14.2016.49
Opposizione al sequestro. Contratto di divisione ereditaria. Conguaglio le cui modalità di pagamento sono subordinato a un accordo tra le parti. Interpretazione e volontà delle parti in merito all’esi
20 maggio 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.49
Lugano
20 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.1781 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 20 aprile 2015 da
CO 1 (I)
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1 (I)
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 4 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 16 marzo 2013 è deceduta __________, madre di RE 1 e CO 1. Con accordo
di divisione 9 aprile 2013 i fratelli RE 1 e CO 1 hanno stipulato – tra l’altro
– che “per compensare i differenti
valori convenzionali di cui ai punti 2 e 3, è stabilito un conguaglio in denaro
di Euro 1'000'000.– dovuto da CO 1a RE 1, da regolarsi con modalità e tempi da
determinarsi di comune accordo tra i Fratelli”. Al
riguardo non è stata trovata alcuna intesa tra le parti.
B. Con
istanza 29 dicembre 2014 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro di “tutti gli averi risalenti al sig. CO 1, in quanto
titolare e beneficiario economico delle relazioni bancarie a lui intestate, in
particolare, ma non solo, il conto corrente no. __________ presso la Banca __________
di __________, fino a concorrenza del credito di Euro 397'930.95, corrispondenti
a CHF 489'455.08”. Quale titolo del
credito, RE 1 ha indicato l’accordo di divisione del 9 aprile 2013.
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto del 30 dicembre 2014, eseguito l’indomani
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (verbale n. __________), con atto 20 aprile 2015 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro
al medesimo giudice. All’udienza di
discussione del 14 settembre 2015 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione,
mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma
del decreto di sequestro. In sede di replica scritta del 30 settembre 2015 e di
duplica scritta del 29 ottobre 2015 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
D. Statuendo
con decisione 19 febbraio 2016 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato
il sequestro, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 400.– e
ripetibili di fr. 7'500.– a favore dell’opponente.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2016 per ottenerne – previo conferimento
dell’effetto sospensivo – l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al
sequestro e la conferma dello stesso. Con decreto 8 marzo 2016 il presidente
della Camera ha dichiarato l’istanza per effetto sospensivo come irricevibile. Il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’ultimo giorno utile, il 4 marzo 2016, contro la sentenza
notificata al patrocinatore di RE 1 il 23 febbraio 2016 (estratto track &
trace n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
Considerandi
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore
(n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la tesi del debitore, secondo
cui in assenza di accordo tra le parti il credito non sarebbe ancora esigibile,
risulta più “affine al tenore
letterale dell’accordo” che non la tesi della
creditrice, secondo cui troverebbe applicazione l’art. 75 CO, per cui l’adempimento
dell’obbligazione può essere chiesto ed eseguito immediatamente ove la
scadenza non risulti né dal contratto né dalla natura del contratto. Il primo
giudice ha poi ammesso che, interpretando l’accordo alla lettera, RE 1 “si è esposta al rischio che la controparte
possa cercare di sottrarsi al suo raggiungimento ad vitam aeternam”, ma egli ha anche constatato che applicando l’art. 75 CO, le decisioni
inerenti alle modalità e ai tempi d’estinzione del credito “sarebbero unilateralmente nelle mani della
creditrice sequestrante, ciò che cozza con il tenore letterale del testo,
nonché quello che appare essere lo spirito del punto 4 dell’accordo di
divisione”. Rilevato che la parte sequestrante, invece
di cercare un accordo con l’opponente, ha piuttosto proceduto a vendere la
collezione di monete e quella di armi, “compensandone la parte del prezzo di compravendita
ottenuto che invece sarebbe spettato al fratello…” e
ha inoltre fissato perentoriamente termini al fratello per saldare la rimanenza
del credito, il Pretore ha concluso che il credito non risulta verosimilmente
esigibile.
4.
Nel
reclamo, RE 1 sostiene anzitutto che il Pretore ha violato l’art. 18 CO, non
tenendo conto del fatto che la vera e concorde intenzione delle parti non era
quella di far dipendere il rimborso dalla sola volontà del debitore, altrimenti
il credito in questione non sarebbe mai incassabile. La
reclamante ricorda di aver sollecitato numerose volte il pagamento del credito,
senza mai ottenere alcun riscontro dal proprio fratello, il quale non vuole
accordarsi né sulle modalità, né sui tempi di pagamento. In assenza totale di una
tale volontà da parte del debitore sarebbe quindi applicabile l’art. 75 CO. Per
averle inoltre addossato l’onere di dimostrare di aver proposto un accordo,
ciò che spetterebbe invece a CO 1, il Pretore avrebbe inoltre violato anche gli
art. 8 e 2 CC (onere della prova e osservanza della buona fede). Infine la reclamante
conclude per la reiezione dell’opposizione interposta al sequestro, sottolineando
che anche l’ammontare del credito è provato.
