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Decisione

14.2016.53

Condono di tasse di giustizia

10 marzo 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.53

Lugano

10 marzo 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) per statuire sull’istanza 18 dicembre 2015 di

IS 1

con

cui chiede il condono delle spese processuali poste a suo carico con le

decisioni emesse il 1° e il 5 ottobre 2015 dalla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) sui reclami interposti dall’istante

(inc. 14.2015.151 e 14.2015.168);

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

con decisione 1° ottobre 2015 (inc. 14.2015.151) la CEF ha stralciato

dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo il reclamo 7 agosto 2015 di IS 1 contro la decisione emessa il 5 agosto

2015 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona e con decisione 5

ottobre 2015 (inc. 14.2015.168) ha respinto il reclamo 7 settembre 2015 di IS 1

contro la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore

del Distretto di Bellinzona;

che,

contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative spese

processuali di fr. 50.– nel primo caso e di fr. 100.–nel secondo;

che

con messaggio elettronico del 18 dicembre 2015 rivolto al capo dell’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative IS 1 ha chiesto “il condono delle spese del Consiglio della

magistratura, del Ministero pubblico e la sospensione di tutte le altre

procedure d’in­­casso, precetti esecutivi e attestati carenza beni a [suo]

carico”, facendo valere di essere invalido e in assistenza;

che

tale messaggio è stato trasmesso alla Camera dal capo dell’Ufficio dell’incasso

e delle pene alternative quale richiesta di condono per le tasse di giustizia

di fr. 50.– e fr. 100.– appena menzionate;

che,

invero, la domanda si riferisce esplicitamente solo alle spese delle procedure

penali avviate contro l’istante, così come risulta anche dal fatto ch’egli

invoca l’applicazione dell’art. 425 del Codice di procedura penale (CPP), e non

adempie al requisito di forma scritta posto dalla legge (art. 130 CPC);

che

visto l’esito della decisione odierna la questione della forma della richiesta

e della sua estensione alle spese poste a suo carico dalla Camera può comunque

essere lasciata aperta;

che,

in mancanza di specifiche disposizioni di legge, nel Cantone Ticino si può

ritenere competente l’autorità che ha fissato le spese processuali per

deciderne anche il condono (sentenza III CCA del 27 agosto 2015, inc. 13.2015.67/68),

Considerandi

nel caso concreto quindi la CEF;

che

la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il

condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) giusta l’art.

112.

CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;

che

l’art. 112 CPC conferisce la facoltà per il giudice di concedere la dilazione o

il condono, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che

la concessione del condono è subordinata alla prova di uno stato di indigenza

permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione

finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe

disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il

termine di prescrizione di 10 anni (Jenny

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 5 ad art. 112 CPC), esponendolo a un

disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva

di miglioramento economico (Tappy, in: CPC

commenté, 2011, n. 10 ad art. 112 CPC);

che

il richiedente non va, infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio

del gratuito patrocinio – assoggettato per legge all’obbligo di rimborso di 10

anni (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;

che

il condono è comunque escluso se l’indigenza è stata causata dal richiedente

medesimo, mentre che, se temporanea, può giustificare una dilazione;

che

IS 1 giustifica la sua domanda di condono con riferimento al suo stato di

salute e alla sua situazione finanziaria, lamentando che la sua richiesta di

condono della tassa militare non sia ancora stata trattata, poiché l’ufficio

preposto starebbe aspettando – secondo lui a torto – una decisione dell’assicura­­zione

invalidità (AI), e addossando la colpa del mancato pagamento delle spese al

Dipartimento delle istituzioni per non avergli concesso “assistenza riabilitativa”;

che

il richiedente contesta anche – senza rilevanza per il giudizio odierno – la

liceità di “alcune spese” poste a suo carico in ambito penale;

che

dai documenti acclusi alla richiesta di condono si evince che IS 1 è al

beneficio di prestazioni assistenziali di fr. 1'210.– mensili dal 1°

gennaio 2015;

che

tale circostanza non consente ancora di escludere a priori una prospettiva economica futura favorevole, tale da consentire all’interessato

di far fronte alle modeste spese di giustizia poste a suo carico dalla Camera nel

lasso di tempo di dieci anni stabilito dalla legge;

che,

infatti, nulla è dato di sapere sulla capacità lavorativa attuale del

richiedente né sulla sorte della sua domanda di rendita AI;

che,

in assenza di altri elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza

permanente e duraturo tale da giustificare il condono delle spese processuali;

che

– come egli asserisce – le sue difficoltà economiche attuali siano dovute ad

altre autorità non è un motivo pertinente per la concessione del condono, la

quale presuppone in ogni caso, come visto, che l’indigenza non sia stata

causata dal richiedente medesimo;

che,

nondimeno, considerato come IS 1 abbia accumulato diverse pendenze nei

confronti di varie autorità, appare giustificato di concedere – d’ufficio (v. Tappy, op. cit., n. 13 ad art.

112) – una dilazione del pagamento delle spese stabilite da questa Camera;

che,

di conseguenza, la scadenza dei debiti in narrativa è posticipata al 1° aprile

2017;

che

si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;

che

circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La

domanda di condono presentata il 18 dicembre 2015 da IS 1 è respinta.

2. La

scadenza per il pagamento delle spese processuali di fr. 50.– e di fr. 100.–

poste a suo carico dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

con le decisioni del 1° e del 5 ottobre 2015 (inc. n. 14.2015.151 e 14.2015.168)

è posticipata d’uffi­cio al 1° aprile 2017.

3. Non

si prelevano spese processuali.

4. Notificazione a __________

Comunicazione

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).