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Decisione

14.2016.38

Rigetto provvisorio dell’opposizione

18 aprile 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di “rivedere la

decisione […], annullando la stessa e tutte le tasse di giustizia messe a [suo]

carico”. Stante l’esito del giudizio odierno, i reclami

non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di

procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentati il 27 febbraio 2016 contro le sentenze notificate alla RE 1 il 24 febbraio,

in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.

1.3

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1

). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta

dalla RE 1 – una semplice fattura – non costituisce un riconoscimento di debito

atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione, ma ha nondimeno

accolto le istanze limitatamente a fr. 5'000.– perché nelle loro

osservazioni scritte congiunte del 17 dicembre 2015 i convenuti hanno

riconosciuto di dovere tale somma all’istante e di essere disposti a pagarla

nel gennaio del 2016 al ritorno delle vacanze, rilevando come l’istante non si sia

opposta a tale proposta transattiva.

4.

Nel

reclamo la RE 1 chiede di “rivedere” le decisioni annullandole, facendo valere che la sua fattura non è mai

stata contestata dall’escussa e contestando di avere accettato la proposta contenuta

nelle osservazioni del 17 dicembre 2015, in merito alla quale essa non sarebbe

stata contattata, né verbalmente né per scritto.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una

semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non può dunque

rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un

titolo di rigetto provvisorio, anche se non è stata contestata prima dell’opposizione

(v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014, consid. 6). Il Pretore

ha quindi correttamente giudicato che la fattura prodotta dall’istante (doc.

B), sul quale non figura alcun riconoscimento di debito firmato né da CO 1 né

da CO 2, non è idonea a giustificare il rigetto provvisorio delle opposizioni.

Alla RE 1 rimane tuttavia la facoltà di eventualmente sottoporre la questione

al giudice di merito (sopra consid. 2) per la parte della sua pretesa che

rimane sospesa da opposizione.

6.

Si potrebbe discutere se le osservazioni congiunte dei convenuti contengono

davvero una proposta transattiva (o non piuttosto un riconoscimento di debito,

v. al proposito la sentenza della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015 consid.

6.

/b) e se tale proposta sia effettivamente stata accettata dalla RE 1 per il

semplice fatto di non averla rifiutata, mentre le è stata comunicata senza commento

e senza che le sia stato impartito un termine per determinarsi in merito. La

questione può tuttavia essere lasciata aperta, dal momento che la reclamante,

nella procedura in esame, non ne ha subito alcun pregiudizio, anzi ha visto le

sue istanze accolte in gran parte senza aver prodotto alcun titolo di rigetto

provvisorio delle opposizioni. In assenza di un interesse degno di protezione,

i reclami sono su questo punto irricevibili (v. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).

7.

Anche

sulla domanda relativa alle spese di prima sede i reclami si rivelano

irricevibili per mancanza d’interesse degno di protezione, siccome il Pretore

le ha poste “a carico della

parte convenuta”, ossia rispettivamente di CO 1 e di CO

2.

(dispositivo n. 2 delle sentenze impugnate).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti,

cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse

in spese in questa sede. Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 966.65 in entrambi i casi, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo diretto contro CO 1 è respinto e la sentenza impugnata (inc. __________)

è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 130.–

relative al reclamo contro CO 1, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo

carico.

3. Il reclamo diretto contro CO 2 è respinto e

la sentenza impugnata (inc. __________) è confermata.

4. Le spese processuali di complessivi fr. 130.–

relative al reclamo contro CO 2, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.

5. Notificazione a:

–;

– CO 1, __________;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).