14.2016.40
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa d’uso delle canalizzazioni. Reclamo alla società delegataria del potere di decisione. Mancata trasmissione all’autorità competente (Municipio). Mancata esecu
15 settembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.40
Lugano
15 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. 795/A/15/S (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promossa con istanza 27 agosto 2015 da
Comune di Lugano, Lugano
(rappresentato dal Municipio di Lugano,
Lugano)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2016 presentato dal Comune di
Lugano contro la decisione emessa il 15 febbraio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Le
Aziende Industriali di Lugano (AIL SA), che gestiscono per conto del Comune di
Lugano l’Azienda acqua potabile e hanno inoltre ricevuto il mandato di emettere
e d’incassare le tasse per l’uso delle canalizzazioni, hanno emesso il 25
luglio 2012 nei confronti di CO 1
una fattura di 1'960.95 relativa alla tassa di abbonamento e di consumo dell’acqua
potabile per il periodo intercorrente tra il 15 giugno 2011 e il 1° giugno 2012
e una di fr. 955.30 relativa alle tasse per l’uso delle canalizzazioni per
lo stesso periodo. Il 4 agosto 2012, la cliente ha inoltrato reclamo in merito
alle tasse per l’uso delle canalizzazioni “2010-2012” e a quelle emesse per il
consumo d’acqua nello stesso periodo, richiedendo una spiegazione sull’aumento,
qualificato come rilevante, avvenuto nel periodo 2011-2012. Il 17 agosto 2012 l’AIL
SA ha risposto in merito alle tasse di consumo d’acqua e confermato la correttezza
dell’importo fatturato. In uno scritto del 29 agosto 2012, CO 1 ha contestato
le spiegazioni dell’AIL SA e chiesto di correggere la bolletta per il consumo
d’acqua, e con scritto datato 13 ottobre 2012 ma trasmesso via fax solo il 12
dicembre 2012 ha ribadito la sua opposizione ai conteggi. Due giorni dopo, l’AIL
SA ha confermato quanto spiegato il 17 agosto 2012, mentre il 19 febbraio 2013
la cliente ha contestato ancora una volta tali spiegazioni.
Fatti
B. Il
23 maggio 2013 il Municipio di Lugano ha quindi assegnato a CO 1 un ultimo
termine per pagare la tassa d’uso delle canalizzazioni, avvertendola che
scaduto infruttuosamente tale termine si sarebbe dato avvio alla procedura
esecutiva. Il 5 giugno 2013 la cliente ha comunicato all’AIL SA di attendere
conferma scritta “di quanto discusso e richiesto più
volte”, manifestando la
propria disponibilità a versare la somma richiesta quale “deposito in garanzia”.
In risposta, il 7 giugno 2013 l’AIL SA ha precisato di avere ripreso nel 2004,
in seguito all’aggregazione del Comune di __________ a quello di Lugano, la
gestione e la fatturazione dell’Azienda acqua potabile comunale e di non essere
a conoscenza delle modalità e procedure adottate da tale azienda per la
fornitura di acqua potabile e il prelievo della tassa d’uso delle
canalizzazioni.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 settembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 955.30
oltre agli interessi del 5% dal 7 settembre 2012, indicando quale titolo di
credito la “fattura n. __________,
inerente la tassa d’uso canalizzazione anno 2011. Cliente n. __________.
Contratto n. __________”. L’ha
pure escussa separatamente per l’incasso della tassa d’abbonamento e di consumo acqua
potabile (es. n. (50)__________, inc. __________ e
14.2016.41).
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 agosto 2015
il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 29 ottobre 2015. Replicando e duplicando le parti si sono sostanzialmente
confermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione 15 febbraio 2016, il Giudice di pace ha
stralciato la causa dai ruoli, condonando le spese processuali di fr. 50.–
e non assegnando indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata il Comune di Lugano è insorto a
questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2016 per ottenerne la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza, e
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 955.30 oltre agli
interessi e alle spese. In via subordinata, la reclamante ha postulato la
sospensione della procedura ricorsuale in attesa del trattamento del reclamo
(inc. 14.2016.41) interposto contro la decisione 15 febbraio 2016, con la quale
il Giudice di pace ha respinto l’istanza del Comune volta a far rigettare in
via definitiva l’opposizione interposta da CO 1 all’esecuzione intesa all’incasso
delle tasse di abbonamento e di consumo di acqua potabile. Stante l’esito
del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 febbraio 2016 contro la sentenza notificata al RE 1 il 16
febbraio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera
verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni
chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza
impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la
motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF
138.
