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Decisione

14.2016.6

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni di tassazione delle imposte cantonale e federale dirette. Limitato potere d’esame della Camera

7 marzo 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4 Lo scritto 7 maggio 2010 con cui l’Ufficio esazione e condoni ha

sospeso momentaneamente le pratiche d’incasso delle imposte cantonali e

federali a carico dei coniugi __________, presentato per la prima volta col

reclamo (quale annesso n. 3), deve quindi essere estromesso dall’incarto e non

può essere considerato ai fini del presente giudizio. Esso, ad ogni modo, non è

di rilievo in questa sede, dal momento che l’Ufficio esazione e condoni ha

esplicitamente limitato la sospensione momentanea delle pratiche d’in­­casso fino

al 30 settembre 2010. Presentato dopo la scadenza del termine di ricorso, pure

inammissibile si avvera la comunicazione del 30 gennaio 2016

(sopra ad F).

1.5 Come già fatto notare in passato a RE 1 da questa Camera (v. sentenze

della CEF 14.2015.43-49 del 3 aprile 2015), il reclamo formulato a nome della

moglie __________ è irricevibile, non essendo quest’ultima parte nelle procedure

avviate soltanto nei confronti di lui nella sua qualità di unico escusso nelle

due esecuzioni in esame. Per il medesimo motivo è dunque corretta la decisione

del Pretore di non indicare nei verbali d’udienza la moglie quale parte.

1.6 Sulle limitate competenze di questa Camera quale autorità giudiziaria

superiore chiamata a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto

dell’opposizione, si rinvia a quanto già ampiamente esposto nel considerando

1.5 delle predette sentenze del 3 aprile 2015, ben note a RE 1 in quanto a lui

indirizzate. Irricevibili risultano pertanto le domande di giudizio formulate

dal reclamante di “apertura di

un’inchiesta” (cfr. sentenza della CEF

14.2015.168 del 5 ottobre 2015, pag. 3) e di “revisione generale di tutta la fattispecie finalizzata

alla verifica dei metodi delle procedure adottate nel cosiddetto Caso RE 1 e tutte

le altre cause in corso che direttamente o indirettamente ne sono derivate”. Altresì irricevibile è la richiesta di “annullamento delle spese e degli interessi” per presunti ritardi causati da denegata e ritardata giustizia da parte

delle autorità da lui adite: il reclamante non specifica, infatti, le spese e

gli interessi contestati. Fossero, per ipotesi, quelle incluse nelle decisioni

fiscali invocate quali titoli di rigetto dell’opposi­­zione, l’esenzione andava

richiesta nella procedura di tassazione (v. sotto consid. 7). Ora è tardiva.

1.7 In sede di reclamo, come d’altronde già ricordato nelle sentenze dell’aprile

2015 al considerando 1.6, la citazione delle parti a un’ udienza è del tutto

eccezionale. Anche stavolta RE 1 non adduce il motivo straordinario per cui

egli dovrebbe essere sentito personalmente dalla Camera. Ed essendo, come si

vedrà, la competenza di quest’ultima limitata alla verifica di presupposti

essenzialmente formali (v. consid. 2 e 6), non serve al reclamante rievocare

tutte le sue vicissitudini lavorative, amministrative e giudiziarie passate.

Per il medesimo motivo è inutile richiamare “tutti gli incarti in possesso della Autorità Comunali,

Cantonali e Federali coinvolte”. Nulla osta, in queste

circostanze, a trattare l’impugnazione senza ulteriore indugio.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la documentazione acclusa

alle istanze, in particolare le decisioni di tassazione dopo reclamo relative

alle imposte cantonali e federali dirette del 2006, costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF. Il primo giudice ha

poi rilevato come il convenuto non avesse sollevato alcun motivo di estinzione

del credito posto in esecuzione, ritenendo che le pretese da lui vantate in

relazione agli abusi ch’egli ritiene di aver subìto da parte dello Stato e per

i quali invoca la legittima difesa non rientrano nella sfera del limitato

potere d’esame riconosciuto al giudice del rigetto. Egli, d’altronde, ha

giudicato che la risoluzione n. 1218 del 5 marzo 2008, con cui il Consiglio di

Stato aveva sospeso in via temporanea i procedimenti di esazioni pendenti

contro RE 1, non riguardasse le esecuzioni sottoposte al suo esame. In assenza

di un’altra decisione formale “che

paralizzi l’e­­secutività della tassazione”, il

Pretore ha accolto le istanze, per quanto concerne quella del Cantone

limitatamente al credito d’imposta e agli interessi.

