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Decisione

14.2016.40

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa d’uso delle canalizzazioni. Reclamo alla società delegataria del potere di decisione. Mancata trasmissione all’autorità competente (Municipio). Mancata esecu

15 settembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

23 maggio 2013 il Municipio di Lugano ha quindi assegnato a CO 1 un ultimo

termine per pagare la tassa d’uso delle canalizzazioni, avvertendola che

scaduto infruttuosamente tale termine si sarebbe dato avvio alla procedura

esecutiva. Il 5 giugno 2013 la cliente ha comunicato all’AIL SA di attendere

conferma scritta “di quanto discusso e richiesto più

volte”, manifestando la

propria disponibilità a versare la somma richiesta quale “deposito in garanzia”.

In risposta, il 7 giugno 2013 l’AIL SA ha precisato di avere ripreso nel 2004,

in seguito all’aggregazione del Comune di __________ a quello di Lugano, la

gestione e la fatturazione dell’Azienda acqua potabile comunale e di non essere

a conoscenza delle modalità e procedure adottate da tale azienda per la

fornitura di acqua potabile e il prelievo della tassa d’uso delle

canalizzazioni.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 settembre 2014 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 955.30

oltre agli interessi del 5% dal 7 settembre 2012, indicando quale titolo di

credito la “fattura n. __________,

inerente la tassa d’uso canalizzazione anno 2011. Cliente n. __________.

Contratto n. __________”. L’ha

pure escussa separatamente per l’in­­casso della tassa d’abbonamento e di consumo acqua

potabile (es. n. (50)__________, inc. __________ e

14.2016.41).

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 agosto 2015

il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 29 ottobre 2015. Replicando e duplicando le parti si sono sostanzialmente

confermate nelle rispettive conclusioni.

E. Statuendo con decisione 15 febbraio 2016, il Giudice di pace ha

stralciato la causa dai ruoli, condonando le spese processuali di fr. 50.–

e non assegnando indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata il Comune di Lugano è insorto a

questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2016 per ottenerne la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza, e

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 955.30 oltre agli

interessi e alle spese. In via subordinata, la reclamante ha postulato la

sospensione della procedura ricorsuale in attesa del trattamento del reclamo

(inc. 14.2016.41) interposto contro la decisione 15 febbraio 2016, con la quale

il Giudice di pace ha respinto l’istanza del Comune volta a far rigettare in

via definitiva l’op­­posizione interposta da CO 1 all’esecuzione intesa all’incasso

delle tasse di abbonamento e di consumo di acqua potabile. Stante l’esito

del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 febbraio 2016 contro la sentenza notificata al RE 1 il 16

febbraio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera

verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni

chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza

impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la

motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF

138.

III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni

di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo

le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile

entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare

il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla

critica. La Camera decide in linea

di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’e­­sito della causa

dipende da quanto sarà deciso nella vertenza parallela riguardante la fattura

per il consumo di acqua (inc. n. 150/B/15/S), motivo per il quale essa dev’essere

“abbandonata”.

4.

Nel

reclamo il Comune di Lugano evidenzia come l’AIL SA non sia competente per

trattare i reclami contro le fatture per le canalizzazioni e come le

contestazioni formulate dall’escussa il 29 agosto 2012 e il 19 febbraio 2013

riguardassero solo la questione dell’acqua potabile. Il reclamante sottolinea d’altronde

che sulla fattura relativa alla tassa per l’uso delle canalizzazioni sia

chiaramente indicato quanto segue: “Contro la decisione

sulla tassa è dato reclamo al Municipio di Lugano entro il termine di 15 giorni

dalla sua ricezione. La decisione sulla tassa per l’uso delle canalizzazioni è

equiparata ad una decisione giudiziaria definitiva (art. 80 cpv. 2 LEF)”. A suo parere, se l’escussa avesse voluto

insorgere contro tale fattura, essa avrebbe dovuto rivolgersi al Municipio e

non all’AIL SA, giacché l’art. 4 vLPamm (art. 6 LPamm) non è applicabile all’operato

dell’AIL SA, poiché essa è una società anonima e non è considerata, almeno per

quanto concerne le canalizzazioni, autorità amministrativa nel senso dell’art.

