14.2016.65
Fallimento. Dilazione del credito posto in esecuzione. Solvibilità. Assenza di prove
8 aprile 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.65
Lugano
8 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2016.56 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 gennaio
2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 27 gennaio 2016
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare
il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'897.– più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 15 marzo 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 17 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 14.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 70.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere accettato, pur in ritardo, l’accordo di rateazione
proposto dall’istante. Il 21 marzo 2016 il presidente della Camera ha respinto
la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione
è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv.
1.
LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 marzo 2016 contro la sentenza
notificata alla RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante non ha né dimostrato il primo presupposto stabilito
dalla legge per l’annullamento del fallimento né reso verosimile il secondo.
a) Essa,
infatti, ammette di avere firmato – quindi accettato – il piano di rateazione
del suo debito nei confronti dell’istante (doc. B accluso al reclamo) solo tre
giorni dopo la scadenza fissata da quest’ultima per rispedirglielo (scritto 4
marzo 2016 della CO 1). Non ha quindi provato che l’istante le abbia concesso
una dilazione nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF e neppure ch’essa abbia poi dato
seguito alla sua richiesta di ritirare la domanda di fallimento, formulata il
18.
marzo 2015 (doc. C). Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto.
b) Ma
avesse anche dimostrato l’esistenza di una dilazione o il ritiro della domanda
di fallimento, la reclamante non ha reso verosimile la propria solvibilità,
sulla quale non ha speso una parola nel reclamo. Ad ogni modo, le
esecuzioni in corso dirette nei suoi confronti risultano tuttora venti per più
di fr. 50'000.–, oltre a quattro attestati di carenza di beni per più di fr. 10'000.–. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente
per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri
sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di
pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di
pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,
il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte, cui il reclamo
non è stato notificato per osservazioni, non si assegnano ripetibili, poiché
non è incorsa in spese in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della CO 1
pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord a far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 14.00 è confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla
RE 1, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).