14.2016.42
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
12 luglio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.42
Lugano
12 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.5451 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 dicembre
2015 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione federale delle finanze,
Berna)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo datato 24 febbraio 2016 presentato da RE 1
contro la decisione emessa il 12 febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 3 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano,
la Confederazione Svizzera ha
escusso RE 1 per l’incasso d’imposte arretrate di fr. 63'541.70;
che con istanza del 7 dicembre 2015 la
procedente ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo;
che
il 12 febbraio 2016 il Pretore ha accolto l’istanza e posto le spese
processuali di fr. 400.– a carico dell’escussa;
che
contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo datato 24 febbraio 2016 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento, pur
dichiarandosi disposta a saldare il proprio debito nei confronti della procedente
mediante pagamenti rateali;
che la sentenza impugnata – emanata in materia
di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato solo il 26 febbraio 2016 (come risulta dalla data del timbro della
posta di __________ apposto sulla busta di trasmissione), contro la sentenza
notificata a RE 1 il 15 febbraio alle ore 17:45 (v. attestazione relativa al
tracciamento della raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è
tardivo;
che
infatti il termine di reclamo, iniziato a decorrere il 16 febbraio, è venuto a
scadere giovedì 25 febbraio 2016
(art. 141 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
Fatti
i motivi addotti dalla reclamante nel suo scritto del 24 giugno 2016 per
giustificare il ritardo non sono di rilievo in questa sede;
che,
“a causa di impegni personali”, ella abbia potuto prendere visione della decisione
pretorile solo il giorno dopo il ritiro della raccomandata, ossia il 16
febbraio 2016, non spiega ancora perché ha ricorso solo l’undicesimo giorno del
termine e non il decimo come prescritto dalla legge;
che
RE 1, infatti, non dimostra e
nemmeno allega di essere stata impedita ad agire tempestivamente da un ostacolo
non imputabile a sua colpa nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF, e invero neppure
chiede la restituzione del termine di reclamo;
che
Considerandi
d’altronde, ella asserisce sì di aver personalmente impostato il reclamo la
sera del 24 febbraio 2016 “in un box della posta a __________”, ma non porta alcuna prova a sostegno della
propria allegazione, la quale è contraddetta, come detto, dal timbro postale
apposto sulla busta di trasmissione, peraltro da un ufficio postale (di __________) diverso da quello indicato dall’escussa;
che
il reclamo è pertanto irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv.
1.
CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto
redigere osservazioni al reclamo, il quale non le è stato intimato;
che circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 63'541.70, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).