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Decisione

14.2016.56

Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione prima dell’apertura del fallimento

18 marzo 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 17 febbraio 2016 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 9 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far

tempo dal 10 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10

marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il debito è stato estinto (art. 172

cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il reclamante ha pagato fr. 778.90 a mezzo bonifico

bancario del 29 dicembre 2015 a saldo del credito posto in esecuzione.

Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di

pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va

pertanto annullato senza che sia necessario verificare la sua solvibilità (cfr. art.

174.

cpv. 2 LEF).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo – siccome successivo alla scadenza

del termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento

notificatagli il 16 settembre 2015 (doc. B accluso all’istanza) – ha reso

necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.

f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la

stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 9 marzo 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata al CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).