14.2016.41
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di abbonamento e di consumo dell’acqua potabile. Vie di ricorso. Motivazione del reclamo
15 settembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.41
Lugano
15 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. 150/B/15/S (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promossa con istanza 27 agosto 2015 da
RE 1 __________
(rappr. dal proprio RA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 febbraio 2016 presentato dal RE 1 contro
la decisione emessa il 15 febbraio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Le __________ di __________
(__________), che gestiscono per conto del RE 1 l’Azienda acqua potabile e
hanno inoltre ricevuto il mandato di emettere e d’incassare le tasse per l’uso
delle canalizzazioni, hanno emesso il 25 luglio 2012 nei confronti di CO 1 una
fattura di 1'960.95 relativa alla tassa di abbonamento e di consumo dell’acqua
potabile durante il periodo intercorrente tra il 15 giugno 2011 e il 1° giugno
2012 e una di fr. 955.30 relativa alle tasse per l’uso delle canalizzazioni
durante lo stesso periodo. Il 4 agosto 2012, la cliente ha inoltrato reclamo in
merito alle tasse per il consumo d’acqua “2010-2012” e a quelle emesse nello
stesso periodo per l’uso delle canalizzazioni, richiedendo una spiegazione sull’aumento,
qualificato come rilevante, avvenuto nel periodo 2011-2012. Il 17 agosto 2012 l’__________
ha risposto in merito alle tasse di consumo d’acqua e confermato la correttezza
dell’importo fatturato. In uno scritto del 29 agosto 2012, CO 1 ha contestato
le spiegazioni dell’__________ e chiesto di correggere la bolletta per il
consumo d’acqua, e con scritto datato 13 ottobre 2012 ma trasmesso via fax solo
il 12 dicembre 2012 ha ribadito la sua opposizione ai conteggi. Due giorni
dopo, l’__________ ha confermato quanto spiegato il 17 agosto 2012 e il 1°
febbraio 2013 ha confermato alla cliente un piano rateale che prevedeva il
pagamento delle tasse sul consumo d’acqua in tre rate di fr. 653.65
ognuna. Il 19 febbraio 2013 la cliente ha contestato ancora una volta le spiegazioni
dell’__________.
Fatti
B. Il
22 maggio 2013 il RA 1 ha quindi assegnato a CO 1 un ultimo termine per pagare
integralmente le tasse di abbonamento e di consumo dell’acqua potabile, pari a
fr. 2'000.95 compresa una spesa di fr. 40.– per i solleciti di
pagamento, avvertendola che contro la sua decisione era dato reclamo al
Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica e che in caso di mancato
reclamo la decisione sarebbe stata equiparata a un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione. Il 5 giugno 2013 la cliente ha comunicato all’__________ di
attendere conferma scritta “di
quanto discusso e richiesto più volte”, manifestando
la propria disponibilità a versare la somma richiesta quale “deposito in garanzia”. In risposta, il 7 giugno 2013 l’__________ ha precisato di avere
ripreso nel 2004, in seguito all’aggregazione del Comune di __________ a quello
di __________, la gestione e la fatturazione dell’Azienda acqua potabile
comunale e di non essere a conoscenza delle modalità e procedure adottate da
tale azienda per la fornitura di acqua potabile e il prelievo della tassa d’uso
delle canalizzazioni.
C. Con precetto esecutivo n. (50)__________ emesso il 16 settembre 2014
dall’Ufficio di esecuzione di __________, il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 1'960.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2013, indicando quale titolo di credito
la “fattura
n. __________, inerente la tassa d’abbonamento e di consumo acqua potabile
relative alla relazione contrattuale: Cliente n. __________, conto contrattuale
n. __________”. Esso l’ha pure escussa separatamente per l’incasso
della tassa d’uso delle canalizzazioni
(es. n. __________, inc. __________,
14.2016.40).
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 agosto 2015 il
RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29
ottobre 2015. Replicando e duplicando le parti si sono sostanzialmente
confermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione 15 febbraio 2016, il Giudice di pace ha dichiarato
irricevibile l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di
fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera
con un reclamo del 25 febbraio 2016 per
ottenerne la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza, e la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 1'960.95 oltre agli interessi e alle
spese. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2016, la controparte ha concluso in
via principale per l’irricevibilità del reclamo e in via subordinata per la
sua reiezione. Con replica spontanea del 26 agosto e
duplica spontanea dell’8 settembre 2016 le parti hanno confermato le rispettive
conclusioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Consegnato alla posta il 26 febbraio 2016 contro la sentenza notificata al RE 1
il 16 febbraio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Preliminarmente
la convenuta critica la motivazione del reclamo, che ritiene insufficiente,
poiché ricalcherebbe sostanzialmente quanto già sostenuto in prima sede.
