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Decisione

14.2016.36

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo non motivato. Irricevibilità. Domanda di dilazione

15 marzo 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, con il reclamo RE 1 si accontenta di ribadire la richiesta di

rateazione già formulata in prima sede, senza confrontarsi con la sentenza

impugnata, in cui il Giudice di pace ha ricordato che lei non ha rispettato una

precedente dilazione concessale dall’escutente il 3 aprile 2015 (doc. 1 accluso

all’istanza) né dato seguito ai successivi solleciti dell’istan­te. Anche la domanda

di “rivisitazione” dell’istanza è sprovvista di ogni motivazione. Il reclamo si

palesa quindi irricevibile.

1.4 Anche

se fosse ricevibile, del resto, il reclamo sarebbe comunque da respingere nel

merito. In effetti, in presenza di un valido riconoscimento di debito come

Considerandi

quello prodotto dall’istante nella fattispecie (“conferma per pagamento rateale” del 3 aprile 2015 per fr. 2'330.25, dedotto l’acconto di fr. 194.20,

v. doc. 1 accluso all’i­­stanza), il giudice è tenuto a pronunciare il rigetto

provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF), a meno che l’escusso sollevi

e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di

debito (cpv. 2). Tra quelle, però, non rientrano le censure riguardanti la sua

situazione economica e lavorativa. Semmai, egli può farle valere davanti all’ufficio

d’esecuzione collaborando alla

determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93

LEF) o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la

rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123

LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016

consid. 6).

2.

La tassa del presente giudizio seguirebbe

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente

difficili in cui versa la reclamante, che risulta senza lavoro e gravata, in più dell’esecuzione in

esame, di altre tre procedure esecutive per oltre fr. 10'000.–,

inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe

di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, non invitata a presentare osservazioni al reclamo, non essendo

incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'136.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).