14.2016.57
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di pagamento. Contestazione del potere di rappresentanza della segretaria che ha incassato le pigioni a contanti
6 settembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.57
Lugano
6 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2015.5434 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 4 dicembre 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 1° marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con un primo contratto di durata indeterminata sottoscritto verosimilmente
il 19 gennaio 2010, la RE 1 (rappresentata dalla S__________ SA, in seguito “S__________
SA”) ha locato alla CO 1 con effetto dal 1° aprile 2010 il quinto piano adibito
a uffici dello stabile denominato “G__________” situato in Via __________ a __________,
per una pigione annua di fr. 62'400.– (pagabile in rate quadrimestrali di fr. 15'600.–
l’una) oltre alle spese accessorie di fr. 7'200.– (fr. 1'800.–
x 4). Quale deposito di
garanzia la conduttrice ha fornito una fideiussione bancaria di fr. 30'000.–. Lo stesso giorno, le parti hanno sottoscritto un
secondo contratto di locazione per tre posteggi, all’interno dello stesso
stabile, per fr. 12'600.– annui, da corrispondere in rate quadrimestrali
di fr. 3'150.– l’una. Il 1° giugno 2012, la RE 1 e la CO 1 hanno poi sottoscritto
un terzo contratto con effetto da quel medesimo giorno, il quale annullava e
sostituiva il primo, differenziandosene – oltre che per la prima scadenza del
termine di disdetta – per l’importo della pigione, che veniva ridotta a un importo
annuale di fr. 54'000.– (pagabile in rate mensili anticipate di fr. 4'500.–),
e per le spese accessorie, diminuite a fr. 6'000.– annui (fr. 500.– x
12). La locazione dei suddetti oggetti è terminata alla fine del mese di settembre
2014.
Fatti
B. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 179'530.80
oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2014, indicando quale titolo di
credito il “Saldo pigioni
ufficio via __________ da agosto 2012 a settembre 2014”.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 dicembre
2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
23 febbraio 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale di udienza. In
sede di replica e di duplica orali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
D. Statuendo con decisione 1° marzo 2016, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità
di fr. 2'500.– a favore della parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 marzo 2016 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza,
in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 37'100.–
(anziché fr. 179'530.80). Nelle sue osservazioni dell’11 aprile 2016, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica e
duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera rispettivamente il 20 e il 29
aprile 2016, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive conclusioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 2 marzo
2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i contratti di locazione dei
posteggi e dell’ufficio sottoscritti dalle parti il 19 gennaio 2010 e il 1°
giugno 2012 costituiscono un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
LEF. Sennonché a suo parere la tesi dell’escussa, secondo la quale le
pigioni sarebbero state corrisposte in contanti alla segretaria della fiduciaria
S__________ SA, __________ A__________, risulta “più plausibile” – alla luce
della documentazione prodotta – della tesi della locatrice escutente, secondo
cui i pagamenti sarebbero avvenuti nelle mani di una persona non legittimata a
riceverli. Il primo giudice è giunto a tale conclusione dopo aver rilevato che __________
A__________ era effettivamente dipendente della società fiduciaria (S__________
SA) incaricata dalla RE 1 di rappresentarla nel rapporto di locazione con la
conduttrice, considerando “più
che plausibile” che nel suo ruolo di “senior segretaria addetta alle vendite
immobiliari” sia stata presentata alla RE 1 quale
responsabile della pratica di locazione e che abbia concordato con la CO 1 le
modalità di pagamento della pigione, ovvero a lei stessa e in contanti.
D’altronde,
ha continuato il Pretore, non si poteva pretendere dall’escussa che verificasse
a Registro di commercio o nel contratto di lavoro se la segretaria fosse
legittimata ad agire per conto della società fiduciaria. E ciò anche a fronte
delle ricevute – su carta intestata della RE 1 – che venivano da lei rilasciate
regolarmente alla conduttrice dopo ogni pagamento “brevi manu”, per un periodo
protrattosi per diversi mesi (dall’agosto del 2012 all’aprile del 2014), senza
che l’istante abbia mai eccepito nulla al riguardo, salvo far valere il proprio
credito quasi due anni dopo l’asserita cessazione dei pagamenti. Tempistica
che, secondo il magistrato, appare più che peculiare qualora la RE 1, che nemmeno
ha escusso la fideiussione di fr. 30'000.– posta a garanzia del contratto
di locazione né risulta aver sporto denuncia penale nei confronti di __________
A__________, fosse stata certa della fondatezza della sua pretesa. Ritenendo
pertanto che la CO 1 avesse reso più che verosimile la propria eccezione di
pagamento, il Pretore ha respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 solleva sostanzialmente due rimproveri al primo giudice. Il
primo, relativo a un accertamento ritenuto manifestamente errato dei fatti, per
non avere tenuto conto delle allegazioni da essa addotte nell’istanza di
rigetto (e ribadite in sede di udienza) in merito all’assenza di poteri di
rappresentanza di __________ A__________, la quale – a suo dire – non era mai
stata autorizzata a concedere sconti sulle pigioni né a incassare somme di
denaro in contanti a nome della società. Il secondo, costitutivo di una
violazione dell’art. 82 cpv. 2 LEF, per avere erroneamente valutato le
eccezioni sollevate dalla convenuta, non sorrette da alcun valore probatorio.
