14.2016.35
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Divieto dei nova. Tasso d’interesse di mora. Difficoltà finanziarie dell’escusso
29 febbraio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.35
Lugano
29 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 luglio 2015
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre
2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 19'350.– oltre agli interessi del 8% dall’8 marzo 2013, indicando
quale titolo di credito un “contratto d’affitto”.
B. Avendo RE 1
interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 luglio 2015 CO 1
ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine impartito, la
parte convenuta non ha formulato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2016 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 17 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 febbraio alla
scadenza del termine di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC) Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico tutte le allegazioni di RE 1 (sotto consid. 4) risultano nuove,
dal momento ch’essa non ha formulato osservazioni in prima sede. Irricevibili,
tali allegazioni non possono quindi essere prese in considerazione dalla Camera.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di locazione
sottoscritto da RE 1 (e dalla coinquilina R__________) l’8 marzo 2013
costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione da lei
interposta per la somma posta in esecuzione.
4. Nel
reclamo RE 1 allega che il locatore ha accettato la disdetta
del contratto di locazione significatagli verbalmente una settimana dopo la
sottoscrizione del contratto e non ha mai consegnato le chiavi dell’appartamento,
che a quel tempo egli ha messo a disposizione di un suo amico, motivo per cui
le coinquiline si sarebbero considerate svincolate dall’obbligo di presentare
un subentrante solvibile. Precisando di essere al momento attuale senza
attività lucrativa, di occuparsi a tempo pieno della figlia nata nel 2014 e di
essere gravata da attestati di carenza di beni, RE 1 afferma di non essere in
grado di far fronte alla pretesa posta in esecuzione, che ritiene inoltre
infondata anche perché la rivalsa viene fatta solo nei suoi confronti e non
anche contro la coinquilina.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
Considerandi
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie RE 1 ha firmato l’8 marzo 2013, solidalmente con R__________, un
contratto di locazione per la durata di due anni dal 1° aprile 2013, che prevede
la corresponsione di una pigione annua di fr. 25'800.– pagabile in rate mensili
anticipate di fr. 2'150.– cadauna (doc. B accluso all’istanza). Dalla
stessa dichiarazione del 23 marzo 2013 prodotta con l’istanza (doc. C), si
evince invero che il locatore aveva accettato di annullare il contratto con
effetto immediato, ma solo con la condizione che fosse stata pagata entro il 30
maggio 2013 una penale pari a una pigione mensile (di fr. 2'150.–),
altrimenti sarebbe “ritorna[to]
in vigore il contratto”. Ora, non risulta dagli atti
che la condizione sia stata adempiuta, sicché il contratto di locazione è da
considerare un valido titolo di rigetto dell’opposizione almeno per l’importo
di fr. 19'350.– (pari a 9 mensilità) posto in esecuzione. Visto che le
conduttrici rispondono solidalmente dei loro obblighi nei confronti del
locatore (doc. B n. 25), egli è legittimato a esigere da ognuna di loro il
pagamento dell’intero debito (art. 144 cpv. 1 CO).
5.2
Che,
come visto (sopra consid. 1.3), il locatore non abbia consegnato le chiavi alle
inquiline (supponendo che le stesse le avessero richieste) o che l’appartamento
sia stato poi occupato da un suo amico, sono allegazioni tardive di cui la
Camera non può tenere conto. Non è questione da esaminare d’ufficio (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 98 ad art. 82 LEF; sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 consid. 7.1), fermo
restando che il giudizio odierno non priva la reclamante del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario con un’azione di
disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF, sopra consid. 2).
5.3
Dalla
copia incompleta del contratto di locazione (doc. B) figurante agli atti non
risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora dell’8%
fatto valere dall’escutente. Il rigetto dell’opposizione andrebbe pertanto
limitato al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO). Sennonché il contratto
in questione giustifica in sé il rigetto dell’opposizione per una somma, pari a
due anni di locazione, superiore a quella posta in esecuzione (equivalente a 9
mensilità). Anche su questo punto, dunque, non s’impone un intervento d’ufficio
della Camera.
6.
Il
fatto che RE 1 non sia in grado, a suo dire, di far fronte al pagamento del
debito posto in esecuzione non costituisce un motivo che secondo la legge – e
segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria possa prendere in
considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione.
Semmai, la reclamante potrà sollevare
tale censura al competente Ufficio di esecuzione e
fallimenti in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni
pignorati (art. 123 LEF) (cfr. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10
settembre 2014 consid. 2.2).
7.
Le spese della decisione odierna seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente
difficili in cui versa la reclamante (gravata da altre tre esecuzioni e dieci
attestati di carenza di beni) inducono a prescindere – eccezionalmente – da
ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi
per l’ente pubblico. Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il
reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese
in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'350.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).