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Decisione

14.2016.46

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto dei nova. Identità del creditore in seguito a una scissione della società creditrice

21 giugno 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, in prima sede la RE 1

non ha presentato osservazioni all’istanza di rigetto, perciò le

allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili, fermo restando che la Camera è comunque tenuta a verificare d’ufficio se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5). Per lo stesso motivo,

anche i documenti annessi al reclamo (la copia dell’email

12 maggio 2015 inviata da R__________ __________ della RE 1 a M__________ __________,

così come le condizioni generali riportate sul retro del contratto), in quanto

nuovi, sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione dalla

Camera.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione

prodotta dall’istante, in particolare il contratto sottoscritto dalle parti l’8

maggio 2014 e la fattura dell’8 maggio 2015, costituisce un valido titolo di

rigetto dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione, comprensivo dell’IVA.

Egli ha inoltre rilevato l’assenza, da parte della RE 1, di una valida motivazione

a giustificazione del mancato pagamento dell’impor­­to richiesto, non avendo

essa presentato le proprie osservazioni scritte entro il termine impartito. Per

questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza.

4. Nel

reclamo la RE 1 contesta il pagamento richiesto dalla procedente, facendo in

particolare valere che, in deroga a quanto stabilito dalle condizioni generali,

le parti si erano accordate nel senso che il contratto non si sarebbe rinnovato

Considerandi

automaticamente. Per questo motivo, la RE 1 sostiene di non dovere alcunché in

relazione alla fattura dell’8 maggio 2015 posta in esecuzione, da essa già

contestata con email del 12 maggio 2015.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

A scanso di equivoco, va anzitutto rilevato che dalla documentazione

agli atti emerge che, successivamente alla stipulazione del contratto

(sottoscritto, come si vedrà, fra la RE 1 e la società K__________ AG, sotto

consid. 5.2), la società CO 1 è subentrata alla K__________ AG a seguito della

scissione di quest’ultima. Ciò si evince sia dalla comunicazione data dall’istante

all’escussa in calce alla fattura dell’8 maggio 2015 (doc. B), sia dall’estratto

del Registro di commercio del Cantone __________ sotto la voce “Fatti particolari” (“Abspaltung: Die Gesellschaft ensteht aus der

Abspaltung der K__________ AG, in __________”, doc.

E). Non sussiste quindi alcun dubbio sulla legittimazione attiva dell’escutente,

peraltro mai contestata dall’escussa.

5.2

Per quanto attiene poi al titolo di rigetto stesso, il “CONTRATTO” firmato l’8

maggio 2014 dalla RE 1 con l’(allora) K__________ AG, in forza del quale la

prima ha dato il suo consenso alla seconda affinché le “accendesse” un __________

Account e lo amministrasse “dietro

suo incarico” (doc. C accluso all’istanza, ad 7),

giustifica senz’altro il rigetto provvisorio dell’op­­posizione nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF per la remunerazione pattuita dalle parti. Ora, esse hanno scelto

di comune accordo la variante con una durata iniziale di tre anni e una

rimunerazione annua della mandataria di fr. 1'670.– il primo anno e di fr. 970.–

per ognuno dei due successivi anni (doc. C ad 4). Come si evince dalla fattura

emessa l’8 maggio 2015 (doc. B), la somma di fr. 1'047.60 posta in

esecuzione corrisponde all’annualità del secondo anno (dall’8 maggio 2015 al 7

maggio 2016) di fr. 970.– più l’IVA dell’8%, e risulta pertanto

riconosciuta dall’escussa.

5.3

A

prescindere dalla sua irricevibilità (sopra consid. 1.3), si rivela così

infondata l’allegazione della reclamante secondo cui nulla sarebbe più dovuto

all’istante poiché in deroga alle condizioni generali le parti hanno convenuto

che il contratto non si rinnova automaticamente (doc. C ad 5). Come detto, le

parti hanno scelto di comune accordo la variante con una durata iniziale di tre

anni e il pagamento a favore della CO 1 di un “prezzo totale per la decorrenza convenuta” di fr. 3'610.–, pagabile in tre rate annue. La clausola che

esclude il rinnovo automatico si applica dunque per la prima volta solo allo

scadere del terzo anno e non, come pare credere la RE 1, una volta trascorso il

primo. In definitiva, il reclamo non può ch’essere integralmente respinto.

6.

Sulle spese esecutive decide l’ufficio

d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;

sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28.

febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario

correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché

sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili,

la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo, che non le è

stato intimato. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 1'047.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).