In particolare, la reclamante osserva come tra gli incarichi ricoperti da __________
A__________ nella sua funzione di “senior segretaria” non rientrasse quello di
gestire i rapporti con i conduttori, poiché era stata assunta quale “addetta alle vendite immobiliari”. Al proposito, la RE 1 rimprovera al Pretore di non aver esaminato il
potere di rappresentanza della segretaria, limitandosi a confrontare la firma
da lei apposta sulle ricevute con quella rilasciata sul contratto di lavoro.
La
reclamante rileva poi che le dichiarazioni di C__________ __________
(amministratore unico della CO 1) e della sua collaboratrice J__________ __________
prodotte con l’istanza, oltre a costituire semplici allegazioni di parte, non
sono sorrette da alcun riscontro oggettivo. Ricordato come la convenuta avesse
per oltre due anni corrisposto le pigioni esclusivamente tramite bonifico bancario,
l’istante la considera direttamente responsabile del danno causatole per aver
negoziato le pigioni con una persona (la segretaria) senza verificarne la
legittimazione ad agire, ad esempio consultando il registro di commercio. In
merito alla tempistica con cui ha fatto valere il credito nei confronti della
conduttrice, la RE 1 pretende di non avere saputo nulla del cambiamento delle
modalità di pagamento e che il ritardo a procedere non libera la controparte
dai suoi obblighi finché non è intervenuta la prescrizione. Contesta infine che
il mancato incasso della fideiussione – possibile a suo dire solo dopo l’escussione
della conduttrice – e l’assenza di denuncia penale nei confronti di __________
A__________ – ispirata a considerazioni di carità – possa gettare dubbi sulla
fondatezza della sua pretesa.
5.
Nella
fattispecie, non vi è dubbio che i contratti di locazione dei posteggi (doc. D)
e degli uffici (doc. E) sottoscritti dalla CO 1 in qualità di conduttrice
rispettivamente il 19 gennaio e il 1° giugno 2012, costituiscono, di principio,
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni
arretrate dal mese di agosto 2012 a settembre 2014 indicate sul precetto
esecutivo, invero per complessivi fr. 157'300.– (26 mesi a fr. 6'050.–
l’uno) e non per fr. 179'530.80 come invece richiesto dalla RE 1 con la domanda
di esecuzione, che include anche (parte) delle mensilità per i mesi da aprile a
luglio 2012 (cfr. doc. R). La questione decisiva da risolvere in questa
sede è però un’altra, ovvero sapere se la decisione del Pretore di considerare
le pigioni in questione estinte resiste alle critiche della reclamante.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1
Nel
caso concreto, in prima istanza l’escussa ha eccepito l’estinzione del
credito posto in esecuzione in seguito a pagamento, producendo cinque ricevute redatte
su carta intestata alla RE 1, quattro di fr. 6'050.– ognuna rilasciate il
18.
ottobre 2012 per i mesi da settembre a dicembre del 2012 (con il condono
della pigione di agosto 2012) e una del 10 gennaio 2013 di fr. 30'250.– relativa
al primo semestre del 2013 con un ulteriore sconto di fr. 6'050.– (doc. 5,
pag. 3-7), e due ricevute rilasciate su carta intestata alla CO 1, una il 22
marzo 2013 per fr. 27'500.– a saldo del secondo semestre del 2013 (sconto:
fr. 6'050.–) e l’altra il 31 gennaio 2014 per fr. 59'000.– a saldo
del 2014 (sconto: fr. 13'600.–) (doc. 5, pag. 8 e 9), tutte firmate dalla
segretaria della fiduciaria S__________ SA, __________ A__________. Sebbene quest’ultima
non risulti iscritta a registro di commercio quale organo né della S__________
SA né dalla mandante RE 1, il Pretore ha ritenuto verosimile l’eccezione di
pagamento, in sostanza poiché la stessa istante aveva presentato la segretaria
quale responsabile della pratica di locazione e per quasi due anni non ha
chiesto il pagamento delle pigioni che ora pretende non essere state pagate a
una persona legittimata a incassarle.
