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Decisione

14.2016.45

Fallimento senza preventiva esecuzione. Grado della prova dell’esistenza del credito vantato dall’istante e della sospensione dei pagamenti

3 maggio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti acclusi al reclamo.

6. In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

6.1 L’istante

deve quindi anzitutto dimostrare di vantare un credito nei confronti del

convenuto, senza riguardo in linea di massima alla sua esigibilità (DTF 85 III

151 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012

consid. 3.2.2). È controversa nella dottrina la questione

di sapere se basta per lui, com’è usuale

nelle procedure sommarie, rendere verosimile questo presupposto (così: Amonn/Walther, Grundriss

des Schuld­betreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 16 ad §

38; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach

der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 231 ad 11; Brunner/Boller,

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 29 ad art. 190 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n.

9 e 46 ad art. 190 LEF) oppure se è richiesto il grado della verosimiglianza preponderante (Hu­ber in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 15 ad art. 190 LEF; Michel Heinzmann,

Le degré de la preuve en cas de faillite sans poursuite préalable selon l’art.

190 LP, BR/DC 4/2012 pag. 239; Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 191 LEF).

La giurisprudenza del Tribunale federale è invece fissata nel primo senso (DTF 85 III 151; sentenze del Tribunale federale

5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.2.2,5A_442/2015 dell’11 settembre

2015, pubblicata in SJ 2016 I 85 e BlSchK 2015, pag. 228, consid. 4.1.2.1; contra,

ma qualificata poi come isolata:5A_720/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 3.2).

a) Nei

casi enumerati all’art. 190 LEF, in cui sussiste un rischio caratterizzato di

danno patrimoniale non solo per l’istante, ma anche per gli altri creditori e

persino per i terzi che potenzialmente lo potrebbero divenire, il legislatore

ha permesso ai creditori di chiedere al giudice di decretare il fallimento del

debitore senza preventiva esecuzione, ossia d’urgenza (anche durante le ferie,

v. Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 190) e a prescindere

dall’esi­­gibilità e dall’importo della sua pretesa. Ne consegue che le esigenze

probatorie relative alla legittimazione attiva dell’istante sono minori

rispetto a quelle intrinseche a un’esecuzione preventiva. Non può quindi essere

stata la volontà del legislatore d’im­­porre all’istante la prova completa

della sua legittimazione, neppure al grado attenuato della verosimiglianza

preponderante, quando nella procedura con preventiva esecuzione il creditore

potrebbe a seconda dei casi ottenere la pronuncia del fallimento in base a un

semplice titolo di rigetto dell’opposizione. Nell’ipote­­si della sospensione

dei pagamenti, del resto, l’istante agisce anche nell’interesse degli altri

creditori (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 190) ed è assai improbabile che tutti i debiti

insoluti siano inesistenti. In definitiva, solo il grado

della verosimiglianza semplice appare compatibile con lo scopo e la natura

(sommaria e celere, v. sotto consid. 6.2/b) della procedura di fallimento senza

preventiva esecuzione.

b) A

dire il vero, nella fattispecie non è necessario prendere definitivamente

posizione sulla controversia dottrinale. Il Pretore ha infatti già concluso che

la qualità di creditore dell’istante risulta dal riconoscimento del debito

scaduto di € 140'000.– firmato dalla convenuta il 20 ottobre 2014 (doc. E)

(sentenza impugnata, pag. 2 quinto paragrafo) e nelle sue osservazioni al

reclamo la CO 1 non muove alcuna critica convincente a tale accertamento. In tale

scrittura le parti hanno sì convenuto che le “nuove” forniture di scarpe

sarebbero state pagate con cadenza mensile “in funzione degli articoli effettivamente venduti” (pto 3), ma ciò riguardava il periodo “a

partire dal 1. Ottobre 2014” e non “l’esposizione in essere

al 30 settembre 2014”

riconosciuta dalla convenuta (pto 4).

c) In

merito al rimprovero fatto alla RE 1 di non avere versato la metà del salario

del direttore del negozio di __________ né la contribuzione alle spese di

comunicazione, ancorché implicitamente la convenuta pare sostenere che quanto dovuto

dal­l’istante, quantificato in € 190'000.– per l’intero periodo di due anni

pattuito (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, doc. E punti 1 e 2),

eccederebbe il proprio debito. Sennonché essa si limita ad affermare che la

disdetta del contratto concluso tra le parti, significatale il 25 agosto 2015

(doc. N), era intempestiva, ma non contesta di essere stata, a quel momento,

inadempiente, segnatamente per quanto attiene al rimborso dei € 140'000.–. In

queste circostanze, il debito dell’istante non sarebbe quindi stato di € 190'000.–,

bensì tutt’al più di circa € 63'000.– (8 mesi). Pur volendo prescindere dall’esaminare

se l’accordo del 20 ottobre 2014, come sembra, ha un carattere bilaterale che

consentiva all’istante di rifiutare di fornire le prestazioni pattuite finché

la reclamante non avesse adempiuto i propri obblighi (art. 82 CO), la

compensazione di quanto dovuto dalla CO 1 con quanto dovuto dalla RE 1 per gli

otto primi mesi del 2015 lascerebbe comunque sussistere un debito di oltre € 70'000.–

della prima nei confronti della seconda. La tesi del Pretore e dell.stante

appare quindi nettamente più verosimile di quella della convenuta. Il primo presupposto

dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF è quindi dato. Non è così necessario esaminare se

il debito della convenuta non era poi salito a € 287'115.75 al momento

dell’inoltro dell’istanza (v. doc. F), ciò ch’essa nega, senza però rendere

verosimile che tale conteggio non tenga già conto del valore della merce

restituita (include infatti deduzioni di note di credito per ben € 77'818.12).

