14.2016.46
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto dei nova. Identità del creditore in seguito a una scissione della società creditrice
21 giugno 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.46
Lugano
21 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 276/2015 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 21 dicembre
2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 febbraio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 15 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'047.60 oltre agli interessi del 5%
dal 28 maggio 2015, indicando quale titolo di credito la fattura (Rechnung)
“__________vom
08.05.2015".
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 dicembre
2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Locarno. Nei termini impartiti alla RE 1 per
presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza (la
prima volta con ordinanza 7 gennaio per il 26 gennaio 2016, la seconda per il
15 febbraio 2016), l’escussa è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 22 febbraio 2016, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta per l’importo richiesto di fr. 1'047.60 oltre agli interessi del
5% dal 28 maggio 2015 e alle spese esecutive, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 190.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 1° marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 1° marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 29
febbraio 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, in prima sede la RE 1
non ha presentato osservazioni all’istanza di rigetto, perciò le
allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili, fermo restando che la Camera è comunque tenuta a verificare d’ufficio se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5). Per lo stesso motivo,
anche i documenti annessi al reclamo (la copia dell’email
12 maggio 2015 inviata da R__________ __________ della RE 1 a M__________ __________,
così come le condizioni generali riportate sul retro del contratto), in quanto
nuovi, sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione dalla
Camera.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione
prodotta dall’istante, in particolare il contratto sottoscritto dalle parti l’8
maggio 2014 e la fattura dell’8 maggio 2015, costituisce un valido titolo di
rigetto dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione, comprensivo dell’IVA.
Egli ha inoltre rilevato l’assenza, da parte della RE 1, di una valida motivazione
a giustificazione del mancato pagamento dell’importo richiesto, non avendo
essa presentato le proprie osservazioni scritte entro il termine impartito. Per
questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza.
4. Nel
reclamo la RE 1 contesta il pagamento richiesto dalla procedente, facendo in
particolare valere che, in deroga a quanto stabilito dalle condizioni generali,
le parti si erano accordate nel senso che il contratto non si sarebbe rinnovato
Considerandi
automaticamente. Per questo motivo, la RE 1 sostiene di non dovere alcunché in
relazione alla fattura dell’8 maggio 2015 posta in esecuzione, da essa già
contestata con email del 12 maggio 2015.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
A scanso di equivoco, va anzitutto rilevato che dalla documentazione
agli atti emerge che, successivamente alla stipulazione del contratto
(sottoscritto, come si vedrà, fra la RE 1 e la società K__________ AG, sotto
consid. 5.2), la società CO 1 è subentrata alla K__________ AG a seguito della
scissione di quest’ultima. Ciò si evince sia dalla comunicazione data dall’istante
all’escussa in calce alla fattura dell’8 maggio 2015 (doc. B), sia dall’estratto
del Registro di commercio del Cantone __________ sotto la voce “Fatti particolari” (“Abspaltung: Die Gesellschaft ensteht aus der
Abspaltung der K__________ AG, in __________”, doc.
E). Non sussiste quindi alcun dubbio sulla legittimazione attiva dell’escutente,
peraltro mai contestata dall’escussa.
5.2
Per quanto attiene poi al titolo di rigetto stesso, il “CONTRATTO” firmato l’8
maggio 2014 dalla RE 1 con l’(allora) K__________ AG, in forza del quale la
prima ha dato il suo consenso alla seconda affinché le “accendesse” un __________
Account e lo amministrasse “dietro
suo incarico” (doc. C accluso all’istanza, ad 7),
giustifica senz’altro il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF per la remunerazione pattuita dalle parti. Ora, esse hanno scelto
di comune accordo la variante con una durata iniziale di tre anni e una
rimunerazione annua della mandataria di fr. 1'670.– il primo anno e di fr. 970.–
per ognuno dei due successivi anni (doc. C ad 4). Come si evince dalla fattura
emessa l’8 maggio 2015 (doc. B), la somma di fr. 1'047.60 posta in
esecuzione corrisponde all’annualità del secondo anno (dall’8 maggio 2015 al 7
maggio 2016) di fr. 970.– più l’IVA dell’8%, e risulta pertanto
riconosciuta dall’escussa.
5.3
A
prescindere dalla sua irricevibilità (sopra consid. 1.3), si rivela così
infondata l’allegazione della reclamante secondo cui nulla sarebbe più dovuto
all’istante poiché in deroga alle condizioni generali le parti hanno convenuto
che il contratto non si rinnova automaticamente (doc. C ad 5). Come detto, le
parti hanno scelto di comune accordo la variante con una durata iniziale di tre
anni e il pagamento a favore della CO 1 di un “prezzo totale per la decorrenza convenuta” di fr. 3'610.–, pagabile in tre rate annue. La clausola che
esclude il rinnovo automatico si applica dunque per la prima volta solo allo
scadere del terzo anno e non, come pare credere la RE 1, una volta trascorso il
primo. In definitiva, il reclamo non può ch’essere integralmente respinto.
6.
Sulle spese esecutive decide l’ufficio
d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;
sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28.
febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario
correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché
sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili,
la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo, che non le è
stato intimato. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 1'047.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).