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni
di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo
le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile
entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare
il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla
critica. La Camera decide in linea
di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’esito della causa
dipende da quanto sarà deciso nella vertenza parallela riguardante la fattura
per il consumo di acqua (inc. n. 150/B/15/S), motivo per il quale essa dev’essere
“abbandonata”.
4.
Nel
reclamo il Comune di Lugano evidenzia come l’AIL SA non sia competente per
trattare i reclami contro le fatture per le canalizzazioni e come le
contestazioni formulate dall’escussa il 29 agosto 2012 e il 19 febbraio 2013
riguardassero solo la questione dell’acqua potabile. Il reclamante sottolinea d’altronde
che sulla fattura relativa alla tassa per l’uso delle canalizzazioni sia
chiaramente indicato quanto segue: “Contro la decisione
sulla tassa è dato reclamo al Municipio di Lugano entro il termine di 15 giorni
dalla sua ricezione. La decisione sulla tassa per l’uso delle canalizzazioni è
equiparata ad una decisione giudiziaria definitiva (art. 80 cpv. 2 LEF)”. A suo parere, se l’escussa avesse voluto
insorgere contro tale fattura, essa avrebbe dovuto rivolgersi al Municipio e
non all’AIL SA, giacché l’art. 4 vLPamm (art. 6 LPamm) non è applicabile all’operato
dell’AIL SA, poiché essa è una società anonima e non è considerata, almeno per
quanto concerne le canalizzazioni, autorità amministrativa nel senso dell’art.
1.
LPamm. In questo ambito il mandato di gestione dell’AIL SA concernerebbe
unicamente l’emissione e la gestione delle fatture, mentre il contratto per la
fornitura del servizio è in essere tra l’utente e il Comune di Lugano.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.
80.
LEF).
5.2
Nella
fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta
sulla fattura di fr. 955.30 emessa il 25 luglio 2012 dall’AIL SA relativa
alle tasse per l’uso delle canalizzazioni per il periodo dal 15 giugno 2011 al
1° giugno 2012 (doc. A). Tale documento – e più precisamente la decisione
acclusa quale seconda pagina che indica i parametri del calcolo, la competenza
dell’AIL SA per emettere la tassa, le basi legali e i rimedi giuridici (cfr. sentenza
della CEF 14.2015.231 del 24 marzo 2016 consid. 6.2) – costituisce in linea di
massima un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n.
2.
LEF. Il Municipio di Lugano, che è ed era già nel 2011 l’autorità competente
a emettere la tassa d’uso delle
canalizzazioni, risultava infatti già allora avere delegato tale competenza all’AIL
SA in virtù degli art. 4 n. 6 del regolamento comunale per il prelievo della
tassa di allacciamento e della tassa d’uso delle canalizzazioni del 4 ottobre
2005.
e 4 dell’ordinanza municipale sulla tassa d’uso delle canalizzazioni del 29
dicembre 2011 (dal 1° settembre
2012.
la delega è fondata sull’art.
41.
cpv. 6 del Regolamento comunale
delle canalizzazioni del 29 novembre 2011, il quale all’art. 45 specifica ora
che le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze
esecutive ai fini dell’esecuzione).
5.3
Nelle
sue osservazioni all’istanza del 29 ottobre 2015, CO 1 ha fatto valere di avere
inviato all’AIL il 4 agosto 2012 SA un “reclamo per calcolo
periodico tassa d’uso canalizzazione 2010-2012 e consumo acqua periodo
2010-2012” (doc. 2) diretto
contro la fattura del 25 luglio 2012. L’escussa si duole di non aver mai
ottenuto alcuna decisione in merito ed evidenzia che secondo l’art. 4 LPamm allora
vigente l’AIL SA avrebbe dovuto trasmettere il gravame al Municipio per l’evasione.
A sua mente la decisione non è pertanto esecutiva.
5.4
Già
prima dell’entrata in vigore del Regolamento comunale delle canalizzazioni, che
all’art. 51 prevede espressamente la facoltà di reclamo al Municipio entro quindici
giorni contro le decisioni dei Servizi dell’Amministrazione comunale, un simile
rimedio giuridico era aperto ai contribuenti in virtù dell’art. 9 cpv. 5 della
legge organica comunale (LOC, RL 2.1.1.2), con possibilità di poi adire
eventualmente il Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale cantonale
amministrativo con un ricorso munito di effetto sospensivo automatico (art. 208
LOC).
a) Nel
caso specifico, tuttavia, il Municipio di Lugano non ha emesso alcuna decisione formale sul reclamo di CO
1.