5.
Nella fattispecie è controversa anzitutto l’esigibilità del credito a
favore della sequestrante, stabilita al punto 4 dell’accordo 9 aprile 2013.
5.1
Giusta
l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il
contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a
questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria
abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti
(interpretazione soggettiva) e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo
quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà
delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve
interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il
principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e
doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra
nella situazione concreta (DTF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid.
2.3
; 131 III 606 consid. 4.1; sentenza della IICCA 12.2013.141 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii). Riassuntivamente,
per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi
al testo delle stesse. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare
chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel contratto, dallo scopo perseguito
dalle parti o da altre circostanze può risultare che esso non restituisce con
esattezza il senso dell’accordo, che dev’essere quindi dedotto per interpretazione
(v. DTF 127 III 444 consid. 1/b; sentenza della II CCA 12.2009.174
del 23 aprile 2012 consid. 4).
5.2
In
concreto, la clausola da interpretare ha il seguente tenore: “Per compensare i differenti valori
convenzionali di cui ai punti 2 e 3, è stabilito un conguaglio in denaro di
Euro 1'000'000.– dovuto da CO 1 a RE 1, da regolarsi con modalità e tempi da
determinarsi di comune accordo tra i Fratelli” (doc. C, pag. 2, punto 4). Ora, come già rilevato dal Pretore, secondo
il testo della clausola appena citata il versamento del conguaglio è
esplicitamente subordinato al raggiungimento di un accordo comune per quanto
riguarda le modalità e i tempi di trasferimento del denaro. Il testo della pattuizione è chiaro e non appaiono date circostanze –
che la reclamante neppure allega – dalle quali si possa
dedurre che l’accordo non rispecchierebbe la concorde e comune volontà
dei contraenti. Che il mancato raggiungimento di un’intesa sulle modalità
e sui tempi d’adempimento dell’accordo ne impedisca l’esecuzione non giustifica,
contrariamente a quanto crede la reclamante, di considerarlo difforme dalla
volontà delle parti. Semplicemente, come in tutti i casi in cui le parti non
riescano a mettersi d’accordo sull’esecuzione di un’obbligazione, esse hanno
la possibilità di adire il giudice per statuire in modo vincolante sulla
controversia, segnatamente con un’azione di divisione dell’eredità intesa a
regolare tutti i punti di disaccordo (nella fattispecie risultano tali anche
altre questioni su cui non era ancora stato raggiunto un’intesa al momento
della sottoscrizione dell’accordo 9 aprile 2013, v. doc. C, punti 8 in fine e
10).
5.3
Avendo,
pertanto, le parti regolato espressamente la questione dell’esigibilità del
conguaglio, a prescindere dall’applicabilità del diritto svizzero non vi è
spazio per la norma dispositiva dell’art. 75 CO, secondo cui “può essere chiesto ed eseguito immediatamente
l’adempimento di un’obbligazione, per la quale il tempo non sia determinato né
dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico”.
Nulla si può così rimproverare al Pretore, giacché la reclamante, cui incombeva
la prova dell’esigibilità del titolo di rigetto dell’opposizione
(sopra consid. 2 e 2.1), ammette di non avere raggiunto un
accordo con il fratello sulle modalità e sui tempi di esecuzione del
conguaglio.
5.4
RE
1, invero, sostiene di aver chiesto diverse volte il versamento del conguaglio,
sottolineando che suo fratello CO 1 non ha alcuna intenzione di accordarsi con
lei sulle modalità e i tempi di pagamento. Per lei spettava a lui dimostrare di
aver formulato una proposta di regolamento. A parte il fatto che la reclamante
non ha reso verosimile di aver cercato di raggiungere un’intesa con suo
fratello, essendosi apparentemente limitata a sollecitare il pagamento del
credito (doc. E e F), senza dimenticare ch’essa non contesta di aver proceduto
a incassare il credito con decisioni proprie in merito alle collezioni di
monete e di armi senza interpellare suo fratello, si evince dalla documentazione
prodotta da quest’ultimo (doc. 5 e 7) ch’egli ha offerto la propria disponibilità
per una discussione o un incontro tesi a chiarire tutte le pendenze tra le
parti. Poco importa del resto a quale parte si possa addebitare la colpa della
mancata intesa. Ancora una volta, onde addivenire a una soluzione rimane pur
sempre per l’istante la facoltà di adire il giudice. Stante l’attuale inesigibilità
del credito vantato dalla reclamante, la decisione impugnata non è giuridicamente
errata né appare fondata su accertamenti manifestamente inesatti, sicché il
reclamo non può ch’essere respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo
non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 489'455.08, raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo
carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).