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Decisione

14.2016.58

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché l’escusso non si confronta con la sentenza impugnata e invoca fatti nuovi

22 aprile 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, la reclamante non si confronta con la motivazione della

sentenza impugnata, limitandosi a esporre le circostanze che hanno condotto,

secondo lei, alla sottoscrizione della garanzia del 2 marzo 2010 a favore del

debito di fr. 100'000.– riconosciuto dall’ex convivente C__________ (doc.

Considerandi

E) e al­l’accordo del 13 novembre 2015 con la creditrice per la stessa somma

(doc. I), considerati dal Pretore come validi titoli di rigetto provvisorio. L’unico

appunto, implicito, alla decisione impugnata, per cui l’escussa sarebbe stata “costretta e obbligata” a firmare la garanzia del 2010 è un’allegazione che non aveva fatto

valere in prima sede, nella quale ha solo affermato che i soldi erano stati

consegnati al suo compagno di allora e che il riconoscimento di debito non

menziona un importo chiaro (verbale del 1° marzo 2016, act. II). Nuova, tale

allegazione non può essere presa in considerazione (art. 326 cpv. 1 CPC). Per abbondanza,

va del resto rilevato che la reclamante non ha reso verosimile l’asserita

costrizione né spiegato per quale motivo essa ha nondimeno sottoscritto l’accordo

del 13 novembre 2015, confermando cinque anni dopo il proprio impegno di garanzia.

Di conseguenza il reclamo si rivela sotto questo profilo irricevibile.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, alla

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo insorte in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 89'550.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).