14.2016.44
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile (non motivato). Improrogabilità del termine di reclamo
4 aprile 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.44
Lugano
4 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° dicembre 2015 da
CO 1,
CO 2,
(patrocinati dall’avv. CO 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 22 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, gli avv. CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'847.50
oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2003 e di fr. 800.– con interessi
del 5% dal 22 ottobre 2013, indicando quali titoli di credito:
“capitale e ripetibili sanciti
con sentenza 09.09.2013 della Pretura di Lugano (inc. no. __________)”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° dicembre 2015
CO 1 CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole, la parte
convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione 12 febbraio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 200.–
a favore degli istanti.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2016 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 17 marzo 2016 il lic. iur. __________
si è notificato quale patrocinatore della reclamante, chiedendo di poter
accedere agli atti della causa, richiesta respinta dal presidente dalla Camera
il successivo 21 marzo per motivi formali (mancata iscrizione nel registro cantonale
degli avvocati, nell’elenco dei praticanti e nel registro cantonale dei fiduciari,
istanza non redatta nella lingua ufficiale del Cantone). Con scritto 24 marzo
2016, il lic. iur. __________ si è limitato a precisare che a suo parere la sua
attività di consulenza legale non viola alcuna norma legale, senza rinnovare la
domanda del 17 marzo. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 24 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 febbraio, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della
decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico la reclamante fa valere che il suo ex marito e l’avv. CO 1
avrebbero concluso a sua insaputa “un accordo poco lecito” e che il secondo
avrebbe già ricevuto dal primo un acconto di fr. 2'000.–. Inoltre, l’avv. CO
1 si troverebbe in un conflitto d’interessi con tale O__________ e la stessa
reclamante. Sennonché essa non spende una parola sulla sentenza impugnata e non
spiega in particolare perché la sentenza 9 settembre 2013 del Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, con cui O__________ e RE 1 sono stati condannati in
solido a pagare agli avv. CO
1 e CO 2, anch’essi in solido, la nota d’onorario di fr. 4'847.50 oltre
agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2003 e a un’indennità di fr. 800.–
per ripetibili parziali (doc. A accluso all’istanza), non sia da considerare un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80
cpv. 1 LEF, come giustamente ritenuto dal Pretore. Il reclamo si avvera quindi
inammissibile poiché insufficientemente motivato.
1.4 Alla richiesta di una proroga di
30 giorni del termine per produrre “ulteriori prove” non può essere dato
seguito poiché i termini stabiliti dalla legge – come il termine di reclamo (v.
sopra consid. 1.1) – sono improrogabili (art. 144 cpv. 1 CPC).
Considerandi
2.
Per
mera abbondanza, va d’altronde osservato come l’eccezione fondata sull’acconto
di fr. 2'000.– versato dall’ex marito della reclamante sia irricevibile non
solo perché presentata per la prima volta in questa sede (art. 326 CPC) ma
anche poiché eventuali motivi di estinzione verificatisi prima dell’emanazione
della sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo e che sarebbero
potuti essere sollevati già nella procedura che vi ha portato non possono più
essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III
320.
consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente
difficili in cui versa la reclamante – contro cui l’Ufficio d’esecuzione di
Lugano ha già rilasciato, oltre a due altri precedenti, un attestato di carenza
di beni nell’esecuzione qui in esame – inducono a prescindere, eccezionalmente,
da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede. In queste circostanze la domanda di
gratuito patrocinio che s’intuisce nel reclamo, comunque infondata siccome il
ricorso appariva d’acchito privo di possibilità di esito favorevole (cfr. art.
117.
lett. b CPC), diventa senza oggetto.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'847.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–e,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).