4. Nel

reclamo RE 1 formula nuovamente svariate richieste di misure (v. sopra ad D),

invocando la complessità del suo caso e la “particolarissima e delicata situazione” in cui versa. Lamenta una violazione del principio della buona fede

da parte del Pretore, delle autorità fiscali e di tutte le autorità preposte

all’attuazio­­ne dei diritti fondamentali e tenute a un dovere di denuncia, in

particolare perché a suo dire l’esecuzione da lui promossa contro lo Stato nel

2011 per ottenere un risarcimento è stata arbitrariamente bloccata, mentre le

medesime autorità sono entrate in azione senza aspettarne l’esito né rispettare

la risoluzione del Consiglio di Stato del 5 marzo 2008, facendo pignorare la

sua pensione mensile. Il reclamante contesta inoltre l’incompletezza dei

verbali d’udienza, censura l’assenza di firma di quello allestito nella

procedura promossa dalla Confederazione Svizzera e rimprovera alla controparte

di aver evitato il contraddittorio non presentandosi all’udienza, ciò che gli

avrebbe negato il “diritto di

essere sentito personalmente”. RE 1 rivolge poi al primo

giudice una serie di rimproveri per avere, in particolare, considerato che il

diritto di legittima difesa da lui invocato esulava dal suo potere di

cognizione, per aver riportato in modo inesatto alcune delle pretese da lui

sollevate e per aver mal interpretato la portata della risoluzione del 5 marzo

2008. A suo dire, il Pretore ha pertanto emesso le due sentenze “con pochissimo rispetto della [sua] dignità e personalità”.

5. Prima

di procedere all’esame formale dei titoli, va subito sgombrato il campo dalle

censure processuali mosse dal reclamante all’operato del Pretore.

5.1 RE

1 si duole in particolare di una violazione del suo diritto di essere sentito per

il fatto che non essendo comparsi all’u­­dienza indetta

dal Pretore, gli istanti non hanno potuto “beneficiare del contraddittorio e della duplica per

potersi esprimere e determinare con la necessaria e dovuta cognizione di causa” (reclamo pagg. 5 e 6). Secondo

lui, i rappresentanti degli istanti avrebbero dovuto sentire la sua (e della

moglie) versione dei fatti per poter esprimere un parere oggettivo in merito

alla richiesta di sospensione provvisoria del pagamento delle imposte.

Ora, è il luogo di ricordare una volta di più che il reclamo in esame,

come la competenza della Camera, vertono esclusivamente sulla decisione del

Pretore e non sulla procedura di esazione fiscale. Un’eventuale lesione del

diritto di essere sentito del reclamante potrebbe quindi essere sanzionata in

questa sede solo se fosse imputabile al Pretore e non ai rappresentanti degli

istanti. Non è però il caso nella fattispecie, anzi il primo giudice ha

conferito a RE 1 ben tre occasioni di esprimersi (osservazioni scritte, udienza

e “duplica”) in una procedura in cui non sono previsti di principio né un

secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali (art.

253 CPC e sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 consid. 6.1). Non

occorre dunque attardarsi sulla questione.

5.2 Sulla

pretesa incompletezza dei verbali d’udienza, basta constatare come il

reclamante li abbia firmati senza riserve. La censura è quindi tardiva. Ad ogni

modo le indicazioni concernenti i fatti sono da verbalizzare nel loro contenuto

essenziale, sempre che non figurino già negli scritti delle parti (art.

235 cpv. 2 CPC). Il reclamante non pretende che quanto di essenziale detto all’udi­­enza

non era già contenuto nelle osservazioni scritte (o nella successiva duplica) e

del resto non trae dalla sua doglianza alcuna conclusione concreta. E

contrariamente a quanto egli crede di ricordare, entrambi i verbali d’udienza

agli atti sono firmati dal Pretore, dalla segretaria, da lui e dalla moglie. L’assenza

della parte istante è pure menzionata. Non giova quindi dilungarsi oltre sulla

questione. Si rivela infine irricevibile la censura secondo cui il Pretore

avrebbe riportato in modo inesatto alcune delle pretese sollevate dal

reclamante, poiché egli non specifica quali.

6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede

di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze

giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni

di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive e, per quanto

riguarda le imposte dirette, “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e

244 cpv. 3 LT).

6.2 Nei casi in esame, le decisioni di

tassazione dopo reclamo emesse il 24 settembre 2008 dall’Ufficio di tassazione

di Bellinzona (doc. B acclusi alle istanze), che stabiliscono le imposte cantonale

e federale per il 2006 dovute dall’escusso e dalla moglie, siccome regolarmente

passate in giudicato (v. timbri apposti in calce alle stesse) costituiscono

validi titoli di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione,

trattandosi dell’imposta cantonale, per fr. 21'972.15 (ossia l’importo

posto in esecuzione di fr. 24'558.70 dedotto l’accon­­to del 14 febbraio

2015 di fr. 2'586.55), oltre agli interessi dal 14 febbraio 2015 al tasso del

Considerandi

2.

% stabilito dal Consiglio di Stato con apposito decreto legislativo (RL

10.2.2

), e per gli interessi di fr. 4'188.75 maturati fino al 13

febbraio 2015, rispettivamente per l’imposta federale a concorrenza di fr. 12'621.40

(dedotto l’acconto di fr. 71.– versato dall’escusso il 14 febbraio 2015),

oltre agli interessi dal 14 febbraio 2015 al tasso del 3% stabilito dal Dipartimento federale delle finanze

con apposita ordinanza (RS 642.124),

e di fr. 2'771.40 (interessi aggiornati sino al 13 febbraio 2015). Le

decisioni impugnate vanno pertanto confermate, se non per quanto riguarda l’omissione

di dedurre l’acconto di fr. 71.– nella causa promossa dalla

Confederazione, inavvertenza che va sanata d’ufficio, il giudice non potendo

aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC;

sentenza della CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015 consid. 5.1).

