14.2016.38
Rigetto provvisorio dell’opposizione
18 aprile 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.38
14.2016.39
Lugano
18 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 23
novembre 2015 da
RE 1
contro
CO 1,
e
CO 2,
giudicando sui reclami del 27 febbraio 2016 presentati dalla RE 1
contro le decisioni emesse il 22 febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 21 ottobre
2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso rispettivamente i
coniugi CO 1 e CO 2 in via solidale per l’incasso di fr. 5'966.65 oltre
agli interessi del 5% dal 27 luglio 2015, indicando quale titolo di credito la “fattura no. __________ del 26.06.2015”.
B. Avendo
sia CO 1 che CO 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con
istanze 23 novembre 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti alle istanze con
osservazioni scritte congiunte del 17 dicembre 2015.
C. Statuendo con decisioni entrambe del 22 febbraio 2016, il Pretore ha
parzialmente accolto le istanze nel senso di rigettare le opposizioni in via
provvisoria limitatamente a fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 27
luglio 2015, ponendo a carico degli escussi le spese processuali di fr. 50.–
ciascuno.
D. Contro le sentenze appena citate la RE 1
è insorta a questa Camera con due reclami del 27 febbraio 2016 di
stesso tenore chiedendo in entrambi
Fatti
i casi di “rivedere la
decisione […], annullando la stessa e tutte le tasse di giustizia messe a [suo]
carico”. Stante l’esito del giudizio odierno, i reclami
non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati il 27 febbraio 2016 contro le sentenze notificate alla RE 1 il 24 febbraio,
in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.3
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1
). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta
dalla RE 1 – una semplice fattura – non costituisce un riconoscimento di debito
atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione, ma ha nondimeno
accolto le istanze limitatamente a fr. 5'000.– perché nelle loro
osservazioni scritte congiunte del 17 dicembre 2015 i convenuti hanno
riconosciuto di dovere tale somma all’istante e di essere disposti a pagarla
nel gennaio del 2016 al ritorno delle vacanze, rilevando come l’istante non si sia
opposta a tale proposta transattiva.
4.
Nel
reclamo la RE 1 chiede di “rivedere” le decisioni annullandole, facendo valere che la sua fattura non è mai
stata contestata dall’escussa e contestando di avere accettato la proposta contenuta
nelle osservazioni del 17 dicembre 2015, in merito alla quale essa non sarebbe
stata contattata, né verbalmente né per scritto.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una
semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non può dunque
rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un
titolo di rigetto provvisorio, anche se non è stata contestata prima dell’opposizione
(v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014, consid. 6). Il Pretore
ha quindi correttamente giudicato che la fattura prodotta dall’istante (doc.
B), sul quale non figura alcun riconoscimento di debito firmato né da CO 1 né
da CO 2, non è idonea a giustificare il rigetto provvisorio delle opposizioni.
Alla RE 1 rimane tuttavia la facoltà di eventualmente sottoporre la questione
al giudice di merito (sopra consid. 2) per la parte della sua pretesa che
rimane sospesa da opposizione.
6.
Si potrebbe discutere se le osservazioni congiunte dei convenuti contengono
davvero una proposta transattiva (o non piuttosto un riconoscimento di debito,
v. al proposito la sentenza della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015 consid.
6.
/b) e se tale proposta sia effettivamente stata accettata dalla RE 1 per il
semplice fatto di non averla rifiutata, mentre le è stata comunicata senza commento
e senza che le sia stato impartito un termine per determinarsi in merito. La
questione può tuttavia essere lasciata aperta, dal momento che la reclamante,
nella procedura in esame, non ne ha subito alcun pregiudizio, anzi ha visto le
sue istanze accolte in gran parte senza aver prodotto alcun titolo di rigetto
provvisorio delle opposizioni. In assenza di un interesse degno di protezione,
i reclami sono su questo punto irricevibili (v. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).
7.
Anche
sulla domanda relativa alle spese di prima sede i reclami si rivelano
irricevibili per mancanza d’interesse degno di protezione, siccome il Pretore
le ha poste “a carico della
parte convenuta”, ossia rispettivamente di CO 1 e di CO
2.
(dispositivo n. 2 delle sentenze impugnate).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti,
cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse
in spese in questa sede. Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 966.65 in entrambi i casi, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo diretto contro CO 1 è respinto e la sentenza impugnata (inc. __________)
è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 130.–
relative al reclamo contro CO 1, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo
carico.
3. Il reclamo diretto contro CO 2 è respinto e
la sentenza impugnata (inc. __________) è confermata.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 130.–
relative al reclamo contro CO 2, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.
5. Notificazione a:
–;
– CO 1, __________;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).