14.2016.56
Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione prima dell’apertura del fallimento
18 marzo 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.56
Lugano
18 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.5495 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 dicembre 2015 da
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale di RE 1)
giudicando sul reclamo del 10 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’8 dicembre 2015 il CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 (titolare della ditta individuale __________) per il mancato
pagamento di fr. 647.45 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 17 febbraio 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 9 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far
tempo dal 10 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10
marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il debito è stato estinto (art. 172
cpv. 1 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il reclamante ha pagato fr. 778.90 a mezzo bonifico
bancario del 29 dicembre 2015 a saldo del credito posto in esecuzione.
Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di
pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va
pertanto annullato senza che sia necessario verificare la sua solvibilità (cfr. art.
174.
cpv. 2 LEF).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo – siccome successivo alla scadenza
del termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento
notificatagli il 16 settembre 2015 (doc. B accluso all’istanza) – ha reso
necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la
stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 9 marzo 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata al CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).