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Decisione

14.2016.41

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di abbonamento e di consumo dell’acqua potabile. Vie di ricorso. Motivazione del reclamo

15 settembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

22 maggio 2013 il RA 1 ha quindi assegnato a CO 1 un ultimo termine per pagare

integralmente le tasse di abbonamento e di consumo dell’acqua potabile, pari a

fr. 2'000.95 compresa una spesa di fr. 40.– per i solleciti di

pagamento, avvertendola che contro la sua decisione era dato reclamo al

Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica e che in caso di mancato

reclamo la decisione sarebbe stata equiparata a un titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione. Il 5 giugno 2013 la cliente ha comunicato all’__________ di

attendere conferma scritta “di

quanto discusso e richiesto più volte”, manifestando

la propria disponibilità a versare la somma richiesta quale “deposito in garanzia”. In risposta, il 7 giugno 2013 l’__________ ha precisato di avere

ripreso nel 2004, in seguito all’aggregazione del Comune di __________ a quello

di __________, la gestione e la fatturazione dell’Azien­­da acqua potabile

comunale e di non essere a conoscenza delle modalità e procedure adottate da

tale azienda per la fornitura di acqua potabile e il prelievo della tassa d’uso

delle canalizzazioni.

C. Con precetto esecutivo n. (50)__________ emesso il 16 settembre 2014

dall’Ufficio di esecuzione di __________, il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 1'960.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2013, indicando quale titolo di credito

la “fattura

n. __________, inerente la tassa d’abbonamento e di consumo acqua potabile

relative alla relazione contrattuale: Cliente n. __________, conto contrattuale

n. __________”. Esso l’ha pure escussa separatamente per l’incasso

della tas­sa d’uso delle canalizzazioni

(es. n. __________, inc. __________,

14.2016.40).

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 agosto 2015 il

RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29

ottobre 2015. Replicando e duplicando le parti si sono sostanzialmente

confermate nelle rispettive conclusioni.

E. Statuendo con decisione 15 febbraio 2016, il Giudice di pace ha dichiarato

irricevibile l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di

fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera

con un reclamo del 25 febbraio 2016 per

ottenerne la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza, e la condanna

della convenuta al pagamento di fr. 1'960.95 oltre agli interessi e alle

spese. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2016, la controparte ha concluso in

via principale per l’irricevibili­­tà del reclamo e in via subordinata per la

sua reiezione. Con replica spontanea del 26 agosto e

duplica spontanea dell’8 settembre 2016 le parti hanno confermato le rispettive

conclusioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Consegnato alla posta il 26 febbraio 2016 contro la sentenza notificata al RE 1

il 16 febbraio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Preliminarmente

la convenuta critica la motivazione del reclamo, che ritiene insufficiente,

poiché ricalcherebbe sostanzialmente quanto già sostenuto in prima sede.

Sennonché il primo giudice non si è determinato specificatamente sulle

argomentazioni del­l’istante, limitandosi a qualificarle come “molto discutibili e poco convincenti”, senza dire perché, e a

ritenere la fattura non passata in giudicato, accennando alla carente

indicazione dei rimedi giuridici. Nelle predette circostanze, il reclamante era

evidentemente legittimato a riproporre le censure non trattate dal Giudice di

pace, essendosi premurato di evidenziare come la decisione 22 maggio 2013 del RA

1, che costituisce il vero titolo di rigetto (sotto consid. 6.3/a-b), menzioni

la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato. Alla convenuta va invece dato

ragione per quanto riguarda l’irricevibilità della tabella relativa al consumo

d’acqua potabile annesso alla replica (doc. H), stante il divieto dei mezzi di

prova nuovi (sopra consid. 1.2).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la documentazione

prodotta non soddisfa i requisiti di legge perché possa essere considerata

passata in giudicato, in quanto “la

procedura di reclamo e poi di ricorso deve essere evasa correttamente altrimenti

la fattura con le riposte non avranno forza ai sensi dell’art. 80 LEF”. Ha indi dichiarato l’istanza irricevibile “onde permettere all’i­­stante di ricominciare la

procedura, ma solo dopo aver svolto i citati passi (e doveri) nei confronti

della sua cliente”.

4.

