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Decisione

14.2016.49

Opposizione al sequestro. Contratto di divisione ereditaria. Conguaglio le cui modalità di pagamento sono subordinato a un accordo tra le parti. Interpretazione e volontà delle parti in merito all’esi

20 maggio 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF

14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

Considerandi

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore

(n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la tesi del debitore, secondo

cui in assenza di accordo tra le parti il credito non sarebbe ancora esigibile,

risulta più “affine al tenore

letterale dell’accordo” che non la tesi della

creditrice, secondo cui troverebbe applicazione l’art. 75 CO, per cui l’adempimento

dell’obbli­­gazione può essere chiesto ed eseguito immediatamente ove la

scadenza non risulti né dal contratto né dalla natura del contratto. Il primo

giudice ha poi ammesso che, interpretando l’accordo alla lettera, RE 1 “si è esposta al rischio che la controparte

possa cercare di sottrarsi al suo raggiungimento ad vitam aeternam”, ma egli ha anche constatato che applicando l’art. 75 CO, le decisioni

inerenti alle modalità e ai tempi d’estinzione del credito “sarebbero unilateralmente nelle mani della

creditrice sequestrante, ciò che cozza con il tenore letterale del testo,

nonché quello che appare essere lo spirito del punto 4 dell’accordo di

divisione”. Rilevato che la parte sequestrante, invece

di cercare un accordo con l’opponen­te, ha piuttosto proceduto a vendere la

collezione di monete e quella di armi, “compensandone la parte del prezzo di compravendita

ottenuto che invece sarebbe spettato al fratello…” e

ha inoltre fissato perentoriamente termini al fratello per saldare la rimanenza

del credito, il Pretore ha concluso che il credito non risulta verosimilmente

esigibile.

4.

Nel

reclamo, RE 1 sostiene anzitutto che il Pretore ha violato l’art. 18 CO, non

tenendo conto del fatto che la vera e concorde intenzione delle parti non era

quella di far dipendere il rimborso dalla sola volontà del debitore, altrimenti

il credito in questione non sarebbe mai incassabile. La

reclamante ricorda di aver sollecitato numerose volte il pagamento del credito,

senza mai ottenere alcun riscontro dal proprio fratello, il quale non vuole

accordarsi né sulle modalità, né sui tempi di pagamento. In assenza totale di una

tale volontà da parte del debitore sarebbe quindi applicabile l’art. 75 CO. Per

averle inoltre addossato l’one­­re di dimostrare di aver proposto un accordo,

ciò che spetterebbe invece a CO 1, il Pretore avrebbe inoltre violato anche gli

art. 8 e 2 CC (onere della prova e osservanza della buona fede). Infine la reclamante

conclude per la reiezione dell’opposi­­zione interposta al sequestro, sottolineando

che anche l’ammon­­tare del credito è provato.

5.

Nella fattispecie è controversa anzitutto l’esigibilità del credito a

favore della sequestrante, stabilita al punto 4 dell’accordo 9 aprile 2013.

5.1

Giusta

l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il

contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a

questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria

abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti

(interpretazione soggettiva) e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo

quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà

delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve

interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il

principio dell’affi­­damento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e

doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra

nella situazione concreta (DTF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid.

2.3

; 131 III 606 consid. 4.1; sentenza della IICCA 12.2013.141 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii). Riassuntivamente,

per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi

al testo delle stesse. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare

chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel contratto, dallo scopo perseguito

dalle parti o da altre circostanze può risultare che esso non restituisce con

esattezza il senso dell’accordo, che dev’essere quindi dedotto per interpretazione

(v. DTF 127 III 444 consid. 1/b; sentenza della II CCA 12.2009.174

del 23 aprile 2012 consid. 4).

5.2

In

concreto, la clausola da interpretare ha il seguente tenore: “Per compensare i differenti valori

convenzionali di cui ai punti 2 e 3, è stabilito un conguaglio in denaro di

Euro 1'000'000.– dovuto da CO 1 a RE 1, da regolarsi con modalità e tempi da

determinarsi di comune accordo tra i Fratelli” (doc. C, pag. 2, punto 4). Ora, come già rilevato dal Pretore, secondo

il testo della clausola appena citata il versamento del conguaglio è

esplicitamente subordinato al raggiungimento di un accordo comune per quanto

riguarda le modalità e i tempi di trasferimento del denaro. Il testo della pattuizione è chiaro e non appaiono date circostanze –

che la reclamante neppure allega – dalle quali si possa

dedurre che l’accordo non rispecchierebbe la concorde e comune volontà

dei contraenti. Che il mancato raggiungimento di un’intesa sulle modalità

e sui tempi d’adempimento dell’accordo ne impedisca l’esecuzione non giustifica,

contrariamente a quanto crede la reclamante, di considerarlo difforme dalla

volontà delle parti. Semplicemente, come in tutti i casi in cui le parti non

riescano a mettersi d’accor­do sull’esecuzione di un’obbligazione, esse hanno

la possibilità di adire il giudice per statuire in modo vincolante sulla

controversia, segnatamente con un’azione di divisione dell’eredità intesa a

regolare tutti i punti di disaccordo (nella fattispecie risultano tali anche

altre questioni su cui non era ancora stato raggiunto un’in­tesa al momento

della sottoscrizione dell’accordo 9 aprile 2013, v. doc. C, punti 8 in fine e

10).

5.3

Avendo,

pertanto, le parti regolato espressamente la questione dell’esigibilità del

conguaglio, a prescindere dall’applicabilità del diritto svizzero non vi è

spazio per la norma dispositiva dell’art. 75 CO, secondo cui “può essere chiesto ed eseguito immediatamente

l’adempimento di un’obbligazione, per la quale il tempo non sia determinato né

dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico”.

Nulla si può così rimproverare al Pretore, giacché la reclamante, cui incombeva

la prova dell’esigibilità del titolo di rigetto dell’opposi­zione

(sopra consid. 2 e 2.1), ammette di non avere raggiunto un

accordo con il fratello sulle modalità e sui tempi di esecuzione del

conguaglio.

5.4

RE

1, invero, sostiene di aver chiesto diverse volte il versamento del conguaglio,

sottolineando che suo fratello CO 1 non ha alcuna intenzione di accordarsi con

lei sulle modalità e i tempi di pagamento. Per lei spettava a lui dimostrare di

aver formulato una proposta di regolamento. A parte il fatto che la reclamante

non ha reso verosimile di aver cercato di raggiungere un’intesa con suo

fratello, essendosi apparentemente limitata a sollecitare il pagamento del

credito (doc. E e F), senza dimenticare ch’essa non contesta di aver proceduto

a incassare il credito con decisioni proprie in merito alle collezioni di

monete e di armi senza interpellare suo fratello, si evince dalla documentazione

prodotta da quest’ultimo (doc. 5 e 7) ch’egli ha offerto la propria disponibilità

per una discussione o un incontro tesi a chiarire tutte le pendenze tra le

parti. Poco importa del resto a quale parte si possa addebitare la colpa della

mancata intesa. Ancora una volta, onde addivenire a una soluzione rimane pur

sempre per l’istante la facoltà di adire il giudice. Stante l’attuale inesigibilità

del credito vantato dalla reclamante, la decisione impugnata non è giuridicamente

errata né appare fondata su accertamenti manifestamente inesatti, sicché il

reclamo non può ch’essere respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 489'455.08, raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 800.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo

carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).