14.2016.47
Azione di rivendicazione del preteso cessionario di un credito dell’escusso sulla somma versata all’ufficio d’esecuzione dal terzo debitore di quel credito
25 luglio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.47
Lugano
25 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (azione di
rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 18 settembre 2014 da
AP
1
(c/o
P__________ __________,)
contro
avv. AO 1, ,
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(entrambi rappr. dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
giudicando sull’appello 29 febbraio 2016 presentato da AP
1 contro la decisione emessa il 26 gennaio 2016
dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 2011 P__________ __________ e la K__________
AG di __________, (per il tramite di A__________ __________) hanno sottoscritto
un contratto di compravendita (denominato “Contratto di
sottoscrizione”) in forza del quale il primo
– detentore dell’80% del pacchetto azionario della S__________ SA di __________
(in seguito “S__________ SA”) – ha venduto alla seconda il 10% del predetto
pacchetto azionario per fr. 800'000.–, con la clausola che, nel caso in
cui “la variante di Piano
Regolatore del Comune di __________ non dovesse essere approvata”, la quota sottoscritta sarebbe stata riversata all’acquirente.
B. Il 12 dicembre 2013, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione di
P__________ __________, poi chiuso per mancanza di attivi il 9 aprile 2014.
C. Con
istanza di conciliazione inoltrata il 1° aprile 2014, P__________ __________ ha
chiesto la condanna della K__________ AG al pagamento di fr. 800'000.– a
titolo d’inadempimento contrattuale (risarcimento) in relazione al contratto
sottoscritto il 7 settembre 2011. La vertenza si è conclusa con l’accordo tra
le parti, raggiunto il 5 maggio 2014, secondo cui la K__________ AG si è
riconosciuta debitrice dell’istante di fr. 24'000.– a tacitazione di ogni
e qualsiasi pretesa (verbale di udienza di conciliazione del 5 maggio 2014,
inc. __________). A seguito della conciliazione, P__________ __________ ha
ritirato l’istanza di gratuito patrocinio e la causa è stata stralciata dai
ruoli.
D. L’11 giugno 2014 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano ha poi pignorato il credito di fr. 24'000.– e il successivo 23 giugno
l’ha incassato a contanti dalla K__________ AG nell’ambito di quattro
esecuzioni avviate dall’avv. AO 1, dallo Stato
del Canton Ticino e dalla Confederazione
Svizzera nei confronti di P__________ __________, il quale, con scritto del 6
agosto 2014, ne ha rivendicato – a nome e per conto di AP 1 – la titolarità,
sostenendo di averglielo ceduto il 30 gennaio 2012 con il pacchetto azionario
della S__________ SA.
E. Il
18 e il 21 agosto 2014, rispettivamente l’Ufficio esazione e condoni (a nome della Confederazione Svizzera
e dello Stato del Cantone Ticino) e l’avv.
AO 1 hanno contestato la rivendicazione formulata da P__________ __________
a nome di AP 1. Il 28 agosto 2014, conformemente a quanto previsto dall’art.
107 cpv. 5 LEF, l’Ufficio di esecuzione ha quindi impartito a AP 1 un termine
di venti giorni per promuovere un’azione di accertamento del suo diritto
dinanzi al giudice di merito, avvertendolo che se non l’avesse fatto la sua
pretesa non sarebbe stata presa in considerazione nelle esecuzioni in corso.
F. Il
18 settembre 2014, AP 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza
(recte: petizione) di accertamento della sua pretesa di fr. 24'000.–
derivante dalla cessione di P__________ __________, chiedendo la liberazione a
suo favore dell’importo pignorato. Con osservazioni del 13 ottobre 2014, le
controparti hanno chiesto la reiezione della petizione, sollevando in particolare
dubbi sull’effettività della cessione sottoscritta tra l’attore e P__________ __________.
All’udienza di discussione indetta per il 27 novembre 2014, le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni. Su richiesta dell’avv. AO
1 e dell’Ufficio esazione e condoni, in tale sede il Pretore ha assegnato a AP
1 un termine di dieci giorni per produrre i documenti originali relativi ai
contratti del 30 gennaio 2012, ordinanza cui l’attore ha dato seguito il 16
dicembre 2014.
G. Con
decisione processuale del 15 giugno 2015, il Pretore aggiunto ha respinto la
richiesta di cauzione processuale formulata il 19 dicembre 2014 dall’avv. AO 1
a carico di AP 1, e ha rinunciato a istruire l’eccezione di falso eccepita dall’avvocato,
ritenendo già acquisiti gli elementi per il giudizio a seguito di una valutazione
anticipata degli atti prodotti. All’udienza dell’11 settembre 2015 indetta
per le arringhe finali, le parti hanno confermato le loro rispettive posizioni.