Sennonché il primo giudice non si è determinato specificatamente sulle
argomentazioni dell’istante, limitandosi a qualificarle come “molto discutibili e poco convincenti”, senza dire perché, e a
ritenere la fattura non passata in giudicato, accennando alla carente
indicazione dei rimedi giuridici. Nelle predette circostanze, il reclamante era
evidentemente legittimato a riproporre le censure non trattate dal Giudice di
pace, essendosi premurato di evidenziare come la decisione 22 maggio 2013 del RA
1, che costituisce il vero titolo di rigetto (sotto consid. 6.3/a-b), menzioni
la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato. Alla convenuta va invece dato
ragione per quanto riguarda l’irricevibilità della tabella relativa al consumo
d’acqua potabile annesso alla replica (doc. H), stante il divieto dei mezzi di
prova nuovi (sopra consid. 1.2).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la documentazione
prodotta non soddisfa i requisiti di legge perché possa essere considerata
passata in giudicato, in quanto “la
procedura di reclamo e poi di ricorso deve essere evasa correttamente altrimenti
la fattura con le riposte non avranno forza ai sensi dell’art. 80 LEF”. Ha indi dichiarato l’istanza irricevibile “onde permettere all’istante di ricominciare la
procedura, ma solo dopo aver svolto i citati passi (e doveri) nei confronti
della sua cliente”.
4.
Nel
reclamo il RE 1 sostiene che la procedura di reclamo iniziata dall’escussa si
deve ritenere conclusa con il primo scambio di allegati scritti avvenuto dal 4
al 17 agosto 2012. Infatti per l’art. 79 cpv. 1 e 2 del Regolamento per la
fornitura di acqua potabile dell’11 novembre 2008 “le contestazioni contro le decisioni dell’azienda o
del gestore devono essere notificate al gestore entro 30 giorni” e “contro la presa di posizione del
gestore è data la facoltà di reclamo scritto al RA 1 entro quindici giorni
dalla notifica”, che diventano 30 giorni con l’entrata
in vigore della nuova legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) il 1° marzo
2014.
Ora, CO 1 ha continuato a rivolgersi all’__________ anziché al RA 1.
Anche a seguito dello scritto 14 dicembre 2012 con cui l’__________ ha
sollecitato il pagamento dello scoperto e della proposta di piano rateale del
1° febbraio 2013 nessun reclamo è giunto al RA 1. La risposta dell’escussa perveniva
poi all’__________ solo il 19 febbraio 2013, quindi ben oltre il termine di
reclamo al RA 1. Non ha neppure ricorso al Consiglio di Stato contro la comminatoria
notificatale dal RA 1 il 22 maggio 2013. Già per questo solo motivo, conclude
il reclamante, la fattura posta in esecuzione sarebbe dovuta essere parificata
a un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
5.
Nel
merito, CO 1 nega nelle sue osservazioni al reclamo che la comunicazione 17
agosto 2012 dell’__________ possa assurgere al ruolo di decisione su reclamo,
vista la sua forma e l’assenza di menzione delle vie di ricorso. Neppure la
comminatoria 22 maggio 2013 del RA 1 potrebbe considerarsi esecutiva, perché la
sua successiva contestazione del 5 giugno 2013 non è stata trasmessa al
Consiglio di Stato per competenza in virtù dell’art. 4 vLPamm né le è stato fatto
notare che quella era l’autorità competente. Anzi, CO 1 considera che l’__________
e il RA 1 l’hanno confermata nella sua svista, omettendo di trattare
correttamente le sue impugnazioni.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin: in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
6.2
Nella fattispecie l’istante fonda la
propria pretesa nei confronti della convenuta sulla fattura 25 luglio 2012 emessa
dall’__________ di fr. 1'960.95 per la fornitura di acqua potabile per il
periodo dal 15 giugno 2011 al 1° giugno 2012 (doc. A) e sulla decisione 22 maggio
2013.
del RA 1, mediante la quale il
procedente ha intimato all’escussa un ultimo termine di pagamento di quindici giorni, avvertendola che in caso di mancato reclamo al Consiglio di Stato la
comminatoria sarebbe stata equiparata a una decisione giudiziale definitiva in
virtù dell’art. 80 cpv. 2 LEF (doc. B). Litigioso è il passaggio in giudicato delle decisioni citate.
6.3
Conformemente all’art. 79 del Regolamento per la fornitura di acqua
potabile dell’11 novembre 2008 del RE 1, le contestazioni contro le decisioni
dell’Azienda o del Gestore relative alla tassa di
abbonamento e di consumo dell’acqua potabile devono essere
notificate al Gestore entro trenta giorni (cpv. 1) e contro la presa di
posizione del Gestore è data facoltà di reclamo scritto al RA 1 entro quindici
giorni dalla notifica (cpv. 2). Gli art. 40 e 42 della legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP, RL 2.1.3.1)
prevedono poi la via del reclamo al Consiglio di Stato (e successivamente del
ricorso al Tribunale amministrativo) secondo la procedura amministrativa in
caso di contestazioni fra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria (sentenza
della CEF 14.2011.87 del 29 luglio 2011 consid. 5, con un rinvio alla RDAT 1996
II n. 5 consid. 3/b). Altrettanto vale, almeno nel Canton Ticino, quando il
servizio pubblico è gestito in concessione da un organismo di diritto privato
come avviene nel caso concreto in base all’art. 1 cpv. 2 del Regolamento per la
fornitura di acqua potabile (sentenza della CEF appena citata, consid. 5 e rif.
