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Decisione

14.2016.52

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esigibilità della pretesa posta in esecuzione. Eccezione di pagamento

8 luglio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4 In

questa sede, i reclamanti contestano per la prima volta gli scritti

del 22 ottobre 2015 con i quali CO 1 ha chiesto all’Ufficio esecuzione di

Bellinzona di “proseguire con

un’istan­za di rigetto”, che il Pretore ha considerato

come istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione. Essi censurano il fatto

che l’istante si sia limitato a indicare due diversi numeri di precetto

esecutivo, senza menzionare i nomi dei presunti debitori, e sostengono che l’istanza

sarebbe addirittura dovuta essere dichiarata inammissibile. Nuova, è in realtà

questa conclusione a essere inammissibile. Ad ogni buon conto non v’è

dubbio che convenuti nelle procedure di rigetto dell’opposizione in esame sono gli

escussi nelle esecuzioni n. __________ e __________, ossia RE 1 e RE 2. Le istanze

risultano quindi sufficientemente complete affinché il primo giudice le potesse

esaminare. Ricordata l’esigenza di buona fede processuale (art. 52 CPC), non

era così necessario far completare la stessa con l’indicazione della parte

convenuta (cfr. DTF 131 I 63 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2014.88/89

del 16 ottobre 2014 consid. 5.1 con rinvii). Del resto i

reclamanti hanno perfettamente compreso quale fosse il tema del contendere,

tanto che non hanno sollevato obiezioni formali nelle loro osservazioni di

prima sede. Non hanno pertanto subìto alcun pregiudizio da tale informalità. Oltre

a essere inammissibile, la censura è così anche del tutto infondata.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che il contratto di cessione di

diritto di compera firmato dalle parti il 16 maggio 2012 costituisce valido

titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni. Egli ha d’altronde ritenuto

inverosimile l’eccezione di pagamento sollevata dagli escussi, rilevando che la

causale indicata sull’avviso di addebito di fr. 25'000.– del 3 maggio 2012

da loro prodotto, sebbene faccia riferimento allo stabile sito sul fondo

oggetto della cessione del diritto di compera, non appare sufficientemente

chiara per essere ricondotta all’importo stabilito per la cessione del diritto

di compera, stipulato peraltro successivamente al pagamento in questione.

4. Nei

reclami RE 1 e RE 2 eccepiscono l’inesigibilità dei debiti posti in esecuzione, evidenziando come l’atto di cessione

di diritto di compera non indichi la data a partire della quale essi devono

essere pagati. Inoltre essi ribadiscono di avere provato con la produzione dell’avviso

di addebito del 3 maggio 2012 che l’importo di fr. 15'000.– dovuto per la

cessione del diritto di compera è già stato pagato. A loro mente non esistono

altri motivi per i quali essi avrebbero dovuto effettuare tale bonifico al cedente.

Non può essere l’acconto di “riservazione” degli appartamenti al primo piano e

di otto posteggi esterni, poiché essi hanno versato il prezzo concordato per il

diritto di compera, di fr. 642'000.–, direttamente ai venditori.

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede

di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Può essere un

Considerandi

riconoscimento del debito posto in esecuzione constatato mediante atto pubblico

o “scrittura privata”, ossia firmata dall’escusso (art. 82 cpv. 1 LEF). Per

atto pubblico s’intende l’atto allestito da un pubblico ufficiale (giusta l’art.

55.

del Titolo finale del Codice civile), l’estratto di un registro pubblico a

norma dell’art. 9 CC, un atto esecutivo o un atto giudiziario (controverso),

purché attesti che il debitore ha riconosciuto un credito debitamente

identificato (v. Staehelin, in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 5-9 ad art. 82 LEF;

sentenze della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012, RtiD 2012 II 895 seg. n.

56c, consid. 4.3).

5.1

Nella fattispecie il contratto di cessione di diritto di compera del 16

maggio 2012, oggetto del rogito n. __________ del notaio avv. __________ (doc.

