14.2016.34
Rigetto definitivo dell’opposizione. Titolo di rigetto. Pagamento parziale del debito in corso di procedura. Responsabilità della parte vincente per le spese processuali
10 giugno 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.34
Lugano
10 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. 0392-2015-S (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di
Bellinzona promossa con istanza 22 dicembre 2015 da
CO 1
contro
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 22 febbraio 2016 presentato dallo RE 1
contro la decisione emessa il 10 febbraio 2016 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 dicembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso lo RE 1 per l’incasso di fr. 889.30
oltre agli interessi del 5% dal 20 novembre 2015, indicando quale titolo di credito:
“Risarcimento a seguito
indebita procedura concernente precetto esecutivo incarto __________ –
decisione Tribunale d’appello del 19.10.2015. Concerne: Ufficio esazione e
condoni, Divisione delle contribuzioni, Bellinzona”.
B. Avendo
lo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 dicembre
2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 5 febbraio 2016.
C. Statuendo con decisione 10 febbraio 2016, il Giudice di pace supplente
ha parzialmente accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 500.– (anziché fr. 889.30), ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata lo Stato
del Canton Ticino è insorto a
questa Camera con un reclamo
del 22 febbraio 2016 per
ottenerne la riforma nel senso di limitare l’accoglimento dell’istanza a fr. 389.30 (anziché fr. 500.–), di ripartire la tassa di
giustizia in ragione di fr. 85.– a carico dell’istante e fr. 65.– a
proprio carico e di non assegnare indennità. Nelle sue osservazioni del 25
febbraio 2016, CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta allo RE 1 l’11 febbraio 2016, il termine di 10
giorni è scaduto domenica 21 febbraio 2016. Presentato il primo giorno feriale
seguente (art. 142 cpv. 3 CPC), ovvero lunedì 22 febbraio 2016, il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, preso atto che lo Stato del Canton Ticino aveva restituito
all’escutente fr. 389.30 il 19 gennaio 2016, il Giudice di pace supplente
ha rigettato l’opposizione in via definitiva per il saldo di fr. 500.–.
4. Nel
reclamo lo RE 1 ricorda di aver versato al procedente il 14 gennaio 2016 fr. 389.30, pari alla
tassa di giustizia di fr. 150.– posta a suo carico dalla CEF nella sua
sentenza del 19 ottobre 2015 (inc. 14.2015.117), oltre a fr. 239.90 pagati
da CO 1 all’Ufficio d’esecuzione di Svitto. Non ha invece
versato né riconosciuto la rimanenza di fr. 500.–
fatta valere dalla controparte a titolo di rimborso spese, non avendo l’istante
prodotto per tale importo alcun titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione.
Secondo il reclamante nel rigettare parzialmente l’opposizione il primo giudice
ha quindi applicato erroneamente il diritto.
5. Nella
fattispecie CO 1 non ha prodotto alcun titolo (decisione giudiziaria esecutiva
o titolo parificato, v. sopra consid. 2) che giustifichi il rigetto definitivo
dell’opposizione per la somma di fr. 500.– richiesta a titolo di rimborso
Considerandi
spese. In particolare la decisione di questa Camera del 19 ottobre 2015 (inc.
14.2015
), di cui l’ultima pagina è acclusa all’istanza, non assegna alcuna
indennità a CO 1 (dispositivi n. 1.2 e 2) poiché né in prima né in seconda
istanza egli aveva motivato un suo diritto al riguardo (nel senso dell’art. 95
cpv. 3 lett. c CPC), giustificando
segnatamente di avere dovuto ricorrere ai servizi di un legale per difendersi. D’altronde,
non avendo lo Stato del Canton Ticino riconosciuto essere debitore dei fr. 500.–
richiesti mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF),
neppure il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso. Il reclamo
deve quindi essere accolto su questo punto.
6.
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
Nel
caso specifico, sorprendentemente lo Stato chiede con il reclamo di limitare l’accoglimento dell’istanza a fr. 389.30 (anziché fr. 500.–), mentre già con le osservazioni all’istanza esso aveva rilevato di
avere restituito al procedente durante la procedura di rigetto fr. 389.30,
pari alle spese processuali poste a suo carico nella sentenza della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 19 ottobre 2015 (fr. 150.–)
oltre a fr. 239.90 pagati all’Ufficio di esecuzione di Svitto. Allegazione
che non è contestata da CO 1 e può quindi essere considerata appurata (art. 150
cpv. 1 CPC a contrario). È pertanto per un manifesto abbaglio che il reclamante
postula la conferma del rigetto dell’opposizione a concorrenza della somma già
pagata. Va così confermata la decisione del primo giudice, che giustamente ha
respinto l’istanza su questo punto.
7.
La
tassa della presente decisione, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché CO 1 non è assistito,
non pare cognito di diritto e si è rimesso al giudizio della Camera. Inoltre l’errore
contenuto nella decisione impugnata pare dover essere imputato principalmente
al primo giudice, che ha rigetto l’opposizione senza titolo, e allo Stato che
non ha spontaneamente rimborsato a CO 1 la tassa di giustizia come invece
stabilito da questa Camera nella decisione del 19 ottobre 2015, obbligandolo
così a procedere in via esecutiva. Tanto vale, in queste circostanze, rinunciare
a riscuotere spese processuali (art. 107 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda la tassa di prima sede, anch’essa seguirebbe la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ma
per l’ultimo motivo appena evocato appare equo metterla interamente a carico
dello Stato (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). In nessuna delle istanze, poi, si assegnano
indennità d’inconvenienza, le parti non avendo formulato domanda motivata al
riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) – anzi lo Stato vi ha esplicitamente rinunciato
in sede di reclamo.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.–, già anticipate dall’istante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.
3. Non
si assegnano indennità d’inconvenienza.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).