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Decisione

14.2016.63

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Incarico quale membro di un consiglio d’amministrazione. Indennità di partenza (“termination payment”) di non meno di dodici mesi del salario

14 settembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2015 dal­l’Ufficio di

esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 170'500.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2015, indicando quale titolo di

credito il “Contratto di

lavoro aggiuntivo 24.01.2014 (Addendum to Employee Agreement), benefit Plan

Payment”.

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 ottobre

2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il

15 febbraio 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte

convenuta vi si è opposta. Con replica e duplica orali le parti si sono

riconfermate nelle rispettive conclusioni.

D. Statuendo con decisione del 4 marzo 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di

fr. 3'000.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 17 marzo 2016 per

ottenere la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha

accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle

sue osservazioni del 15 aprile 2016 CO 1 ha concluso per

la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 17 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE

1.

il 7 marzo 2016 (tracciamento dell’invio n. __________), in con­creto il reclamo

è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1

). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha deciso che l’addendum al contratto di locazione

(recte: lavoro) del 24 gennaio 2014 insieme alla successiva aggiunta del

12.

marzo 2014 costituiscono valido riconoscimento di debito. Ritenendo che il

salario lordo annuo sia precisamente determinato in fr. 170'500.–, egli ha specificato che tale somma è esigibile

indipendentemente dalle modalità di rescissione, il mandato di vice presidente

del consiglio d’amministrazione dell’istante avendo preso fine con effetto al 4

settembre 2015. Relativamente alle due opzioni di remunerazione contenute nell’addendum,

il primo giudice ha considerato che l’istante aveva scelto il pagamento della

somma di denaro e che la reclamante, prima dell’opposizione interposta al

precetto esecutivo, non ha mai contestato tale scelta. Dal tenore della

clausola in questione non risulterebbe inoltre alcun “obbligo di concordare o notificare alla controparte l’opzione

prescelta”. Da ultimo, il primo giudice ha precisato

che vi è identità tra il credito indicato nel precetto esecutivo e quello

risultante dai documenti prodotti quale titolo di rigetto (aggiunta e addendum).

4.

Nel

reclamo l’RE 1 fa valere in primo luogo che la terza clausola dell’addendum

contiene un impegno di pagamento soggetto a una condizione (“after your termination as member of the board

…”) che necessita di essere interpretata e che secondo

lei non si è verificata. A mente sua si tratta di una pattuizione inerente a un

pagamento sostanziale vincolato, simile a un’indennità di partenza non regolata

dalla legge. Il termine “termination”

significherebbe “rescissione” o “disdetta”, ma non

“dimissioni” (“resignation”). La vera volontà delle parti sarebbe stata quindi quella di tutelare

il lavoratore nell’eventualità di una revoca delle cariche nel consiglio d’amministrazione,

detto paracadute dorato (“golden

parachute”), ma non di dare al convenuto la

possibilità di rassegnare “in

ogni momento e di sua spontanea volontà” le proprie

dimissioni e di ricevere una sostanziosa indennità. Una tale pattuizione non

avrebbe alcun senso per la reclamante.

In

secondo luogo l’RE 1 sostiene che non sussiste identità tra il credito posto in

esecuzione e l’importo stabilito nell’addendum, tale importo non essendo né

determinato né sufficientemente determinabile, poiché non è possibile, sulla

base dei documenti agli atti, determinare gli oneri sociali da dedurre dall’indennità

pattuita, in particolare i contributi inerenti all’imposta alla fonte e alla

previdenza professionale. Andrebbe inoltre dedotta la tredicesima. Donde la

necessità di respingere l’istanza.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 sottolinea che la traduzione dell’addendum è

chiara e non è soggetta a interpretazione. Si tratterebbe di una pattuizione

che prevede un pagamento vincolato alla “termination”, ossia alla “cessazione” del mandato in

questione, in seguito sia a dimissioni del lavoratore, sia a revoca da parte

del consiglio d’amministrazione. A mente dell’escutente non è indicato da

nessuna parte che si debba trattare di un versamento (di almeno fr. 170'500.–) al netto dei contributi vari, tenuto

conto che nell’accordo non è prevista una quantificazione in questo senso.

