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Decisione

14.2016.47

Azione di rivendicazione del preteso cessionario di un credito dell’escusso sulla somma versata all’ufficio d’esecuzione dal terzo debitore di quel credito

25 luglio 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto con un appello del 27 febbraio 2016 per ottenerne l’annullamento così come l’apertura di

un’indagine sul comportamento del Pretore aggiunto, per il pregiudizio esposto

e per le “ingiustificate lungaggini processuali”. Visto l’esito del giudizio odierno, l’appello non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata

in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima

istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che

il valore

litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg.

n. 53c [massima]). Nella

fattispecie, la somma rivendicata ammonta a fr. 24'000.–. Il ricorso in esame è quindi ammissibile

quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.

1.1

Avendo la procedura carattere ordinario (art.

198.

lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica

avvenuta a AP 1 il 28 gennaio 2016, il termine di 30 giorni è venuto a scadere

sabato 27 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 29 febbraio

2016.

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo

giorno del termine, in concreto l’appello è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate

e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.

311.

cpv. 1 CPC, imponendo all’appellante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente

sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda

la sua critica e di spiegare per quali

ragioni di fatto o di diritto (art. 310 CPC) la stessa sarebbe errata e con ciò

da riformare (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 7 febbraio

2013, consid. 3.3), fermo restando che la

semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri

allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci

degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012

del 27 agosto 2012, consid. 2.2). La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa (art. 316 cpv. 1 CPC). Sono ammissibili allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se

dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la

diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione dell’attore

dopo aver ritenuto che non vi fosse corrispondenza tra il credito pignorato e

quello oggetto della cessione, essendo gli stessi fondati su titoli giuridici

diversi. Anzitutto il primo giudice ha considerato che il “Contratto

di cessione __________” concluso tra P__________

__________ e AP 1 fosse riferito a un credito per il recupero delle spese e

della penale di recesso verso la K__________ SA (quindi a un risarcimento dell’interesse

negativo), mentre quello pignorato riguardava l’importo che la società ha

riconosciuto di dovere a P__________ P__________ quale risarcimento per inadempimento

contrattuale (interesse positivo) a seguito dell’av­­venuta conciliazione

promossa su istanza di quest’ultimo. Per abbondanza, il Pretore aggiunto ha ravvisato

nel comportamento di P__________ __________ un tentativo di distrarre il

credito pignorato a danno dei creditori, e questo per diversi motivi. Il primo,

perché i documenti relativi alla cessione tra lui e AP 1 sembrerebbero essere

stati confezionati in tempi diversi e per un importo più contenuto rispetto a

quello richiesto da P__________ alla K__________ SA. A mente del magistrato,

inoltre, l’elemento ancor più “eclatante” emerge dal fatto che il contratto tra P__________ __________ e la K__________

SA era sottoposto a una condizione – l’approvazione di una variante del piano

regolatore del Comune di __________ che avrebbe permesso la realizzazione del

progetto “__________” – di cui, al

momento della nota cessione, le parti davano già per scontato il mancato

adempimento. Infine il Pretore aggiunto ha rilevato che l’interesse diretto e

concreto di P__________ __________ all’esito del giudizio, dal quale non

dovrebbe avere nulla da guadagnare, aveva trovato riscontro nelle numerose

telefonate effettuate alla Pretura e i toni adottati per sollecitare la decisione.

3.

Nell’appello

AP 1 ribadisce di essere titolare del credito contestato, sottolineando in

particolare l’autenticità del contratto di cessione sottoscritto il 30 gennaio

2012.

e contestando l’ecce­­zione di falso sollevata da controparte. Ritiene che

l’identità del credito non vada cercata nel carattere attivo o passivo dell’inte­­resse

al contratto concluso con la K__________ AG, bensì nell’esecu­­zione del “contratto

di cessione equity” che, a suo dire, non dà

adito ad alcuna interpretazione. Al proposito egli puntualizza che l’importo di

fr. 70'000.– stabilito nello stesso era frutto di una stima effettuata per

un’eventuale penale di recesso contrattuale. Rimprovera infine al Pretore

aggiunto un comportamento pregiudizievole nei suoi confronti, ritenendo al

proposito che la sentenza da lui emessa sia da annullare per un “chiaro

vizio di forma”, avendo espresso un parere

personale tale da rendere il suo giudizio “non oggettivo e obiettivo”. Postula al riguardo

l’apertura di un’indagine sul comportamento del magistrato.

4.

Se

viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di

proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o

che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio

d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già

stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò

dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi

diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Stae­helin in: Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.

2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la

facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in

causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore.