6.2 La

sospensione dei pagamenti – secondo presupposto stabilito dall’art. 190 cpv. 1

n. 2 LEF – è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del

fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei

pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima

importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi

pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale

delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere

una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di

pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore

rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale

federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010

Considerandi

dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non

deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione

durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid.

2], consid. 3.1, con rimandi).

a) Spetta anche al creditore istante di dimostrare questo secondo

presupposto. Il grado di prova è pure oggetto di apprezzamenti divergenti, tra

chi esige una prova piena (Cometta,

loc. cit.; BJM 1984, 85) e chi si accontenta di una verosimiglianza preponderante

(Vock/Müller, loc. cit.; Brunner/Boller, loc. cit.) o persino

semplice (DTF 78 I 117 consid. 6; Huber, op.

cit., n. 21 ad art. 190; Gilliéron, op. cit., n.

46.

ad art. 190). In tempi recenti il Tribunale

federale ha ritenuto di dover lasciare la questione indecisa (5A_442/2015

dell’11 settembre 2015 consid. 4.1.2.2).

b) Orbene,

la procedura di fallimento senza preventiva esecuzione è una procedura sommaria

(sopra consid. 1) – lo era già prima del 2011 (art. 25 n. 2 lett. a vLEF) – e

urgente (cfr. art. 190 cpv. 2 LEF), in cui è possibile produrre solo mezzi

di prova immediatamente esperibili (art. 254 CPC). Esigere dall’istante la

piena prova, perlopiù documentale, della sospensione dei pagamenti – fatto

essenzialmente negativo che dipende dal debitore, il quale oltretutto è solitamente

l’unico a conoscere l’identità dei propri creditori – sarebbe irrealistico e

rischierebbe di rendere l’istituto illusorio. Non si disconosce, invero, che il

fallimento ha effetti gravosi per il debitore, anche di diritto materiale (in

particolare l’esigibilità immediata di tutti i crediti non garantiti da pegno immobiliare,

art. 208 cpv. 1 LEF). Non è tuttavia eccessivo porre a suo carico l’onere di

avversare la sospensione dei pagamenti resa verosimile dall’istante, producendo

la prova documentale dei suoi pagamenti (ricevute) o indizi delle sue

contestazioni dei pretesi crediti insoluti, specie perché anche per lui basta

rendere semplicemente verosimili tali circostanze per opporsi con successo all’istanza.

Del carattere eccezionale dell’istituto nel diritto esecutivo svizzero si tiene

conto proprio perché contrariamente a quanto avviene nelle procedure con preventiva

esecuzione il creditore istante deve rendere verosimile uno dei motivi di

rischio caratterizzato enumerati all’art. 190 LEF. In definitiva, anche per il

presupposto della sospensione dei pagamenti solo il grado della verosimiglianza

semplice risulta compatibile con lo scopo e la natura della procedura di

fallimento senza preventiva esecuzione.

c) Nel caso specifico il Pretore ha ritenuto, da una parte, che la

convenuta aveva effettivamente pagato le pigioni del negozio di __________ e i

salari dei dipendenti e che difettavano sufficienti riscontri per affermare che

la sospensione dei pagamenti rappresentasse una situazione durevole, e dall’altra

ha considerato che l’istante potrebbe avere contribuito ad alimentare la

situazione economica della convenuta e a rendere meno limpidi i rapporti di

dare e avere tra le parti non adempiendo completamente tutti gli accordi presi.

d) Come

sottolineato dalla reclamante, il Pretore non ha indicato il motivo per cui la

sospensione dei pagamenti, che ha quindi implicitamente ammesso, non

rappresenterebbe una situazione durevole. La causa essendo matura per il

giudizio non è necessario rinviarla al primo giudice perché completi la

sentenza su questo punto (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). A ragione la reclamante

rileva che la convenuta è da tempo in mora nei confronti di lei, il suo

principale fornitore, per il pagamento delle forniture anteriori al 1° ottobre

2014.

(stabilite di comune accordo in € 140'000.–), ovvero per quanto riguarda la prima tranche di € 35'000.– dall’inizio del 2015

(doc. E). Risulta avere poi effettuato solo due pagamenti di € 4'590.– e di € 3'316.–

relativi agli articoli venduti nel novembre e nel dicembre del 2014 (doc. F).

