14.2016.63
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Incarico quale membro di un consiglio d’amministrazione. Indennità di partenza (“termination payment”) di non meno di dodici mesi del salario
14 settembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.63
Lugano
14 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.4697 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 23 ottobre 2015 da
CO 1 (I)
(patrocinato dall’ PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
giudicando sul reclamo del 17 marzo 2016 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 4 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 28 gennaio 2014 l’RE 1 a __________ (in seguito: RE 1), quale
datrice di lavoro (“employeur”), e
CO 1 in veste di dipendente (“employé”)
hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro (“contrat d’engagement”) di durata indeterminata a partire dal 13
febbraio 2014 per un salario annuo lordo di fr. 105'000.– e un bonus per
un massimo di fr. 21'000.– annui. Con modifica del 12 marzo 2014 (“avenant au contrat d’engagement”) CO 1 è
stato promosso responsabile delle finanze di gruppo (“Group Chief Financial Officer”) e il suo stipendio a
partire dal 1° marzo 2014 è stato aumentato per la parte fissa
annua lorda a fr. 170'500.– pagabile in tredici mensilità, oltre a
una “retribuzione variabile” per un massimo del 20% della retribuzione fissa in caso di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti annualmente dalla società. Con addendum
datato 24 gennaio 2014, ma firmato solo il 2 luglio 2014 dall’allora presidente
del consiglio d’amministrazione dell’RE 1 e in data non precisata da CO 1,
le parti hanno previsto che quest’ultimo,
dopo la cessazione (“termination”) del suo incarico come membro del
consiglio d’amministrazione dell’RE 1 o dell’E__________ SA (ora: P__________
SA), sarebbe stato legittimato a ottenere un’indennità versata da un
fondo di eccedenze gestito da un’assicurazione (“benefit
plan payment with an Insurance company”) o un’indennità di partenza
(“termination payment”) di non
meno di dodici mesi del suo salario annuo lordo. Il 19 agosto 2015 CO 1 ha dato
le sue dimissioni dal suo incarico da membro del consiglio d’amministrazione e
da vice presidente sia dell’RE 1, sia della P__________ SA con effetto dal 4 settembre
2015.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 170'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2015, indicando quale titolo di
credito il “Contratto di
lavoro aggiuntivo 24.01.2014 (Addendum to Employee Agreement), benefit Plan
Payment”.
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 ottobre
2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
15 febbraio 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta. Con replica e duplica orali le parti si sono
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
D. Statuendo con decisione del 4 marzo 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di
fr. 3'000.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 17 marzo 2016 per
ottenere la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha
accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle
sue osservazioni del 15 aprile 2016 CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE
1.
il 7 marzo 2016 (tracciamento dell’invio n. __________), in concreto il reclamo
è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1
). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha deciso che l’addendum al contratto di locazione
(recte: lavoro) del 24 gennaio 2014 insieme alla successiva aggiunta del
12.
marzo 2014 costituiscono valido riconoscimento di debito. Ritenendo che il
salario lordo annuo sia precisamente determinato in fr. 170'500.–, egli ha specificato che tale somma è esigibile
indipendentemente dalle modalità di rescissione, il mandato di vice presidente
del consiglio d’amministrazione dell’istante avendo preso fine con effetto al 4
settembre 2015. Relativamente alle due opzioni di remunerazione contenute nell’addendum,
il primo giudice ha considerato che l’istante aveva scelto il pagamento della
somma di denaro e che la reclamante, prima dell’opposizione interposta al
precetto esecutivo, non ha mai contestato tale scelta. Dal tenore della
clausola in questione non risulterebbe inoltre alcun “obbligo di concordare o notificare alla controparte l’opzione
prescelta”. Da ultimo, il primo giudice ha precisato
che vi è identità tra il credito indicato nel precetto esecutivo e quello
risultante dai documenti prodotti quale titolo di rigetto (aggiunta e addendum).
4.
Nel
reclamo l’RE 1 fa valere in primo luogo che la terza clausola dell’addendum
contiene un impegno di pagamento soggetto a una condizione (“after your termination as member of the board
…”) che necessita di essere interpretata e che secondo
lei non si è verificata. A mente sua si tratta di una pattuizione inerente a un
pagamento sostanziale vincolato, simile a un’indennità di partenza non regolata
dalla legge. Il termine “termination”
significherebbe “rescissione” o “disdetta”, ma non
“dimissioni” (“resignation”). La vera volontà delle parti sarebbe stata quindi quella di tutelare
il lavoratore nell’eventualità di una revoca delle cariche nel consiglio d’amministrazione,
detto paracadute dorato (“golden
parachute”), ma non di dare al convenuto la
possibilità di rassegnare “in
ogni momento e di sua spontanea volontà” le proprie
dimissioni e di ricevere una sostanziosa indennità. Una tale pattuizione non
avrebbe alcun senso per la reclamante.
