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Decisione

14.2016.34

Rigetto definitivo dell’opposizione. Titolo di rigetto. Pagamento parziale del debito in corso di procedura. Responsabilità della parte vincente per le spese processuali

10 giugno 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, preso atto che lo Stato del Canton Ticino aveva restituito

all’escutente fr. 389.30 il 19 gennaio 2016, il Giudice di pace supplente

ha rigettato l’opposizione in via definitiva per il saldo di fr. 500.–.

4. Nel

reclamo lo RE 1 ricorda di aver versato al procedente il 14 gennaio 2016 fr. 389.30, pari alla

tassa di giustizia di fr. 150.– posta a suo carico dalla CEF nella sua

sentenza del 19 ottobre 2015 (inc. 14.2015.117), oltre a fr. 239.90 pagati

da CO 1 all’Ufficio d’esecuzione di Svitto. Non ha invece

versato né riconosciuto la rimanenza di fr. 500.–

fatta valere dalla controparte a titolo di rimborso spese, non avendo l’istante

prodotto per tale importo alcun titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione.

Secondo il reclamante nel rigettare parzialmente l’opposizione il primo giudice

ha quindi applicato erroneamente il diritto.

5. Nella

fattispecie CO 1 non ha prodotto alcun titolo (decisione giudiziaria esecutiva

o titolo parificato, v. sopra con­sid. 2) che giustifichi il rigetto definitivo

dell’opposizione per la somma di fr. 500.– richiesta a titolo di rimborso

Considerandi

spese. In particolare la decisione di questa Camera del 19 ottobre 2015 (inc.

14.2015

), di cui l’ultima pagina è acclusa all’istanza, non assegna alcuna

indennità a CO 1 (dispositivi n. 1.2 e 2) poiché né in prima né in seconda

istanza egli aveva motivato un suo diritto al riguardo (nel senso dell’art. 95

cpv. 3 lett. c CPC), giustificando

segnatamente di avere dovuto ricorrere ai servizi di un legale per difendersi. D’altronde,

non avendo lo Stato del Canton Ticino riconosciuto essere debitore dei fr. 500.–

richiesti mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF),

neppure il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso. Il reclamo

deve quindi essere accolto su questo punto.

6.

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

Nel

caso specifico, sorprendentemente lo Stato chiede con il reclamo di limitare l’accoglimento dell’istanza a fr. 389.30 (anziché fr. 500.–), mentre già con le osservazioni all’istanza esso aveva rilevato di

avere restituito al procedente durante la procedura di rigetto fr. 389.30,

pari alle spese processuali poste a suo carico nella sentenza della Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 19 ottobre 2015 (fr. 150.–)

oltre a fr. 239.90 pagati all’Ufficio di esecuzione di Svitto. Allegazione

che non è contestata da CO 1 e può quindi essere considerata appurata (art. 150

cpv. 1 CPC a contrario). È pertanto per un manifesto abbaglio che il reclamante

postula la conferma del rigetto dell’opposizione a concorrenza della somma già

pagata. Va così confermata la decisione del primo giudice, che giustamente ha

respinto l’istanza su questo punto.

7.

La

tassa della presente decisione, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché CO 1 non è assistito,

non pare cognito di diritto e si è rimesso al giudizio della Camera. Inoltre l’errore

contenuto nella decisione impugnata pare dover essere imputato principalmente

al primo giudice, che ha rigetto l’opposizione senza titolo, e allo Stato che

non ha spontaneamente rimborsato a CO 1 la tassa di giustizia come invece

stabilito da questa Camera nella decisione del 19 ottobre 2015, obbligandolo

così a procedere in via esecutiva. Tanto vale, in queste circostanze, rinunciare

a riscuotere spese processuali (art. 107 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda la tassa di prima sede, anch’essa seguirebbe la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ma

per l’ultimo motivo appena evocato appare equo metterla interamente a carico

dello Stato (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). In nessuna delle istanze, poi, si assegnano

indennità d’inconvenienza, le parti non avendo formulato domanda motivata al

riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) – anzi lo Stato vi ha esplicitamente rinunciato

in sede di reclamo.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.–, già anticipate dal­l’istante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

3. Non

si assegnano indennità d’inconvenienza.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).