B), con cui CO 1 ha ceduto a RE 1 e a __________ in comproprietà in ragione di

un mezzo ciascuno il diritto di compera a lui spettante sulle unità di

comproprietà per piani n. __________, costituisce senz’altro un valido titolo

di rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai cessionari per il

corrispettivo di fr. 15'000.– stabilito dalle parti (doc. B n. 2 pag. 3),

sia come atto pubblico sia come contratto sottoscritto da entrambi i reclamanti,

che ammettono di risponderne solidalmente

(reclami, pag. 2 ad 3).

5.2

La

pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione

dell’esecuzione. L’esigibilità è verificata d’uffi­­cio dal giudice.

Determinante è secondo giurisprudenza e dottrina il giorno della notificazione

del precetto esecutivo all’escusso (sentenza

della CEF 14.2014.86 del 10 settembre 2014 consid. 6.4 con i rinvii).

a) Nel

caso specifico i reclamanti eccepiscono per la prima volta in questa sede l’inesigibilità

dei debiti posti in esecuzione, evidenziando come l’atto di cessione di diritto

di compera non indichi la data a partire della quale essi devono essere pagati.

Come detto la questione va esaminata d’ufficio. Appare invero dubbia la ricevibilità

dell’allegazione, nuova, secondo cui nel contratto non è stato stabilito quando il corrispettivo

di fr. 15'000.– avrebbe dovuto essere versato a CO 1 (v. sopra consid.

1.

).

b) Sia come

sia, l’adempimento di un’obbligazione, per la quale il tempo non sia

determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico, può essere

chiesto ed eseguito immediatamente (art. 75 CO). La pretesa di CO 1 nei confronti

di RE 1 e di __________ era dunque esigibile dal momento della sottoscrizione

del contratto di cessione, ossia dal 16 maggio 2012. Anche sotto questo profilo

il contratto costituisce pertanto, in linea di principio, valido titolo di

rigetto delle opposizioni per gli importi posti in esecuzione.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nel caso specifico i reclamanti ribadiscono

che il corrispettivo di fr. 15'000.– dovuto per la cessione

del diritto di compera è già stato corrisposto al procedente ancora

prima della cessione del 16 maggio 2012, come si evince dall’avviso

di addebito del 3 maggio 2012 per fr. 25'000.– (doc. 1).

6.2

Ora

non può dirsi manifestamente errato l’accertamento del Pretore, secondo cui tale avviso di addebito non rende verosimile l’estinzione degli importi

posti in esecuzione. E ciò per diverse ragioni.

a) Anzitutto

l’importo bonificato dai reclamanti il 2 maggio 2012 assomma a fr. 25'000.–

e non al corrispettivo di fr. 15'000.– pattuito per la cessione del

diritto di compera. Ed essi non spiegano perché il bonifico superi di ben fr. 10'000.–

il prezzo convenuto né perché nell’atto notarile di cessione del diritto di

compera non sia stato indicato, come d’uso in una tale circostanza, che il corrispettivo

era già stato corrisposto dai cessionari 14 giorni prima della firma del

contratto.

b) Inoltre

l’avviso di addebito menziona quale motivo del pagamento l’“acconto riservazione 1° piano e 8 posteggi

esterni stabile res. __________, Via __________, __________”. Sebbene faccia riferimento ai beni immobiliari oggetto del diritto di

compera ceduto, questa causale si riferisce a un acconto di “riservazione” e

non al prezzo concordato per la cessione del diritto di compera. Come allude l’istante

nella sua replica del 13 gennaio 2016, l’addebito dei fr. 25'000.– pare

più richiamarsi all’acconto verosimilmente da lui versato a titolo di caparra

ai proprietari dei fondi all’atto della costituzione a suo favore del diritto

di compera, che i reclamanti, in vista della cessione del diritto di compera,

gli hanno bonificato, perché sarebbero da lì a poco subentrati nei suoi diritti

nei confronti dei venditori. Siccome la tesi dell’istante pare più convincente

di quella proposta dai ricorrenti, o perlomeno, con riferimento all’art.

320.

lett. b CPC, non è manifestamente meno verosimile, la decisione impugnata resiste

alla critica e il reclamo va dunque respinto.

7.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il procedente, che

non è stato invitato a presentare osservazioni al reclamo, non essendo incorso

in spese in questa sede. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 15'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al dispositivo n. 1,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Il

reclamo di RE 2 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al dispositivo n. 3,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

5. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).