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Decisione

14.2016.61

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della decisione di risarcimento del danno consecutivo al mancato pagamento di contributi paritetici AVS, AI, IPG, AD e AF

26 luglio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza 15 dicembre 2015 la Cassa cantonale di com­pensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11

gennaio 2016.

C. Statuendo con decisione del 3 marzo 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 marzo 2016 per ottenere l’annullamento

del precetto esecutivo e la sua la cancellazione dal registro dell’ufficio d’esecuzione.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 marzo 2016 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 7 marzo,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è pos­sibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso specifico, le pagine da 8 a 11 del verbale di interrogatorio

del 23 agosto 2011 (doc. D) e i successivi documenti da E a Z annessi al

reclamo, in quanto nuovi, sono inammissibili e non possono essere presi in

considerazione dalla Camera. In ogni caso essi, come si vedrà in seguito, non

sono di rilievo ai fini del presente giudizio (sotto consid. 6.1).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta

dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Egli ha poi ritenuto che le argomentazioni sollevate dall’escusso, oltre ad

essere già state “sviscerate” dalle varie autorità giudiziarie da lui adite, esulano dal potere di

cognizione del giudice del rigetto, chiamato a esaminare unicamente le

eccezioni menzionate nell’art. 81 cpv. 1 LEF.

4.

Nel

reclamo RE 1 dichiara di essere stato dipendente a tempo parziale della ditta E__________

__________ Sagl dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2012 e di essere stato assente

dal posto di lavoro per infortunio dal 1° febbraio al 30 ottobre 2012,

sostenendo di non essersi occupato di alcuna pratica e/o registrazione

contabile della società durante tale periodo, ma di aver unicamente allestito

il conto annuale al 31 dicembre 2011. A suo parere l’unica persona con potere

decisionale a essersi occupata della gestione della E__________ Sagl nel senso

dell’art. 52 LAVS e ad averla gradualmente portata al fallimento è __________ N__________,

il cui operato il reclamante afferma di non avere potuto verificare a causa

della propria assenza nel corso del 2012. Chiede pertanto di annullare il

precetto esecutivo diretto contro di lui e di cancellarlo dal registro dell’ufficio

d’esecuzione.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Sono parificate alle decisioni giudiziarie le

decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le decisioni e le

decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in

contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive ai

sensi dell’art. 80 LEF.

5.2

Nel caso concreto, non vi è dubbio che la

documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 188'204.50 posto in esecuzione,

circostanza come tale del resto non contestata dal reclamante. In effetti, con

decisione su opposizione del 22 luglio 2014 (doc. E accluso all’istanza) l’Istituto

delle assicurazioni sociali ha confermato limitatamente a tale importo la

propria decisione del 28 marzo 2014 (doc. B) con cui aveva obbligato RE 1 a

risarcire alla CO 1 fr. 221'117.45 per il danno consecutivo al mancato pagamento

dei contributi paritetici AVS, AI, IPG, AD e AF dovuti dalla E__________ Sagl

per l’anno 2011 e da gennaio a novembre 2012, così come delle riprese salariali

dal 2009 al 2011. E sono successivamente stati respinti sia il ricorso al

Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del 22 dicembre 2014 (doc.

H), sia quello presentato al Tribunale federale delle assicurazioni con

sentenza del 20 aprile 2015 (doc. L).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Nella

fattispecie, RE 1 non si confronta con la motivazione del

Pretore, secondo cui non risulta dagli atti alcun documento

a sostegno di una delle eccezioni ammissibili secondo l’art. 81 LEF, ma tenta

di rimettere in discussione la decisione di fissazione dei contributi

paritetici, ribadendo sostanzialmente una delle principali censure già fatte

valere davanti alle diverse autorità adite in precedenza, ossia che l’unico

responsabile dei mancati versamenti dei contributi sociali non sarebbe lui ma __________

N__________. Ora, come visto, ciò non è consentito nella procedura di

rigetto dell’opposizione, nella quale il giudice è tenuto a verificare solo l’esistenza

di un titolo esecutivo e di eventuali motivi di estinzione del credito posteriori

all’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo. La

corretta conclusione cui è giunto il primo giudice merita pertanto conferma

mentre il reclamo, infondato, va respinto.

6.2

Al reclamante, ad ogni modo, non giova asserire che l’unico gerente di

fatto della società fallita era L__________ __________i, poiché tale

circostanza – peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto

probatorio – non può comunque comportare la sua liberazione dalla propria

responsabilità: quale organo formale, nel suo ruolo di socio e gerente della E__________

Sagl con diritto di firma individuale (estratto del registro di commercio, doc.

3.

annesso alle osservazioni all’istanza), RE 1 è comunque tenuto a rispondere

(in via solidale) dell’intero danno (già citata sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni del 20 aprile 2015, consid. 5.3 con rinvii, doc. L).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la

controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 188'204.50,

supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).