ivi, che però per svista ne estende l’effetto alla tassa sull’uso delle
canalizzazioni, il cui prelievo è organizzato in modo differente: v sentenza
odierna della CEF nell’inc. 14.2016.40 consid. 5.2 e 5.4). Nel caso di mancato
reclamo dell’utente, l’azienda acqua potabile può dunque prevalersi nell’ambito
della procedura di rigetto dell’opposizione della norma dell’art. 80 cpv. 2
n. 2 LEF, che parifica alle sentenze giudiziarie le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive.
a) Nel
caso concreto, la decisione 25 luglio 2012 con cui l’__________
ha fissato la tassa di abbonamento e di consumo dell’acqua potabile in fr. 1'960.95,
menzionando che un eventuale reclamo era da inoltrare presso la stessa __________
(doc. A), non può essere considerata come esecutiva, perché CO 1 l’ha
tempestivamente contestata il 4 agosto 2012 (doc. 2). Anche la presa di
posizione 17 agosto 2012 dell’__________, con cui ha confermato la correttezza
dell’importo fatturato, senza peraltro menzionare la possibilità di un reclamo
al RA 1 giusta l’art. 79 cpv. 2 del Regolamento per la
fornitura di acqua potabile (doc. H), non configura una
decisione esecutiva, bensì la semplice motivazione della decisione di tassazione.
Comunque sia, CO 1 ha contestato le spiegazioni dell’__________ e chiesto di correggere
la bolletta per il consumo d’acqua in uno scritto tempestivo del 29 agosto 2012
(doc. 3), dando luogo a un’ulteriore scambio di corrispondenza tra la società e
la cliente (v. sopra ad A). Nulla cambia il fatto che l’escussa
ha inviato la sua contestazione all’__________ anziché al RA 1, poiché secondo
l’art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del
19.
aprile 1966 (vLPamm, RL 3.3.1.1), applicabile a tutti i procedimenti di
diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali,
comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi (art. 1
cpv. 1 vLPamm), l’autorità incompetente deve trasmettere d’ufficio gli atti all’autorità
competente. Del resto, se la decisione 25 luglio 2012 dell’__________
fosse esecutiva, non si capisce perché il RA 1 avrebbe dovuto emetterne un’altra
il 22 maggio 2013.
b) Sta
di fatto che, appunto, con decisione del 22 maggio 2013 il RA 1, alluso al mancato
rispetto del piano rateale ha intimato all’escussa un ultimo termine di quindici
giorni per pagare fr. 2'000.95 (comprese le spese di fr. 40.– per i
solleciti di pagamento), avvertendola che in caso di
mancato reclamo al Consiglio di Stato la comminatoria sarebbe stata equiparata
a una decisione giudiziale definitiva in virtù dell’art. 80 cpv. 2 LEF per fr. 2'000.95
oltre agli interessi del 5% a decorrere dalla sua ricezione (doc. B). Tale decisione non configura un semplice richiamo,
che non sarebbe parificabile a una decisione amministrativa
esecutiva, poiché viene designata come tale nell’atto stesso, si riferisce all’art.
80.
cpv. 2 LEF e menziona la via di ricorso così come le conseguenze della sua
inosservanza (sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1 a
contrario). Essa risulta d’altronde definitiva – e quindi
esecutiva – poiché CO 1 non ha dimostrato di averla validamente impugnata. Nel suo scritto del 5 giugno 2013 essa si è infatti limitata a comunicare
all’__________ di attendere conferma scritta “di quanto discusso e richiesto più volte” e di manifestare la propria disponibilità a versare la somma richiesta
quale “deposito in garanzia” (doc. F). Nulla che potesse essere considerato un ricorso da trasmettere
d’ufficio al Consiglio di Stato. La convenuta non poteva d’altronde
aspettare la fase esecutiva per chiedere l’ausilio di un avvocato se avesse
avuto dubbi sul senso della decisione del 22 maggio 2013. Validamente passata in giudicato essa costituisce a non dubitarne
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a tenore dell’art. 80 cpv. 2 n.
2.
LEF in favore dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli
interessi di mora dal 1° giugno 2013. La decisione impugnata risulta così manifestamente
errata laddove non prende minimamente in considerazione la decisione
22.
maggio 2013 del RA 1, ignorando il vero titolo di
rigetto dell’opposizione. In accoglimento del reclamo, essa va pertanto
annullata e riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si giustifica per contro di riconoscere al reclamante un’indennità d’inconvenienza,
né in prima né in seconda istanza, siccome esso non ha motivato le sue richieste
al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale
5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011). In queste circostanze
può nuovamente rimanere aperta la questione di sapere se un ente
di diritto pubblico è legittimato a ottenere una siffatta indennità (sentenza
della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'960.95, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. (50) __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________
è rigettata in via definitiva.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150 è posta a carico di CO
1. Non si attribuiscono indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si
attribuiscono indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).