6.3

In

precedenti procedure di reclamo avviate da RE 1 (inc. 14.2015.43-49, consid.

5.

), la Camera si è già espressa in modo circostanziato sulla valenza da

riconoscere alla risoluzione

n. 1218 del Consiglio di Stato del 5 marzo 2008 e nelle sentenze impugnate

(consid. 5) il Pretore ha fatto sue tali considerazioni, con cui il reclamante

non si confronta (v. reclamo pag. 8 in alto). Non giova quindi ripetersi.

7.

In virtù dell’art. 81 cpv.

1.

LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

7.1

Nei

casi in esame, RE 1 non fa valere alcuno dei motivi d’estinzione del credito

posto in esecuzione nel senso dell’art. 81 LEF. Anche per le imposte cantonali

2006, il reclamante pretende nuovamente di potersi dispensare dal pagarle

finché lo Stato non avrà rimediato agli abusi che asserisce essere stati commessi

ai suoi danni, perseverando nell’invocare il diritto di legittima difesa ai

sensi degli art. 52 CO e 14 segg. CP (reclamo pag. 8 in fine), il cui esame,

come già segnalato all’escusso nei noti precedenti (sentenze della CEF 14.2015 43-49 del 3 aprile

2015), esula però dal potere di cognizione di questa Camera.

7.2

Pure

fuori tema è la lamentela ricorrente sulla pretesa violazione del dovere di

denuncia rivolta a svariate autorità cantonali e federali, tra cui il Pretore e

la Camera. Sta di fatto che l’oggetto del reclamo in esame sono le sentenze di

rigetto dell’opposizione impugnate, e non eventuali aspetti penali delle

pretese fatte valere dall’escusso. Una violazione del dovere di denunciare sospetti

di reati penali all’autorità di perseguimento potrebbe tutt’al più giustificare

una segnalazione al Consiglio della magistratura, sennonché nella fattispecie

una denuncia dei reati di cui si dice vittima RE 1, ove fossero adempiuti i

presupposti dell’art. 27a LOG, sarebbe comunque superflua, siccome dalla

stessa documentazione da lui prodotta in prima sede si evince che al Ministero

pubblico è già noto da tempo il cosiddetto (dallo stesso interessato) “caso RE

1”. E l’obbligo di denuncia delle autorità giudiziarie non comprende né il

dovere di ricercare attivamente l’esistenza di reati

penali nei propri incarti (sentenza della CEF 14.2015.168 del 5 ottobre 2015,

pag. 3) né quello di aprire inchieste sull’operato di altre autorità fuori dal

proprio ambito di competenza. Nel rifiutare di adottare provvedimenti estranei

ai propri compiti giurisdizionali – segnatamente d’intrometter­­si in procedure

penali o civili avviate dal reclamante presso altre autorità – Pretore e Camera

non agiscono in contrasto con il principio della buona

fede ma si conformano all’ordinamento normativo vigente. Per ogni procedura

giudiziaria o amministrativa tale ordinamento prevede rimedi giuridici

specifici, che consentono agli interessati di contestare le decisioni emesse o

di dolersi in caso di denegata o ritardata giustizia presso le autorità di

ricorso preposte a questo scopo. Nella misura in cui riguardano autorità diverse

dal primo giudice, le allegazioni del reclamante sono quindi irricevibili.

8.

In

definitiva, le decisioni impugnate meritano conferma, fatta salva la riserva

già segnalata (sopra consid. 6.2). Visto l’esito del­l’odierno giudizio, la

richiesta di effetto sospensivo formulata dal reclamante diventa senza oggetto.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Essendo i reclami sin dall’inizio

privi di probabilità di successo, non si giustifica un’esenzione dalle spese processuali

– cui accenna il reclamante nelle sue conclusioni laddove reclama “contro qualsiasi tassa di giustizia, spese o

ripetibili” –, per tacere del fatto ch’egli non ha

fornito informazioni complete sulla propria situazione reddituale e

patrimoniale (cfr. art. 117 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, le controparti non avendo dovuto esprimersi sul reclamo.

10.

Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori

litigiosi, di fr. 26'160.90 nella causa cantonale e di fr. 15'392.80

in quella federale, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo di RE 1 nella causa promossa dallo Stato del Canton

Ticino è respinto.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 nella causa promossa dalla

Confederazione Svizzera è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo

n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Faido è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 12'621.40.– più interessi

del 3% dal 14 febbraio 2015 e a fr. 2'771.40.

Per

il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3. Il

reclamo di __________ __________ è irricevibile.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio

sono poste a carico del reclamante.

5. Notificazione a:

–e __________;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).