La CO 1 era inoltre in mora con il pagamento in particolare di spese di

spedizioni (__________), di energia elettrica (__________), d’impiantistica (__________AG)

e di sicurezza (__________), di tasse cantonali e federali e di contributi sociali

(doc. O e P), ovvero per una parte essenziale delle sue attività commerciali, e

ciò già dalla metà del 2015, secondo gli estratti esecutivi agli atti, e

probabilmente anche prima, essendo risaputo che tra i primi ritardi di pagamento

e la promozione di esecuzioni passa un certo tempo e, trattandosi di contributi

di diritto pubblico, persino parecchi mesi. Il fatto poi che tutte le

esecuzioni in questione siano colpite da opposizione non è tanto segno dell’inesistenza

dei debiti vantati nei confronti della convenuta, ch’essa neppure contesta con

argomenti puntuali, quanto piuttosto dell’esistenza di problemi di liquidità,

cui essa ha fatto fronte con opposizioni sistematiche, anche per importi di

minima importanza (fr. 100.– nelle esecuzioni __________ e __________ del

Cantone Ticino).

Che

le difficoltà economiche della convenuta non fossero recenti e passaggiere

traspare d’altronde anche dalla sua stessa contabilità, che attesta perdite d’esercizio

di fr. 41'358.58 nel 2013, di fr. 223'801.76 nel 2014 e di fr. 97'011.37

nel primo semestre del 2015 (doc. L, pag. 1 e doc. M pag. 3 n. __________). E

malgrado tali perdite la convenuta ha nondimeno rimborsato parzialmente alla

socia CO 1 SA (doc. B) i prestiti a lungo termine, passati da fr. 1'352'839.– a fine del 2014

(doc. L pag. 1) a fr. 1'189'156.31 al 30 giugno 2015 (doc. M pag. 2 n. __________

e __________), diminuendo così ulteriormente le già scarse liquidità. L’apprezzamento

del Pretore in merito alla mancanza di sufficienti

riscontri del carattere durevole della sospensione dei pagamenti non tiene

dunque conto, senza motivi oggettivi, degli indizi probanti pertinenti prodotti

dall’istante, da cui risulta verosimile che la convenuta abbia sospeso i suoi

pagamenti da tempo nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF e in questo senso è

manifestamente errato.

e) A ciò si aggiunge che prima del fallimento la convenuta ha poi licenziato

i suoi dipendenti (a fine del 2015, doc. II e III acclusi al reclamo) e

ricevuto dal locatore la disdetta dei locali del negozio di __________ per il

31.

marzo 2016 (doc. IV e VI). Essa non contesta di non avere al momento attuale

più alcuna attività – la reclamante avendo disdetto il contratto di fornitura

già il 25 agosto 2015 (doc. N) –, limitandosi ad asserire che “sta ricollocandosi sul mercato” senz’altra precisazione (osservazioni al reclamo ad 13). Non spiega

però come conti, in tali circostanze, poter fare fronte ai suoi numerosi e

gravosi debiti. È dunque confermato il carattere duraturo della sospensione dei

suoi (principali) pagamenti.

f) Il

fatto che l’istante potrebbe aver contribuito ad alimentare la situazione

economica della convenuta non è in sé, contrariamente a quanto espone il

Pretore, una circostanza di rilievo dal profilo dell’art. 190 cpv. 2 n. 1 LEF,

per cui la causa della sospensione dei pagamenti è indifferente. Certo, nei

casi in cui il creditore istante dovesse esserne pacificamente la causa

preponderante si potrebbe ritenere la sua domanda come costitutiva di un manifesto

abuso di diritto e negargli ogni protezione giurisdizionale (art. 2 cpv. 2 CC).

Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta era in mora per € 140'000.– già a

fine settembre del 2014 e non ha versato il primo acconto di € 35'000.– alla

scadenza del 15 gennaio 2015 pattuita nella scrittura privata del 20 ottobre

2014.

(doc. E). Non può così ritenersi manifestamente abusivo il fatto che l’istante

non abbia adempiuto da parte sua gli impegni previsti in tale stessa scrittura,

né di avere disdetto il contratto del 2013 il 25 agosto 2015 (doc. N) e neppure

di avere chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione della controparte l’8

ottobre 2015 a un momento in cui quest’ultima era ancora inadempiente (almeno)

per l’intero arretrato di € 140'000.– (o, nella migliore ipotesi per lei,

comunque di oltre € 70'000.–, v. sopra consid. 6.1/c). Anche su questo punto la

sentenza impugnata si rivela giuridicamente errata e va riformata nel senso

chiesto dalla reclamante.

7.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) e le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il

rinvio dell’art. 96 CPC, sono poste in ambo le sedi a carico della convenuta (art. 106 cpv. 1

CPC),

co­me pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La decisione impugnata è

annullata e riformata nel senso che è pronunciato il fallimento della CO 1, Lugano,

a far tempo da martedì 31 maggio 2016 alle ore 10:00.

2. Sono ordinate le comunicazioni

e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

3. La tassa di giustizia e le

spese di prima sede, di complessivi fr. 350.–, sono poste a carico della CO

1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 2'500.– per ripetibili.

4. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, già anticipate dalla RE 1, sono poste a carico della CO 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.–, anticipata dalla

reclamante, è posta a carico della CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 2'500.–

per ripetibili.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).