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Decisione

14.2016.48

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Foro. Attestato di carenza beni definitivo quale titolo di rigetto dell’opposizione

24 giugno 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso RE 1 sostiene per la prima volta in questa

sede che il primo giudice non ha

deciso “il ritorno dell’anticipo di fr. 1'100.–,

quale la signora __________ non ha ritornato”, che l’appartamento si trova a _________ sicché

avrebbe dovuto statuire il Giudice di pace di quel luogo e non il Pretore di

Lugano e che quest’ultimo ha deciso senza prove e senza aver prima parlato con

il signor __________ che ha sotto affittato suo

appartamento a __________”. Queste

allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza

inammissibili, fermo restando l’esame

d’ufficio sia della competenza

territoriale (v. sotto consid. 2) sia del titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5), cui

sono tenuti sia il giudice del rigetto che l’autorità giudiziaria superiore. Il

Pretore non aveva d’altronde a statuire su una domanda, “il ritorno dell’anticipo di fr. 1'100.–”, che non era stata formulata, e tale compito non

incombe neppure a questa Camera stante il divieto di nuove conclusioni in sede

di reclamo.

2. Giusta

l’art. 60 CPC, il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono

dati i presupposti processuali, fra i quali rientra la sua competenza per

territorio e per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Nel caso specifico è

indubbio che il Pretore del Distretto di Lugano è territorialmente competente,

siccome la procedura di rigetto dell’opposizione

dev’essere proposta avanti il giudice del luogo dell’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il

giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l’ufficio di esecuzione che ha

emesso il precetto esecutivo (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF; sentenza della CEF 14.2015.9 del

13 maggio 2015 consid. 1.3). Tale foro è

imperativo. A giusta ragione, dunque, la creditrice ha promosso l’istanza

presso la Pretura del Distretto di Lugano – competente (anche) materialmente

visto il valore litigioso superiore a fr. 5'000.– (art. 37 cpv. 1 LOG) –,

Considerandi

nella cui giurisdizione (o meglio al domicilio del debitore) il precetto

esecutivo è stato notificato. Il reclamo si rivela così infondato su questo

punto.

3.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

4.

Nella

decisione impugnata, il Pretore rileva che l’attestato di carenza beni a

seguito di pignoramento emesso dall’ufficio d’ese­cuzione del Distretto di

Losanna il 6 maggio 2014 su cui l’istante fonda la propria pretesa costituisce

valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 LEF. Come visto (sopra consid.

1.

), da parte sua il reclamante si limita ad affermare, nel merito, che il

primo giudice ha giudicato senza prove.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie l’attestato di carenza di beni rilasciato il 6 maggio 2014

dall’Ufficio esecuzione del Distretto di Losanna per fr. 5'557.55 vale,

secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, come riconoscimento di debito ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF. Ne consegue che il Pretore ha giustamente considerato adempiuti

i presupposti per rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta dal

reclamante, sicché il reclamo non può ch’essere respinto.

6.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta,

che non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo, non essendo

incorsa in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'457.55,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).