Lexipedia

Decisione

14.2016.35

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Divieto dei nova. Tasso d’interesse di mora. Difficoltà finanziarie dell’escusso

29 febbraio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC) Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico tutte le allegazioni di RE 1 (sotto consid. 4) risultano nuove,

dal momento ch’essa non ha formulato osservazioni in prima sede. Irricevibili,

tali allegazioni non pos­sono quindi essere prese in considerazione dalla Camera.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di locazione

sottoscritto da RE 1 (e dalla coinquilina R__________) l’8 marzo 2013

costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione da lei

interposta per la somma posta in esecuzione.

4. Nel

reclamo RE 1 allega che il locatore ha accettato la disdetta

del contratto di locazione significatagli verbalmente una settimana dopo la

sottoscrizione del contratto e non ha mai consegnato le chiavi dell’appartamento,

che a quel tempo egli ha messo a disposizione di un suo amico, motivo per cui

le coinquiline si sarebbero considerate svincolate dall’obbligo di presentare

un subentrante solvibile. Precisando di essere al momento attuale senza

attività lucrativa, di occuparsi a tempo pieno della figlia nata nel 2014 e di

essere gravata da attestati di carenza di beni, RE 1 afferma di non essere in

grado di far fronte alla pretesa posta in esecuzione, che ritiene inoltre

infondata anche perché la rivalsa viene fatta solo nei suoi confronti e non

anche contro la coinquilina.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

Considerandi

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie RE 1 ha firmato l’8 marzo 2013, solidalmente con R__________, un

contratto di locazione per la durata di due anni dal 1° aprile 2013, che prevede

la corresponsione di una pigione annua di fr. 25'800.– pagabile in rate mensili

anticipate di fr. 2'150.– cadauna (doc. B accluso all’istan­­za). Dalla

stessa dichiarazione del 23 marzo 2013 prodotta con l’istanza (doc. C), si

evince invero che il locatore aveva accettato di annullare il contratto con

effetto immediato, ma solo con la condizione che fosse stata pagata entro il 30

maggio 2013 una penale pari a una pigione mensile (di fr. 2'150.–),

altrimenti sarebbe “ritorna[to]

in vigore il contratto”. Ora, non risulta dagli atti

che la condizione sia stata adempiuta, sicché il contratto di locazione è da

considerare un valido titolo di rigetto dell’opposizione almeno per l’importo

di fr. 19'350.– (pari a 9 mensilità) posto in esecuzione. Visto che le

conduttrici rispondono solidalmente dei loro obblighi nei confronti del

locatore (doc. B n. 25), egli è legittimato a esigere da ognuna di loro il

pagamento dell’intero debito (art. 144 cpv. 1 CO).

5.2

Che,

come visto (sopra consid. 1.3), il locatore non abbia consegnato le chiavi alle

inquiline (supponendo che le stesse le avessero richieste) o che l’ap­­partamento

sia stato poi occupato da un suo amico, sono allegazioni tardive di cui la

Camera non può tenere conto. Non è questione da esaminare d’ufficio (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 98 ad art. 82 LEF; sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 consid. 7.1), fermo

restando che il giudizio odierno non priva la reclamante del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario con un’azione di

disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF, sopra consid. 2).

5.3

Dalla

copia incompleta del contratto di locazione (doc. B) figurante agli atti non

risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’in­­teresse di mora dell’8%

fatto valere dall’escutente. Il rigetto del­l’opposizione andrebbe pertanto

limitato al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO). Sennonché il contratto

in questione giustifica in sé il rigetto dell’opposizione per una somma, pari a

due anni di locazione, superiore a quella posta in esecuzione (equivalente a 9

mensilità). Anche su questo punto, dunque, non s’im­­pone un intervento d’ufficio

della Camera.

6.

Il

fatto che RE 1 non sia in grado, a suo dire, di far fronte al pagamento del

debito posto in esecuzione non costituisce un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria possa prendere in

considerazi­one per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione.

Semmai, la reclamante potrà sollevare

tale censura al com­petente Ufficio di esecuzione e

fallimenti in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni

pignorati (art. 123 LEF) (cfr. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10

settembre 2014 consid. 2.2).

7.

Le spese della decisione odierna seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente

difficili in cui versa la reclamante (gravata da altre tre esecuzioni e dieci

attestati di carenza di beni) inducono a prescindere – eccezionalmente – da

ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi

per l’ente pubblico. Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'350.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).