In
secondo luogo l’RE 1 sostiene che non sussiste identità tra il credito posto in
esecuzione e l’importo stabilito nell’addendum, tale importo non essendo né
determinato né sufficientemente determinabile, poiché non è possibile, sulla
base dei documenti agli atti, determinare gli oneri sociali da dedurre dall’indennità
pattuita, in particolare i contributi inerenti all’imposta alla fonte e alla
previdenza professionale. Andrebbe inoltre dedotta la tredicesima. Donde la
necessità di respingere l’istanza.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 sottolinea che la traduzione dell’addendum è
chiara e non è soggetta a interpretazione. Si tratterebbe di una pattuizione
che prevede un pagamento vincolato alla “termination”, ossia alla “cessazione” del mandato in
questione, in seguito sia a dimissioni del lavoratore, sia a revoca da parte
del consiglio d’amministrazione. A mente dell’escutente non è indicato da
nessuna parte che si debba trattare di un versamento (di almeno fr. 170'500.–) al netto dei contributi vari, tenuto
conto che nell’accordo non è prevista una quantificazione in questo senso.
Infine egli aggiunge che le dodici mensilità, che costituirebbero solo l’importo
minimo, sarebbero da calcolare includendo la quota parte di tredicesima.
6.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo
rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile ed esigibile (DTF
139.
III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.1
Nella
fattispecie l’istante indica come titolo di rigetto l’addendum al contratto di
lavoro (“Addendum to
Employee Agreement”) formulata il 24
gennaio 2014 (doc. E), pretendendo un’indennità di partenza (“termination payment”) di non meno di dodici mensilità del suo salario annuo
lordo, prevista in caso di cessazione (“termination”)
del suo mandato di membro del consiglio d’amministrazione
o dall’RE 1 o dall’E__________ SA. Le parti concordano sul fatto che si tratta
di una pattuizione tra la datrice di lavoro e il lavoratore, conclusa nell’ambito
del loro rapporto di lavoro e che essa è parte integrante del contratto firmato
il 28 gennaio 2014 (doc. C) e modificato il 12 marzo 2014 (doc. D) (reclamo,
pag. 6 n. 18 e osservazioni al reclamo, pag. 3 in alto). In realtà non risulta
in modo univoco dagli atti processuali che la funzione del lavoratore in seno
ai noti consigli d’amministrazione sia disciplinata dal contratto di lavoro,
che non ne fa menzione, mentre l’addendum non regola le condizioni dell’incarico,
se non per quanto riguarda l’indennità di partenza, né ne vincola la durata a
quella del contratto di lavoro. Potrebbe anche trattarsi di un mandato
conferito con atto separato e anteriore.
6.2
La
questione può comunque essere lasciata aperta perché è incontestabile – anche
per la reclamante – che la stessa si è impegnata a versare ad CO 1 dopo la “termination” del noto incarico un’indennità
di partenza (“termination payment”) di
non meno di dodici mesi del suo salario annuo lordo (“After your termination as member of the board of RE 1 or E__________
SA you will be entitled to receive a benefit plan payment with an Insurance
company or alternatively a termination payment, not less than 12 months of
your yearly gross salary”, doc. E n. 3). Si tratta quindi di un
chiaro riconoscimento di debito. Gli unici quesiti da
risolvere in questa sede sono quindi quelli di verificare se le censure della
reclamante circa il senso da attribuire alla parola “termination” e la quantificazione dell’indennità giustifichino una
modifica della sentenza impugnata.
7.
L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente
prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha
riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua
interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già
citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione
litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della
CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
7.1
Secondo
la reclamante, la parola “termination” significherebbe
“rescissione” o “disdetta”, ma non “dimissioni” (“resignation”), motivo per
cui l’istante non avrebbe diritto ad alcuna indennità, avendo egli stesso posto
fine agli incarichi. A parte il fatto che le sue allegazioni non sono
confortate da nessun elemento concreto e oggettivo (come per esempio il
riferimento a un dizionario), anche in italiano la “rescissione” o la “disdetta”
sono modi di terminare un contratto non riservati a una determinata parte (se
non a quella ritenuta “debole”, come potrebbe essere proprio il lavoratore).
Interpretare la parola “termination” come “cessazione” dell’incarico (sentenza
impugnata, pag. 2 in fondo) già dal punto di vista etimologico non risulta
manifestamente insostenibile. Orbene, la reclamante non contesta che gli
incarichi dell’istante nei consigli d’amministrazione
dell’RE 1 e dell’E__________ SA siano cessati. La
decisione impugnata resiste quindi alla critica su questo punto.
