14.2016.59
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sanatoria in seconda sede di una violazione del diritto dell’escusso di essere sentito in prima sede. Domanda di pagamento rateale
4 aprile 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.59
Lugano
4 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 gennaio
2016 da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 7 marzo 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni famigliari ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'182.–, indicando
quale titolo di credito: “Debitore
in solidale con: __________ B__________, __________. Decisione di restituzione
del 26.11.2014 quale assegno integrativo indebitamente percepito e regolarmente
cresciuto in giudicato”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 gennaio 2016
la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte
convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione 7 marzo 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 60.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 marzo 2016 per ottenere la
cancellazione del precetto esecutivo e in subordine la concessione della
facoltà di pagare a rate l’importo posto in esecuzione.
Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni. Il 21 marzo 2016 la reclamante ha comunicato alla
Camera di non essere finanziariamente in grado di anticipare le spese
processuali presumibili della procedura di reclamo stabilite in fr. 260.–.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
l’8 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione
presentata dall’istante (in particolare la decisione del 26 novembre 2014 con
cui la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha ordinato a
RE 1 e al marito B__________ di restituire fr. 1'182.– indebitamente
percepiti quali assegni integrativi) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dall’escussa.
4.
Nel
reclamo RE 1 fa valere che il versamento indebito in questione è dovuto a un
errore della Cassa, che ciò malgrado ha respinto la domanda di condono presentata
dall’escussa e dal marito e non ha ancora statuito sulla loro richiesta di
pagamento rateale. La reclamante rileva inoltre di avere cambiato domicilio
dopo la notifica del precetto esecutivo e di non avere ricevuto la
corrispondenza inviata dal giudice di pace. Osserva che tra gli atti prodotti
dall’istante (trasmessile dal Giudice di pace dopo la notifica della sentenza)
figura la domanda di richiesta di pagamento rateale. In conclusione essa
postula la cancellazione del precetto esecutivo e, in subordine,
la concessione della facoltà di pagare a rate l’importo posto in esecuzione.
5.
Dall’incarto
del primo giudice risulta che la reclamante, come essa asserisce, non ha
ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione del termine per presentare
osservazioni all’istanza. Non si giustifica tuttavia di annullare la
sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al Giudice di pace per nuovo
giudizio dopo aver sentito l’escussa, da una parte perché la reclamante non ha
formulato alcuna richiesta in questo senso, e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità
priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse
delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale
4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205
dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che RE 1
si è espressa esaustivamente nel reclamo e che la Camera può dunque statuire
essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), facendo astrazione del divieto dei nova
stabilito all’art. 326 CPC.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Nella
fattispecie l’istante fonda la sua pretesa sulla la decisione del 26 novembre
2014.
con cui la Cassa istante ha ordinato a RE 1 e al marito B__________ di
restituire la somma di fr. 1'182.– indebitamente percepita quali assegni
integrativi mentre i figli __________ e __________ erano collocati presso la
Casa __________ (doc. B accluso all’istanza). La reclamante si limita ad
affermare che l’indebito versamento sarebbe dovuto a un errore della Cassa ma
non pretende – e ancora meno dimostra – di avere impugnato tale decisione.
Debitamente passata in giudicato, essa costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per i fr. 1'182.– posti in esecuzione.
6.2
La
reclamante si duole anche del fatto che la Cassa non ha risposto alla domanda
di pagamento rateale del debito posto in esecuzione. Ci si potrebbe chiedere se
la domanda non sia speciosa dal momento che la stessa reclamante allega, per
quanto riguarda le spese processuali richieste in questa procedura, di non
essere in grado finanziariamente di affrontare spese anche piccole (scritto del
21.
marzo 2016). Ad ogni buon conto essa non pretende che la domanda di pagamento
rateale abbia sospeso l’esecutività della decisione di restituzione del 26
novembre 2014 né ciò appare essere il caso. Quanto alla domanda rivolta a questa
Camera di concederle la facoltà di pagare il debito a rate, occorre
ricordare che una richiesta siffatta non è un motivo che secondo la legge – e
segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escussa potrà far valere tale
censura al Servizio Incassi della Cassa cantonale AVS/AI/IPG (v. doc. D accluso
all’istanza) o al competente Ufficio di esecuzione in sede di realizzazione dei
beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito
posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF; sentenza della CEF 14.2014.173 del
10.
settembre 2014 consid. 2.2).
7.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente
difficili in cui versa la reclamante – è noto a questo tribunale che il
fallimento della ditta individuale del marito, di cui essa era direttrice, è
recentemente stato sospeso per mancanza di attivo – inducono a prescindere,
eccezionalmente, da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro
in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'182.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).