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Decisione

14.2016.60

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Difetti dei locali dati locati. Riduzione della pigione. Compensazione con i danni derivanti dai difetti della cosa

6 settembre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2015 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 81'991.50

oltre agli interessi del 5% calcolati nel seguente modo: 1) dal 2 aprile 2012

su fr. 14'998.50, 2) dal 2 luglio 2012 su fr. 7'499.25, 3 e 4) dal 2

ottobre 2012 su fr. 14'998.50 e su fr. 7'499.25, 5) dal 3 gennaio

2013 su fr. 11'998.50, 6) dal 2 aprile 2013 su fr. 14'998.50 e 7) dal

2 luglio 2013 su fr. 9'999.–, indicando quale titolo

di credito: “1-7) Contratto di

locazione (Lease Agreement) del 01.10.2010, pigioni e spese accessorie scadute

per la locazione dello spazio commerciale n° __________ presso il Centro __________”.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 marzo 2015 dall’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio, l’CO 1, ha escusso a sua volta la RE 1 per l’incasso

di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 17

marzo 2015, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento danni: per mancata apertura domenicale – per diminuzione delle attività commerciali

(calcolate in base alla percentuale di superficie totale) – per carenza nella gestione

(pubblicità, promozione e affittanza)”.

D. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al primo precetto esecutivo, con istanza 1°

settembre 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione

tenutasi il 18 febbraio 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la

parte convenuta vi si è opposta producendo osservazioni “responsive”

e documenti nuovi. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate

nelle rispettive e antitetiche conclusioni.

E. Statuendo con decisione 3 marzo 2016, il Pretore ha respinto l’i­­stanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità non cifrata (“fr. …”) a favore della parte convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 14 marzo 2016 per ottenerne l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 9

maggio 2015, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 4 marzo 2016 (tracciamento dell’invio della raccomandata n.

98.46.101801

), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’istante, prima della

conclusione del contratto, aveva posto l’accento sul fatto che nel Centro

commerciale si sarebbero insediati sessanta negozi di “standing superiore” a

carattere nazionale e internazionale, aperti anche di domenica. Tali condizioni sarebbero

da considerare parte integrante del contratto di locazione e la loro mancata

realizzazione – segnalata tempestivamente dalla conduttrice – costituirebbe una

“grave inadempienza

contrattuale che infirma la validità del contratto medesimo quale titolo di

rigetto dell’op­posizione”. Inoltre, ha aggiunto il

primo giudice, l’inadempienza delle aspettative poste nel Centro __________ e

la sua chiusura sono risapute e dimostrate dalla documentazione agli atti, la RE

1.

si trova “sull’orlo del

fallimento” e le lacune e le defezioni erano note alla sua direzione.

4.

Nel

reclamo la RE 1 fa anzitutto valere che l’auto­­rizzazione del Dipartimento

delle finanze e dell’economia (DFE) al mantenimento dell’apertura domenicale è

scaduta il 31 marzo 2013, mentre la locazione con la convenuta è iniziata nel

mese di settembre 2011 e giunta a termine il 31 agosto 2013. Di conseguenza, la

locatrice avrebbe adempiuto tale obbligo fino a pochi mesi dalla fine della

locazione. Per quel che riguarda le altre pretese inadempienze contrattuali, la

reclamante sostiene che il Pretore si è erroneamente sostituito al giudice del

merito, unica autorità competente per verificare l’esistenza di un difetto dell’en­­te

locato al termine di un’istruttoria completa, e si è inoltre basato sulla “documentazione ambigua prodotta dal conduttore”

“senza procedere a un esame completo della fattispecie”, dandogli ragione nonostante egli non avesse portato la prova “immediata” dell’asseri­­to

inadempimento contrattuale della locatrice.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, l’CO 1, premettendo che attualmente il Centro __________

è chiuso e non è più operativo, ribadisce che il rapporto di locazione prevedeva

l’incondizionata apertura domenicale per una “serie di negozi collegati a marchi famosi nonché un

punto ristorativo interno” per tutta la durata della locazione

e che tali condizioni non erano (più) adempiute sin dalla fine del 2011. La

convenuta sottolinea inoltre di aver prontamente segnalato gli inadempimenti in

questione, atti a violare le norme imperative del Codice delle obbligazioni

inerenti alla consegna del bene locato idoneo all’uso previsto e all’incondizionato

mantenimento di tale stato per tutta la durata della locazione. Il rifiuto del

pagamento della pigione e la riconsegna anticipata sarebbero così giustificati

dall’“assoluta mancanza di

prospettive per un ristabilimento delle condizioni contrattuali”. A mente dell’escussa la sentenza pretorile appare corretta anche dal

punto di vista del­l’accertamento dei fatti, considerando che gli impegni assunti

dalla reclamante, così come le eccezioni fatte valere

dalla convenuta risultano dai documenti prodotti da quest’ultima,

tra cui anche il regolamento interno del Centro e due articoli giornalistici.