6.2
La
reclamante ribadisce anzitutto che __________ A__________ non è mai stata
autorizzata a concedere sconti sulle pigioni né a incassare somme di denaro in
contanti a nome della società, e che nell’omettere tale circostanza l’accertamento
del Pretore sarebbe manifestamente errato. La sua decisione sarebbe oltretutto
contraria al diritto, perché il primo giudice non ha verificato il potere di
rappresentanza della segretaria, nella cui funzione di “senior segretaria”
non rientrava quello di gestire i rapporti con i conduttori, poiché era stata
assunta quale “addetta alle
vendite immobiliari”.
a) Ora,
il Pretore in realtà non ha accertato che __________ A__________ fosse stata
internamente autorizzata a rilasciare le ricevute contestate né ha ritenuto
necessario verificarne i poteri, perché ha considerato che l’escussa avesse
legittimamente potuto ritenere che la segretaria fosse abilitata a vincolare la
locatrice, nella misura in cui le era stata presentata quale responsabile della
pratica di locazione e per quasi due anni né l’istante né la S__________ SA
avevano eccepito nulla sull’accordo di pagamento concluso con lei. Sul primo
punto, l’accertamento del primo giudice è condivisibile, perché, come rilevato
dall’escussa nelle osservazioni al reclamo (pag. 5 ad [I]), in prima sede la reclamante
non ha contestato in modo puntuale l’allegazione secondo cui dalla firma del
contratto di locazione __________ A__________ era l’unica responsabile della
pratica, limitandosi a contestare ch’essa abbia avuto il potere d’incassare le
pigioni e a rilevare in modo pretestuoso l’assenza di prova che le firme
sulle ricevute siano della segretaria (v. verbale d’udienza, risposta pag. 2 ad
1.
e replica a pag. 9), sicché la circostanza poteva validamente essere
considerata avverata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sentenza della CEF
14.2016
/14 del 15 giugno 2016, consid. 7.2), tanto più che la fideiussione
sottoscritta a garanzia del contratto di locazione è stata spedita dalla banca
all’attenzione proprio di __________ A__________ (doc. 7).
E
con il secondo argomento la reclamante non si confronta direttamente, tranne
allegare che avrebbe anche potuto attendere sino alla scadenza del termine quinquennale
di prescrizione per far valere il proprio credito. Essa, tuttavia, non spiega
perché ha atteso quasi due anni per diffidare la convenuta (v. doc. S) – posto
che secondo le sue proprie affermazioni il primo arretrato risale ad aprile del
2012.
(doc. R) –, mentre secondo l’esperienza generale della vita i locatori
aspettano molto meno prima di procedere a richiami, dando così l’impressione
che l’operato della segretaria fosse stato approvato o perlomeno ratificato
dalla fiduciaria (e di riflesso dalla stessa istante). A prescindere dalla
dubbia ricevibilità del reclamo dal profilo della motivazione (v. sopra consid.
1.
), fatto sta che l’apprezzamento dei fatti cui ha proceduto il Pretore non
appare manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC), sicché la
sentenza impugnata resiste alla critica.
b) Sul
piano dell’applicazione del diritto, va ricordato che la prova di un rapporto
di rappresentanza non richiede necessariamente la produzione di una procura o
di un estratto dal registro di commercio, ma può anche risultare da atti
concludenti laddove il creditore poteva dedurre il rapporto di
rappresentanza dalle circostanze (art. 33 cpv. 3 CO; per il titolo di rigetto, cfr. DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 e sentenza della CEF 14.2015.119 del 13 novembre
2015, consid. 6.2/d), fermo restando che se la questione è sollevata in
relazione con un’eccezione (in concreto di pagamento) sollevata dall’escusso in
sede di rigetto dell’opposizione, basta che le circostanze rilevanti siano rese
semplicemente verosimili (art. 82 cpv. 2 LEF). Nel caso specifico, non si
disconosce che la CO 1, attiva anche nel settore finanziario, avrebbe dovuto in
buona fede nutrire dubbi sulla legittimazione di __________ A__________
a incassare i canoni di locazione a contanti per conto dell’istante e a
concedere sostanziali sconti (di fr. 31'750.– secondo gli atti, pari a oltre
5.
mensilità su 29, di fr. 37'100.– stante la reclamante). Ciò non toglie
che la tarda reazione dell’istante poteva legittimamente lasciar pensare che la
stessa avesse ratificato l’operato della segretaria o perlomeno le avesse
conferito un potere di rappresentanza persino per quanto riguarda la verifica
dei pagamenti e della contabilità in generale, dal momento che né la reclamante
né la fiduciaria hanno apparentemente reagito a fronte della pretesa cessazione
totale dei pagamenti neppure dopo la chiusura contabile del 2012. Anche dal
profilo giuridico, di conseguenza, la decisione impugnata non presta il fianco
alla critica. È fondata su un apprezzamento a livello di verosimiglianza dei
rispettivi comportamenti delle parti, invero entrambe negligenti, che potrà
essere opinabile, ma non può dirsi manifestamente errato, poiché
non risulta dagli atti che il giudice di prime cure abbia manifestamente travisato
il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso, senza motivi
oggettivi, di considerare prove pertinenti o abbia tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC
commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
c) In
definitiva la decisione impugnata può essere confermata già per i motivi
principali esposti dal Pretore, sicché il reclamo va respinto senza che sia
necessario esaminare gli argomenti supplementari evocati dal primo giudice
(mancate escussione della fideiussione e denuncia penale della segretaria). Ciò
non toglie la facoltà della reclamante di far eventualmente valere le sue ragioni
nel merito (v. sopra consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 179'530.80,
supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto
e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO
1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).