1.

LPamm. In questo ambito il mandato di gestione dell’AIL SA concernerebbe

unicamente l’emissione e la gestione delle fatture, mentre il contratto per la

fornitura del servizio è in essere tra l’utente e il Comune di Lugano.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF).

5.2

Nella

fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta

sulla fattura di fr. 955.30 emessa il 25 luglio 2012 dall’AIL SA relativa

alle tasse per l’uso delle canalizzazioni per il periodo dal 15 giugno 2011 al

1° giugno 2012 (doc. A). Tale documento – e più precisamente la decisione

acclusa quale seconda pagina che indica i parametri del calcolo, la competenza

dell’AIL SA per emettere la tassa, le basi legali e i rimedi giuridici (cfr. sentenza

della CEF 14.2015.231 del 24 marzo 2016 consid. 6.2) – costituisce in linea di

massima un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF. Il Municipio di Lugano, che è ed era già nel 2011 l’autorità competente

a emettere la tassa d’uso delle

canalizzazioni, risultava infatti già allora avere delegato tale competenza all’AIL

SA in virtù degli art. 4 n. 6 del regolamento comunale per il prelievo della

tassa di allacciamento e della tassa d’uso delle canalizzazioni del 4 ottobre

2005.

e 4 dell’ordinanza municipale sulla tassa d’uso delle canalizzazioni del 29

dicembre 2011 (dal 1° settembre

2012.

la delega è fondata sull’art.

41.

cpv. 6 del Regolamento comunale

delle canalizzazioni del 29 novembre 2011, il quale all’art. 45 specifica ora

che le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze

esecutive ai fini dell’esecuzione).

5.3

Nelle

sue osservazioni all’istanza del 29 ottobre 2015, CO 1 ha fatto valere di avere

inviato all’AIL il 4 agosto 2012 SA un “reclamo per calcolo

periodico tassa d’uso canalizzazione 2010-2012 e consumo acqua periodo

2010-2012” (doc. 2) diretto

contro la fattura del 25 luglio 2012. L’escussa si duole di non aver mai

ottenuto alcuna decisione in merito ed evidenzia che secondo l’art. 4 LPamm allora

vigente l’AIL SA avrebbe dovuto trasmettere il gravame al Municipio per l’evasione.

A sua mente la decisione non è pertanto esecutiva.

5.4

Già

prima dell’entrata in vigore del Regolamento comunale delle canalizzazioni, che

all’art. 51 prevede espressamente la facoltà di reclamo al Municipio entro quindici

giorni contro le decisioni dei Servizi dell’Amministrazione comunale, un simile

rimedio giuridico era aperto ai contribuenti in virtù dell’art. 9 cpv. 5 della

legge organica comunale (LOC, RL 2.1.1.2), con possibilità di poi adire

eventualmente il Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale cantonale

amministrativo con un ricorso munito di effetto sospensivo automatico (art. 208

LOC).

a) Nel

caso specifico, tuttavia, il Municipio di Lugano non ha emesso alcuna decisione formale sul reclamo di CO

1.

del 4 agosto 2012 (doc. 2). Il fatto che l’escussa abbia inviato per errore

il reclamo all’AIL SA anziché al Municipio non è di rilievo in questa sede, poiché

secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPamm, RL 3.3.1.1), applicabile a tutti i procedimenti di diritto

amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali,

parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 vLPamm), l’autorità

incompetente deve trasmettere d’ufficio gli atti all’autorità competente. Il

reclamante sostiene che tale norma non sarebbe applicabile all’AIL SA, il cui

mandato sarebbe limitato all’emissione delle fatture e alla gestione delle

stesse. Sennonché già si è rilevato come il Comune di Lugano abbia delegato

alla società anche la facoltà di emettere le decisioni sulla tassa d’uso delle canalizzazioni (sopra consid. 5.2),

competenza di cui essa ha del resto fatto uso proprio nel caso in esame (v.

