14.2016.62
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inammissibilità di allegazioni e documenti nuovi sollevati per la prima volta col reclamo
21 luglio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.62
Lugano
21 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 ottobre
2015 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 9 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro la
decisione emessa il 1° marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre
2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 11'486.21
oltre agli interessi del 7% dal 30 aprile 2015, indicando quale titolo di
credito: “esecuzione
lavori di pavimentazione fatt. __________ del 31.03.2015”.
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 ottobre
2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta ha riconosciuto il debito posto in esecuzione ma ha dichiarato di essere
disposta a pagare il dovuto solo “dopo la sistemazione dei lavori da [essa] contestati”. Con replica
del 4 dicembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 1° marzo 2016, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 695.52
oltre agli interessi del 7% dal 30 aprile 2015, ponendo le spese processuali di
fr. 200.– a carico dell’escutente nella misura di 9/10
e il resto a carico dell’escussa.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 marzo 2016, cui ha accluso un
nuovo documento (offerta firmata dall’escussa) invocato quale titolo di rigetto
dell’opposizione, e chiesto al Pretore (recte: a questa Camera) di “riesaminare l’incarto” considerando la propria disponibilità “a sistemare i lavori contestati” previo versamento da parte dell’escussa della metà dell’importo
dovuto. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 9 marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 2 marzo,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico è dunque inammissibile il documento che la RE 1
pretende di produrre per la prima volta col reclamo – ossia la copia dell’“Offerta per pavimentazione in asfalto del 9
settembre 2014 per fr. 12'785.04” sottoscritta
dalla CO 1 (allegato B) –, sicché la sua argomentazione, interamente centrata
su tale documento, perde ogni forza di convincimento. Merita quindi conferma la
sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito
Considerandi
sottoscritto dalla convenuta il 9 settembre 2014 per fr. 16'895.52 (doc. B
accluso all’istanza) e dei successivi pagamenti dell’escussa per fr. 16'200.–,
rigetta l’opposizione in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 652.52
rimasto scoperto. Onde la reiezione del reclamo, fermo restando che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 461 consid. 2.5) alla
reclamante rimane la facoltà di presentare una nuova istanza, cui annetterà l’offerta
del 9 settembre 2014, oppure di sottoporre il litigio al giudice ordinario in
vista di ottenere una decisione che funga da titolo di rigetto definitivo (art.
79.
LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2): la decisione di rigetto provvisorio
dispiega infatti solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto
all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte
per osservazioni. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 10'790.69 (11'486.21 – 695.52), non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).