La convenuta sostiene infine che le argomentazioni dell’istan­­te siano di

natura appellatoria e che il primo giudice, per poter respingere l’istanza, non

ha “nemmeno dovuto rilevare

tutta la documentazione e tutte le eccezioni sollevate dalla CO 1”.

6.

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente

consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è

destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO).

Il contratto vale titolo di rigetto fino al termine della durata pattuita dalle

parti (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8

febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

6.1

Nella

fattispecie l’CO 1 ha firmato il 1° ottobre 2010 un contratto di locazione per

la durata di cinque anni a partire dal­l’apertura del Centro commerciale __________

(doc. A, pag. 1), ovvero in linea di massima fino alla fine del settembre del

2016.

(v. istanza pag. 2 n. 2), che prevede la corresponsione di una pigione annua

minima di fr. 59'994.– IVA inclusa, pagabile in canoni anticipati trimestrali

di fr. 14'998.50 cadauno (doc. A, pag. 2 e art. 8 e 13). Dagli atti

risulta che la convenuta non ha più versato le pigioni a partire dal 20 marzo

2012.

(doc. 3 ed E). La RE 1 afferma nell’istanza (pag. 3, n. 4) che la

locazione è giunta a termine il 31 agosto 2013, mentre la conduttrice, negli

scritti 11 e 28 giugno 2013, ha indicato quale data di cessazione la fine del

giugno del 2013 (doc. 5 e 6). Ora, come si vedrà (consid. 7.3), quest’ultima ha

reso verosimile di avere validamente rescisso il contratto con effetto dal 30

giugno 2013. Il contratto vale così in linea di massima titolo di rigetto

provvisorio per fr. 74'992.50, pari alle quindici (e non diciassette) rate

mensili di fr. 4'999.50 ognuna dall’aprile 2012 fino al giugno 2013. Da

tale importo va dedotto l’acconto di fr. 3'000.– versato

dalla conduttrice il 17 gennaio 2013 a titolo di “payment amount” (doc. E). La

rifusione dei costi accessori e promozionali, pari a fr. 9'561.20 (doc.

D), non è invece stata chiesta né con il precetto esecutivo né nell’istanza di rigetto.

Il contratto giustifica pertanto in sé il rigetto provvisorio dell’opposizione

per fr. 71'992.50 oltre agli interessi di mora scaglionati.

6.2

Per il Pretore il fatto che le aspettative poste nel Centro __________

in merito al numero e allo standing dei negozi e alle aperture domenicali siano

state deluse costituisce una “grave

inadempienza contrattuale che infirma la validità del contratto medesimo quale

titolo di rigetto dell’opposizione”. Il primo giudice pare così avere

considerato che il conduttore potesse validamente rifiutare di pagare la

pigione eccependo l’inadempimento

della contropresta­zione del locatore o il non corretto adempimento (art. 82

CO).

a) Parte

della dottrina e della giurisprudenza ritiene tale eccezione proponibile anche

in materia di locazione (v. Staehelin,

op. cit., n. 117 ad art. 82 con i rinvii; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

368; sentenza della CEF 14.2002.60 del 4 dicembre

2002, consid. 2/d), controversa rimanendo la questione di sapere

se l’escusso, per precludere al contratto il carattere di titolo di rigetto

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, può limitarsi a contestare in

modo non palesemente insostenibile il corretto adempimento della prestazione

promessa dall’escutente (cosiddetta “Basler Rechts­öffnungspraxis”)

oppure se deve rendere verosimili le proprie allegazioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (v.

sulla questione la sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, consid.

7.

).