Oggetto di un’azione di rivendicazione non è solo la proprietà di una cosa ma

può anch’essere la titolarità di un credito (Staehelin

op. cit., n. 106 ad art. 106; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. II, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF)

come pure ogni altro diritto incompatibile con il pignoramento (come un diritto

di distrazione nel senso dell’art. 401 CO) o che dev’essere preso in considerazione

in proseguimento di esecuzione (diritti di pegno, usufrutti, ecc.). Il criterio del possesso vale solo per definire il

ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’o­­nere della prova

continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF

116.

III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

4.1

Nel

caso specifico, a comprova della titolarità del credito pignorato, AP 1 ha

prodotto, tra le altre cose, due contratti: l’uno denominato “contratto

cessione quote”, l’altro “contratto

cessione equity”, da lui asseritamente

sottoscritti il 30 gennaio 2012 con P__________ __________ (doc. H e I). Nel

primo contratto, P__________ __________ in qualità di venditore ha ceduto a AP

1, in veste di acquirente, il 100% del pacchetto azionario della S__________ SA

al valore contabile stabilito in fr. 137'000.–. Con la sottoscrizione del

secondo, le parti si sono accordate nel senso che, oltre alle quote della

società, sarebbero state cedute all’appellante anche gli “equity” della stessa, in particolare il frutto della cessione

(di parte) delle azioni alla K__________ AG, per la quale AP 1 dava

personalmente incarico a P__________ d’intraprendere “una causa

civile per il recupero delle spese e della penale di recesso” (doc. I), per un importo stimato del 10% del valore

del contratto (pari a fr. 70'000.–), da versare a suo favore. In calce

allo stesso, le parti hanno previsto che “di fatto la causa contro la

K__________ SA di __________ è ceduta al momento della firma delle cessioni

quote S__________ SA e del seguente contratto”.

4.2

Con

l’appello, AP 1 si duole che il Pretore aggiunto abbia ritenuto che fra il

credito di fr. 24'000.– pignorato a P__________ __________ e quello

oggetto della cessione del 30 gennaio 2012 non vi fosse identità. A detta dell’appellante,

il contratto di cessione “equity”

è inequivocabile, poiché fa riferimento al contratto di sottoscrizione (“frutto

della cessione di azioni”) tra P__________ e la K__________ AG così come alla

causa civile avviata nei confronti di quest’ultima, sfociata nella transazione

del 1° aprile (recte: 5 maggio) 2014.

a) Ora,

la procedura di conciliazione avviata da P__________ in nome proprio verte

sulla condanna della K__________ AG al pagamento di fr. 800'000.– “a

titolo di risarcimento del danno a suo dire subìto a dipendenza dell’inadempimento,

dalla controparte, del “contratto di sottoscrizione” delle azioni concluso il 7

settembre 2011” (doc. D). Quanto richiesto,

come giustamente rilevato dal Pretore aggiunto, è l’interesse positivo del contratto

di compravendita del 10% del pacchetto azionario della S__________ SA, ovvero

il prezzo di fr. 800'000.– pattuito tra le parti. Non si disconosce però

che il contratto di cessione “equity”

concluso tra P__________ e l’appellante (doc. I) prevede la cessione del “frutto

della cessione delle azioni a K__________ AG”,

ossia di quanto P__________ avrebbe incassato dalla società in questione (“recupero

delle spese e della penale di recesso”),

stimato in fr. 70'000.– (pari al “10% del valore del contratto”, calcolato verosimilmente come la differenza tra il

prezzo di vendita e il capitale sociale della S__________ SA). In linea di

massima l’importo riconosciuto dalla K__________ AG in sede di conciliazione

risulta quindi essere frutto della pregressa cessione conclusa dalla stessa con

P__________, e di conseguenza oggetto della (successiva) cessione a favore di AP

1.

prevista dal contratto “equity”.

b) Tuttavia,

non occorre dimenticare che AP 1 ha incaricato P__________ d’iniziare una causa

civile contro la K__________ AG per “recuperare” le pretese cedute fondate sul

contratto di cessione (di parte) delle azioni della S__________ SA alla cessionaria.

