
nel fondarsi sulle dichiarazioni del dott. F__________ per
ritenere inverosimile la pretesa dei sequestranti sia il Pretore sia gli
opponenti hanno prestato una certa affidabilità alle verifiche effettuate dall’economista,
sicché la sua conferma di sostanziale correttezza formale dei conteggi
contenuta nell’e-mail del 20 gennaio 2014 (doc. OO.25) può considerarsi un
elemento oggettivo e concreto a conferma dell’esistenza del credito in
questione, non da ultimo perché egli relativizza la sua precedente
comunicazione del 15 gennaio 2014 (doc. NNN) posta a fondamento della decisione impugnata, come quella ancora
anteriore del 5 novembre 2013 (doc. 4) citata dagli opponenti nelle osservazioni
al reclamo (pagg. 9-10). Tanto più che questi ultimi in quell’allegato non
hanno speso una parola sull’email del 20 gennaio 2014, ma si sono limitati ad
affermare che le prestazioni di un legale devono essere in ragionevole rapporto
col contendere, rinviando alle argomentazioni esposte nell’opposizione al sequestro.
Misconoscono però che le esigenze di motivazione poste per il reclamo valgono
per analogia per la risposta, di modo che ricordare genericamente eccezioni
sollevate in prima sede non è sufficiente per contrastare quanto reso verosimile
dal reclamante (sentenza della CEF 14.2014.257 del 13 aprile
2015, consid. 6.3, riassunta in RtiD 2015 II 917 n. 64c).
Non
si disconosce invero che il dott. F__________ non si è
espresso sull’opportunità delle prestazioni fatturate dai reclamanti. Si tratta
però di una questione che dovrà se del caso essere analizzata nella procedura
giudiziaria di merito a convalida del sequestro, ma non nel quadro della
procedura sommaria di opposizione al sequestro, perlomeno non nei casi in cui,
come in concreto, l’inopportunità delle prestazioni legali non è manifesta,
specie perché gli opponenti non hanno sovvertito l’allegazione
dei reclamanti secondo cui la tabella OOO si riferisce soltanto alle
prestazioni fornite per il processo civile, ciò che dimostra che la loro
pretesa concerne anche altri mandati, né si sono determinati sulla puntuale
presa di posizione dei reclamanti circa le altre contestazioni da essi sollevate
in prima sede (reclamo, pag. 3 ad 2/b).
b) Per
quanto attiene all’ammontare delle pretese vantate dai sequestranti, si evince dal riassunto (senza divisione) dell’estratto conto allestito il 6
febbraio 2014 un saldo di fr. 111'184.40 a favore dei sequestranti che
tiene conto di prestazioni loro per fr. 267'795.85 e acconti versati dai
clienti per fr. 156'611.45 (doc. E.5). Saldo poi salito a fr. 156'632.45
al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 1), dopo l’emissione delle
seguenti fatture:
1) n.
2014-071 di fr. 16'715.70 (del 1° aprile 2014) per “testamenti,
successione e D__________” senza sequestro dal 16 dicembre 2013 al 1°
aprile 2014 (doc. E.1 sul retro e VV.9),
2) n.
2014-101 di fr. 2'458.– (del 29 aprile 2014) per le imposte di E__________
dal 1° agosto 2013 al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 2 sul retro e VV.11),
3) n.
2014-102 di fr. 22'187.10 (del 25 aprile 2014) per “successione/D__________,
testamenti e successione in generale” dal 2 al 25 aprile 2014 (doc. E.2,
pag. 2) e infine
4) n.
2014-103 di fr. 4'087.25 (del 29 aprile 2014) per prestazioni inerenti al
sequestro dal 28 marzo al 25 aprile 2014 (doc. E.2, pag. 1 sul retro, e VV.10).