doc. A). Il principio della buona fede nei rapporti tra autorità e amministrati

(art. 5 cpv. 3 Cost.) implica ad ogni buon conto che il Municipio risponda dell’operato

degli enti cui delega tutte o parte delle proprie competenze.

b) D’altronde, il semplice richiamo del 23 maggio 2013 (doc. B) non è parificabile a una

decisione amministrativa esecutiva, siccome non viene designato come tale nell’atto

stesso e non trae siffatta qualità dalla legge (sentenza della CEF 14.2015.153 del

17.

dicembre 2015 consid. 5.1). Sospesa

dal reclamo dell’escussa (art. 208 LOC per analogia), la decisione del 25 luglio 2012 non costituisce

pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.

c) A scanso di equivoci, dev’essere puntualizzato

che il controllo rigoroso del titolo esecutivo cui ha proceduto la Camera nel

caso specifico non può dirsi eccessivo. Al privilegio (detto “privilège du préalable”,

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad

art. 79 LEF) – riconosciuto alle

autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate

dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere un’esigenza

di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale,

proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui

esse sono state parificate (cfr. sentenze CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno

2016.

consid. 6). Perché soltanto con l’emissione di una decisione è data all’amministrato

la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero tribunale

indipendente dall’amministrazione e imparziale) mediante un ricorso contro le

decisioni delle autorità amministrative (art. 29a Cost.; sentenze della

CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno 2016 consid. 6, 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 3). Questo compito istituzionale non incombe alle

autorità d’esecuzione – come il giudice del rigetto o come questa Camera –, le

quali non sono competenti a verificare né la ricevibilità dei reclami

amministrativi né la fondatezza delle decisioni emesse dalle autorità

amministrative. Si devono limitare a negare l’esecutività delle decisioni che

non sono formalmente ineccepibili.

d) Nulla

muta alle precedenti considerazioni il fatto che la tassa d’uso delle

canalizzazioni sia calcolata sulla base del consumo d’acqua rilevato dall’Azienda

acqua potabile (art. 4 n. 3 e 6 del regolamento comunale per il prelievo della

tassa di allacciamento e della tassa d’uso delle canalizzazioni del 4 ottobre

2005.

e art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza municipale sulla tassa d’uso delle canalizzazioni

del 29 dicembre 2011; ora art. 41 cpv. 6 del regolamento comunale delle

canalizzazioni del 29 novembre 2011). Nella fattispecie la decisione sul

consumo d’acqua risultava infatti esecutiva già da tempo, l’escussa non avendo

validamente ricorso contro la decisione 22 maggio 2013 del Municipio

(v. sentenza odierna nell’incarto parallelo 14.2016.41 consid. 6.3/b). Ad ogni

modo il Comune doveva fare in modo di presentare con l’i­stanza di rigetto dell’opposizione

una decisione esecutiva sul reclamo interposto dall’escussa contro la decisione

di tassazione dell’uso delle canalizzazioni. Il principio di celerità che

informa la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 2 LEF) escludeva

una sospensione della procedura in attesa che il Municipio (e se del caso le

istanze superiori) si pronunciasse sul reclamo.

e) Contrariamente

a quanto deciso dal Giudice di pace, ciò non motivava lo stralcio della causa,

ipotizzabile unicamente quando la causa diventa senza oggetto (in seguito a

transazione, acquiescenza, desistenza o altro motivo come il ritiro dell’esecuzione,

v. art. 241 e 242 CPC), bensì la reiezione dell’istanza, dal momento che difettava

un presupposto per il suo accoglimento, ovvero l’esistenza di una decisione

esecutiva. Non si giustifica però di riformare la sentenza impugnata su questo

punto, perché sia lo stralcio che la reiezione impediscono la continuazione

dell’e­­secuzione e non acquisiscono regiudicata materiale (v. DTF 140 III 461

consid. 2.5). Ci si può quindi limitare a respingere il reclamo.

6.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta

non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 955.30, non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).