Infine egli aggiunge che le dodici mensilità, che costituirebbero solo l’importo

minimo, sarebbero da calcolare includendo la quota parte di tredicesima.

6.

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo

rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata

o facilmente determinabile ed esigibile (DTF

139.

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

6.1

Nella

fattispecie l’istante indica come titolo di rigetto l’addendum al contratto di

lavoro (“Addendum to

Employee Agreement”) formulata il 24

gennaio 2014 (doc. E), pretendendo un’indennità di partenza (“termination payment”) di non meno di dodici mensilità del suo salario annuo

lordo, prevista in caso di cessazione (“termination”)

del suo mandato di membro del consiglio d’amministrazio­­ne

o dall’RE 1 o dall’E__________ SA. Le parti concordano sul fatto che si tratta

di una pattuizione tra la datrice di lavoro e il lavoratore, conclusa nell’ambito

del loro rapporto di lavoro e che essa è parte integrante del contratto firmato

il 28 gennaio 2014 (doc. C) e modificato il 12 marzo 2014 (doc. D) (reclamo,

pag. 6 n. 18 e osservazioni al reclamo, pag. 3 in alto). In realtà non risulta

in modo univoco dagli atti processuali che la funzione del lavoratore in seno

ai noti consigli d’ammini­­strazione sia disciplinata dal contratto di lavoro,

che non ne fa menzione, mentre l’addendum non regola le condizioni dell’inca­­rico,

se non per quanto riguarda l’indennità di partenza, né ne vincola la durata a

quella del contratto di lavoro. Potrebbe anche trattarsi di un mandato

conferito con atto separato e anteriore.

6.2

La

questione può comunque essere lasciata aperta perché è incontestabile – anche

per la reclamante – che la stessa si è impegnata a versare ad CO 1 dopo la “termination” del noto incarico un’indennità

di partenza (“termination payment”) di

non meno di dodici mesi del suo salario annuo lordo (“After your termination as member of the board of RE 1 or E__________

SA you will be entitled to receive a benefit plan payment with an Insurance

company or alternatively a termination pay­ment, not less than 12 months of

your yearly gross salary”, doc. E n. 3). Si tratta quindi di un

chiaro riconoscimento di debito. Gli unici quesiti da

risolvere in questa sede sono quindi quelli di verificare se le censure della

reclamante circa il senso da attribuire alla parola “termination” e la quantificazione dell’indennità giustifichino una

modifica della sentenza impugnata.

7.

L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente

prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha

riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua

interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già

citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione

litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della

CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

7.1

Secondo

la reclamante, la parola “termination” significherebbe

“rescissione” o “disdetta”, ma non “dimissioni” (“resignation”), motivo per

cui l’istante non avrebbe diritto ad alcuna indennità, avendo egli stesso posto

fine agli incarichi. A parte il fatto che le sue allegazioni non sono

confortate da nessun elemento concreto e oggettivo (come per esempio il

riferimento a un dizionario), anche in italiano la “rescissione” o la “disdetta”

sono modi di terminare un contratto non riservati a una determinata parte (se

non a quella ritenuta “debole”, come potrebbe essere proprio il lavoratore).

Interpretare la parola “termination” come “cessazione” dell’incarico (sentenza

impugnata, pag. 2 in fondo) già dal punto di vista etimologico non risulta

manifestamente insostenibile. Orbene, la reclamante non contesta che gli

incarichi dell’istante nei consigli d’amministrazione

dell’RE 1 e dell’E__________ SA siano cessati. La

decisione impugnata resiste quindi alla critica su questo punto.

7.2

Argomenta

la reclamante che la logica della pattuizione dell’in­­dennità di partenza era

di garantire un “golden parachute” all’istan­­te in caso di revoca delle sue cariche in consiglio d’amministra­­zione

e non quella di permettergli di ricevere una sostanziosa indennità

semplicemente rassegnando le proprie dimissioni in ogni momento e di sua

spontanea volontà, ciò che non avrebbe alcun senso per il datore di lavoro.