La
fattura n. 2014-102 essendo stata sostituita con una nuova di fr. 2'514.20
il 5 maggio 2014 (doc. E.3 e VV.12), l’estratto conto 25 aprile 2014 è stato
aggiornato il 15 ottobre 2014, mediante la sottrazione di fr. 22'187.10 e l’addizione
di fr. 2'514.20, per giungere a un saldo finale di fr. 136'959.55
(doc. E.4), che corrisponde sostanzialmente ai fr. 138'039.– per cui il
Pretore, con decisione 19 novembre 2014, ha decretato i due sequestri prima di
annullarli con la sentenza qui impugnata. I conteggi agli atti giustificano
così la conferma del sequestro per fr. 136'959.55, saldo che tiene già conto
dei complessivi fr. 156'611.45 versati dagli opponenti fino all’8 novembre
2013.
(doc. E.5 voce “HABEN” e osservazioni al reclamo, pag. 9). Appare invece
fondata l’opposizione per quanto riguarda la richiesta di fr. 13'961.– supplementari
a titolo di prevedibili spese processuali contenuta nell’istanza di sequestro,
giacché gli istanti non hanno motivato il reclamo su questo punto della sentenza
impugnata (pag. 3 in alto). In queste circostanze, i conteggi presentati dai
sequestranti non possono dirsi confusi, anche se non di semplice lettura, sicché
il reclamo va accolto limitatamente a fr. 136'959.55, senza che sia necessario
esaminare se gli opponenti hanno riconosciuto di dovere fr. 60'000.– o fr. 110'000.–
in occasione della riunione del 1° aprile 2014.
7.
Per
l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore
che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può
obbligarlo a prestare garanzia.
7.1
Il creditore può essere costretto d’ufficio a prestare
garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove
il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a uno
stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso dal
provvedimento, in particolare quando la
verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza
del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al giudice
del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto
delle particolarità della fattispecie.
Tra
i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo a un
sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la
durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del
processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così
come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti
contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei
propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano
invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in
quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al
richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF
126.
III 100, consid. 5c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o
il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del
tutto se essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di
causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010,
consid. 2.3.2).
7.2
Nella
fattispecie gli opponenti chiedono che i sequestranti siano obbligati a fornire
una garanzia pari ad almeno un terzo dei beni sequestrati, affermando che il
blocco di tutti gli averi non consentono alla massa d’investirli o di vendere
gli immobili. Tale richiesta è diventata senza oggetto per quel che riguarda le
due proprietà per piani, avendo i sequestranti già fatto cancellare le relative
annotazioni a registro fondiario con richiesta del 14 giugno 2016 (sopra ad G).
Relativamente ai due conti bancari sequestrati, i richiedenti non specificano
né l’esistenza, né l’entità dei danni che a mente loro arrecherebbero i due
sequestri in questione. Gli opponenti non spendono una parola sulla differenza
tra il reddito dei beni sequestrati e quello che sarebbe potuto essere ottenuto
se essi avessero potuto gestirli liberamente, né la rendono verosimile con
indizi oggettivi e concreti. Di conseguenza, la richiesta di cauzione va
respinta.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ma in
virtù dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC si tiene conto nella ripartizione del
fatto che con le tardive allegazioni relative alla tabella prodotta quale doc.
OOO (sopra, consid. 1.4) i reclamanti hanno contribuito all’errata valutazione
del Pretore, e pertanto all’avvio della procedura di reclamo. Non può infatti seriamente
essere rimproverato al primo giudice di non essersi accorto del carattere
parziale del documento quando la stessa patrocinatrice dei reclamanti non è
stata in grado di spiegarlo in udienza.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 152'000.–,
supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza (opposizione al sequestro) di CO 1 CO 2 è respinta e di
conseguenza i sequestri n. __________ sono mantenuti limitatamente a fr. 136'959.55 oltre agli interessi del 5% su fr. 135'775.15.
2. L’istanza
(opposizione al sequestro) di CO 2 è irricevibile.
3. Le
spese processuali di fr. 350.–, già anticipate dagli istanti, sono poste a
loro carico, in solido, per fr. 315.– e a carico di RE 1 e RE 2, in
solido, per i rimanenti fr. 35.–. La parte opponente rifonderà alla parte
sequestrante fr. 4'000.– per ripetibili ridotte sempre con vincolo di
solidarietà sia attiva che passiva.
2. La richiesta di prestazione di
garanzia degli opponenti è respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico delle parti, in
solido, metà ciascuno, compensate le ripetibili.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).