14.2016.53
Condono di tasse di giustizia
10 marzo 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.53
Lugano
10 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) per statuire sull’istanza 18 dicembre 2015 di
IS 1
con
cui chiede il condono delle spese processuali poste a suo carico con le
decisioni emesse il 1° e il 5 ottobre 2015 dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) sui reclami interposti dall’istante
(inc. 14.2015.151 e 14.2015.168);
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
con decisione 1° ottobre 2015 (inc. 14.2015.151) la CEF ha stralciato
dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo il reclamo 7 agosto 2015 di IS 1 contro la decisione emessa il 5 agosto
2015 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona e con decisione 5
ottobre 2015 (inc. 14.2015.168) ha respinto il reclamo 7 settembre 2015 di IS 1
contro la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore
del Distretto di Bellinzona;
che,
contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative spese
processuali di fr. 50.– nel primo caso e di fr. 100.–nel secondo;
che
con messaggio elettronico del 18 dicembre 2015 rivolto al capo dell’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative IS 1 ha chiesto “il condono delle spese del Consiglio della
magistratura, del Ministero pubblico e la sospensione di tutte le altre
procedure d’incasso, precetti esecutivi e attestati carenza beni a [suo]
carico”, facendo valere di essere invalido e in assistenza;
che
tale messaggio è stato trasmesso alla Camera dal capo dell’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative quale richiesta di condono per le tasse di giustizia
di fr. 50.– e fr. 100.– appena menzionate;
che,
invero, la domanda si riferisce esplicitamente solo alle spese delle procedure
penali avviate contro l’istante, così come risulta anche dal fatto ch’egli
invoca l’applicazione dell’art. 425 del Codice di procedura penale (CPP), e non
adempie al requisito di forma scritta posto dalla legge (art. 130 CPC);
che
visto l’esito della decisione odierna la questione della forma della richiesta
e della sua estensione alle spese poste a suo carico dalla Camera può comunque
essere lasciata aperta;
che,
in mancanza di specifiche disposizioni di legge, nel Cantone Ticino si può
ritenere competente l’autorità che ha fissato le spese processuali per
deciderne anche il condono (sentenza III CCA del 27 agosto 2015, inc. 13.2015.67/68),
Considerandi
nel caso concreto quindi la CEF;
che
la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il
condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) giusta l’art.
112.
CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;
che
l’art. 112 CPC conferisce la facoltà per il giudice di concedere la dilazione o
il condono, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che
la concessione del condono è subordinata alla prova di uno stato di indigenza
permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione
finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe
disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il
termine di prescrizione di 10 anni (Jenny
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 5 ad art. 112 CPC), esponendolo a un
disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva
di miglioramento economico (Tappy, in: CPC
commenté, 2011, n. 10 ad art. 112 CPC);
che
il richiedente non va, infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio
del gratuito patrocinio – assoggettato per legge all’obbligo di rimborso di 10
anni (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;
che
il condono è comunque escluso se l’indigenza è stata causata dal richiedente
medesimo, mentre che, se temporanea, può giustificare una dilazione;
che
IS 1 giustifica la sua domanda di condono con riferimento al suo stato di
salute e alla sua situazione finanziaria, lamentando che la sua richiesta di
condono della tassa militare non sia ancora stata trattata, poiché l’ufficio
preposto starebbe aspettando – secondo lui a torto – una decisione dell’assicurazione
invalidità (AI), e addossando la colpa del mancato pagamento delle spese al
Dipartimento delle istituzioni per non avergli concesso “assistenza riabilitativa”;
che
il richiedente contesta anche – senza rilevanza per il giudizio odierno – la
liceità di “alcune spese” poste a suo carico in ambito penale;
che
dai documenti acclusi alla richiesta di condono si evince che IS 1 è al
beneficio di prestazioni assistenziali di fr. 1'210.– mensili dal 1°
gennaio 2015;
che
tale circostanza non consente ancora di escludere a priori una prospettiva economica futura favorevole, tale da consentire all’interessato
di far fronte alle modeste spese di giustizia poste a suo carico dalla Camera nel
lasso di tempo di dieci anni stabilito dalla legge;
che,
infatti, nulla è dato di sapere sulla capacità lavorativa attuale del
richiedente né sulla sorte della sua domanda di rendita AI;
che,
in assenza di altri elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza
permanente e duraturo tale da giustificare il condono delle spese processuali;
che
– come egli asserisce – le sue difficoltà economiche attuali siano dovute ad
altre autorità non è un motivo pertinente per la concessione del condono, la
quale presuppone in ogni caso, come visto, che l’indigenza non sia stata
causata dal richiedente medesimo;
che,
nondimeno, considerato come IS 1 abbia accumulato diverse pendenze nei
confronti di varie autorità, appare giustificato di concedere – d’ufficio (v. Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
112) – una dilazione del pagamento delle spese stabilite da questa Camera;
che,
di conseguenza, la scadenza dei debiti in narrativa è posticipata al 1° aprile
2017;
che
si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;
che
circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La
domanda di condono presentata il 18 dicembre 2015 da IS 1 è respinta.
2. La
scadenza per il pagamento delle spese processuali di fr. 50.– e di fr. 100.–
poste a suo carico dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
con le decisioni del 1° e del 5 ottobre 2015 (inc. n. 14.2015.151 e 14.2015.168)
è posticipata d’ufficio al 1° aprile 2017.
3. Non
si prelevano spese processuali.
4. Notificazione a __________
Comunicazione
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).