14.2016.36
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo non motivato. Irricevibilità. Domanda di dilazione
15 marzo 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.36
Lugano
15 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 182/2015 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 2 dicembre 2015 da
CO 1
contro
RE 1 nata,
giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 9 febbraio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'136.05
oltre agli interessi del 5% dal 6 agosto 2015, indicando quale titolo di
credito: “Riconoscimento di
debito del 03.04.2015 Saldo scoperto alla data 13.01.2015. TEL. __________,
titolo di credito ceduto dalla ditta __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 dicembre 2015 l’CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Agno. Nel termine impartitole per presentare osservazioni scritte, il 22
gennaio 2016 la parte convenuta ha chiesto una dilazione
del credito posto in esecuzione.
C. Statuendo con decisione 9 febbraio 2016, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2016 per ottenere “la ratealizzazione della pendenza in essere a
[suo] carico” e una “rivisitazione” dell’istanza. Stante l’esito de giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18
febbraio (tracciamento dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, con il reclamo RE 1 si accontenta di ribadire la richiesta di
rateazione già formulata in prima sede, senza confrontarsi con la sentenza
impugnata, in cui il Giudice di pace ha ricordato che lei non ha rispettato una
precedente dilazione concessale dall’escutente il 3 aprile 2015 (doc. 1 accluso
all’istanza) né dato seguito ai successivi solleciti dell’istante. Anche la domanda
di “rivisitazione” dell’istanza è sprovvista di ogni motivazione. Il reclamo si
palesa quindi irricevibile.
1.4 Anche
se fosse ricevibile, del resto, il reclamo sarebbe comunque da respingere nel
merito. In effetti, in presenza di un valido riconoscimento di debito come
Considerandi
quello prodotto dall’istante nella fattispecie (“conferma per pagamento rateale” del 3 aprile 2015 per fr. 2'330.25, dedotto l’acconto di fr. 194.20,
v. doc. 1 accluso all’istanza), il giudice è tenuto a pronunciare il rigetto
provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF), a meno che l’escusso sollevi
e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di
debito (cpv. 2). Tra quelle, però, non rientrano le censure riguardanti la sua
situazione economica e lavorativa. Semmai, egli può farle valere davanti all’ufficio
d’esecuzione collaborando alla
determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93
LEF) o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la
rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123
LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016
consid. 6).
2.
La tassa del presente giudizio seguirebbe
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente
difficili in cui versa la reclamante, che risulta senza lavoro e gravata, in più dell’esecuzione in
esame, di altre tre procedure esecutive per oltre fr. 10'000.–,
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe
di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, non invitata a presentare osservazioni al reclamo, non essendo
incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'136.05,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).