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Decisione

14.2016.59

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sanatoria in seconda sede di una violazione del diritto dell’escusso di essere sentito in prima sede. Domanda di pagamento rateale

4 aprile 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 gennaio 2016

la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte

convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione 7 marzo 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 60.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 marzo 2016 per ottenere la

cancellazione del precetto esecutivo e in subordine la concessione della

facoltà di pagare a rate l’im­­porto posto in esecuzione.

Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni. Il 21 marzo 2016 la reclamante ha comunicato alla

Camera di non essere finanziariamente in grado di anticipare le spese

processuali presumibili della procedura di reclamo stabilite in fr. 260.–.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 marzo 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto

l’8 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione

presentata dall’istante (in particolare la decisione del 26 novembre 2014 con

cui la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha ordinato a

RE 1 e al marito B__________ di restituire fr. 1'182.– indebitamente

percepiti quali assegni integrativi) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’oppo­­sizione interposta dall’escussa.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa valere che il versamento indebito in questione è dovuto a un

errore della Cassa, che ciò malgrado ha respinto la domanda di condono presentata

dall’escussa e dal marito e non ha ancora statuito sulla loro richiesta di

pagamento rateale. La reclamante rileva inoltre di avere cambiato domicilio

dopo la notifica del precetto esecutivo e di non avere ricevuto la

corrispondenza inviata dal giudice di pace. Osserva che tra gli atti prodotti

dall’istante (trasmessile dal Giudice di pace dopo la notifica della sentenza)

figura la domanda di richiesta di pagamento rateale. In conclusione essa

postula la cancellazione del precetto esecutivo e, in subordine,

la concessione della facoltà di pagare a rate l’importo posto in esecuzione.

5.

Dall’incarto

del primo giudice risulta che la reclamante, come essa asserisce, non ha

ritirato la raccomandata contenente l’asse­­gnazione del termine per presentare

osservazioni all’istanza. Non si giustifica tuttavia di annullare la

sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al Giudice di pace per nuovo

giudizio dopo aver sentito l’escussa, da una parte perché la reclamante non ha

formulato alcuna richiesta in questo senso, e dall’altra poiché l’e­­sercizio si ridurrebbe a una mera formalità

priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse

delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale

4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205

dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che RE 1

si è espressa esaustivamente nel reclamo e che la Camera può dunque statuire

essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice

(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), facendo astrazione del divieto dei nova

stabilito all’art. 326 CPC.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie l’istante fonda la sua pretesa sulla la decisione del 26 novembre

2014.

con cui la Cassa istante ha ordinato a RE 1 e al marito B__________ di

restituire la somma di fr. 1'182.– indebitamente percepita quali assegni

integrativi mentre i figli __________ e __________ erano collocati presso la

Casa __________ (doc. B accluso all’istanza). La reclamante si limita ad

affermare che l’indebito versamento sarebbe dovuto a un errore della Cassa ma

non pretende – e ancora meno dimostra – di avere impugnato tale decisione.

Debitamente passata in giudicato, essa costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione per i fr. 1'182.– posti in esecuzione.

6.2

La

reclamante si duole anche del fatto che la Cassa non ha risposto alla domanda

di pagamento rateale del debito posto in esecuzione. Ci si potrebbe chiedere se

la domanda non sia speciosa dal momento che la stessa reclamante allega, per

quanto riguarda le spese processuali richieste in questa procedura, di non

essere in grado finanziariamente di affrontare spese anche piccole (scritto del

21.

marzo 2016). Ad ogni buon conto essa non pretende che la domanda di pagamento

rateale abbia sospeso l’esecutività della decisione di restituzione del 26

novembre 2014 né ciò appare essere il caso. Quanto alla domanda rivolta a questa

Camera di concederle la facoltà di pagare il debito a rate, occorre

ricordare che una richiesta siffatta non è un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escussa potrà far valere tale

censura al Servizio Incassi della Cassa cantonale AVS/AI/IPG (v. doc. D accluso

all’istanza) o al competente Ufficio di esecuzione in sede di realizzazione dei

beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito

posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF; sentenza della CEF 14.2014.173 del

10.

settembre 2014 consid. 2.2).

7.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente

difficili in cui versa la reclamante – è noto a questo tribunale che il

fallimento della ditta individuale del marito, di cui essa era direttrice, è

recentemente stato sospeso per mancanza di attivo – inducono a prescindere,

eccezionalmente, da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro

in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'182.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).