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Decisione

14.2016.44

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile (non motivato). Improrogabilità del termine di reclamo

4 aprile 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della

decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico la reclamante fa valere che il suo ex marito e l’avv. CO 1

avrebbero concluso a sua insaputa “un accordo poco lecito” e che il secondo

avrebbe già ricevuto dal primo un acconto di fr. 2'000.–. Inoltre, l’avv. CO

1 si troverebbe in un conflitto d’interessi con tale O__________ e la stessa

reclamante. Sennonché essa non spende una parola sulla sentenza impugnata e non

spiega in particolare perché la sentenza 9 settembre 2013 del Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano, con cui O__________ e RE 1 sono stati condannati in

solido a pagare agli avv. CO

1 e CO 2, anch’essi in solido, la nota d’onorario di fr. 4'847.50 oltre

agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2003 e a un’indennità di fr. 800.–

per ripetibili parziali (doc. A accluso all’istanza), non sia da considerare un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80

cpv. 1 LEF, come giustamente ritenuto dal Pretore. Il reclamo si avvera quindi

inammissibile poiché insufficientemente motivato.

1.4 Alla richiesta di una proroga di

30 giorni del termine per produrre “ulteriori prove” non può essere dato

seguito poiché i termini stabiliti dalla legge – come il termine di reclamo (v.

sopra consid. 1.1) – sono improrogabili (art. 144 cpv. 1 CPC).

Considerandi

2.

Per

mera abbondanza, va d’altronde osservato come l’eccezione fondata sull’acconto

di fr. 2'000.– versato dall’ex marito della reclamante sia irricevibile non

solo perché presentata per la prima volta in questa sede (art. 326 CPC) ma

anche poiché eventuali motivi di estinzione verificatisi prima dell’emanazione

della sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo e che sarebbero

potuti essere sollevati già nella procedura che vi ha portato non possono più

essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III

320.

consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente

difficili in cui versa la reclamante – contro cui l’Ufficio d’e­­secuzione di

Lugano ha già rilasciato, oltre a due altri precedenti, un attestato di carenza

di beni nell’esecuzione qui in esame – inducono a prescindere, eccezionalmente,

da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede. In queste circostanze la domanda di

gratuito patrocinio che s’intuisce nel reclamo, comunque infondata siccome il

ricorso appariva d’acchito privo di possibilità di esito favorevole (cfr. art.

117.

lett. b CPC), diventa senza oggetto.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'847.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–e,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).