7.2
Argomenta
la reclamante che la logica della pattuizione dell’indennità di partenza era
di garantire un “golden parachute” all’istante in caso di revoca delle sue cariche in consiglio d’amministrazione
e non quella di permettergli di ricevere una sostanziosa indennità
semplicemente rassegnando le proprie dimissioni in ogni momento e di sua
spontanea volontà, ciò che non avrebbe alcun senso per il datore di lavoro.
Essa, tuttavia, non appoggia la sua personale interpretazione dell’addendum sul
titolo stesso né sul contratto di lavoro. Anzi, il testo dell’addendum ricorre
a una locuzione semanticamente aperta come “termination”,
che come visto include le dimissioni dell’organo. Che CO 1 potesse rassegnare
le dimissioni unilateralmente in ogni tempo non si evince d’altronde dall’addendum
o dagli altri atti processuali. Fatto sta che la reclamante le ha accettate poiché
non contesta che gli incarichi in questione siano terminati. Delle modalità di
cessazione dei mandati la reclamante poteva tenere conto nella fissazione dell’importo
dell’indennità, che non doveva però essere inferiore a dodici mensilità del suo
salario annuo lordo. Anche su questo punto il reclamo si rivela pertanto infondato.
8.
Secondo la reclamante l’importo dell’indennità di partenza non sarebbe
né determinato né sufficientemente determinabile, poiché non sarebbe possibile,
sulla base dei documenti agli atti, determinare gli oneri sociali da dedurre
dall’indennità pattuita, in particolare i contributi inerenti all’imposta alla
fonte e alla previdenza professionale. Andrebbe inoltre dedotta la tredicesima.
8.1
Secondo la giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il
contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto
(sentenze della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d;
14.2014.171
del 20 gennaio 2015, consid. 5.1; in ultimo luogo: 14.2015.21 del 7
maggio 2015, consid. 7 e 7.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82;
Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF).
8.2
Nel
caso specifico, già si è detto che la natura dell’accordo relativa all’indennità
di partenza non è univoca (v. sopra consid. 6.1) e comunque sia siffatta
indennità non ha carattere di salario ricorrente, ma è un’indennità unica da
versare a fine contratto. D’altronde il principio appena ricordato non è
assoluto (“in linea di massima”), in particolare non si applica ovviamente ai
contratti di lavoro in cui le parti hanno esplicitamente pattuito il versamento
del salario netto (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 43 ad art. 80) o la messa a carico del datore di
lavoro di tutti i contributi sociali.
8.3
Nella
fattispecie in esame, le parti hanno convenuto il versamento di un’indennità
di partenza di non meno di dodici mesi del suo salario annuo lordo (“not less than 12 months of your yearly gross salary”,
doc. E n. 3). Oggetto della pattuizione non è il salario annuo lordo, bensì un’indennità
il cui importo non deve essere inferiore a dodici mensilità del salario lordo.
L’ammontare dell’indennità è quindi chiaramente definito: è pari almeno a
dodici mensilità del salario lordo annuo dell’istante come definito nell’aggiunta
al contratto di lavoro del 12 marzo 2014 – ciò che la stessa insorgente ammette
(reclamo, n. 28) –, ovvero a fr. 157'384.60 (12/13 di
fr. 170'500.–, doc. D n. 2). Contrariamente a quanto sostiene l’escutente
nelle osservazioni al reclamo (a pag. 4), che l’addendum fissi una retribuzione
minima non consente di estendere l’indennità alla tredicesima, poiché la
reclamante si è impegnata a versare solo il minimo pattuito, mentre la concessione
di un importo superiore è secondo ogni probabilità stata lasciata al suo libero
apprezzamento. Non vanno invece dedotti gli oneri sociali, le parti non avendo
previsto alcunché a questo titolo. Il fatto poi che il patrocinatore dell’escutente
abbia chiesto prima dell’inoltro dell’esecuzione e dell’istanza di rigetto un’indennità
pari a solo dodici mensilità del salario netto (doc. 1) non può essere
considerata una rinuncia a quanto chiaramente previsto dall’addendum, anche
perché la reclamante non ha accettato né dato seguito alla richiesta.
8.4
In
definitiva, il reclamo va accolto a concorrenza di fr. 13'115.40 (1/13
di fr. 170'500.–) e la sentenza riformata nel senso dell’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 157'384.60 oltre agli interessi del 5% dall’inizio del mese successivo alla cessazione degli incarichi,
ovvero dal 1° ottobre 2015 (doc. F e H).
9.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar
(RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 170'500.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 157'384.60 oltre
agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2015.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'000.–, da anticipare dalla parte istante, è
posta a suo carico per fr. 80.– e per il saldo a carico della convenuta,
tenuta a rifondere all’istante fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'380.–
e per il saldo a carico di CO 1, cui la reclamante rifonderà fr. 1'700.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).