14.2016.61
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della decisione di risarcimento del danno consecutivo al mancato pagamento di contributi paritetici AVS, AI, IPG, AD e AF
26 luglio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.61
Lugano
26 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 dicembre 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso
il 22 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 188'204.50,
indicando quale titolo di credito il “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione
alla ditta E__________ Sagl, __________, come a decisione su opposizione del
22.07.2014, sentenza TCA del 22.12.2014, sentenza TFA del 20.04.2015”.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 15 dicembre 2015 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11
gennaio 2016.
C. Statuendo con decisione del 3 marzo 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 marzo 2016 per ottenere l’annullamento
del precetto esecutivo e la sua la cancellazione dal registro dell’ufficio d’esecuzione.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 marzo 2016 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 7 marzo,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel caso specifico, le pagine da 8 a 11 del verbale di interrogatorio
del 23 agosto 2011 (doc. D) e i successivi documenti da E a Z annessi al
reclamo, in quanto nuovi, sono inammissibili e non possono essere presi in
considerazione dalla Camera. In ogni caso essi, come si vedrà in seguito, non
sono di rilievo ai fini del presente giudizio (sotto consid. 6.1).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta
dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Egli ha poi ritenuto che le argomentazioni sollevate dall’escusso, oltre ad
essere già state “sviscerate” dalle varie autorità giudiziarie da lui adite, esulano dal potere di
cognizione del giudice del rigetto, chiamato a esaminare unicamente le
eccezioni menzionate nell’art. 81 cpv. 1 LEF.
4.
Nel
reclamo RE 1 dichiara di essere stato dipendente a tempo parziale della ditta E__________
__________ Sagl dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2012 e di essere stato assente
dal posto di lavoro per infortunio dal 1° febbraio al 30 ottobre 2012,
sostenendo di non essersi occupato di alcuna pratica e/o registrazione
contabile della società durante tale periodo, ma di aver unicamente allestito
il conto annuale al 31 dicembre 2011. A suo parere l’unica persona con potere
decisionale a essersi occupata della gestione della E__________ Sagl nel senso
dell’art. 52 LAVS e ad averla gradualmente portata al fallimento è __________ N__________,
il cui operato il reclamante afferma di non avere potuto verificare a causa
della propria assenza nel corso del 2012. Chiede pertanto di annullare il
precetto esecutivo diretto contro di lui e di cancellarlo dal registro dell’ufficio
d’esecuzione.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Sono parificate alle decisioni giudiziarie le
decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le decisioni e le
decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in
contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive ai
sensi dell’art. 80 LEF.
5.2
Nel caso concreto, non vi è dubbio che la
documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 188'204.50 posto in esecuzione,
circostanza come tale del resto non contestata dal reclamante. In effetti, con
decisione su opposizione del 22 luglio 2014 (doc. E accluso all’istanza) l’Istituto
delle assicurazioni sociali ha confermato limitatamente a tale importo la
propria decisione del 28 marzo 2014 (doc. B) con cui aveva obbligato RE 1 a
risarcire alla CO 1 fr. 221'117.45 per il danno consecutivo al mancato pagamento
dei contributi paritetici AVS, AI, IPG, AD e AF dovuti dalla E__________ Sagl
per l’anno 2011 e da gennaio a novembre 2012, così come delle riprese salariali
dal 2009 al 2011. E sono successivamente stati respinti sia il ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del 22 dicembre 2014 (doc.
H), sia quello presentato al Tribunale federale delle assicurazioni con
sentenza del 20 aprile 2015 (doc. L).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1
Nella
fattispecie, RE 1 non si confronta con la motivazione del
Pretore, secondo cui non risulta dagli atti alcun documento
a sostegno di una delle eccezioni ammissibili secondo l’art. 81 LEF, ma tenta
di rimettere in discussione la decisione di fissazione dei contributi
paritetici, ribadendo sostanzialmente una delle principali censure già fatte
valere davanti alle diverse autorità adite in precedenza, ossia che l’unico
responsabile dei mancati versamenti dei contributi sociali non sarebbe lui ma __________
N__________. Ora, come visto, ciò non è consentito nella procedura di
rigetto dell’opposizione, nella quale il giudice è tenuto a verificare solo l’esistenza
di un titolo esecutivo e di eventuali motivi di estinzione del credito posteriori
all’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo. La
corretta conclusione cui è giunto il primo giudice merita pertanto conferma
mentre il reclamo, infondato, va respinto.
6.2
Al reclamante, ad ogni modo, non giova asserire che l’unico gerente di
fatto della società fallita era L__________ __________i, poiché tale
circostanza – peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto
probatorio – non può comunque comportare la sua liberazione dalla propria
responsabilità: quale organo formale, nel suo ruolo di socio e gerente della E__________
Sagl con diritto di firma individuale (estratto del registro di commercio, doc.
3.
annesso alle osservazioni all’istanza), RE 1 è comunque tenuto a rispondere
(in via solidale) dell’intero danno (già citata sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni del 20 aprile 2015, consid. 5.3 con rinvii, doc. L).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la
controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 188'204.50,
supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).