Per

il Tribunale federale, invece, nell’ambito

della locazione d’im­­mobili – fatte salve alcune eccezioni che qui non ricorrono

– il conduttore non ha la facoltà di trattenere la pigione per indurre il

locatore a eliminare i difetti nell’ente locato, ma deve far capo ai rimedi

giuridici specifici del diritto della locazione (art. 259a CO), in

particolare la riduzione del corrispettivo (art. 259d CO) e il deposito della pigione (art. 259g CO), i quali

hanno carattere di lex specialis rispetto all’art. 82 CO (sentenze del

Tribunale federale 4C.248/2002 del 13 dicembre 2002 consid. 4.2,4A_140/2014 e

4A_250/2014 del 6 agosto 2014, consid. 5.2; v. pure Higi in:

Zürcher Kommentar V/2b/1, 4a ed. 1994, n. 34 ad art. 259d CO;

Weber/Zihlmann in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 8 ad art. 259 CO; Aubert in: Bohnet/Montini, Droit du bail

à loyer, 2010, n. 5 ad art. 259d CO, secondo cui la questione è però

controversa). Il deposito della pigione

consente al conduttore d’indurre il locatore ad adempiere i suoi obblighi contrattuali

senza venir meno ai propri ed esporsi al rischio di una rescissione del

contratto per mora nel pagamento delle pigioni (sentenza

del Tribunale federale 4A_472/2008 del 26 gennaio 2009 consid. 4.2.3; sentenza

della II CCA 12.2013.30 del 12 marzo 2013; Higi in: Zürcher

Kommentar V/2b/1, 4a ed. 1994, n. 31 ad art. 259g CO; Lachat in: Commentaire romand, Code des

obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 259g CO). Qualora

egli non si avvalga di tale istituto la pigione è reputata non pagata (259g

cpv. 2 CO), egli si trova in mora e il contratto di locazione può essere

disdetto giusta l’art. 257d CO (sentenze della II CCA 12.2006.43 del 14

giugno 2006 e 12.2007.102 del 7 giugno 2004;

Higi, op. cit., n. 17 ad art. 257d; Lachat,

Le bail à loyer, 2008, pag. 278).

b) Sta

di fatto che l’istituto del deposito della pigione non avrebbe senso se l’art.

82.

CO fosse applicabile al contratto di locazione d’immobili. L’inquilino non è

quindi liberato dall’obbligo di pagare il corrispettivo – o perlomeno di depositarlo

– per la semplice esistenza di difetti dell’ente locato. Accanto al deposito,

il conduttore ha però la possibilità di chiedere anche una riduzione del

corrispettivo secondo l’art. 259d CO, specificandone l’ammonta­­re e la

durata (Giger in: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das

Obligationenrecht, Die Miete, Art. 253-273c OR, 2015, n. 33 ad art. 259d

CO; Higi, op. cit., n. 20

ad art. 259), a patto che il contratto di locazione sia ancora in

vigore (sentenza del Tribunale federale 4A_208/2015 del 12 febbraio 2016 consid.

4.

, pubblicata in mp 2/16 pag. 127, con rinvii, in particolare a Lachat, op. cit., pag. 260 nota 106 e a Higi, op. cit., n. 19 ad art. 259d).

Nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione, basta ch’egli

renda verosimile le condizioni e le modalità della riduzione in virtù dell’art.

82.

cpv. 2 LEF (sentenza del­l’Obergericht Lucerna in LGVE 1993 I 42 n.

32).

c) In

definitiva, quindi, stante l’inapplicabilità dell’art. 82 CO al contratto di

locazione immobiliare, ove il conduttore invochi difetti dell’ente locato la

questione di un’eventuale riduzione del canone locativo o di compensazione con

il credito di risarcimento del danno da lui subìto dev’essere trattata nel

quadro dell’esame delle eccezioni giusta l’art.

82.

cpv. 2 LEF e non del titolo di rigetto (art. 82 cpv. 1 LEF), come invece

fatto dal Pretore.

7.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (Staehelin,

op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

7.1

Nella

fattispecie, l’CO 1 non ha reso verosimile di avere postulato e quantificato

una riduzione della pigione prima della cessazione del contratto di locazione.

Lo scritto 28 marzo 2012 ch’essa ha indirizzato alla reclamante

(doc. 3) non può essere considerato tale, poiché l’inquilina non ha postulato

alcuna diminuzione del canone, ma si è limitata a sospenderne il pagamento fino

alla discussione dei problemi relativi alla “cattiva gestione e al pessimo andamento del Centro”, ciò che indizia a favore della sua disponibilità a pagare l’intera

pigione dopo che tale condizione si fosse realizzata (v. in questo senso la

sentenza del Tribunale federale 4C.248/2002 già citata, consid. 4.4). Una

richiesta di riduzione della pigione a zero avrebbe del

resto significato che la locazione non aveva più alcun interesse per lei, ma

non si capisce allora perché sarebbe rimasta nel Centro ancora per più di un

anno. Anche nello scritto del 20 settembre 2012 la

conduttrice non postula formalmente una diminuzione dei canoni di locazione,

limitandosi a chiedersi in modo retorico come sia possibile pagare canoni “così alti” mentre si

riducono le cifre d’affari in seguito alla variazione del tasso di cambio tra l’Euro

e il franco svizzero (doc. 4).