Si evince dal verbale di conciliazione del 5 maggio 2014 (doc. D) che P__________

ha agito in nome e per conto proprio senza alcun accenno a un eventuale interesse

(fiduciario) di AP 1. Fatto sta che P__________ è comparso personalmente all’u­­dienza

di conciliazione (art. 208 cpv. 1 CPC) senza segnalare alla controparte né all’autorità

di conciliazione di rappresentare una terza persona domiciliata all’estero (nel

senso dell’art. 204 cpv. 3 lett. a, v. Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª ed. 2015, n. 6 ad art. 204 CPC) e

senza presentare una procura firmata da AP 1 o perlomeno il contratto di cessione

“equity”. La somma di fr. 24'000.–

che la K__________ AG si è impegnata in sede di conciliazione a versare a P__________

costituiva di conseguenza un credito personale di quest’ultimo, che poteva

essere pignorato nelle esecuzioni dirette contro di lui (Gilliéron, op. cit., n. 112 e 113 ad

art. 106). La questione di sapere se siffatto credito dovesse essere

considerato il “frutto” della cessione degli attivi (“equity”) della S__________ SA, ciò che è dubbio dacché il credito

è di P__________ e non della S__________ SA, oppure se tale frutto sarebbe

stato solo la somma di fr. 24'000.– poi effettivamente incassata dallo

stesso P__________ può rimanere indecisa in questa sede per il seguente motivo.

c) Non

è contestato che il 23 giugno 2014 la K__________ AG ha validamente pagato il suo

credito all’UE di Lugano per conto di P__________. L’appellante non ha infatti provato – e invero neppure allegato – che

la pretesa cessione del “frutto

della cessione delle azioni a K__________ AG”

fosse stata notificata a quest’ultima prima del versamento. Pagando in buona

fede all’UE, la K__________ AG si è validamente liberata, sicché il credito si

è estinto (art. 167 CO). L’appellante non può più vantare così alcun diritto

nei confronti di quella società. Egli non ha d’altronde alcun diritto sulla somma incassata

dall’UE (v. DTF 95 III 14 consid. 2/b, 107 III 83 consid. 4), la quale in seguito al suo deposito sul conto

postale dell’Ufficio si è mischiata con i suoi altri averi e si è trasformata

in un credito dell’UE contro la Posta, sul quale AP 1, non più di P__________,

non può pretendere alcun diritto (cfr. per analogia la sentenza CEF

15.2010

/61 del 21 ottobre 2010 consid. 6). Tutt’al più l’appellante potrebbe

agire contro il cedente (P__________) chiedendogli un risarcimento (art. 97

segg. CO) o, se non gli sia da addebitare alcuna colpa, la restituzione di

quanto ottenuto dalla K__________ AG secondo le regole sull’indebito

arricchimento (art. 62 segg. CO) o della gestione d’affari senza mandato (art.

423.

CO) (Probst in: Commentaire

romand, CO I, 2a ed. 2012, n. 17 ad art. 167 CO). Si tratta però di

diritti di natura personale, che non impediscono il pignoramento e il riparto

della somma in questione tra i creditori pignoranti (cfr. DTF 119 III 22; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5

ad art. 106 LEF). Soltanto se il pignoramento dovesse decadere (per esempio in

caso di pagamento dei crediti degli escutenti) potrebbe porsi la questione di

una restituzione all’appellante di quanto incassato dall’UE o, in caso di una

controversia tra cedente e cessionario, di un deposito giudiziale giusta l’art.

168.

cpv. 1 CO. Ancorché per un altro motivo, la sentenza impugnata va quindi

confermata nel suo esito e il reclamo di conseguenza respinto.

4.3

Stante

quanto precede, risulta inutile verificare se, come ravvisato dal Pretore aggiunto per abbondanza, la

rivendicazione in esame configuri un tentativo di distrazione del credito

pignorato a danno dei creditori. Tuttavia sorprende – non si può sottacere –

che la cessione del “frutto” della

cessione delle azioni non sia stata invocata prima del pignoramento, eseguito quasi

due anni e mezzo dopo la pretesa sottoscrizione del contratto. Inoltre, mentre

P__________ ha ceduto all’appellante l’intero pacchetto (“mantello”) azionario della S__________ SA per soli fr. 37'000.–

(doc. H) (quando meno di cinque mesi prima aveva venduto il 10% dello stesso

pacchetto per fr. 800'000.–, doc. C), con il contratto di cessione “equity” (doc. I) egli si è impegnato nei confronti dell’ac­­quirente

a cedergli senza contropartita anche tutti gli attivi (“equity”) della società, garantendoli almeno fino a concorrenza

di fr. 70'000.–, di modo che non è dato di capire quale potesse essere il

suo interesse economico in tale operazione. Come detto, non è però necessario

approfondire oltre la questione.

5.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui l’appello non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'000.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

6.

La

richiesta dell’appellante intesa all’apertura di un’indagine sul comportamento

del Pretore aggiunto esula dalla competenza di questa Camera ed è pertanto

irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative

al presente giudizio, già anticipate da AP 1, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

;

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).