H. Statuendo con decisione 26 gennaio 2016, il Pretore aggiunto ha
respinto la petizione di AP 1, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 500.–
e le spese processuali di fr. 100.–, prescindendo dall’assegnare
ripetibili alle parti convenute.
Fatti
I. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto con un appello del 27 febbraio 2016 per ottenerne l’annullamento così come l’apertura di
un’indagine sul comportamento del Pretore aggiunto, per il pregiudizio esposto
e per le “ingiustificate lungaggini processuali”. Visto l’esito del giudizio odierno, l’appello non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata
in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima
istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che
il valore
litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg.
n. 53c [massima]). Nella
fattispecie, la somma rivendicata ammonta a fr. 24'000.–. Il ricorso in esame è quindi ammissibile
quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1
Avendo la procedura carattere ordinario (art.
198.
lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica
avvenuta a AP 1 il 28 gennaio 2016, il termine di 30 giorni è venuto a scadere
sabato 27 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 29 febbraio
2016.
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo
giorno del termine, in concreto l’appello è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate
e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.
311.
cpv. 1 CPC, imponendo all’appellante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente
sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda
la sua critica e di spiegare per quali
ragioni di fatto o di diritto (art. 310 CPC) la stessa sarebbe errata e con ciò
da riformare (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 7 febbraio
2013, consid. 3.3), fermo restando che la
semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri
allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci
degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012
del 27 agosto 2012, consid. 2.2). La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa (art. 316 cpv. 1 CPC). Sono ammissibili allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se
dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la
diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione dell’attore
dopo aver ritenuto che non vi fosse corrispondenza tra il credito pignorato e
quello oggetto della cessione, essendo gli stessi fondati su titoli giuridici
diversi. Anzitutto il primo giudice ha considerato che il “Contratto
di cessione __________” concluso tra P__________
__________ e AP 1 fosse riferito a un credito per il recupero delle spese e
della penale di recesso verso la K__________ SA (quindi a un risarcimento dell’interesse
negativo), mentre quello pignorato riguardava l’importo che la società ha
riconosciuto di dovere a P__________ P__________ quale risarcimento per inadempimento
contrattuale (interesse positivo) a seguito dell’avvenuta conciliazione
promossa su istanza di quest’ultimo. Per abbondanza, il Pretore aggiunto ha ravvisato
nel comportamento di P__________ __________ un tentativo di distrarre il
credito pignorato a danno dei creditori, e questo per diversi motivi. Il primo,
perché i documenti relativi alla cessione tra lui e AP 1 sembrerebbero essere
stati confezionati in tempi diversi e per un importo più contenuto rispetto a
quello richiesto da P__________ alla K__________ SA. A mente del magistrato,
inoltre, l’elemento ancor più “eclatante” emerge dal fatto che il contratto tra P__________ __________ e la K__________
SA era sottoposto a una condizione – l’approvazione di una variante del piano
regolatore del Comune di __________ che avrebbe permesso la realizzazione del
progetto “__________” – di cui, al
momento della nota cessione, le parti davano già per scontato il mancato
adempimento. Infine il Pretore aggiunto ha rilevato che l’interesse diretto e
concreto di P__________ __________ all’esito del giudizio, dal quale non
dovrebbe avere nulla da guadagnare, aveva trovato riscontro nelle numerose
telefonate effettuate alla Pretura e i toni adottati per sollecitare la decisione.
3.
Nell’appello
AP 1 ribadisce di essere titolare del credito contestato, sottolineando in
particolare l’autenticità del contratto di cessione sottoscritto il 30 gennaio
2012.
e contestando l’eccezione di falso sollevata da controparte. Ritiene che
l’identità del credito non vada cercata nel carattere attivo o passivo dell’interesse
al contratto concluso con la K__________ AG, bensì nell’esecuzione del “contratto
di cessione equity” che, a suo dire, non dà
adito ad alcuna interpretazione. Al proposito egli puntualizza che l’importo di
fr. 70'000.– stabilito nello stesso era frutto di una stima effettuata per
un’eventuale penale di recesso contrattuale. Rimprovera infine al Pretore
aggiunto un comportamento pregiudizievole nei suoi confronti, ritenendo al
proposito che la sentenza da lui emessa sia da annullare per un “chiaro
vizio di forma”, avendo espresso un parere
personale tale da rendere il suo giudizio “non oggettivo e obiettivo”. Postula al riguardo
l’apertura di un’indagine sul comportamento del magistrato.
4.
