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Decisione

14.2016.62

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inammissibilità di allegazioni e documenti nuovi sollevati per la prima volta col reclamo

21 luglio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico è dunque inammissibile il documento che la RE 1

pretende di produrre per la prima volta col reclamo – ossia la copia dell’“Offerta per pavimentazione in asfalto del 9

settembre 2014 per fr. 12'785.04” sottoscritta

dalla CO 1 (allegato B) –, sicché la sua argomentazione, interamente centrata

su tale documento, perde ogni forza di convincimento. Merita quindi conferma la

sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito

Considerandi

sottoscritto dalla convenuta il 9 settembre 2014 per fr. 16'895.52 (doc. B

accluso all’i­­stanza) e dei successivi pagamenti dell’escussa per fr. 16'200.–,

rigetta l’opposizione in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 652.52

rimasto scoperto. Onde la reiezione del reclamo, fermo restando che secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 461 consid. 2.5) alla

reclamante rimane la facoltà di presentare una nuova istanza, cui annetterà l’offerta

del 9 settembre 2014, oppure di sottoporre il litigio al giudice ordinario in

vista di ottenere una decisione che funga da titolo di rigetto definitivo (art.

79.

LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2): la decisione di rigetto provvisorio

dispiega infatti solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto

all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte

per osservazioni. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 10'790.69 (11'486.21 – 695.52), non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).