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Decisione

14.2016.42

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

12 luglio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi addotti dalla reclamante nel suo scritto del 24 giugno 2016 per

giustificare il ritardo non sono di rilievo in questa sede;

che,

“a causa di impegni personali”, ella abbia potuto prendere visione della decisione

pretorile solo il giorno dopo il ritiro della raccomandata, ossia il 16

febbraio 2016, non spiega ancora perché ha ricorso solo l’undicesimo giorno del

termine e non il decimo come prescritto dalla legge;

che

RE 1, infatti, non dimostra e

nemmeno allega di essere stata impedita ad agire tempestivamente da un ostacolo

non imputabile a sua colpa nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF, e invero neppure

chiede la restituzione del termine di reclamo;

che

Considerandi

d’altronde, ella asserisce sì di aver personalmente impostato il reclamo la

sera del 24 febbraio 2016 “in un box della posta a __________”, ma non porta alcuna prova a sostegno della

propria allegazione, la quale è contraddetta, come detto, dal timbro postale

apposto sulla busta di trasmissione, peraltro da un ufficio postale (di __________) diverso da quello indicato dall’escussa;

che

il reclamo è pertanto irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv.

1.

CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto

redigere osservazioni al reclamo, il quale non le è stato intimato;

che circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 63'541.70, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).