Nel

reclamo il RE 1 sostiene che la procedura di reclamo iniziata dall’escussa si

deve ritenere conclusa con il pri­mo scambio di allegati scritti avvenuto dal 4

al 17 agosto 2012. Infatti per l’art. 79 cpv. 1 e 2 del Regolamento per la

fornitura di acqua potabile dell’11 novembre 2008 “le contestazioni contro le decisioni dell’azienda o

del gestore devono essere notificate al gestore entro 30 giorni” e “contro la presa di posizione del

gestore è data la facoltà di reclamo scritto al RA 1 entro quindici giorni

dalla notifica”, che diventano 30 giorni con l’entrata

in vigore della nuova legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) il 1° marzo

2014.

Ora, CO 1 ha continuato a rivolgersi all’__________ anziché al RA 1.

Anche a seguito dello scritto 14 dicembre 2012 con cui l’__________ ha

sollecitato il pagamento dello scoperto e della proposta di piano rateale del

1° febbraio 2013 nessun reclamo è giunto al RA 1. La risposta dell’escussa perveniva

poi all’__________ solo il 19 febbraio 2013, quindi ben oltre il termine di

reclamo al RA 1. Non ha neppure ricorso al Consiglio di Stato contro la comminatoria

notificatale dal RA 1 il 22 maggio 2013. Già per questo solo motivo, conclude

il reclamante, la fattura posta in esecuzione sarebbe dovuta essere parificata

a un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

5.

Nel

merito, CO 1 nega nelle sue osservazioni al reclamo che la comunicazione 17

agosto 2012 dell’__________ possa assurgere al ruolo di decisione su reclamo,

vista la sua forma e l’assenza di menzione delle vie di ricorso. Neppure la

comminatoria 22 maggio 2013 del RA 1 potrebbe considerarsi esecutiva, perché la

sua successiva contestazione del 5 giugno 2013 non è stata trasmessa al

Consiglio di Stato per competenza in virtù dell’art. 4 vLPamm né le è stato fatto

notare che quella era l’autorità competente. Anzi, CO 1 considera che l’__________

e il RA 1 l’hanno confermata nella sua svista, omettendo di trattare

correttamente le sue impugnazioni.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin: in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

6.2

Nella fattispecie l’istante fonda la

propria pretesa nei confronti della convenuta sulla fattura 25 luglio 2012 emessa

dall’__________ di fr. 1'960.95 per la fornitura di acqua potabile per il

periodo dal 15 giugno 2011 al 1° giugno 2012 (doc. A) e sulla decisione 22 mag­gio

2013.

del RA 1, mediante la quale il

procedente ha intimato all’escussa un ultimo termine di pagamento di quindici giorni, avvertendola che in caso di mancato reclamo al Consiglio di Stato la

comminatoria sarebbe stata equiparata a una decisione giudiziale definitiva in

virtù dell’art. 80 cpv. 2 LEF (doc. B). Litigioso è il passaggio in giudicato delle decisioni citate.

6.3

Conformemente all’art. 79 del Regolamento per la fornitura di acqua

potabile dell’11 novembre 2008 del RE 1, le contestazioni contro le decisioni

dell’Azienda o del Gestore relative alla tassa di

abbonamento e di consumo dell’acqua potabile devono essere

notificate al Gestore entro trenta giorni (cpv. 1) e contro la presa di

posizione del Gestore è data facoltà di reclamo scritto al RA 1 entro quindici

giorni dalla notifica (cpv. 2). Gli art. 40 e 42 della legge sulla

municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP, RL 2.1.3.1)

prevedono poi la via del reclamo al Consiglio di Stato (e successivamente del

ricorso al Tribunale amministrativo) secondo la procedura amministrativa in

caso di contestazioni fra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria (sentenza

della CEF 14.2011.87 del 29 luglio 2011 consid. 5, con un rinvio alla RDAT 1996

II n. 5 consid. 3/b). Altrettanto vale, almeno nel Canton Ticino, quando il

servizio pubblico è gestito in concessione da un organismo di diritto privato

come avviene nel caso concreto in base all’art. 1 cpv. 2 del Regolamento per la

fornitura di acqua potabile (sentenza della CEF appena citata, consid. 5 e rif.

ivi, che però per svista ne estende l’effetto alla tassa sull’uso delle

canalizzazioni, il cui prelievo è organizzato in modo differente: v sentenza

odierna della CEF nell’inc. 14.2016.40 consid. 5.2 e 5.4). Nel caso di mancato

reclamo dell’utente, l’azienda acqua potabile può dunque prevalersi nell’ambito

della procedura di rigetto dell’opposi­­zione della norma dell’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF, che parifica alle sentenze giudiziarie le decisioni di autorità amministrative

svizzere, purché siano esecutive.