Essa, tuttavia, non appoggia la sua personale interpretazione dell’addendum sul

titolo stesso né sul contratto di lavoro. Anzi, il testo dell’addendum ricorre

a una locuzione semanticamente aperta come “termination”,

che come visto include le dimissioni dell’organo. Che CO 1 potesse rassegnare

le dimissioni unilateralmente in ogni tempo non si evince d’altronde dall’addendum

o dagli altri atti processuali. Fatto sta che la reclamante le ha accettate poiché

non contesta che gli incarichi in questione siano terminati. Delle modalità di

cessazione dei mandati la reclamante poteva tenere conto nella fissazione dell’importo

dell’indennità, che non doveva però essere inferiore a dodici mensilità del suo

salario annuo lordo. Anche su questo punto il reclamo si rivela pertanto infondato.

8.

Secondo la reclamante l’importo dell’indennità di partenza non sarebbe

né determinato né sufficientemente determinabile, poiché non sarebbe possibile,

sulla base dei documenti agli atti, determinare gli oneri sociali da dedurre

dall’indennità pattuita, in particolare i contributi inerenti all’imposta alla

fonte e alla previdenza professionale. Andrebbe inoltre dedotta la tredicesima.

8.1

Secondo la giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il

contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto

(sentenze della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d;

14.2014.171

del 20 gennaio 2015, consid. 5.1; in ultimo luogo: 14.2015.21 del 7

maggio 2015, consid. 7 e 7.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82;

Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF).

8.2

Nel

caso specifico, già si è detto che la natura dell’accordo relativa all’indennità

di partenza non è univoca (v. sopra consid. 6.1) e comunque sia siffatta

indennità non ha carattere di salario ricorrente, ma è un’indennità unica da

versare a fine contratto. D’altronde il principio appena ricordato non è

assoluto (“in linea di massima”), in particolare non si applica ovviamente ai

contratti di lavoro in cui le parti hanno esplicitamente pattuito il versamento

del salario netto (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 43 ad art. 80) o la messa a carico del datore di

lavoro di tutti i contributi sociali.

8.3

Nella

fattispecie in esame, le parti hanno convenuto il versamento di un’indennità

di partenza di non meno di dodici mesi del suo salario annuo lordo (“not less than 12 months of your yearly gross salary”,

doc. E n. 3). Oggetto della pattuizione non è il salario annuo lordo, bensì un’indennità

il cui importo non deve essere inferiore a dodici mensilità del salario lordo.

L’ammontare dell’inden­­nità è quindi chiaramente definito: è pari almeno a

dodici mensilità del salario lordo annuo dell’istante come definito nell’aggiunta

al contratto di lavoro del 12 marzo 2014 – ciò che la stessa insorgente ammette

(reclamo, n. 28) –, ovvero a fr. 157'384.60 (12/13 di

fr. 170'500.–, doc. D n. 2). Contrariamente a quanto sostiene l’escutente

nelle osservazioni al reclamo (a pag. 4), che l’addendum fissi una retribuzione

minima non consente di estendere l’indennità alla tredicesima, poiché la

reclamante si è impegnata a versare solo il minimo pattuito, mentre la concessione

di un importo superiore è secondo ogni probabilità stata lasciata al suo libero

apprezzamento. Non vanno invece dedotti gli oneri sociali, le parti non avendo

previsto alcunché a questo titolo. Il fatto poi che il patrocinatore dell’escutente

abbia chiesto prima dell’inoltro dell’esecuzione e dell’istanza di rigetto un’indennità

pari a solo dodici mensilità del salario netto (doc. 1) non può essere

considerata una rinuncia a quanto chiaramente previsto dall’addendum, anche

perché la reclamante non ha accettato né dato seguito alla richiesta.

8.4

In

definitiva, il reclamo va accolto a concorrenza di fr. 13'115.40 (1/13

di fr. 170'500.–) e la sentenza riformata nel senso dell’acco­­glimento

dell’istanza limitatamente a fr. 157'384.60 oltre agli interessi del 5% dall’inizio del mese successivo alla cessazione degli incarichi,

ovvero dal 1° ottobre 2015 (doc. F e H).

9.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar

(RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 170'500.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 157'384.60 oltre

agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2015.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.–, da anticipare dalla parte istante, è

posta a suo carico per fr. 80.– e per il saldo a carico della convenuta,

tenuta a rifondere all’istante fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'380.–

e per il saldo a carico di CO 1, cui la reclamante rifonderà fr. 1'700.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).