L’CO

1.

non ha così reso verosimile di avere diritto a una riduzione del canone

locativo o di essere addirittura interamente liberata dal suo pagamento. Non si

evince peraltro dagli atti che la soluzione proposta dalla locatrice con messaggio

elettronico del 14 dicembre 2012 (doc. 14) sia stata accettata dalla controparte

e comunque essa non verteva su una riduzione della pigione, bensì sulla

conclusione di un nuovo contratto e sulla sospensione temporanea del debito

esistente fino al 2014. Il diritto alla riduzione si è poi estinto con la

cessazione del contratto (sopra consid. 6.2/b), avvenuta il

30.

giugno 2013. Soltanto una compensazione con gli eventuali danni da

lei subìti in ragione dei pretesi difetti entra dunque ancora in considerazione.

7.2

Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per

compensazione con una sua pretesa nei confronti del­l’escutente (art. 120 CO),

gli incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la

compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e

l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è

necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013,

consid. 3.3.3; sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.

82.

con rimandi).

Nel caso

specifico la convenuta ha unicamente accennato a un “credito

compensativo piuttosto rilevante” (osservazioni responsive, pag. 4 in

basso). È dubbio che una simile osservazione possa configurare una valida

dichiarazione di compensazione nel senso dell’art. 124 cpv. 1 CO, non avendo

essa specificato quale sia esattamente il credito opposto in compensazione (v.

al riguardo la sentenza del Tribunale federale 4C.140/2006 del 14

agosto 2006, consid. 4.1.1). Si può solo ipotizzare ch’essa abbia alluso al

credito di risarcimento danni di fr. 250'000.– fatto valere contro la

reclamante con l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio

(doc G). Ad ogni modo tale pretesa non è stata minimamente resa verosimile, l’escussa

non avendo fornito alcuna indicazione sull’incidenza dei pretesi difetti dell’ente

locato sulla cifra d’affari. Di conseguenza non si è in presenza di eccezioni

che infirmano il riconoscimento debito.

7.3

Con

scritto 11 giugno 2013 (doc. 5), la conduttrice ha dichiarato di risolvere il

contratto per la fine del mese in corso facendo valere che la locatrice aveva

violato tutte le premesse garantite a suo favore. Nelle osservazioni al reclamo

la convenuta invoca come giustificazione l’art. 259b lett. a CO, che consente

al conduttore di recedere senza preavviso dal contratto quando difetti dell’ente

locato escludono o pregiudicano notevolmente la sua idoneità al­l’uso cui è

destinato. Non si evince dagli atti che la locatrice abbia contestato tale disdetta

né essa contesta seriamente che i difetti denunciati dall’inquilina (chiusure

domenicali, chiusure di negozi, ecc.) giustificassero una disdetta con effetto

immediato. In definitiva, il reclamo va dunque accolto per fr. 71'992.50, oltre agli interessi di mora scaglionati (sopra

consid. 6.1). All’CO 1 rimane tuttavia la facoltà di eventualmente

sottoporre la questione al giudice di merito (sopra consid. 2).

8.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù

dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1)

per il rinvio dell’art. 96 CPC,

seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 81'991.50, raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 14'998.50 oltre

agli interessi del 5% dal 2 aprile 2012, a fr. 7'499.25 oltre agli interessi

del 5% dal 2 luglio 2012, a fr. 14'998.50 oltre agli

interessi del 5% dal 2 ottobre 2012, a fr. 7'499.25 oltre

agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2012, a fr. 11'998.50 oltre agli

interessi del 5% dal 3 gennaio 2013 e a fr. 14'998.50

oltre agli interessi del 5% dal 2 aprile 2013.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico della

parte convenuta per fr. 270.– e per la rimanenza di fr. 30.– a carico

dell’istante, cui la convenuta rifonderà fr. 3'000.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 40.– e

per la rimanenza di fr. 380.– a carico CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 2'200.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).