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Decisione

14.2016.65

Fallimento. Dilazione del credito posto in esecuzione. Solvibilità. Assenza di prove

8 aprile 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 15 marzo 2016 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 17 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a

far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 14.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 70.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento, asserendo di avere accettato, pur in ritardo, l’accordo di rateazione

proposto dall’istante. Il 21 marzo 2016 il presidente della Camera ha respinto

la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione

è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv.

1.

LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 marzo 2016 contro la sentenza

notificata alla RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante non ha né dimostrato il primo presupposto stabilito

dalla legge per l’annullamento del fallimento né reso verosimile il secondo.

a) Essa,

infatti, ammette di avere firmato – quindi accettato – il piano di rateazione

del suo debito nei confronti dell’istante (doc. B accluso al reclamo) solo tre

giorni dopo la scadenza fissata da quest’ultima per rispedirglielo (scritto 4

marzo 2016 della CO 1). Non ha quindi provato che l’istante le abbia concesso

una dilazione nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF e neppure ch’essa abbia poi dato

seguito alla sua richiesta di ritirare la domanda di fallimento, formulata il

18.

marzo 2015 (doc. C). Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto.

b) Ma

avesse anche dimostrato l’esistenza di una dilazione o il ritiro della domanda

di fallimento, la reclamante non ha reso verosimile la propria solvibilità,

sulla quale non ha speso una parola nel reclamo. Ad ogni modo, le

esecuzioni in corso dirette nei suoi confronti risultano tuttora venti per più

di fr. 50'000.–, oltre a quattro attestati di carenza di beni per più di fr. 10'000.–. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente

per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri

sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di

pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di

pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,

il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte, cui il reclamo

non è stato notificato per osservazioni, non si assegnano ripetibili, poiché

non è incorsa in spese in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della CO 1

pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord a far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 14.00 è confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla

RE 1, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).