Se
viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di
proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o
che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio
d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già
stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò
dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi
diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.
2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la
facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in
causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore.
Oggetto di un’azione di rivendicazione non è solo la proprietà di una cosa ma
può anch’essere la titolarità di un credito (Staehelin
op. cit., n. 106 ad art. 106; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. II, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF)
come pure ogni altro diritto incompatibile con il pignoramento (come un diritto
di distrazione nel senso dell’art. 401 CO) o che dev’essere preso in considerazione
in proseguimento di esecuzione (diritti di pegno, usufrutti, ecc.). Il criterio del possesso vale solo per definire il
ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova
continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF
116.
III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).
4.1
Nel
caso specifico, a comprova della titolarità del credito pignorato, AP 1 ha
prodotto, tra le altre cose, due contratti: l’uno denominato “contratto
cessione quote”, l’altro “contratto
cessione equity”, da lui asseritamente
sottoscritti il 30 gennaio 2012 con P__________ __________ (doc. H e I). Nel
primo contratto, P__________ __________ in qualità di venditore ha ceduto a AP
1, in veste di acquirente, il 100% del pacchetto azionario della S__________ SA
al valore contabile stabilito in fr. 137'000.–. Con la sottoscrizione del
secondo, le parti si sono accordate nel senso che, oltre alle quote della
società, sarebbero state cedute all’appellante anche gli “equity” della stessa, in particolare il frutto della cessione
(di parte) delle azioni alla K__________ AG, per la quale AP 1 dava
personalmente incarico a P__________ d’intraprendere “una causa
civile per il recupero delle spese e della penale di recesso” (doc. I), per un importo stimato del 10% del valore
del contratto (pari a fr. 70'000.–), da versare a suo favore. In calce
allo stesso, le parti hanno previsto che “di fatto la causa contro la
K__________ SA di __________ è ceduta al momento della firma delle cessioni
quote S__________ SA e del seguente contratto”.
4.2
Con
l’appello, AP 1 si duole che il Pretore aggiunto abbia ritenuto che fra il
credito di fr. 24'000.– pignorato a P__________ __________ e quello
oggetto della cessione del 30 gennaio 2012 non vi fosse identità. A detta dell’appellante,
il contratto di cessione “equity”
è inequivocabile, poiché fa riferimento al contratto di sottoscrizione (“frutto
della cessione di azioni”) tra P__________ e la K__________ AG così come alla
causa civile avviata nei confronti di quest’ultima, sfociata nella transazione
del 1° aprile (recte: 5 maggio) 2014.
a) Ora,
la procedura di conciliazione avviata da P__________ in nome proprio verte
sulla condanna della K__________ AG al pagamento di fr. 800'000.– “a
titolo di risarcimento del danno a suo dire subìto a dipendenza dell’inadempimento,
dalla controparte, del “contratto di sottoscrizione” delle azioni concluso il 7
settembre 2011” (doc. D). Quanto richiesto,
come giustamente rilevato dal Pretore aggiunto, è l’interesse positivo del contratto
di compravendita del 10% del pacchetto azionario della S__________ SA, ovvero
il prezzo di fr. 800'000.– pattuito tra le parti. Non si disconosce però
che il contratto di cessione “equity”
concluso tra P__________ e l’appellante (doc. I) prevede la cessione del “frutto
della cessione delle azioni a K__________ AG”,
ossia di quanto P__________ avrebbe incassato dalla società in questione (“recupero
delle spese e della penale di recesso”),
stimato in fr. 70'000.– (pari al “10% del valore del contratto”, calcolato verosimilmente come la differenza tra il
prezzo di vendita e il capitale sociale della S__________ SA). In linea di
massima l’importo riconosciuto dalla K__________ AG in sede di conciliazione
risulta quindi essere frutto della pregressa cessione conclusa dalla stessa con
P__________, e di conseguenza oggetto della (successiva) cessione a favore di AP
1.
prevista dal contratto “equity”.
b) Tuttavia,
non occorre dimenticare che AP 1 ha incaricato P__________ d’iniziare una causa
civile contro la K__________ AG per “recuperare” le pretese cedute fondate sul
contratto di cessione (di parte) delle azioni della S__________ SA alla cessionaria.