del 4 agosto 2012 (doc. 2). Il fatto che l’escussa abbia inviato per errore
il reclamo all’AIL SA anziché al Municipio non è di rilievo in questa sede, poiché
secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPamm, RL 3.3.1.1), applicabile a tutti i procedimenti di diritto
amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali,
parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 vLPamm), l’autorità
incompetente deve trasmettere d’ufficio gli atti all’autorità competente. Il
reclamante sostiene che tale norma non sarebbe applicabile all’AIL SA, il cui
mandato sarebbe limitato all’emissione delle fatture e alla gestione delle
stesse. Sennonché già si è rilevato come il Comune di Lugano abbia delegato
alla società anche la facoltà di emettere le decisioni sulla tassa d’uso delle canalizzazioni (sopra consid. 5.2),
competenza di cui essa ha del resto fatto uso proprio nel caso in esame (v.
doc. A). Il principio della buona fede nei rapporti tra autorità e amministrati
(art. 5 cpv. 3 Cost.) implica ad ogni buon conto che il Municipio risponda dell’operato
degli enti cui delega tutte o parte delle proprie competenze.
b) D’altronde, il semplice richiamo del 23 maggio 2013 (doc. B) non è parificabile a una
decisione amministrativa esecutiva, siccome non viene designato come tale nell’atto
stesso e non trae siffatta qualità dalla legge (sentenza della CEF 14.2015.153 del
17.
dicembre 2015 consid. 5.1). Sospesa
dal reclamo dell’escussa (art. 208 LOC per analogia), la decisione del 25 luglio 2012 non costituisce
pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.
c) A scanso di equivoci, dev’essere puntualizzato
che il controllo rigoroso del titolo esecutivo cui ha proceduto la Camera nel
caso specifico non può dirsi eccessivo. Al privilegio (detto “privilège du préalable”,
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad
art. 79 LEF) – riconosciuto alle
autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate
dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere un’esigenza
di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale,
proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui
esse sono state parificate (cfr. sentenze CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno
2016.
consid. 6). Perché soltanto con l’emissione di una decisione è data all’amministrato
la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero tribunale
indipendente dall’amministrazione e imparziale) mediante un ricorso contro le
decisioni delle autorità amministrative (art. 29a Cost.; sentenze della
CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno 2016 consid. 6, 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 3). Questo compito istituzionale non incombe alle
autorità d’esecuzione – come il giudice del rigetto o come questa Camera –, le
quali non sono competenti a verificare né la ricevibilità dei reclami
amministrativi né la fondatezza delle decisioni emesse dalle autorità
amministrative. Si devono limitare a negare l’esecutività delle decisioni che
non sono formalmente ineccepibili.
d) Nulla
muta alle precedenti considerazioni il fatto che la tassa d’uso delle
canalizzazioni sia calcolata sulla base del consumo d’acqua rilevato dall’Azienda
acqua potabile (art. 4 n. 3 e 6 del regolamento comunale per il prelievo della
tassa di allacciamento e della tassa d’uso delle canalizzazioni del 4 ottobre
2005.
e art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza municipale sulla tassa d’uso delle canalizzazioni
del 29 dicembre 2011; ora art. 41 cpv. 6 del regolamento comunale delle
canalizzazioni del 29 novembre 2011). Nella fattispecie la decisione sul
consumo d’acqua risultava infatti esecutiva già da tempo, l’escussa non avendo
validamente ricorso contro la decisione 22 maggio 2013 del Municipio
(v. sentenza odierna nell’incarto parallelo 14.2016.41 consid. 6.3/b). Ad ogni
modo il Comune doveva fare in modo di presentare con l’istanza di rigetto dell’opposizione
una decisione esecutiva sul reclamo interposto dall’escussa contro la decisione
di tassazione dell’uso delle canalizzazioni. Il principio di celerità che
informa la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 2 LEF) escludeva
una sospensione della procedura in attesa che il Municipio (e se del caso le
istanze superiori) si pronunciasse sul reclamo.
e) Contrariamente
a quanto deciso dal Giudice di pace, ciò non motivava lo stralcio della causa,
ipotizzabile unicamente quando la causa diventa senza oggetto (in seguito a
transazione, acquiescenza, desistenza o altro motivo come il ritiro dell’esecuzione,
v. art. 241 e 242 CPC), bensì la reiezione dell’istanza, dal momento che difettava
un presupposto per il suo accoglimento, ovvero l’esistenza di una decisione
esecutiva. Non si giustifica però di riformare la sentenza impugnata su questo
punto, perché sia lo stralcio che la reiezione impediscono la continuazione
dell’esecuzione e non acquisiscono regiudicata materiale (v. DTF 140 III 461
consid. 2.5). Ci si può quindi limitare a respingere il reclamo.
6.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta
non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 955.30, non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).