a) Nel

caso concreto, la decisione 25 luglio 2012 con cui l’__________

ha fissato la tassa di abbonamento e di consumo dell’acqua potabile in fr. 1'960.95,

menzionando che un eventuale reclamo era da inoltrare presso la stessa __________

(doc. A), non può essere considerata come esecutiva, perché CO 1 l’ha

tempestivamente contestata il 4 agosto 2012 (doc. 2). Anche la presa di

posizione 17 agosto 2012 dell’__________, con cui ha confermato la correttezza

dell’importo fatturato, senza peraltro menzionare la possibilità di un reclamo

al RA 1 giusta l’art. 79 cpv. 2 del Regolamento per la

fornitura di acqua potabile (doc. H), non configura una

decisione esecutiva, bensì la semplice motivazione della decisione di tassazione.

Comunque sia, CO 1 ha contestato le spiegazioni dell’__________ e chiesto di correggere

la bolletta per il consumo d’acqua in uno scritto tempestivo del 29 agosto 2012

(doc. 3), dando luogo a un’ulteriore scambio di corrispondenza tra la società e

la cliente (v. sopra ad A). Nulla cambia il fatto che l’escussa

ha inviato la sua contestazione al­l’__________ anziché al RA 1, poiché secondo

l’art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del

19.

aprile 1966 (vLPamm, RL 3.3.1.1), applicabile a tutti i procedimenti di

diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali,

comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi (art. 1

cpv. 1 vLPamm), l’autorità incompetente deve trasmettere d’ufficio gli atti all’autorità

competente. Del resto, se la decisione 25 luglio 2012 dell’__________

fosse esecutiva, non si capisce perché il RA 1 avrebbe dovuto emetterne un’altra

il 22 maggio 2013.

b) Sta

di fatto che, appunto, con decisione del 22 maggio 2013 il RA 1, alluso al mancato

rispetto del piano rateale ha intimato all’escussa un ultimo termine di quindici

giorni per pagare fr. 2'000.95 (comprese le spese di fr. 40.– per i

solleciti di pagamento), avvertendola che in caso di

mancato reclamo al Consiglio di Stato la comminatoria sarebbe stata equiparata

a una decisione giudiziale definitiva in virtù dell’art. 80 cpv. 2 LEF per fr. 2'000.95

oltre agli interessi del 5% a decorrere dalla sua ricezione (doc. B). Tale decisione non configura un semplice richiamo,

che non sarebbe parificabile a una decisione amministrativa

esecutiva, poiché viene designata come tale nell’atto stesso, si riferisce all’art.

80.

cpv. 2 LEF e menziona la via di ricorso così come le conseguenze della sua

inosservanza (sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1 a

contrario). Essa risulta d’altronde definitiva – e quindi

esecutiva – poiché CO 1 non ha dimostrato di averla validamente impugnata. Nel suo scritto del 5 giugno 2013 essa si è infatti limitata a comunicare

all’__________ di attendere conferma scritta “di quanto discusso e richiesto più volte” e di manifestare la propria disponibilità a versare la somma richiesta

quale “deposito in garanzia” (doc. F). Nulla che potesse essere considerato un ricorso da trasmettere

d’ufficio al Consiglio di Stato. La convenuta non poteva d’altronde

aspettare la fase esecutiva per chiedere l’ausilio di un avvocato se avesse

avuto dubbi sul senso della decisione del 22 maggio 2013. Validamente passata in giudicato essa costituisce a non dubitarne

titolo di rigetto definitivo dell’opposizio­ne a tenore dell’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF in favore dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli

interessi di mora dal 1° giugno 2013. La decisione impugnata risulta così manifestamente

errata laddove non prende minimamente in considerazione la decisione

22.

maggio 2013 del RA 1, ignorando il vero titolo di

rigetto dell’opposizione. In accoglimento del reclamo, essa va pertanto

annullata e riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si giustifica per contro di riconoscere al reclamante un’indennità d’inconvenienza,

né in prima né in seconda istanza, siccome esso non ha motivato le sue richieste

al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale

5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011). In queste circostanze

può nuovamente rimanere aperta la questione di sapere se un ente

di diritto pubblico è legittimato a ottenere una siffatta indennità (sentenza

della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'960.95, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. (50) __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________

è rigettata in via definitiva.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150 è posta a carico di CO

1. Non si attribuiscono indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si

attribuiscono indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).