Si evince dal verbale di conciliazione del 5 maggio 2014 (doc. D) che P__________
ha agito in nome e per conto proprio senza alcun accenno a un eventuale interesse
(fiduciario) di AP 1. Fatto sta che P__________ è comparso personalmente all’udienza
di conciliazione (art. 208 cpv. 1 CPC) senza segnalare alla controparte né all’autorità
di conciliazione di rappresentare una terza persona domiciliata all’estero (nel
senso dell’art. 204 cpv. 3 lett. a, v. Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª ed. 2015, n. 6 ad art. 204 CPC) e
senza presentare una procura firmata da AP 1 o perlomeno il contratto di cessione
“equity”. La somma di fr. 24'000.–
che la K__________ AG si è impegnata in sede di conciliazione a versare a P__________
costituiva di conseguenza un credito personale di quest’ultimo, che poteva
essere pignorato nelle esecuzioni dirette contro di lui (Gilliéron, op. cit., n. 112 e 113 ad
art. 106). La questione di sapere se siffatto credito dovesse essere
considerato il “frutto” della cessione degli attivi (“equity”) della S__________ SA, ciò che è dubbio dacché il credito
è di P__________ e non della S__________ SA, oppure se tale frutto sarebbe
stato solo la somma di fr. 24'000.– poi effettivamente incassata dallo
stesso P__________ può rimanere indecisa in questa sede per il seguente motivo.
c) Non
è contestato che il 23 giugno 2014 la K__________ AG ha validamente pagato il suo
credito all’UE di Lugano per conto di P__________. L’appellante non ha infatti provato – e invero neppure allegato – che
la pretesa cessione del “frutto
della cessione delle azioni a K__________ AG”
fosse stata notificata a quest’ultima prima del versamento. Pagando in buona
fede all’UE, la K__________ AG si è validamente liberata, sicché il credito si
è estinto (art. 167 CO). L’appellante non può più vantare così alcun diritto
nei confronti di quella società. Egli non ha d’altronde alcun diritto sulla somma incassata
dall’UE (v. DTF 95 III 14 consid. 2/b, 107 III 83 consid. 4), la quale in seguito al suo deposito sul conto
postale dell’Ufficio si è mischiata con i suoi altri averi e si è trasformata
in un credito dell’UE contro la Posta, sul quale AP 1, non più di P__________,
non può pretendere alcun diritto (cfr. per analogia la sentenza CEF
15.2010
/61 del 21 ottobre 2010 consid. 6). Tutt’al più l’appellante potrebbe
agire contro il cedente (P__________) chiedendogli un risarcimento (art. 97
segg. CO) o, se non gli sia da addebitare alcuna colpa, la restituzione di
quanto ottenuto dalla K__________ AG secondo le regole sull’indebito
arricchimento (art. 62 segg. CO) o della gestione d’affari senza mandato (art.
423.
CO) (Probst in: Commentaire
romand, CO I, 2a ed. 2012, n. 17 ad art. 167 CO). Si tratta però di
diritti di natura personale, che non impediscono il pignoramento e il riparto
della somma in questione tra i creditori pignoranti (cfr. DTF 119 III 22; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5
ad art. 106 LEF). Soltanto se il pignoramento dovesse decadere (per esempio in
caso di pagamento dei crediti degli escutenti) potrebbe porsi la questione di
una restituzione all’appellante di quanto incassato dall’UE o, in caso di una
controversia tra cedente e cessionario, di un deposito giudiziale giusta l’art.
168.
cpv. 1 CO. Ancorché per un altro motivo, la sentenza impugnata va quindi
confermata nel suo esito e il reclamo di conseguenza respinto.
4.3
Stante
quanto precede, risulta inutile verificare se, come ravvisato dal Pretore aggiunto per abbondanza, la
rivendicazione in esame configuri un tentativo di distrazione del credito
pignorato a danno dei creditori. Tuttavia sorprende – non si può sottacere –
che la cessione del “frutto” della
cessione delle azioni non sia stata invocata prima del pignoramento, eseguito quasi
due anni e mezzo dopo la pretesa sottoscrizione del contratto. Inoltre, mentre
P__________ ha ceduto all’appellante l’intero pacchetto (“mantello”) azionario della S__________ SA per soli fr. 37'000.–
(doc. H) (quando meno di cinque mesi prima aveva venduto il 10% dello stesso
pacchetto per fr. 800'000.–, doc. C), con il contratto di cessione “equity” (doc. I) egli si è impegnato nei confronti dell’acquirente
a cedergli senza contropartita anche tutti gli attivi (“equity”) della società, garantendoli almeno fino a concorrenza
di fr. 70'000.–, di modo che non è dato di capire quale potesse essere il
suo interesse economico in tale operazione. Come detto, non è però necessario
approfondire oltre la questione.
5.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui l’appello non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'000.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
6.
La
richiesta dell’appellante intesa all’apertura di un’indagine sul comportamento
del Pretore aggiunto esula dalla competenza di questa Camera ed è pertanto
irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative
al presente giudizio, già anticipate da AP 1, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
;
.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).